Articolo 1 della Legge 2 febbraio 1955, n. 32
Articolo 2
Versione
8 marzo 1955
Art. 1.
E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 1 miliardo e 850 milioni per l'organizzazione del servizio delle ostruzioni retali nei porti di preminente interesse commerciale.
La spesa di cui al comma precedente verra' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 185.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1953-54 al 1962-63.
Entrata in vigore il 8 marzo 1955