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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 634/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza del 3
maggio 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2
maggio 2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Alessandro Cattafi, C.F.:
del Foro di Barcellona P.G. giusto mandato su foglio C.F._2
separato allegato alla citazione,
appellante contro
, nata a [...] il 15\11\1947 C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenica Ordile (C.F. ) CodiceFiscale_4
del Foro di Messina, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa appellata
Oggetto: divisione di beni caduti in successione - appello avverso la sentenza del tribunale di Messina n. 388/2022.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 21 febbraio 2019 la GN ha CP_1
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Messina la sorella Parte_1
, chiedendo, in esito a infruttuose trattative e all'esito negativo della
[...]
mediazione, lo scioglimento della comunione ereditaria della comune madre
Persona_1
2. Nella resistenza della convenuta, che, pur non opponendosi alla divisione,
ha contestato le pregresse proposte della sorella, in quanto affette da errori nella stima dei beni ed inidonee a raggiungere l'obiettivo di una divisione dell'intero asse ereditario, il Tribunale, disposta c.t.u., con sentenza 1 marzo 2022, n. 388:
a) ha dichiarata aperta la successione legittima di Persona_1
[...]
b) ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti dalla
de cuius;
c) ha approvato il progetto divisionale elaborato dal C.T.U. ing. Per_2
, con la precisazione che le due porzioni del fondo DE
[...]
sono quelle indicate nell'allegato W (la porzione X farà parte del lotto 1
mentre la porzione Y farà parte del lotto 2);
d) ha posto a carico della massa le spese del giudizio, quelle di C.T.U. e quelle sostenute da parte attrice per acquisire le visure catastale ed ipotecarie, pari ad € 1.298,00, da pagare, pertanto, in eguale misura dalle due condividenti;
e) ha fissato l'udienza del 24 marzo 2022 per l'estrazione a sorte dei lotti.
3. Premesso che in sede di sorteggio alla convenuta è Parte_1
stato attribuito il lotto n. 2, la stessa ha proposto appello, con citazione notificata il 25 settembre 2022, censurando la sentenza nella parte in cui ha disatteso le sue contestazioni sulla divisibilità/divisione del bene indicato al numero 2 della motivazione, vale a dire il fondo sito in Spadafora, località DE, per assenza,
nel lotto in questione, di un attuale accesso dalla via pubblica e contestando i criteri di stima;
ha quindi chiesto la rinnovazione della c.t.u. sul punto, al fine di procedere ad un nuovo e più corretto progetto divisionale.
4. In via preliminare va esaminata l'eccezione di parte appellata di
improponibilità e improcedibilità dell'appello per avvenuto passaggio in
giudicato della sentenza impugnata, per acquiescenza ex art. 329 c.p.c., non avendo l'appellante formulato alcuna osservazione o contestazione in sede di sorteggio e assegnazione dei lotti innanzi al giudice che, anzi, nel processo verbale di udienza del 24 marzo 2022, alla presenza delle parti e dei loro difensori, ha dato atto che “non vi è contrasto tra le parti in ordine alla
assegnazione delle quote per sorteggio, stanti le concordi richieste dei
procuratori costituiti”. Peraltro, l'appello è stato proposto quasi alla scadenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c.
A tale eccezione ha risposto l'appellante (v. note scritte del 2 febbraio 2023 e comparsa conclusionale), negando alcuna acquiescenza prestata alla sentenza mai notificatale, essendo irrilevante la condotta processuale attuata in una fase,
quale quella del sorteggio dei lotti, che è meramente esecutiva delle decisioni assunte con la sentenza di divisione.
4.1 – Ritiene la Corte di premettere in punto di diritto che (Cass. 29 febbraio
2016, n. 3934) sussiste acquiescenza tacita alla sentenza quando l'interessato compia atti assolutamente incompatibili – sotto il profilo logico o giuridico - con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Deve, quindi, trattarsi di atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare, in tutto o in parte, gli effetti giuridici della pronuncia (Cass. 22 marzo
2018, n. 7181).
4.2 – Ora, nel caso in esame, se è vero che la GN , Parte_1
con il proprio difensore, ha partecipato all'udienza in cui si è svolto il sorteggio sulla base del progetto di divisione approvato in sentenza stessa, senza che in quella sede siano state reiterate le contestazioni svolte nel giudizio di primo grado, ed anzi chiedendo, come risulta attestato dal giudice, di procedere al sorteggio stesso, purtuttavia tale condotta non pare alla Corte che possa integrare in maniera inequivoca quella chiara espressione della volontà di rinunciare all'impugnazione. Invero, la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado non comporta di per sé soltanto acquiescenza alla sentenza (Cass.
16 novembre 2021, n. 7181), in difetto di diversi e concordi elementi.
4.3 – Potrebbe, al limite, porsi – come adombra l'appellata - una questione di intempestività dell'appello perché proposto al di là del termine breve di trenta giorni ex art. 325 c.p.c., sul presupposto che l'odierna appellante abbia avuto, al momento del sorteggio e, quindi, il 24 marzo 2022, legale conoscenza del contenuto della sentenza di primo grado.
Tuttavia, tale circostanza non è per nulla assodata.
Si ricordi che (Cass. 14 giugno 2018, n. 15626; Cass. 4 ottobre 2023, n. 27916) il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare, vale a dire di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere e che sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque,
da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale, essendo comunque necessaria la prova anche presuntiva della conoscenza di tutta la sentenza e non solo del dispositivo. Peraltro (Cass. 30
giugno 2021, n. 18607) l'attività processuale di colui che avrebbe dovuto essere il destinatario di tale notificazione vale ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, se emerga una precisa volontà di "reagire" alla statuizione, essendo tale attività idonea, sul piano funzionale, esattamente come la ricezione della notifica, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l'esterno: fattispecie non sussistente nel caso in esame, che, come detto,
si limita alla mera esecuzione della sentenza, senza alcuna manifestazione di reazione alla stessa.
Illuminante è, al riguardo, Cass. 26 febbraio 2019, n. 4595, secondo cui neanche la comunicazione della sentenza integrale a mezzo PEC da parte della cancelleria produce i medesimi effetti della notificazione della sentenza e,
pertanto, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in quanto, pur se consente al destinatario di acquisire la legale scienza dell'avvenuto deposito, non è atto esclusivamente destinato a provocare l'impugnazione: ciò in quanto la regola secondo cui la notificazione della sentenza non ammette equipollenti (neanche con la produzione della sentenza in altro giudizio o con la proposizione dell'istanza di correzione di errore materiale) può subìre eccezioni limitate, indicate nella motivazione di quella sentenza di legittimità, ma per circostanze insussistenti nel caso in esame.
4.4 – Non essendovi, pertanto, prova di una effettiva e formale conoscenza legale della sentenza, idonea ai fini del decorso del termine breve, deve dichiararsi l'ammissibilità e tempestività dell'appello in questione.
5. Passando al merito del giudizio, con il primo motivo di appello, la GN
, anche sulla base di una consulenza di parte prodotta con Parte_1
l'atto di impugnazione, deduce il “vizio di motivazione della sentenza impugnata
per violazione e falsa applicazione dell' art. 720 cc. in relazione alla ipotesi di
divisione sub allegato W proposta dal CTU e approvata dal Tribunale del cespite
costituito dal terreno sito nel comune di Spadafora, località DE, censito
presso il catasto al foglio di mappa n.4 ed individuato dalle particelle nn. 57, 58,
59, 60, 62, 63, 64, 65, 181, 1857, 1891”. In particolare, assume che il c.t.u.,
“disattendendo il mandato del giudice ed ingannandolo con dati mendaci, ha
proposto un divisione del cespite costituito dal fondo sito in Spadafora, località
DE, apparentemente conforme al dettato normativo dell'art 720 c.c. ma in
realtà” che “genera una porzione X privilegiata e funzionale allo sfruttamento
agricolo della stessa ed un porzione Y non omogenea all'altra, svantaggiata, di
valore notevolmente inferiore e non sfruttabile in base alla propria destinazione
urbanistica per pesi e limitazioni eccessive, nonché per la necessita di realizzare
opere costose e complesse”. In sostanza, a suo dire, la divisione di quel fondo proposta dal c.t.u. (anche dopo il suo richiamo ed una nuova elaborazione divisionale) e fatta propria dal Tribunale darebbe luogo a due porzioni qualitativamente disomogenee, con diversi valori e diverse possibilità di sfruttamento, a svantaggio della porzione Y, che necessita di accorgimenti costosi e complessi, stante il denunciato dislivello rispetto all'accesso dalla via pubblica.
A sostegno della sua censura, l'appellante richiama l'accertamento, prodotto in appello, effettuato dal proprio consulente ing. , secondo cui Persona_3
“l'accesso ad uno dei due lotti non è per niente complanare con la via pubblica
ma presenta un terrapieno avente un'altezza variabile, nella parte iniziale, fra m.
7,00 e m. 8,00, che impedisce la realizzazione dell'accesso se non a costi
elevatissimi”, pari a € 305.555,19 di cui € 223.652,80 per lavori, € 84.902,31 per somme a disposizione (spese tecniche, relazione geologica, indagini geognostiche) e, quindi, ampiamente superiori al valore del lotto stesso.
5.1 - L'appellata ha sollevato l'eccezione di inammissibilità in appello della c.t.p. e dei documenti allegati, ai sensi dell'artt. 345 c.p.c.
5.2 – A giudizio della Corte, l'eccezione coglie nel segno solo per alcuni profili.
Infatti, premesso che la consulenza tecnica di parte deve considerarsi un mero atto difensivo, una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. SSUU 3 giugno 2013, n. 13902), le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere tecnico e non giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, sollecitando l'autonomo potere valutativo del giudice, salva la valutazione dell'eventuale contrarietà al dovere di lealtà processuale, ai fini delle spese di lite: in tal senso è Cass. SSUU 21 febbraio 2022 n. 5624, che condivisibilmente fa salvo, quale ipotesi inammissibile, il caso in cui con i rilievi tecnici formulati oltre i termini ex art. 195 c.p.c. e in conclusionale o addirittura in fase di gravame non introducano fatti nuovi costitutivi, modificativi o estintivi,
oppure nuove domande o eccezioni o nuove prove, dovendosi riferire solo alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della consulenza.
5.3 - Ciò premesso, la questione della asserita impossibilità di creare un agevole varco di accesso al lotto Y dalla via pubblica per la presenza di un rilevante dislivello addirittura di 6/7 metri (peraltro “nella parte iniziale”) o di circa
10 metri, pur non essendo mai stata rilevata (significativamente) dal c.t.p. della convenuta oggi appellante , è stata comunque dedotta dalla Parte_2
odierna appellante nelle note di udienza e nella conclusionale. Non si tratta quindi, di nuova eccezione o domanda.
La stessa questione è stata poi ampiamente valutata dal Tribunale, con motivazione che, a giudizio della Corte, resiste alle dure (nei confronti del c.t.u.)
contestazioni della predetta appellante.
Infatti:
a) il c.t.p. della stessa in primo grado (ing. ) si Parte_1 Pt_2
era limitato, come detto, a constatare che, in base al primo progetto divisionale del c.t.u., “l'accesso al lotto Y, secondo la suddetta divisione,
avverrebbe esclusivamente da una esigua porzione di terreno prospiciente
la via pubblica (…), a differenza dell'accesso al lotto X, spalmato su una
porzione piuttosto rilevante di terreno prospiciente la pubblica Via, come si
evince anche dalla documentazione fotografica”. Tale criticità è stata risolta dal c.t.u. ing. con la summenzionata aggiunta di una striscia di Per_2
terreno che ha allargato l'accesso in questione;
b) nella foto n. 24 allegata alla relazione di c.t.u. (che dovrebbe riferirsi al confine del lotto Y con la via comunale) si nota chiaramente il denunciato terrapieno che crea un certo dislivello rispetto alla strada pubblica;
tuttavia,
nella foto successiva, la n. 25, si evince che quel divario si attenua man mano, sino a creare in maniera palese un varco di accesso complanare alla strada (come correttamente affermato dal c.t.u.), la cui estensione in aumento rispetto alla prima versione dell'accertamento peritale sembra essere indicata dal pollice ed indice di un soggetto, non raffigurato in viso nell'immagine;
c) il Tribunale ha correttamente colto l'infondatezza della questione, così
come sollevata dalla originaria convenuta nel giudizio di primo grado,
motivando come segue: “l'affermazione della convenuta secondo cui la
porzione Y continuerebbe a non avere un agevole accesso dalla via
pubblica a causa del dislivello esistente con la strada è priva di qualsiasi
riscontro e lo stesso CTP ing. non ha mai menzionato tale Pt_2
problema, ma ha solamente segnalato che, nella soluzione originariamente
proposta dal C.T.U., la porzione di terreno del lotto Y prospiciente la via
pubblica era eccessivamente esigua rispetto a quella del lotto X, mentre
tale censura deve ritenersi superata con la soluzione proposta nell'allegato
W che prevede l'attribuzione al lotto Y di una ulteriore porzione di terreno
prospiciente la via pubblica”.
d) In tale contesto (esaminando anche le osservazioni mosse per l'appunto dal c.t.p. di innanzi al Tribunale) il c.t.u. ing. Parte_1 Per_2
aveva ampliato l'area di accesso al lotto Y, sterilizzando quella censura,
posto che “entrambi i lotti così formati, infatti, godranno, ciascuno, di un
accesso indipendente dalla via pubblica”. Aggiunge la Corte che nella relazione del nuovo c.t.p. ing. non è chiaro Per_3
della foto allegate quale sia quella che rappresenterebbe il dedotto terrapieno che impedirebbe in maniera assoluta o comunque decisiva l'accesso individuato dal c.t.u.
5.4 – Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, a giudizio della Corte la perdurante affermazione dell'appellante dell'esistenza di un dislivello nel punto di accesso al lotto Y dalla strada pubblica non è adeguatamente provato ed anzi è
smentito in atti. Pertanto, non si ravvisa l'esigenza di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica e il motivo di appello, pertanto, va rigettato.
5.5 – Quanto, poi alle contestazioni alla sentenza fondate su circostanze fattuali mai prima sollevate e che sono state sviluppate soltanto con la consulenza di parte allegata all'atto di appello, se ne deve dichiarare l'inammissibilità, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità: ci si riferisce in particolare alla asserita erronea misurazione del fabbricato agricolo,
diruto, esistente sulla particella 59 del fondo sito il località DE di Spadafora,
facente parte della porzione Y.
5.6 – Con altre censure contenute sempre nel primo motivo di appello, la
GN reitera, anche con ulteriori argomentazioni, le Parte_1
contestazioni mosse ai criteri di stima adottati ed utilizzati dal c.t.u. ing.
sempre con riferimento al fondo DE, che il Tribunale ha ritenuto Per_2
di disattendere.
Assume, infatti, l'appellante che il c.t.u., in spregio alla norma di cui all'art. 726
c.c. (che prevede la stima secondo il valore venale dei beni ossia al valore di mercato), ha ritenuto di applicare il criterio del V.A.M. ( valori agricoli medi) con dei correttivi, dichiarato incostituzionale e, quindi, inutilizzabile. Inoltre, contesta la stima del fabbricato rurale, diruto, presente sulla “porzione
Y” del fondo agricolo, effettuata facendo riferimento ai dati OMI (osservatorio mercato immobiliare) ed al potenziale edificatorio come abitazione residenziale,
senza applicare alcun metodo sintetico comparativo (nonostante “gli unici atti
comparativi relativi a terreni e fabbricati viciniori, con simili caratteristiche, sono
stati forniti dall'appellante, a corredo delle osservazioni del proprio CTP, e non
presi in considerazione dal CTU che li ha ritenuti non pertinenti”).
5.7 – Ritiene la Corte che tali doglianze, unitamente alle altre svolte in appello sempre sui criteri valutativi e sulle questioni inerenti la potenzialità edificatoria ed altro, siano state già ampiamente valutate dal Tribunale, con una motivazione che le contestazioni dell'appellante non riescono ad inficiare.
La sentenza ha così motivato sul punto:
“Quanto alle contestazioni rivolte al criterio di stima dell'immobile, esse
appaiono del tutto inconducenti, poiché, qualunque sia il valore da attribuire a
tale bene esso è stato materialmente ripartito in due porzioni di eguale valore,
sicché la stima dell'immobile nella sua interezza perde qualsiasi rilievo ai fini della
divisione dei beni. In ogni caso, il nominato C.T.U. ha applicato nella valutazione
dell'immobile il criterio sintetico comparativo con il supporto dei valori agricoli
medi forniti dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate cercando di commisurare
il valore attribuito al bene alle sue concrete caratteristiche ed alle potenzialità
edificatorie. Orbene, la suddetta indagine risulta compiuta in modo corretto e
convincente e le critiche sollevate sul punto dalla convenuta non colgono nel
segno, poiché è evidente che si limitano ad affermare in modo sostanzialmente
apodittico una valutazione diversa da quella fornita dal C.T.U., che si deve
ritenere assistita da una presunzione di imparzialità”. 5.8 – Più in generale, a giudizio della Corte, a prescindere dal fatto che l'appello sovente si limita a riportare per esteso intere pagine della consulenza di parte, le pur articolate ragioni di censura svolte dalla appellante (con duri e, per il vero, come si vedrà ingenerosi attacchi alla consulente tecnica d'ufficio ing.
non colgono nel segno, a fronte di un impianto motivazionale della Per_2
sentenza gravata assai solido, che tiene conto di un accertamento peritale ampiamente argomentato e che appare scevro da vizi logici e tecnici.
L'appellante intanto contesta la stima del fabbricato, agricolo, diruto, esistente sulla particella 59 del fondo sito in località DE di Spadafora, facente parte della porzione Y, perché non sarebbe stata misurata correttamente l'estensione.
Come detto, tale censura introduce un fatto nuovo, mai prima d'ora dedotto.
Così come nuova, e quindi inammissibile, è la deduzione inerente “le fasce di
rispetto dal torrente previste dalla legge, la distanza dall'elettrodotto passante sul
fondo e i vincoli imposti dal Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 e regolati dall'art.
32 delle norme di attuazione del richiamato Piano Paesaggistico”. E ciò a tacere del fatto che il c.t.u. ha comunque dato atto di una fascia di terreno ricadente in zona “F” di rispetto, nella quale è inibita ogni edificazione nuova o ampliamento dell'esistente (pagg. 22 e 24della c.t.u.).
5.9 - Peraltro, e per il resto, la contestazione si basa principalmente sull'asserita mancanza di un accesso carrabile alla pubblica via, che impedirebbe all' impresa edile di entrare sul fondo ed effettuare i lavori: circostanza che, come visto, non è provata ed anzi risulta smentita dalle emergenze probatorie.
5.10 - Ancora, l'appellante si duole che il c.t.u. “non abbia minimamente fatto
cenno alla destinazione d'uso del fabbricato diruto, da identificarsi, senza dubbio
alcuno, come fabbricato rurale a servizio del fondo agricolo (tanto da essere censito al catasto terreni). Ne consegue che la valutazione effettuata dal CTU,
sulla base di destinazione d'uso diversa (residenziale), non può trovare
applicazione”. Pertanto, chiede che siano riviste tutte le valutazioni relative a tale fabbricato, anche perché la stima del c.t.u. si basa sulla (contestata dall'appellante) valutazione della potenzialità edificatoria utilizzata come metodologia di stima per il fondo DE.
Si tratta di una questione già ampiamente discussa nel primo grado di giudizio,
e che il c.t.u., con motivazione che la Corte ritiene condivisibile, perché
adeguatamente argomentata senza sbavature logiche o incoerenze fattuali, ha disatteso. Infatti, l'ing. dato atto che il consulente di parte ing. Per_2
“contesta l'utilizzo della valutazione della potenzialità edificatoria Pt_2
utilizzata come metodologia di stima per il fondo DE, suggerendo il criterio
del confronto di mercato”, ha in maniera convincente intanto accertato che il fabbricato diruto insistente sulla particella n. 59 ricade in zona omogenea “E”,
secondo quanto indicato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal
Comune di Spadafora, ricade in zona omogenea “E”, nella quale è consentita la demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti secondo la stessa cubatura.
Conseguentemente, ha affermato che “la stima ottenuta per confronto con altri
terreni agricoli dalle simili caratteristiche possa condurre ad un risultato realistico
poiché non è stato possibile reperire terreni agricoli con la presenza di edifici
diruti di tale estensione”, posto che – con tutta evidenza – “il confronto dovrebbe
avvenire con beni dalle simili caratteristiche e, quindi, anche con la stessa
potenzialità edificatoria di quello in oggetto”. Quindi, ha motivatamente disatteso la deduzione del c.t.p. ing. in ordine a tre contratti di compravendita di Pt_2
terreni che, a dire di quest'ultimo, potrebbero costituire termini di raffronto per la stima, con una analitica e puntuale motivazione alla quale si rinvia integralmente per ragioni di brevità e che non risulta contrastata nei motivi di appello.
Ne consegue che, a giudizio della Corte, il superiore motivo di appello va rigettato, in quanto correttamente è stata valutata la potenzialità edificatoria del bene in questione, ai fini della sua stima, sulla base anche del presupposto che
“per i terreni di proprietà la potenzialità edificatoria è data sia dalla Pt_1
superficie dei ruderi che potranno essere demoliti e ricostruiti nel rispetto della
volumetria esistente, che dall'indice di densità territoriale della zona omogenea
“E” che, data la notevole estensione dei terreni agricoli in oggetto, costituisce
un'aliquota rilevante”.
Peraltro, la determinazione da parte del c.t.u. delle spese di costruzione del fabbricato (id est: costo unitario per la costruzione, imposta Comunale
Immobiliare, progettazione, vertenze ed altre complicazioni burocratiche,
collaudo dell'opera, accatastamento e richiesta del certificato di abitabilità delle unità immobiliari, interessi passivi bancari sul capitale investito per il tempo necessario per la costruzione e la vendita del fabbricato, utile lordo di spettanza all'imprenditore e così via) appare analiticamente ed adeguatamente motivata. In
tale contesto, le censure dell'appellante (rectius: del suo consulente di parte ing.
) appaiono generiche e indimostrate, laddove esse, lungi dal prospettare Per_4
specifiche obiezioni, si limitano (come già acutamente osservato nella sentenza impugnata con riferimento ad analoghe doglianze svolte in primo grado) alla
“contestazione dell'esattezza delle conclusioni della espletata consulenza
mediante la pura e semplice contrapposizione ad essa delle diverse valutazioni
espresse dal consulente tecnico di parte non è sufficiente ad evidenziare alcun
errore delle prime, ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti (Cass. civ. 28.03.2006 n. 7078)”: si pensi alla labiale censura sulla incidenza dei costi per progettazione, vertenze, collaudo dell'opera, accatastamento e richiesta di abitabilità” quantificato nell'1% del costo di costruzione dal c.t.u., a cui si contrappone una percentuale del 6% del c.t.p.; alla asserita irrisorietà del costo di costruzione, ipotizzato in € 600,00/mq, che, a detta dell'appellante, “sembra
essere basso considerata la conformazione particolare della zona, soprattutto se
riferita al lotto Y, e le necessarie opere propedeutiche da realizzare” (queste ultime dovendosi intendere, in mancanza di specificazione, nella indimostrata assenza di accesso alla via pubblica).
5.11 - Quanto, infine, alla reiterata contestazione del criterio di stima e dell'utilizzazione del valore agricolo medio, osserva la Corte che se é vero che quest'ultimo è stato dichiarato incostituzionale con sentenza Corte cost. 10
maggio 2011, n. 181; è altresì vero da un lato che la superiore dichiarazione riguarda specificamente le indennità di espropriazione per le aree agricole e per le aree non suscettibili di classificazione edificatoria;
dall'altro, che il giudice delle leggi ha chiarito in motivazione che la censurata normativa si espone alla dichiarata incostituzionalità perché il valore agricolo medio della coltura in atto o di quella più redditizia nella regione agraria di appartenenza dell'area da espropriare, annualmente calcolato da apposite commissioni provinciali,
prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo ed ignora ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. E tali ultime circostanze, cioè le caratteristiche specifiche dei terreni in valutazione, sono state considerate dal c.t.u., come risulta dalla relazione in atti, laddove si afferma che “i valori agricoli
medi, pur non costituendo più il valore di riferimento per le indennità di esproprio
delle aree agricole, costituiscono comunque un valido elemento di raffronto nel mercato di compravendita”; e si aggiunge che la contestata (dal primo c.t.p. ing.
) “decurtazione del 60% applicata dalla scrivente sui valori agricoli medi Pt_2
per tenere conto delle attuali condizioni di alcuni beni” si giustifica per l'accertata condizione di alcune aree: ad esempio, il c.t.u. ha ritenuto opportuno decurtare del 60% il valore relativo all'uliveto, poiché trattasi di terreno incolto;
i valori relativi a seminativo e pascolo del 20%”, disattendendo le risultanze, fornite dallo stesso c.t.u., delle fotografie aeree storiche reperite dal sito internet Google Heart “dalle
quali tuttavia, è difficile evincere l'attuale stato di manutenzione dei terreni”,
anche tenuto conto del fatto che in sede di sopraluogo “è stato possibile
constatare, unitamente a tutti i presenti, che solo una piccola parte di esso è in
buono stato di conservazione e coltivato ad uliveto. La restante parte, di
impossibile accesso a causa della presenza di fitta vegetazione spontanea, si
trova in stato di abbandono, il che giustifica pienamente le decurtazioni applicate
alle sole porzioni incolte”. Ancora il c.t.u. ha argomentato che “sono state
analizzate caratteristiche quali la facilità di accesso, l'eventuale pendenza, la
vicinanza ai centri abitati, la coltura prevalente e lo stato di manutenzione (se
coltivati o incolti). Sono state esperite indagini in zona, anche con l'aiuto di
comparazioni con valori di compravendita relativi a beni simili e dalle simili
caratteristiche, e con il supporto dei valori agricoli medi forniti dalla banca dati
dell'Agenzia delle Entrate (cfr. allegato I) relative alla regione agraria n. 9, riferite
all'anno 2007, gli ultimi comunicati dalle Commissioni di Esproprio Provinciali,
che fornisce i valori che verranno adeguati caso per caso in base alle esigenze
di mercato ed alle caratteristiche dei beni in esame. Si rappresenta, inoltre che,
dall'esame dell'andamento dei suddetti valori relativi alle altre provincie siciliane
che hanno comunicato l'aggiornamento dei dati relativi agli espropri, si evince che dal 2007 ad oggi non sono intervenute variazioni”.
Di tali coerenti e convincenti affermazioni (basate anche su elementi di raffronto di raffronto e dati di fatto di cui viene dato conto) l'appellante non è
riuscita a sminuirne adeguatamente la valenza argomentativa, sicché (escluso,
sulla base degli atti, che il c.t.u. abbia “ingannato” il Tribunale, come ingenerosamente sostenuto dalla stessa), anche per le superiori considerazioni l'appello va rigettato.
6. In conclusione, a giudizio della Corte, premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il fondo c.d. DE (di circa mq. 25.000,00)
è comodamente divisibile, a norma dell'art. 720 c.p.c., potendosi creare, come è
stato fatto, due lotti sostanzialmente omogenei, l'appello va integralmente rigettato.
Ne consegue la conferma della sentenza di primo grado, anche quanto alle spese, correttamente poste dal Tribunale a carico della massa.
7. Al contrario, le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto dell'integrale rigetto del gravame, e si liquidano, in mancanza di nota e tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di complessità media), nella misura di € 12.156,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 2.518,00, fase introduttiva € 1.665,00,
fase di trattazione € 3.686,00, fase decisoria € 4.287,00), oltre spese generali al
15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM
55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022. 8. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 634/2022 R.G., sull'appello proposto da contro , avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
tribunale di Messina n. 388/2022:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese di lite del presente grado, liquidate in € 12.156,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 6 febbraio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)