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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/06/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 03/06/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7470/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIUSO BARTOLOMEO EMILIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Corso Italia, 31 71017 Torremaggiore Italiapresso il difensore avv. BIUSO
BARTOLOMEO EMILIO
ricorrente contro CP_
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore P.IVA_1 avv.
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 03/09/2024, parte ricorrente, titolare della pensione con categoria e numero indicati in domanda, ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa dell' al recupero CP_1 (anche a mezzo compensazione) dell'indebito, comunicato dall' con note in data 4-11-2021, 4- CP_2
3-2022 e, ancora, 4-7-2022 (non pure 2023 come in ricorso) per indebita erogazione della indennità di disoccupazione agricola. La richiesta in questione era ingiustificata in quanto la incompatibilità della erogazione- per la intervenuta iscrizione d'ufficio del ricorrente nella Gestione CD- era venuta meno in ragione della sentenza 2339/2021, passata in giudicato, con la quale il tribunale di Foggia aveva annullato l'avviso di addebito formato dall' per la riscossione dei contributi dovuti a quella gestione rilevando CP_1 che, negli anni 2010-2013, i redditi da lavoro dipendente del ricorrente avevano avuto ammontare superiore a quelli da lavoro autonomo.
Non si costituiva l' , regolarmente notificato, che pertanto era dichiarato contumace. CP_1
Osserva
pagina 1 di 2 Con le note indicate in premessa l' ha richiesto- in ragione della iscrizione del ricorrente nella CP_1 gestione CD, effettuata d'ufficio con decorrenza 1-1-2010- la restituzione dei ratei di indennità di disoccupazione percepiti dal ricorrente quale lavoratore subordinato (bracciante agricolo).
Si deve osservare che le note in data 4-11-2021, 4-3-2022 e, ancora, 4-7-2022 non fanno specifico riferimento ai periodi per i quali il ricorrente ha percepito l'indennità di disoccupazione agricola.
Fatto sta che in materia di indebito è onere dell' indicare nello specifico il titolo della propria CP_1 pretesa;
solo allora l'assistito è messo in grado di allegare e dimostrare i fatti costitutivi della legittimità della erogazione percepita.
Nei diritti di obbligazione- di natura eterodeterminata- il riferimento temporale individua e specifica il diritto (sicchè altra è l'obbligazione relativa all'anno x, altra quella relativa all'anno y, seppure per identità di fatto costitutivo); ne segue che, prima ancora che in ragione del giudicato invocato dal ricorrente sulla questione pregiudiziale (ma solo con riferimento agli anni dal 2010 al 2013), la domanda va accolta perché, ancora allo stato, non è dato di individuare a quali annualità si riferisse la richiesta restitutoria dell' della cui legittimità si tratta. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara l'illegittimità della pretesa dell' , formalizzata con gli atti indicati in motivazione;
CP_1 condanna l' alla restituzione delle trattenute operate in danno del ricorrente per quel titolo;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.800,00, oltre spese generali CP_1
(15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione Avv. Biuso,
Foggia, 03/06/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 03/06/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7470/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIUSO BARTOLOMEO EMILIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Corso Italia, 31 71017 Torremaggiore Italiapresso il difensore avv. BIUSO
BARTOLOMEO EMILIO
ricorrente contro CP_
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore P.IVA_1 avv.
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 03/09/2024, parte ricorrente, titolare della pensione con categoria e numero indicati in domanda, ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa dell' al recupero CP_1 (anche a mezzo compensazione) dell'indebito, comunicato dall' con note in data 4-11-2021, 4- CP_2
3-2022 e, ancora, 4-7-2022 (non pure 2023 come in ricorso) per indebita erogazione della indennità di disoccupazione agricola. La richiesta in questione era ingiustificata in quanto la incompatibilità della erogazione- per la intervenuta iscrizione d'ufficio del ricorrente nella Gestione CD- era venuta meno in ragione della sentenza 2339/2021, passata in giudicato, con la quale il tribunale di Foggia aveva annullato l'avviso di addebito formato dall' per la riscossione dei contributi dovuti a quella gestione rilevando CP_1 che, negli anni 2010-2013, i redditi da lavoro dipendente del ricorrente avevano avuto ammontare superiore a quelli da lavoro autonomo.
Non si costituiva l' , regolarmente notificato, che pertanto era dichiarato contumace. CP_1
Osserva
pagina 1 di 2 Con le note indicate in premessa l' ha richiesto- in ragione della iscrizione del ricorrente nella CP_1 gestione CD, effettuata d'ufficio con decorrenza 1-1-2010- la restituzione dei ratei di indennità di disoccupazione percepiti dal ricorrente quale lavoratore subordinato (bracciante agricolo).
Si deve osservare che le note in data 4-11-2021, 4-3-2022 e, ancora, 4-7-2022 non fanno specifico riferimento ai periodi per i quali il ricorrente ha percepito l'indennità di disoccupazione agricola.
Fatto sta che in materia di indebito è onere dell' indicare nello specifico il titolo della propria CP_1 pretesa;
solo allora l'assistito è messo in grado di allegare e dimostrare i fatti costitutivi della legittimità della erogazione percepita.
Nei diritti di obbligazione- di natura eterodeterminata- il riferimento temporale individua e specifica il diritto (sicchè altra è l'obbligazione relativa all'anno x, altra quella relativa all'anno y, seppure per identità di fatto costitutivo); ne segue che, prima ancora che in ragione del giudicato invocato dal ricorrente sulla questione pregiudiziale (ma solo con riferimento agli anni dal 2010 al 2013), la domanda va accolta perché, ancora allo stato, non è dato di individuare a quali annualità si riferisse la richiesta restitutoria dell' della cui legittimità si tratta. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara l'illegittimità della pretesa dell' , formalizzata con gli atti indicati in motivazione;
CP_1 condanna l' alla restituzione delle trattenute operate in danno del ricorrente per quel titolo;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.800,00, oltre spese generali CP_1
(15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione Avv. Biuso,
Foggia, 03/06/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
pagina 2 di 2