Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]6 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. LUNARDI CRISTINA (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._2 difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]6 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. LUNARDI CRISTINA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2 come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24/4/2025
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in NOLI (SV) il 18/06/2016 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1-i ricorrenti vivranno separati nel mutuo rispetto, liberi di fissare la propria dimora dove meglio preferiranno.
2-le parti concordano espressamente che la sig.ra rimarrà a vivere nell'immobile Parte_2 già casa coniugale, mentre il sig. si trasferirà al termine dei lavori di ristrutturazione che Parte_1 sta eseguendo, presso la nuova abitazione in Genova, salita Ronco 20, per la quale ha già inoltrato la richiesta di cambio residenza in Comune;
3-a definitiva sistemazione dei loro rapporti economico-patrimoniali e a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa:
A) si impegna al versamento a favore di che accetta, della Parte_2 Parte_1 complessiva somma di € sessantamila (60.000/00); tale somma è già stata versata (15000 euro in data
26/11/2024; 30000 euro in data 04/12/2024; 15000 euro in data 05/12/2024) mediante bonifico bancario;
B) nato a [...], il [...], ivi residente, C.F. Parte_1 C.F._1 promette di trasferire, entro 60 giorni dalla comunicazione del decreto di omologazione della separazione personale, in capo a , nato a [...], il [...],ivi residente, C.F. Parte_2
che accetta, l'intera sua quota di proprietà, pari al 50%, dell'immobile sito C.F._3 in Comune di Genova, Salita Tuvio n. 6, con relativi accessori e pertinenze, così divenendo Parte_2
piena proprietaria in ragione della quota del 100% del detto bene.
[...]
L'immobile oggetto della promessa di trasferimento è iscritto al Catasto Urbano di Genova con i seguenti dati catastali: Sez. Bor, Foglio 58, Mappale 668, Subalterno 1 Categoria A3 Abitazione di tipo economico, Classe 5, CONS 5,5 vani, rendita Catastale 635,32 e nel Catasto Terreni alla Sez. 3,
Foglio 58, mappale 97, natura T-terreno, Classe semin arbor 5, Consistenza 5 are 40 centiare. Salvo migliore descrizione, più precisi confini e dati di catasto, il cui errore od omissione non potrà mai invalidare il presente accordo.
L'immobile e le relative pertinenze saranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
C) Il trasferimento oggetto dell'odierna promessa verrà operato senza pagamento di prezzo e/o conguaglio alcuno e gli oneri e spese ad esso connessi e conseguenti saranno sostenuti da Parte_2
[...]
D) il mobilio ubicato nella casa in Genova Salita Tuvio n. 6 rimane assegnato e di proprietà della sig.ra Pt_2 E) le parti si rilasciano reciprocamente la più ampia e liberatoria quietanza per tutte le spese condominiali, ordinarie e straordinarie, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, risanamento e simili, nulla escluso, rispettivamente sostenute, per il bene immobile di cui siano o siano stati comproprietari sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
F) si impegna altresì a farsi carico secondo l'assetto proprietario prefigurato dal Parte_2 presente accordo, di tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, risanamento e simili, nulla escluso, deliberate o da sostenersi successivamente alla data della firma del presente ricorso;
G) la sig.ra si impegna a fare tutte le pratiche per l'accollo del mutuo ipotecario relativo al Pt_2 predetto immobile, mutuo n. 00/74570247 acceso presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo filiale
00315 Genova 07 Sestri Ponente acceso nel 21/06/2016 con rate mensili pari a € 471,64;
e dichiarano sin d'ora che il presente accordo economico- Controparte_2 Parte_1 patrimoniale, che tiene conto e valorizza gli apporti dati da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
e poiché, con il presente accordo, promette attribuzioni in favore della Parte_1 moglie, i coniugi chiedono sin d'ora l'applicazione, in proprio favore ed in relazione al trasferimento di cui al presente verbale e al successivo atto notarili necessario alla formalizzazione di quanto pattuito in questa sede, dei benefici di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio
1999, n. 54 (che ha dichiarata l'illegittimità parziale dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74), alla
Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/E, alla Circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 ed alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio
2014 (§ 9.2);
I-viene espressamente previsto che l'adempimento della promessa di di cui al Parte_1 superiore capo sub. 3B) è soggetto al puntuale adempimento dell'obbligazioni assunte da Parte_2 nei termini e nei modi di cui alla pattuizione espressamente previste al superiore punto sub
[...]
3E);
4-Il conto corrente cointestato acceso aperto presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo filiale 00315
Genova 07 Sestri Ponente su cui viene addebitato il mutuo fondiario relativo all'immobile di cui sopra, rimarrà aperto e sarà esclusiva cura della sig.ra far fronte alle rate del predetto mutuo Pt_2
e alle spese, tutte, relative al conto corrente medesimo;
5-le parti si concedono fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti;
6-i coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente, dichiaran-do di rinunciare a qualsivoglia contributo per il mantenimento e di aver già definito ogni altra questione di natura economica e patrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, escluso quanto ai punti precedenti, anche a titolo risarcitorio, per qualsivoglia titolo o ragione, an-che se mai prima d'ora fatto valere, anche relativamente ai doveri coniugali.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2016,
Numero 29, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 30/05/2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba