TRIB
Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/02/2024, n. 3380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3380 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 17/10/2023 N. 4563/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv.to CIRILLO ERNESTO Parte_1
MARIA nonchè ( ) Indirizzo Telematico;
ed Parte_2 C.F._1
elett.te dom.ta presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to PESSI ROBERTO, dall'Avv.to Controparte_1
SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE ( CORSO MONFORTE, 15 20122 C.F._2
MILANO; ed elett.te dom.to presso lo studio in CORSO MONFORTE, 15 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: livello superiore
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 26.5.22 la ricorrente ha Parte_1
convenuto in giudizio la società resistente chiedendo al Giudice:
1/10 Dott. Riccardo Atanasio 1) Accerti e dichiari, anche ai sensi dell'art. 1, 2, e 36 della Costituzione, della Legge 58/92,
l'illegittimità dell'accordo collettivo del 15.03.1993 in ordine ai criteri di inquadramento per il personale proveniente dall , in riferimento alla specifica applicazione degli stessi nei propri confronti;
Org_1
2) Accerti e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia dell'inquadra-mento giuridico della ricorrente al 6° livello C.C.N.L. SIP e per l'effetto, con-dannare la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., , al riconoscimento in favore del medesimo dell'inquadramento al 4° livello C.C.N.L. SIP a partire dal 1.11.93 poi livello F per le 1996, attuale livello 6 Org_2 Organizzazione_3
CCNL vigente con ogni conseguenza normativa, retributiva ivi compreso il pagamento delle differenze retributive tutte, per paga base, contingenza, 3° elemento, 13^ e 14^, premi, festività ecc. che saranno oggetto di separato giudizio;
2) In subordine condannare la resistente al riconoscimento, in favore della ricorrente, dell'inquadramento al 5° livello CCNL SIP a partire dal 1.11.93 e nel livello E CCNL per le
[...]
1996 – attuale li-vello 5 CCNL vigente con ogni conseguenza normativa, Org_3 retributiva ivi com-preso il pagamento delle differenze tutte, per paga base, contingenza, 3° elemento,
13^ e 14^, premi, festività ecc. che saranno oggetto di separato giudizio;
3) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari”
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti.
La ricorrente è stata assunta in data 2.5.88 dall' Org_3 Controparte_2
con la qualifica di Revisore Amministrativo, inquadrata nel VI livello, assegnata
[...] presso all di Catanzaro, addetta alla gestione Org_1 Organizzazione_4
amministrativo/contabile dei Posti Telefonici Pubblici per la , dei Org_5 [...]
e delle vale a dire dei contratti stipulati con e le imprese che Org_6 Org_7 Org_1
avevano in concessione i servizi telefonici.
Si occupava dell'attività amministrativa e contabile relativa a incassi, bilanci, rendicontazione, predisposizione del conto giudiziale di fine anno;
collaborava con l'attività di controllo ispettivo, coordinava il personale subalterno.
Provvedeva all'effettuazione della rendicontazione delle entrate al modello 370, vale a dire delle entrate giornaliere, provenienti dai posti telefonici pubblici e speciali nonché dai
2/10 Dott. Riccardo Atanasio concessionari;
effettuava la contabilità verificando che vi fosse corrispondenza tra le somme incassate e quelle contabilizzate;
effettuava l'analisi degli utili;
firmava i modelli 370 lavorati e li portava al Direttore Generale.
Nella sostanza, si occupava di effettuare la rendicontazione annuale di tutte le entrate e le uscite dell' . Controparte_3
In caso ed in occasione delle ispezioni forniva la necessaria collaborazione all'ispettore.
Realizzatasi la privatizzazione di cui alla Legge 58/92, la ricorrente è transitata in CP_4 con l'inquadramento al 6° livello retributivo e qualifica di “Lavoratore Addetto ad Attività
[...] impiegatizie di particolare rilievo concettuale” con rapporto di lavoro regolato dal CP_5
.
[...]
A seguito della fusione per incorporazione delle società , , e CP_4 CP_6 CP_7
CP_ tutti i dipendenti sono confluiti prima in e poi in CP_8 CP_4 Controparte_1
con effetto dal 18.08.1994 senza soluzione di continuità.
[...]
In la ricorrente è stata assegnata prima al servizio di utenza 10, espletando attività CP_1
di assistenza del cliente per mezzo di call center, poi al servizio di utenza 12, ora 1254, col quale servizio viene fornito il numero telefonico degli abbonati.
La ricorrente dopo l'inquadramento nel livello VI in Iritel CCNL SIP è stata inquadrata prima nel livello D e poi nell'attuale livello IV del nuovo;
dal 2021 è inquadrata nel 5° Org_8
livello CCNL.
SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA PREGRESSA QUALIFICA E POSIZIONE
PROFESSIONALE
La prima questione che occorre affrontare è se la ricorrente avesse o meno diritto a conservare la medesima posizione professionale e l'inquadramento già acquisiti presso Org_1
e comunque se avesse diritto a conservarli anche al di là, ed a prescindere, dall'inquadramento effettuato dalla società sulla base delle ccdd tabelle di equiparazione predisposte dalle parti sindacali in occasione dei vari passaggi da a e da Org_1 CP_4
questo a . CP_1
La risposta al quesito non può che essere positiva
La legge 58/92 ha disposto la soppressione di (cfr comma 3 dell'art. 1) a far data Org_1 dall'entrata in vigore della convenzione che accompagnava l'atto di concessione esclusiva Con dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico ad una società costituita dall' (poi CP_4
appunto) per un periodo di dieci anni.
3/10 Dott. Riccardo Atanasio La stessa legge, poi, all'art. 4 comma 2, prevedeva che la società concessionaria si sarebbe avvalsa del personale dell'Amministrazione delle e di che – Organizzazione_9 Org_1 entro sei mesi – non avesse optato per la permanenza nel pubblico impiego.
D'altro canto, il successivo comma 5 dello stesso articolo ha previsto che sarebbero stati oggetto di accordi tra le organizzazioni sindacali e la società e le concessionarie – oltre a tempi e modalità di passaggio del personale, le tabelle di equiparazione, la previsione di corsi di aggiornamento – “la tutela della professionalità acquisita e un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto”.
Infine, la stessa convenzione (approvata con Decreto del Organizzazione_10 del 29.12.92) stipulata tra all'art. 35 – richiamato l'art. 4
[...] Org_11 CP_4
comma 2 della Legge - ha previsto (lett.A) che il personale dipendente di ASST avrebbe conservato (per la durata della convenzione) il trattamento giuridico economico e pensionistico proprio del rapporto di pubblico impiego;
e che (lett. F) “sono fatti salvi….. i diritti acquisiti scaturenti da disposizioni contrattuali e gli effetti di leggi speciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente convenzione…”.
Da ciò si ricava pertanto che i diritti acquisiti dalla ricorrente nel periodo trascorso in ASST - sia con riferimento alla retribuzione che alla professionalità che all'inquadramento – avrebbero dovuti essere successivamente conservati dalla società.
Né la previsione dell'inquadramento contenuta nelle tabelle di equiparazione avrebbe potuto essere lesiva del diritto alla professionalità ed all'inquadramento già acquisiti dal dipendente
: sicchè ben può il giudice provvedere anche alla disapplicazione delle stesse tabelle qualora in esse ravvisi il mancato rispetto dei criteri imposti dalla legge 58/92 (cfr Cassazione
8.7.2004 n. 12647, Cassazione 11.8.04 n. 15605, Cassazione 20.1.2006 n. 1096,
Cassazione 9.1.08 n. 218, Cassazione 9.4.2008 n. 9130, Cassazione 22.5.2009 n. 11936,
Cassazione 9.7.2009 n. 16143).
D'altro canto nessuno può seriamente dubitare del diritto dei lavoratori transitati in a CP_4 conservare la professionalità e l'inquadramento già acquisiti: la ricorrente e gli altri dipendenti di che non hanno effettuato l'opzione per rimanere nel pubblico impiego Org_1 sono direttamente transitati in senza soluzione di continuità (“il personale che non ha CP_4
optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego transita alle dipendenze delle concessionarie….”) conservando i diritti già acquisiti (di inquadramento, retributivi e relativi alla professionalità acquisita).
4/10 Dott. Riccardo Atanasio Nessuna rilevanza giuridica per il rapporto di lavoro ha pertanto il contratto, pur sottoscritto dal ricorrente con in quanto la prosecuzione del rapporto con questa società, alle CP_4
condizioni previste, trova il suo titolo direttamente nella legge e non certo nel contratto che a quest'ultima non può portare alcuna deroga.
La conclusione che se ne trae è che il giudice dovrà provvedere ad esaminare se il passaggio da una società all'altra ( e è stato rispettoso Org_1 CP_4 CP_1 dell'inquadramento originario della ricorrente)
SUL CORRETTO INQUADRAMENTO DELLA RICORRENTE
1. L'inquadramento della ricorrente nel tempo non è stato rispettoso dell'inquadramento iniziale
Ciò si ricava già immediatamente ponendo l'attenzione alla scala inquadramentale dei contratti collettivi che si sono succediti.
Il contratto prevedeva 8 CATEGORIE decrescenti (8 7 6 5 4 3 2) e la ricorrente era Org_1
inquadrata nella VI categoria che si collocava al terzo posto della scala (al di sotto vi erano ben 5 categorie).
Il CCL SIP prevedeva 10 CATEGORIE crescenti (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) e la ricorrente è stata inquadrata nel VI livello che si collocava al quinto posto della scala e che aveva al di sotto altri cinque livelli.
Il CCNL TELECOM prevedeva 8 CATEGORIE inquadramentali decrescenti (H G F E D C B
A) e la ricorrente è stata inquadrata nel livello D che si collocava al quinto posto su 8.
Infine con il CCNL TLC sono state previste 8 CATEGORIE (7Q 7 6 5 4 3 2) e la ricorrente è stata inquadrata al IV livello che corrispondeva alla quinta posizione su 8.
Quindi già da questo esame sommario della struttura della scala inquadramentale si può ricavare un primo indizio della errata collocazione del ricorrente nei vari passaggi e invece di quali dovesse essere il corretto inquadramento a lui spettante .
2. Ma poi tale indicazione trova conferma se si pongono a confronto le declaratorie dei vari inquadramenti della ricorrente.
1) La ricorrente in ASST era inquadrata in VI categoria in qualità di revisore amministrativo.
La sua carriera prevedeva una possibile evoluzione con passaggio prima al VII livello e poi all'VIII attraverso un concorso per anzianità e titoli;
la partecipazione a quest'ultimo presupponeva una anzianità minima di categoria di 4 anni della quale erano tutti i ricorrenti in
5/10 Dott. Riccardo Atanasio possesso all'epoca dell'avvenuta privatizzazione. Alla sommità della classificazione vi era poi il IX livello.
Inquadrata nell'ambito della VI categoria la ricorrente aveva solo due ulteriori categorie – la
VII e l' VIII – superiori alle quali poteva senz'altro accedere e complessivamente tre livelli superiori;
invece la nuova organizzazione inquadramentale prevista dal CCNL SIP si compone di 10 livelli ascendenti dal 1° verso il 10° e nell'ambito di questi la ricorrente è stata collocati nel 6° che è al di sotto della metà del percorso professionale complessivo che vede ben cinque ulteriori livelli superiori rispetto a quello in cui è stata inquadrata la ricorrente.
L'erroneità dell'inquadramento in si ricava anche confrontando le declaratorie relative CP_4
ai livelli ed ai profili di inquadramento.
La declaratoria relativa alla VI categoria del CCNL ASST così recita: “Attività amministrativo – contabili e tecniche nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire con autonomia di disimpegno su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità e direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi nonché da responsabilità di risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate. Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile nonché qualificata collaborazione amministrativo contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo”.
Ed invece la declaratoria professionale del 6° livello SIP nel quale è stata inquadrata la ricorrente, al momento del loro passaggio in IRITEL, prevede: “Appartengono a questo livello
i lavoratori che oltre allo svolgimento della propria attività di base esplicano con piena responsabilità operativa attività concettuali o interventi tecnico manuali che richiedono una visione di insieme nonché una completa conoscenza del ciclo di lavoro del settore di appartenenza e/o adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico – specialistico. A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione di lavoro assegnata potrà essere richiesta attività di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori.
Le differenze tra le due declaratorie per il contenuto professionale richiesto all'attività dell'uno piuttosto che dell'altro lavoratore dalla VI categoria ASST e dal 6°livello SIP sono evidenti : la prima richiede qualificata preparazione professionale mentre la seconda solo un adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico – specialistico;
solo la prima e non anche la seconda richiede che le attività richieste avvengano su apparati, attrezzature ed impianti complessi;
la
6/10 Dott. Riccardo Atanasio prima richiede che l'attività sia caratterizzata da responsabilità e direzione e controllo di impianti e responsabilità dei risultati conseguiti, mentre la seconda solo una responsabilità operativa;
solo la prima richiede una qualificata collaborazione tecnica nell'attività di studio e ricerca di progettazione collaudo, e controllo ispettivo che invece non è previsto e richiesto dalla seconda;
la prima richiede responsabilità e direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità di settori o impianti mentre la seconda solo la possibilità di una generica attività di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori.
Alla luce di tali contenuti, la società ha certo erroneamente inquadrato il ricorrente nel VI livello del CCNL SIP
Il corretto inquadramento avrebbe dovuto avvenire invece nel IV livello retributivo SIP invece il IV livello ha quali peculiarità il “possesso di particolare e consolidata preparazione e capacità professionale”, “il coordinamento con discrezionalità ed autonomia, sulla base delle disposizioni aziendali ricevute, (di) importanti organismi operativi”, lo svolgimento di “funzioni di livello tecnico professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia equivalenti”. In questa declaratoria sono richiesti infatti contenuti di professionalità e responsabilità che si possono considerare equivalenti a quelli prima evidenziati nell'ambito della VI categoria del CCNL quando si parla della consolidata preparazione e capacità Org_1
professionale o di coordinamento con autonomia e discrezionalità di importanti organismi operativi o funzioni richiedenti responsabilità ed autonomia equivalenti.
2. a. Una volta accertato il diritto della ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL
SIP, giocoforza le va riconosciuto il successivo inquadramento livello F profilo di specialista.
Questa corrispondenza è infatti effettuata già dalle tabelle di equiparazione allegate al
[...]
del 1996 ove si legge appunto che la figura dell'esperto in attività specialistiche Org_12 trova il suo corrispondente nel nuovo CCNL nell'ambito del livello F profilo di specialista.
Allo stesso modo - riconosciuto il livello F ai sensi del CCNL aziende TLC del 96 – i ricorrenti andavano necessariamente inquadrati nel livello VI CCNL aziende TLC del 2000 in quanto questo prevede espressamente che il lavoratore inquadrato nel livello F profilo di specialista va inquadrato nel livello VI del nuovo contratto.
b. Tuttavia a medesimo risultato si perviene anche in altro modo, ponendo in rapporto ed esaminando la declaratoria relative alla VI categoria (nonché la professionalità e Org_13
l'autonomia della ricorrente quale prima accertata) con le declaratorie di cui al livello F
[...]
del 1996 e di cui al livello VI del CCNL TLC del 2000. Org_12
7/10 Dott. Riccardo Atanasio La declaratoria del livello F del CCNL del 1996 rileva che vi fanno parte “i lavoratori che in possesso di elevata e consolidata preparazione e capacità professionale e gestionale sono adibiti al presidio di attività complesse attinenti a fasi di processo rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi produttivi. Tali attività implicano per la loro realizzazione
l'esercizio di responsabilità delegate di coordinamento o di tipo professionale, significativi margini di professionalità ed autonomia nonché interazione con altre funzioni aziendali;
i suddetti compiti sono svolti o attraverso la guida ed il controllo di importanti organismi operativi o attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche di elevato profilo che richiedono un contributo professionale autonomo ed innovativo”.
Confrontando i caratteri qualificanti dell'una e dell'altra declaratoria si può senz'altro affermare che:
l'elevata e consolidata preparazione e capacità professionale e gestionale del livello VI Org_12
2000 corrisponde senz'altro alla qualificata preparazione professionale della VI categoria
[...]
del Org_13
il presidio di attività complesse attinenti a fasi di processo rilevanti nonché la guida ed il controllo di importanti organismi operativi corrisponde senz'altro alla previsione che le attività richieste avvengano su apparati, attrezzature ed impianti complessi;
l'esercizio di responsabilità di coordinamento o di tipo professionale corrisponde alla previsione di esercizio di attività caratterizzata da responsabilità e direzione e controllo di impianti;
i significativi margini di professionalità ed autonomia corrispondono alla capacità di disimpegnarsi autonomamente nell'esplicazione dell'attività;
l'esplicazione di funzioni specialistiche di elevato profilo corrisponde alla responsabilità e direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative.
La declaratoria del livello VI del CCNL del 2000 rileva che vi fanno parte: “i lavoratori che in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
8/10 Dott. Riccardo Atanasio Anche in questo caso si può affermare una sostanziale equivalenza con le peculiarità della declaratoria della VI categoria Org_13
Ebbene, le funzioni direttive inerenti attività complesse equivalgono all'autonomia di disimpegno su apparati attrezzature e impianti complessi;
l'elevata e consolidata preparazione e la particolare capacità professionale e gestionale coincidono con la qualificata preparazione di settore;
la guida e il controllo con facoltà di decisione e autonomia di iniziativa equivale all'autonomia di disimpegno nonché alla responsabilità e direzione coordinamento e controllo con responsabilità di risultati.
D'altro canto che questa sia la collocazione corretta della ricorrente si ricava dall'esame della figura del revisore amministrativo presso il quale: collabora nell'attività Org_1
amministrativo-contabile; tratta pratiche che richiedono una qualificata preparazione professionale;
è addetto ad attività di automazione dei servizi, mansioni di sostituto cassiere, sostituto controllore e sostituto consegnatario;
collabora allo svolgimento del controllo ispettivo;
vigila e coordina l'opera del personale dipendente.
Pertanto va dichiarata l'illegittimità dell'inquadramento giuridico della ricorrente al 6° livello
C.C.N.L. SIP;
va condannata al riconoscimento in favore della Controparte_1 ricorrente dell'inquadramento al 4° livello C.C.N.L. SIP a partire dal 1.11.93 poi livello F Org_2
per le Aziende 1996, attuale livello 6 2000 - con la sua Organizzazione_3 Org_2 assegnazione a mansioni corrispondenti a quelle svolte presso l;
Org_1 CP_1 va altresì condannata al pagamento delle differenze retributive – non prescritte per prescrizione quinquennale alla data del 18.7.12 - da quantificarsi in separato giudizio.
In quanto soccombente va condannata a rimborsare ai procuratori Controparte_1
della ricorrente Avv.ti e ERNESTO MARIA CIRILLO, dichiaratisi Parte_2 antistatari, le spese del giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali.
Sentenza esecutiva
PQM
Dichiara l'illegittimità dell'inquadramento giuridico della ricorrente al 6° livello C.C.N.L. SIP;
condanna al riconoscimento in favore della ricorrente Controparte_1
[... dell'inquadramento al 4° livello C.C.N.L. SIP a partire dal 1.11.93 poi livello F per Org_2
1996, attuale livello 6 CCNL 2000 - con la sua assegnazione a Organizzazione_14 mansioni corrispondenti a quelle svolte presso l' ; Org_1
9/10 Dott. Riccardo Atanasio condanna altresì al pagamento delle differenze retributive – non prescritte CP_1
per prescrizione quinquennale alla data del 18.7.12 - da quantificarsi in separato giudizio.
Condanna a rimborsare ai procuratori della ricorrente Avv.to Controparte_1
e Avv.to ERNESTO MARIA CIRILLO, dichiaratisi antistatari, le spese Parte_2 del giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali.
Sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Milano, 17/10/2023 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
10/10 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 17/10/2023 N. 4563/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv.to CIRILLO ERNESTO Parte_1
MARIA nonchè ( ) Indirizzo Telematico;
ed Parte_2 C.F._1
elett.te dom.ta presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to PESSI ROBERTO, dall'Avv.to Controparte_1
SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE ( CORSO MONFORTE, 15 20122 C.F._2
MILANO; ed elett.te dom.to presso lo studio in CORSO MONFORTE, 15 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: livello superiore
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 26.5.22 la ricorrente ha Parte_1
convenuto in giudizio la società resistente chiedendo al Giudice:
1/10 Dott. Riccardo Atanasio 1) Accerti e dichiari, anche ai sensi dell'art. 1, 2, e 36 della Costituzione, della Legge 58/92,
l'illegittimità dell'accordo collettivo del 15.03.1993 in ordine ai criteri di inquadramento per il personale proveniente dall , in riferimento alla specifica applicazione degli stessi nei propri confronti;
Org_1
2) Accerti e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia dell'inquadra-mento giuridico della ricorrente al 6° livello C.C.N.L. SIP e per l'effetto, con-dannare la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., , al riconoscimento in favore del medesimo dell'inquadramento al 4° livello C.C.N.L. SIP a partire dal 1.11.93 poi livello F per le 1996, attuale livello 6 Org_2 Organizzazione_3
CCNL vigente con ogni conseguenza normativa, retributiva ivi compreso il pagamento delle differenze retributive tutte, per paga base, contingenza, 3° elemento, 13^ e 14^, premi, festività ecc. che saranno oggetto di separato giudizio;
2) In subordine condannare la resistente al riconoscimento, in favore della ricorrente, dell'inquadramento al 5° livello CCNL SIP a partire dal 1.11.93 e nel livello E CCNL per le
[...]
1996 – attuale li-vello 5 CCNL vigente con ogni conseguenza normativa, Org_3 retributiva ivi com-preso il pagamento delle differenze tutte, per paga base, contingenza, 3° elemento,
13^ e 14^, premi, festività ecc. che saranno oggetto di separato giudizio;
3) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari”
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti.
La ricorrente è stata assunta in data 2.5.88 dall' Org_3 Controparte_2
con la qualifica di Revisore Amministrativo, inquadrata nel VI livello, assegnata
[...] presso all di Catanzaro, addetta alla gestione Org_1 Organizzazione_4
amministrativo/contabile dei Posti Telefonici Pubblici per la , dei Org_5 [...]
e delle vale a dire dei contratti stipulati con e le imprese che Org_6 Org_7 Org_1
avevano in concessione i servizi telefonici.
Si occupava dell'attività amministrativa e contabile relativa a incassi, bilanci, rendicontazione, predisposizione del conto giudiziale di fine anno;
collaborava con l'attività di controllo ispettivo, coordinava il personale subalterno.
Provvedeva all'effettuazione della rendicontazione delle entrate al modello 370, vale a dire delle entrate giornaliere, provenienti dai posti telefonici pubblici e speciali nonché dai
2/10 Dott. Riccardo Atanasio concessionari;
effettuava la contabilità verificando che vi fosse corrispondenza tra le somme incassate e quelle contabilizzate;
effettuava l'analisi degli utili;
firmava i modelli 370 lavorati e li portava al Direttore Generale.
Nella sostanza, si occupava di effettuare la rendicontazione annuale di tutte le entrate e le uscite dell' . Controparte_3
In caso ed in occasione delle ispezioni forniva la necessaria collaborazione all'ispettore.
Realizzatasi la privatizzazione di cui alla Legge 58/92, la ricorrente è transitata in CP_4 con l'inquadramento al 6° livello retributivo e qualifica di “Lavoratore Addetto ad Attività
[...] impiegatizie di particolare rilievo concettuale” con rapporto di lavoro regolato dal CP_5
.
[...]
A seguito della fusione per incorporazione delle società , , e CP_4 CP_6 CP_7
CP_ tutti i dipendenti sono confluiti prima in e poi in CP_8 CP_4 Controparte_1
con effetto dal 18.08.1994 senza soluzione di continuità.
[...]
In la ricorrente è stata assegnata prima al servizio di utenza 10, espletando attività CP_1
di assistenza del cliente per mezzo di call center, poi al servizio di utenza 12, ora 1254, col quale servizio viene fornito il numero telefonico degli abbonati.
La ricorrente dopo l'inquadramento nel livello VI in Iritel CCNL SIP è stata inquadrata prima nel livello D e poi nell'attuale livello IV del nuovo;
dal 2021 è inquadrata nel 5° Org_8
livello CCNL.
SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA PREGRESSA QUALIFICA E POSIZIONE
PROFESSIONALE
La prima questione che occorre affrontare è se la ricorrente avesse o meno diritto a conservare la medesima posizione professionale e l'inquadramento già acquisiti presso Org_1
e comunque se avesse diritto a conservarli anche al di là, ed a prescindere, dall'inquadramento effettuato dalla società sulla base delle ccdd tabelle di equiparazione predisposte dalle parti sindacali in occasione dei vari passaggi da a e da Org_1 CP_4
questo a . CP_1
La risposta al quesito non può che essere positiva
La legge 58/92 ha disposto la soppressione di (cfr comma 3 dell'art. 1) a far data Org_1 dall'entrata in vigore della convenzione che accompagnava l'atto di concessione esclusiva Con dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico ad una società costituita dall' (poi CP_4
appunto) per un periodo di dieci anni.
3/10 Dott. Riccardo Atanasio La stessa legge, poi, all'art. 4 comma 2, prevedeva che la società concessionaria si sarebbe avvalsa del personale dell'Amministrazione delle e di che – Organizzazione_9 Org_1 entro sei mesi – non avesse optato per la permanenza nel pubblico impiego.
D'altro canto, il successivo comma 5 dello stesso articolo ha previsto che sarebbero stati oggetto di accordi tra le organizzazioni sindacali e la società e le concessionarie – oltre a tempi e modalità di passaggio del personale, le tabelle di equiparazione, la previsione di corsi di aggiornamento – “la tutela della professionalità acquisita e un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto”.
Infine, la stessa convenzione (approvata con Decreto del Organizzazione_10 del 29.12.92) stipulata tra all'art. 35 – richiamato l'art. 4
[...] Org_11 CP_4
comma 2 della Legge - ha previsto (lett.A) che il personale dipendente di ASST avrebbe conservato (per la durata della convenzione) il trattamento giuridico economico e pensionistico proprio del rapporto di pubblico impiego;
e che (lett. F) “sono fatti salvi….. i diritti acquisiti scaturenti da disposizioni contrattuali e gli effetti di leggi speciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente convenzione…”.
Da ciò si ricava pertanto che i diritti acquisiti dalla ricorrente nel periodo trascorso in ASST - sia con riferimento alla retribuzione che alla professionalità che all'inquadramento – avrebbero dovuti essere successivamente conservati dalla società.
Né la previsione dell'inquadramento contenuta nelle tabelle di equiparazione avrebbe potuto essere lesiva del diritto alla professionalità ed all'inquadramento già acquisiti dal dipendente
: sicchè ben può il giudice provvedere anche alla disapplicazione delle stesse tabelle qualora in esse ravvisi il mancato rispetto dei criteri imposti dalla legge 58/92 (cfr Cassazione
8.7.2004 n. 12647, Cassazione 11.8.04 n. 15605, Cassazione 20.1.2006 n. 1096,
Cassazione 9.1.08 n. 218, Cassazione 9.4.2008 n. 9130, Cassazione 22.5.2009 n. 11936,
Cassazione 9.7.2009 n. 16143).
D'altro canto nessuno può seriamente dubitare del diritto dei lavoratori transitati in a CP_4 conservare la professionalità e l'inquadramento già acquisiti: la ricorrente e gli altri dipendenti di che non hanno effettuato l'opzione per rimanere nel pubblico impiego Org_1 sono direttamente transitati in senza soluzione di continuità (“il personale che non ha CP_4
optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego transita alle dipendenze delle concessionarie….”) conservando i diritti già acquisiti (di inquadramento, retributivi e relativi alla professionalità acquisita).
4/10 Dott. Riccardo Atanasio Nessuna rilevanza giuridica per il rapporto di lavoro ha pertanto il contratto, pur sottoscritto dal ricorrente con in quanto la prosecuzione del rapporto con questa società, alle CP_4
condizioni previste, trova il suo titolo direttamente nella legge e non certo nel contratto che a quest'ultima non può portare alcuna deroga.
La conclusione che se ne trae è che il giudice dovrà provvedere ad esaminare se il passaggio da una società all'altra ( e è stato rispettoso Org_1 CP_4 CP_1 dell'inquadramento originario della ricorrente)
SUL CORRETTO INQUADRAMENTO DELLA RICORRENTE
1. L'inquadramento della ricorrente nel tempo non è stato rispettoso dell'inquadramento iniziale
Ciò si ricava già immediatamente ponendo l'attenzione alla scala inquadramentale dei contratti collettivi che si sono succediti.
Il contratto prevedeva 8 CATEGORIE decrescenti (8 7 6 5 4 3 2) e la ricorrente era Org_1
inquadrata nella VI categoria che si collocava al terzo posto della scala (al di sotto vi erano ben 5 categorie).
Il CCL SIP prevedeva 10 CATEGORIE crescenti (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) e la ricorrente è stata inquadrata nel VI livello che si collocava al quinto posto della scala e che aveva al di sotto altri cinque livelli.
Il CCNL TELECOM prevedeva 8 CATEGORIE inquadramentali decrescenti (H G F E D C B
A) e la ricorrente è stata inquadrata nel livello D che si collocava al quinto posto su 8.
Infine con il CCNL TLC sono state previste 8 CATEGORIE (7Q 7 6 5 4 3 2) e la ricorrente è stata inquadrata al IV livello che corrispondeva alla quinta posizione su 8.
Quindi già da questo esame sommario della struttura della scala inquadramentale si può ricavare un primo indizio della errata collocazione del ricorrente nei vari passaggi e invece di quali dovesse essere il corretto inquadramento a lui spettante .
2. Ma poi tale indicazione trova conferma se si pongono a confronto le declaratorie dei vari inquadramenti della ricorrente.
1) La ricorrente in ASST era inquadrata in VI categoria in qualità di revisore amministrativo.
La sua carriera prevedeva una possibile evoluzione con passaggio prima al VII livello e poi all'VIII attraverso un concorso per anzianità e titoli;
la partecipazione a quest'ultimo presupponeva una anzianità minima di categoria di 4 anni della quale erano tutti i ricorrenti in
5/10 Dott. Riccardo Atanasio possesso all'epoca dell'avvenuta privatizzazione. Alla sommità della classificazione vi era poi il IX livello.
Inquadrata nell'ambito della VI categoria la ricorrente aveva solo due ulteriori categorie – la
VII e l' VIII – superiori alle quali poteva senz'altro accedere e complessivamente tre livelli superiori;
invece la nuova organizzazione inquadramentale prevista dal CCNL SIP si compone di 10 livelli ascendenti dal 1° verso il 10° e nell'ambito di questi la ricorrente è stata collocati nel 6° che è al di sotto della metà del percorso professionale complessivo che vede ben cinque ulteriori livelli superiori rispetto a quello in cui è stata inquadrata la ricorrente.
L'erroneità dell'inquadramento in si ricava anche confrontando le declaratorie relative CP_4
ai livelli ed ai profili di inquadramento.
La declaratoria relativa alla VI categoria del CCNL ASST così recita: “Attività amministrativo – contabili e tecniche nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire con autonomia di disimpegno su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità e direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi nonché da responsabilità di risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate. Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile nonché qualificata collaborazione amministrativo contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo”.
Ed invece la declaratoria professionale del 6° livello SIP nel quale è stata inquadrata la ricorrente, al momento del loro passaggio in IRITEL, prevede: “Appartengono a questo livello
i lavoratori che oltre allo svolgimento della propria attività di base esplicano con piena responsabilità operativa attività concettuali o interventi tecnico manuali che richiedono una visione di insieme nonché una completa conoscenza del ciclo di lavoro del settore di appartenenza e/o adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico – specialistico. A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione di lavoro assegnata potrà essere richiesta attività di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori.
Le differenze tra le due declaratorie per il contenuto professionale richiesto all'attività dell'uno piuttosto che dell'altro lavoratore dalla VI categoria ASST e dal 6°livello SIP sono evidenti : la prima richiede qualificata preparazione professionale mentre la seconda solo un adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico – specialistico;
solo la prima e non anche la seconda richiede che le attività richieste avvengano su apparati, attrezzature ed impianti complessi;
la
6/10 Dott. Riccardo Atanasio prima richiede che l'attività sia caratterizzata da responsabilità e direzione e controllo di impianti e responsabilità dei risultati conseguiti, mentre la seconda solo una responsabilità operativa;
solo la prima richiede una qualificata collaborazione tecnica nell'attività di studio e ricerca di progettazione collaudo, e controllo ispettivo che invece non è previsto e richiesto dalla seconda;
la prima richiede responsabilità e direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità di settori o impianti mentre la seconda solo la possibilità di una generica attività di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori.
Alla luce di tali contenuti, la società ha certo erroneamente inquadrato il ricorrente nel VI livello del CCNL SIP
Il corretto inquadramento avrebbe dovuto avvenire invece nel IV livello retributivo SIP invece il IV livello ha quali peculiarità il “possesso di particolare e consolidata preparazione e capacità professionale”, “il coordinamento con discrezionalità ed autonomia, sulla base delle disposizioni aziendali ricevute, (di) importanti organismi operativi”, lo svolgimento di “funzioni di livello tecnico professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia equivalenti”. In questa declaratoria sono richiesti infatti contenuti di professionalità e responsabilità che si possono considerare equivalenti a quelli prima evidenziati nell'ambito della VI categoria del CCNL quando si parla della consolidata preparazione e capacità Org_1
professionale o di coordinamento con autonomia e discrezionalità di importanti organismi operativi o funzioni richiedenti responsabilità ed autonomia equivalenti.
2. a. Una volta accertato il diritto della ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL
SIP, giocoforza le va riconosciuto il successivo inquadramento livello F profilo di specialista.
Questa corrispondenza è infatti effettuata già dalle tabelle di equiparazione allegate al
[...]
del 1996 ove si legge appunto che la figura dell'esperto in attività specialistiche Org_12 trova il suo corrispondente nel nuovo CCNL nell'ambito del livello F profilo di specialista.
Allo stesso modo - riconosciuto il livello F ai sensi del CCNL aziende TLC del 96 – i ricorrenti andavano necessariamente inquadrati nel livello VI CCNL aziende TLC del 2000 in quanto questo prevede espressamente che il lavoratore inquadrato nel livello F profilo di specialista va inquadrato nel livello VI del nuovo contratto.
b. Tuttavia a medesimo risultato si perviene anche in altro modo, ponendo in rapporto ed esaminando la declaratoria relative alla VI categoria (nonché la professionalità e Org_13
l'autonomia della ricorrente quale prima accertata) con le declaratorie di cui al livello F
[...]
del 1996 e di cui al livello VI del CCNL TLC del 2000. Org_12
7/10 Dott. Riccardo Atanasio La declaratoria del livello F del CCNL del 1996 rileva che vi fanno parte “i lavoratori che in possesso di elevata e consolidata preparazione e capacità professionale e gestionale sono adibiti al presidio di attività complesse attinenti a fasi di processo rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi produttivi. Tali attività implicano per la loro realizzazione
l'esercizio di responsabilità delegate di coordinamento o di tipo professionale, significativi margini di professionalità ed autonomia nonché interazione con altre funzioni aziendali;
i suddetti compiti sono svolti o attraverso la guida ed il controllo di importanti organismi operativi o attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche di elevato profilo che richiedono un contributo professionale autonomo ed innovativo”.
Confrontando i caratteri qualificanti dell'una e dell'altra declaratoria si può senz'altro affermare che:
l'elevata e consolidata preparazione e capacità professionale e gestionale del livello VI Org_12
2000 corrisponde senz'altro alla qualificata preparazione professionale della VI categoria
[...]
del Org_13
il presidio di attività complesse attinenti a fasi di processo rilevanti nonché la guida ed il controllo di importanti organismi operativi corrisponde senz'altro alla previsione che le attività richieste avvengano su apparati, attrezzature ed impianti complessi;
l'esercizio di responsabilità di coordinamento o di tipo professionale corrisponde alla previsione di esercizio di attività caratterizzata da responsabilità e direzione e controllo di impianti;
i significativi margini di professionalità ed autonomia corrispondono alla capacità di disimpegnarsi autonomamente nell'esplicazione dell'attività;
l'esplicazione di funzioni specialistiche di elevato profilo corrisponde alla responsabilità e direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative.
La declaratoria del livello VI del CCNL del 2000 rileva che vi fanno parte: “i lavoratori che in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
8/10 Dott. Riccardo Atanasio Anche in questo caso si può affermare una sostanziale equivalenza con le peculiarità della declaratoria della VI categoria Org_13
Ebbene, le funzioni direttive inerenti attività complesse equivalgono all'autonomia di disimpegno su apparati attrezzature e impianti complessi;
l'elevata e consolidata preparazione e la particolare capacità professionale e gestionale coincidono con la qualificata preparazione di settore;
la guida e il controllo con facoltà di decisione e autonomia di iniziativa equivale all'autonomia di disimpegno nonché alla responsabilità e direzione coordinamento e controllo con responsabilità di risultati.
D'altro canto che questa sia la collocazione corretta della ricorrente si ricava dall'esame della figura del revisore amministrativo presso il quale: collabora nell'attività Org_1
amministrativo-contabile; tratta pratiche che richiedono una qualificata preparazione professionale;
è addetto ad attività di automazione dei servizi, mansioni di sostituto cassiere, sostituto controllore e sostituto consegnatario;
collabora allo svolgimento del controllo ispettivo;
vigila e coordina l'opera del personale dipendente.
Pertanto va dichiarata l'illegittimità dell'inquadramento giuridico della ricorrente al 6° livello
C.C.N.L. SIP;
va condannata al riconoscimento in favore della Controparte_1 ricorrente dell'inquadramento al 4° livello C.C.N.L. SIP a partire dal 1.11.93 poi livello F Org_2
per le Aziende 1996, attuale livello 6 2000 - con la sua Organizzazione_3 Org_2 assegnazione a mansioni corrispondenti a quelle svolte presso l;
Org_1 CP_1 va altresì condannata al pagamento delle differenze retributive – non prescritte per prescrizione quinquennale alla data del 18.7.12 - da quantificarsi in separato giudizio.
In quanto soccombente va condannata a rimborsare ai procuratori Controparte_1
della ricorrente Avv.ti e ERNESTO MARIA CIRILLO, dichiaratisi Parte_2 antistatari, le spese del giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali.
Sentenza esecutiva
PQM
Dichiara l'illegittimità dell'inquadramento giuridico della ricorrente al 6° livello C.C.N.L. SIP;
condanna al riconoscimento in favore della ricorrente Controparte_1
[... dell'inquadramento al 4° livello C.C.N.L. SIP a partire dal 1.11.93 poi livello F per Org_2
1996, attuale livello 6 CCNL 2000 - con la sua assegnazione a Organizzazione_14 mansioni corrispondenti a quelle svolte presso l' ; Org_1
9/10 Dott. Riccardo Atanasio condanna altresì al pagamento delle differenze retributive – non prescritte CP_1
per prescrizione quinquennale alla data del 18.7.12 - da quantificarsi in separato giudizio.
Condanna a rimborsare ai procuratori della ricorrente Avv.to Controparte_1
e Avv.to ERNESTO MARIA CIRILLO, dichiaratisi antistatari, le spese Parte_2 del giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali.
Sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Milano, 17/10/2023 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
10/10 Dott. Riccardo Atanasio