Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4180 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 28/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12204/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avvti A Pignataro e G Maisto Parte_1
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
e I Tagliafierro
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23.05.2024, parte ricorrente, premesso di essere alle dipendenze della convenuta e di aver maturato e goduto per ciascun anno di attività di giorni di ferie, deduceva che la retribuzione, corrisposta dall'azienda per tali giornate in cui avevano goduto delle ferie, era stata inferiore al dovuto, Contr avendo l'azienda illegittimamente escluso dalla base di calcolo di detta retribuzione gior a elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta, analiticamente indicati in ricorso, ovvero la “indennità perequativa”, la “indennità compensativa” e l'indennità di turno. Chiedeva pertanto dichiararsi il proprio diritto all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione, per i giorni di ferie effettivamente goduti, delle indennità e/o degli elementi retribuiti previsti dal CCNL e corrisposti per ogni giornata di lavoro, analiticamente indicati in ricorso;
per l'effetto condannare la resistente al pagamento, in proprio favore della somma di euro 9416,22 Si costituiva in giudizio la azienda convenuta contestando il ricorso, di cui eccepiva la nullità , chiedendone il rigetto;
eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto azionato;
in via subordinata, e per il caso di accoglimento della domanda, chiedeva ridurre la somma maturata a favore del ricorrente, statuendo che alcun importo è dovuto per l'anno 2012 e limitando la richiesta fino a giugno 2022, l
C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13 , C- 385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). Di tali principi si è fatta interprete la Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589)..
Si deve quindi valutare la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità, che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. È quindi indispensabile procedere alla corretta qualificazione delle indennità cd. perequative/compensative, esaminandone la genesi e le finalità. In data 15.12.2011, nella sede della Giunta Regionale della Campania, al fine di far fronte alla crisi regionale del trasporto pubblico locale e per evitare il ricorso a procedure di licenziamento collettivo del personale in esubero, i rappresentanti dell'azienda e le organizzazioni sindacali hanno siglato un accordo di intesa per il piano operativo gestionale per l'equilibrio economico dei costi di produzione e dei ricavi avente ad oggetto, tra gli altri “la cessazione dal 31.12.2011 dell'efficacia degli accordi di II livello vigenti nelle aziende del e le conseguenti Pt_3 disposizioni aziendali che abbiano erogato trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva nazionale (art. 3); la garanzia delle condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento per il personale in forza alla data della stipula dell'accordo, nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti (art. 3); l'erogazione dal 1.1.2012 di un'indennità perequativa e compensativa, di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale ha determinato - sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e / o alla presenza - in misura fissa ed equivalente nell'intero al trattamento attualmente in vigore e valutato ai soli fini del computo del tfr (art. 3)”. L'allegato 1 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012 avente ad oggetto la nuova struttura della retribuzione normale in conformità di quanto previsto dall'Art. 2 dell'intesa regionale del 16/12/2011, nel disciplinare la nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto all'Art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011, espressamente dispone che “A partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo
[…] sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una indennità perequativa/compensativa i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (All. 4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l' ‟importo della “indennità compensativa”. L' “indennità perequativa/compensativa”: - sarà determinata in cifra fissa;
- non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r. In caso di attribuzione di nuova figura professionale, il dipendente percepirà la sola indennità perequativa relativa alla figura professionale che andrà a rivestire. Sono fatte salve, rispetto a quanto previsto in precedenza, le seguenti eccezioni: a) nell'ambito delle sottoindicate aree professionali, all'atto di variazione di figura professionale/parametro, sarà corrisposta la indennità perequativa della nuova figura professionale/parametro mantenendo la indennità compensativa se la progressione di carriera avviene nella stessa area di appartenenza”. Occorre esaminare quindi se dette indennità siano da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali. Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei
“valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. Quanto alla indennità di turno valgono le medesime considerazioni reputandosi la stessa ordinariamente connessa all'espletamento dell'attività lavorativa. Invero l'Accordo Nazionale del 21/05/1981 ha istituito la predetta indennità, prevedendo la corresponsione giornaliera di £. 500 (attualmente pari a €. 0,52) al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione;
ciò al fine di remunerare le peculiarità delle mansioni proprie del predetto personale, nonché la penosità della prestazione svolta su turni avvicendanti, predisposti unilateralmente dall'azienda al fine di assicurare all'utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana (domenica compresa). In sintesi anche l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 deve essere inserita ai fini del calcolo della “retribuzione” da corrispondere nei giorni di ferie, poiché l'indennità giornaliera turnista è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni singola giornata di effettiva presenza. Deve pertanto ritenersi che dette indennità siano senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. Ciò non porta a ritenere che sussista un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. La Suprema Corte ha i chiarito “che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e, quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita… Deve essere ribadito che la retribuzione dovuta…, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento alla esecuzione delle mansioni e che sia correlata allo status personale e professionale del lavoratore”. Ed inoltre (Cass. N. 19991 del 2024) “nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”. Venendo all'esame del quantum, quanto all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte resistente, la stessa va disattesa in adesione alla pronuncia della Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n.26246, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro>>. In ordine alla quantificazione delle somme dovute, si ritiene di poter utilizzare i conteggi analitici prodotti da parte resistente con le note autorizzate :gli stessi appaiono congrui rispetto alla normativa applicabile e rispettosi degli elementi in fatto documentati e provati in giudizio, ovvero delle buste paga dei ricorrenti e della normativa di riferimento. Il computo tien conto del riconoscimento a partire dal novembre 2012, e, avuto riguardo alla nuova disposizione contenuta nell'art. 4 del CCNL Autoferrotranvieri del 10 maggio 2022 - che ha disposto che a far data dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” – per l'anno 2022 si limita ai giorni di ferie effettivamente fruiti fino a tale data. Parte resistente va pertanto condannata al pagamento degli importi come meglio precisati in dispositivo oltre alla maggiorazione per interessi legali, sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione annuale dei singoli crediti (e sugli importi indicati come nei citati conteggi) sino al saldo. Le spese del giudizio vanno compensate nella misura della metà, in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti e del mutamento del proprio orientamento giurisprudenziale, nonché del più ridotto accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al paga Controparte_1
8026,55 in favore di oltre interessi legali sulle somme rivalutate Parte_1 annualmente dalla l saldo;
Compensa per la metà le spese del giudizio, e per il residuo condanna la resistente al rimborso delle spese in favore di parte ricorrente, liquidando la restante parte in €. 1.314,00, oltre oltre Iva CA e spese forfettarie come per legge con attribuzione agli avvocati antistatari
Così deciso in data 28/05/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio