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Sentenza 22 dicembre 2024
Sentenza 22 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/12/2024, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1065 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Sodo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alfredo Coluccia, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 28/10/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/02/2024, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con il 4/10/1986, in AL (LE); che dalla Controparte_1
Per_ loro unione sono nate due figlie, , nata il [...], e , nata il [...]; Per_1 che l'unione matrimoniale è entrata in crisi per insanabili contrasti che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la separazione personale, con addebito, alle condizioni indicate in ricorso.
1 si è costituito, con comparsa depositata in data 22/07/2024, Controparte_1 chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in atti, secondo l'accordo nelle more intervenuto tra le parti.
All'udienza del 28/10/2024 le parti hanno dichiarato di voler definire consensualmente il procedimento nei seguenti termini:
1) La casa coniugale viene assegnata alla IG.ra e presso detta abitazione manterrà Pt_1
Per_ la propria residenza la figlia , studentessa universitaria fuori sede pertanto, il IG. provvederà a rilasciare nella disponibilità piena ed esclusiva della moglie detta P_ abitazione a far data dal primo agosto 2024, con accollo delle spese per utenze per i relativi consumi a tale data effettuati;
2) Il IG. manterrà l'uso esclusivo e la disponibilità del locale garage pertinenza P_ dell'abitazione, accollandosi tutte le relative spese di ordinaria e straordinaria manutenzione oltre che dei consumi connessi a detto utilizzo;
3) Le parti espressamente si impegnano a mantenere rapporti improntati al reciproco rispetto nel prioritario interesse delle figlie e a mantenere un legame sereno con entrambe le figure genitoriali;
4) Il IG. provvederà a versare in favore della moglie disoccupata, a titolo di P_ contributo di mantenimento, l'importo mensile di 300,00 euro, rivalutabile come per Per_ legge secondo i correnti indici ISTAT, oltre alla corresponsione diretta in favore di , come detto figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e studentessa universitaria fuori sede, di tutte le spese relative ad affitto, abbonamento mezzi, utenze, oltre a 120,00 euro mensili per il suo sostentamento;
5) Per quanto concerne le spese straordinarie (ludiche, mediche, di formazione professionale, ecc..) il padre provvederà a farvi fronte nella misura del 70%, mentre la madre si farà carico del restante 30%.
6) La IG.ra provvederà a sostenere le spese relative alle tasse per “La Libera Pt_1
Per_ Accademia delle Belle Arti” frequentata dalla figlia e avrà diritto a beneficiare di tutte le riduzioni, deduzioni e/o detrazioni di legge, di ogni e qualsiasi beneficio fiscale Per_ relativi ad , rinunciando il marito sin d'ora a quanto eventualmente allo stesso spettante ed impegnandosi a porre in essere quanto necessario a tal fine;
7) Stante però l'attuale stato di disoccupazione della IG.ra , il IG. Pt_1 P_ continuerà a beneficiare di tutte le deduzioni e/o detrazioni di legge relative alla figlia
2 Per_
inerenti il 100% delle tasse per “La Libera Accademia delle Belle Arti” ed il 50% delle detrazioni fiscali, con l'impegno a corrispondere alla moglie quanto percepito da detti benefici, e ciò fino al momento in cui la moglie dovesse assumere una occupazione lavorativa tale da consentirle di usufruire personalmente di dette deduzioni/detrazioni unitamente al marito che, in tal caso, come innanzi precisato, dovrà restituire la propria quota parte in favore della moglie;
8) Le parti dichiarano di aver provveduto a ritirare e dividere le somme depositate presso la filiale di AL della e, pertanto, di aver così acclarato ogni Controparte_2 quesitone relativa;
9) Il IG. provvederà al trasferimento di proprietà in favore della moglie P_ dell'autovettura modello LANCIA MUSA TG. CP781SB, ancora allo stesso intestata ma di fatto in uso alla IG.ra e le spese di detto trasferimento saranno sostenute dai Pt_1 coniugi in percentuale paritaria.
Nella medesima udienza le parti hanno espressamente rinunciato al termine per il deposito di conclusionali;
pertanto, la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
La richiesta formulata congiuntamente delle parti merita accoglimento.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione indicata può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
3 definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 14/02/2024 da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, che hanno contratto matrimonio in AL (Le), il 4/10/1986 (trascritto nei
[...] registri di matrimonio di quel Comune al n. 82, parte II, serie A, anno 1986), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22/11/2024.
Il Presidente relatore
Gianluca Fiorella
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1065 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Sodo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alfredo Coluccia, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 28/10/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/02/2024, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con il 4/10/1986, in AL (LE); che dalla Controparte_1
Per_ loro unione sono nate due figlie, , nata il [...], e , nata il [...]; Per_1 che l'unione matrimoniale è entrata in crisi per insanabili contrasti che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la separazione personale, con addebito, alle condizioni indicate in ricorso.
1 si è costituito, con comparsa depositata in data 22/07/2024, Controparte_1 chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in atti, secondo l'accordo nelle more intervenuto tra le parti.
All'udienza del 28/10/2024 le parti hanno dichiarato di voler definire consensualmente il procedimento nei seguenti termini:
1) La casa coniugale viene assegnata alla IG.ra e presso detta abitazione manterrà Pt_1
Per_ la propria residenza la figlia , studentessa universitaria fuori sede pertanto, il IG. provvederà a rilasciare nella disponibilità piena ed esclusiva della moglie detta P_ abitazione a far data dal primo agosto 2024, con accollo delle spese per utenze per i relativi consumi a tale data effettuati;
2) Il IG. manterrà l'uso esclusivo e la disponibilità del locale garage pertinenza P_ dell'abitazione, accollandosi tutte le relative spese di ordinaria e straordinaria manutenzione oltre che dei consumi connessi a detto utilizzo;
3) Le parti espressamente si impegnano a mantenere rapporti improntati al reciproco rispetto nel prioritario interesse delle figlie e a mantenere un legame sereno con entrambe le figure genitoriali;
4) Il IG. provvederà a versare in favore della moglie disoccupata, a titolo di P_ contributo di mantenimento, l'importo mensile di 300,00 euro, rivalutabile come per Per_ legge secondo i correnti indici ISTAT, oltre alla corresponsione diretta in favore di , come detto figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e studentessa universitaria fuori sede, di tutte le spese relative ad affitto, abbonamento mezzi, utenze, oltre a 120,00 euro mensili per il suo sostentamento;
5) Per quanto concerne le spese straordinarie (ludiche, mediche, di formazione professionale, ecc..) il padre provvederà a farvi fronte nella misura del 70%, mentre la madre si farà carico del restante 30%.
6) La IG.ra provvederà a sostenere le spese relative alle tasse per “La Libera Pt_1
Per_ Accademia delle Belle Arti” frequentata dalla figlia e avrà diritto a beneficiare di tutte le riduzioni, deduzioni e/o detrazioni di legge, di ogni e qualsiasi beneficio fiscale Per_ relativi ad , rinunciando il marito sin d'ora a quanto eventualmente allo stesso spettante ed impegnandosi a porre in essere quanto necessario a tal fine;
7) Stante però l'attuale stato di disoccupazione della IG.ra , il IG. Pt_1 P_ continuerà a beneficiare di tutte le deduzioni e/o detrazioni di legge relative alla figlia
2 Per_
inerenti il 100% delle tasse per “La Libera Accademia delle Belle Arti” ed il 50% delle detrazioni fiscali, con l'impegno a corrispondere alla moglie quanto percepito da detti benefici, e ciò fino al momento in cui la moglie dovesse assumere una occupazione lavorativa tale da consentirle di usufruire personalmente di dette deduzioni/detrazioni unitamente al marito che, in tal caso, come innanzi precisato, dovrà restituire la propria quota parte in favore della moglie;
8) Le parti dichiarano di aver provveduto a ritirare e dividere le somme depositate presso la filiale di AL della e, pertanto, di aver così acclarato ogni Controparte_2 quesitone relativa;
9) Il IG. provvederà al trasferimento di proprietà in favore della moglie P_ dell'autovettura modello LANCIA MUSA TG. CP781SB, ancora allo stesso intestata ma di fatto in uso alla IG.ra e le spese di detto trasferimento saranno sostenute dai Pt_1 coniugi in percentuale paritaria.
Nella medesima udienza le parti hanno espressamente rinunciato al termine per il deposito di conclusionali;
pertanto, la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
La richiesta formulata congiuntamente delle parti merita accoglimento.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione indicata può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
3 definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 14/02/2024 da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, che hanno contratto matrimonio in AL (Le), il 4/10/1986 (trascritto nei
[...] registri di matrimonio di quel Comune al n. 82, parte II, serie A, anno 1986), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22/11/2024.
Il Presidente relatore
Gianluca Fiorella
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