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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 124/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 124/2025 VG, congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Cucchi Massimiliano (C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Riccione, Viale Diaz n. 60, PEC: giusta procura Email_1 in atti;
ricorrente
e nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'Avv. Cucchi Massimiliano (C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Riccione, Viale Diaz n. 60, PEC: giusta procura Email_1 in atti;
ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di MI
AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni della separazione
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo depositato in data 24.01.2025
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti sig. e sig.ra hanno promosso il presente giudizio, con Parte_1 Controparte_1 ricorso depositato in data 24.01.2025, chiedendo che il Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni pagina 1 di 3 della separazione consensuale del 10 giugno 2015, nel procedimento rubricato al n.1318/2015 RG ed omologata con decreto n. cronologico 11899/2015 del 15 settembre 2015 alle conclusioni ivi formulate, e che, previa designazione del il Giudice Relatore, senza la necessità di comparazione personale delle parti, a cui le stesse espressamente rinunciano, disponga che la causa venga rimessa al Collegio per la decisione.
Il Giudice Relatore con decreto del 4.02.2025, rilevato che entrambe le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 30.01.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico al recepimento delle condizioni di seguito trascritte e concordate dai genitori e dai predetti così come modificate e confermate nel ricorso depositato congiuntamente, rilevato che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi materiali e morali della figlia ed esaustive Per_1 di tutti i possibili profili, in conformità alle condizioni come di seguito ritrascritte, così dispone:
” 1) Revoca l'assegnazione in favore della sig.ra della ex casa coniugale sita in MI (RN) Viale Podgora Controparte_1
n. 22 int. 2, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di MI con il foglio 58, particella 685, subalterno 5;
2) Revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia sig.ra . Persona_2
3) Nessuna disposizione in merito alle rimanenti condizioni.
Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza nel caso di conferma delle condizioni da loro proposte.”
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, definitivamente pronunciando nella causa congiuntamente promossa da e , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede, Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 3 ➢ Dispone la modifica delle condizioni della separazione consensuale del 10.06.2015 ratificata dall'intestato Tribunale con decreto di omologa n. 11899/2015 del 15 settembre 2015 nel procedimento R.G. 1318/2015, alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in MI nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 124/2025 VG, congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Cucchi Massimiliano (C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Riccione, Viale Diaz n. 60, PEC: giusta procura Email_1 in atti;
ricorrente
e nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'Avv. Cucchi Massimiliano (C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Riccione, Viale Diaz n. 60, PEC: giusta procura Email_1 in atti;
ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di MI
AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni della separazione
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo depositato in data 24.01.2025
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti sig. e sig.ra hanno promosso il presente giudizio, con Parte_1 Controparte_1 ricorso depositato in data 24.01.2025, chiedendo che il Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni pagina 1 di 3 della separazione consensuale del 10 giugno 2015, nel procedimento rubricato al n.1318/2015 RG ed omologata con decreto n. cronologico 11899/2015 del 15 settembre 2015 alle conclusioni ivi formulate, e che, previa designazione del il Giudice Relatore, senza la necessità di comparazione personale delle parti, a cui le stesse espressamente rinunciano, disponga che la causa venga rimessa al Collegio per la decisione.
Il Giudice Relatore con decreto del 4.02.2025, rilevato che entrambe le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 30.01.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico al recepimento delle condizioni di seguito trascritte e concordate dai genitori e dai predetti così come modificate e confermate nel ricorso depositato congiuntamente, rilevato che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi materiali e morali della figlia ed esaustive Per_1 di tutti i possibili profili, in conformità alle condizioni come di seguito ritrascritte, così dispone:
” 1) Revoca l'assegnazione in favore della sig.ra della ex casa coniugale sita in MI (RN) Viale Podgora Controparte_1
n. 22 int. 2, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di MI con il foglio 58, particella 685, subalterno 5;
2) Revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia sig.ra . Persona_2
3) Nessuna disposizione in merito alle rimanenti condizioni.
Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza nel caso di conferma delle condizioni da loro proposte.”
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, definitivamente pronunciando nella causa congiuntamente promossa da e , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede, Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 3 ➢ Dispone la modifica delle condizioni della separazione consensuale del 10.06.2015 ratificata dall'intestato Tribunale con decreto di omologa n. 11899/2015 del 15 settembre 2015 nel procedimento R.G. 1318/2015, alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in MI nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
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