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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/05/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1783/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dagli avv.ti CARMELO COSENTINO ed ELEONORA Parte_1
MINGRONE ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 20 settembre 2017, la signora Parte_1 conveniva in giudizio l , esponendo di essere stata assunta con contratto di CP_1
lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la società InfoContact S.r.l., sede operativa di Lamezia Terme, a decorrere dal 23 giugno 2008 fino al 31 maggio 2015.
1 2. Esponeva che, a decorrere dal 1° giugno 2015, per effetto di cessione di ramo d'azienda avvenuta in data 11 luglio 2014, era transitata alle dipendenze della società
in continuità con il pregresso rapporto lavorativo. Controparte_2
3. A causa della grave crisi economico-finanziaria della InfoContact S.r.l., la medesima società presentava ricorso al Tribunale di Lamezia Terme per la dichiarazione dello stato di insolvenza e l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Con provvedimento del 25 luglio 2014, il
Tribunale dichiarava lo stato di insolvenza e, in data 3 ottobre 2014, disponeva l'apertura della procedura.
4. A seguito di due udienze di verifica dello stato passivo, in data 22 dicembre 2014 e
26 gennaio 2015, il Tribunale ammetteva la ricorrente al passivo della procedura in relazione al trattamento di fine rapporto e a crediti retributivi maturati nel mese di luglio 2014, dichiarando l'esecutività dello stato passivo.
5. Decorsi i termini per eventuali opposizioni, la ricorrente presentava domanda di intervento al Fondo di Garanzia gestito dall' – ai sensi dell'art. 2 della legge n. CP_1
297/1982 e dell'art. 2 del D.lgs. n. 80/1992 – al fine di ottenere il pagamento del
TFR e delle ultime tre mensilità non corrisposte.
6. L' accoglieva parzialmente l'istanza, provvedendo esclusivamente alla CP_1
liquidazione del TFR, mentre respingeva la richiesta relativa ai crediti retributivi, ritenendo che le mensilità richieste (in particolare quella di luglio 2014) non si collocassero nei dodici mesi antecedenti la cessazione del rapporto o della procedura concorsuale, così come richiesto dalla normativa vigente.
7. La ricorrente chiedeva quindi al Tribunale di accertare e dichiarare la legittimità della sua istanza di intervento del Fondo anche per le mensilità residue, e di condannare l' al pagamento delle somme riconosciute dallo stato passivo. CP_1
8. Si costituiva in giudizio l' , eccependo in via preliminare la nullità del ricorso CP_1
per carenza di allegazioni idonee a individuare compiutamente il rapporto lavorativo, nonché l'inammissibilità dell'azione per decadenza e improcedibilità. Nel merito, ribadiva che le mensilità richieste non ricadevano nel periodo coperto dal Fondo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. La domanda è infondata e non merita accoglimento.
2. L'art. 2 del D.lgs. n. 80/1992 prevede che il Fondo di Garanzia intervenga, oltre che per il TFR (ai sensi della legge n. 297/1982), anche per il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione maturate nei dodici mesi antecedenti:
a. la data della cessazione del rapporto di lavoro, oppure b. la data di apertura della procedura concorsuale,
purché sussista uno stato di insolvenza accertato con sentenza o decreto del tribunale competente.
3. Nel caso di specie, è pacifico che la mensilità per cui si richiede l'intervento del
Fondo (luglio 2014) si collochi ben al di fuori del termine annuale previsto dalla legge, rispetto alla cessazione del rapporto (31 maggio 2015) e all'apertura della procedura concorsuale (3 ottobre 2014). Non essendovi ulteriori crediti retributivi riconosciuti dallo stato passivo che rientrino nel termine legale, il rigetto dell'istanza da parte dell' deve ritenersi conforme alla normativa vigente. CP_1
4. Inoltre, deve ribadirsi che l'intervento del Fondo di Garanzia costituisce un'obbligazione autonoma dell' , distinta da quella del datore di lavoro, come da CP_1 costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. Pertanto, l' è tenuto a CP_1 verificare in via autonoma la sussistenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione, e non è vincolato alle determinazioni assunte dal giudice delegato in sede fallimentare.
5. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che: “Il diritto del lavoratore all'intervento del Fondo di Garanzia ex art. 2 L. n. 297/1982 e art. 2 D.lgs. n.
80/1992 non consegue automaticamente all'ammissione del credito nello stato passivo della procedura concorsuale, ma richiede la verifica, anche d'ufficio da parte dell' dei presupposti temporali e oggettivi richiesti dalla legge” (Cass. CP_1
civ., sez. lav., n. 9493/2020; conformi: Cass. n. 12962/2016, Cass. n. 21153/2011).
6. Alla luce di quanto esposto, la domanda deve essere rigettata.
3 7. Sussistono giusti motivi, in considerazione della parziale accoglienza in via amministrativa e della non manifesta infondatezza delle ragioni azionate, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_2
l' , così provvede: CP_1
– rigetta il ricorso;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 28/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1783/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dagli avv.ti CARMELO COSENTINO ed ELEONORA Parte_1
MINGRONE ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 20 settembre 2017, la signora Parte_1 conveniva in giudizio l , esponendo di essere stata assunta con contratto di CP_1
lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la società InfoContact S.r.l., sede operativa di Lamezia Terme, a decorrere dal 23 giugno 2008 fino al 31 maggio 2015.
1 2. Esponeva che, a decorrere dal 1° giugno 2015, per effetto di cessione di ramo d'azienda avvenuta in data 11 luglio 2014, era transitata alle dipendenze della società
in continuità con il pregresso rapporto lavorativo. Controparte_2
3. A causa della grave crisi economico-finanziaria della InfoContact S.r.l., la medesima società presentava ricorso al Tribunale di Lamezia Terme per la dichiarazione dello stato di insolvenza e l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Con provvedimento del 25 luglio 2014, il
Tribunale dichiarava lo stato di insolvenza e, in data 3 ottobre 2014, disponeva l'apertura della procedura.
4. A seguito di due udienze di verifica dello stato passivo, in data 22 dicembre 2014 e
26 gennaio 2015, il Tribunale ammetteva la ricorrente al passivo della procedura in relazione al trattamento di fine rapporto e a crediti retributivi maturati nel mese di luglio 2014, dichiarando l'esecutività dello stato passivo.
5. Decorsi i termini per eventuali opposizioni, la ricorrente presentava domanda di intervento al Fondo di Garanzia gestito dall' – ai sensi dell'art. 2 della legge n. CP_1
297/1982 e dell'art. 2 del D.lgs. n. 80/1992 – al fine di ottenere il pagamento del
TFR e delle ultime tre mensilità non corrisposte.
6. L' accoglieva parzialmente l'istanza, provvedendo esclusivamente alla CP_1
liquidazione del TFR, mentre respingeva la richiesta relativa ai crediti retributivi, ritenendo che le mensilità richieste (in particolare quella di luglio 2014) non si collocassero nei dodici mesi antecedenti la cessazione del rapporto o della procedura concorsuale, così come richiesto dalla normativa vigente.
7. La ricorrente chiedeva quindi al Tribunale di accertare e dichiarare la legittimità della sua istanza di intervento del Fondo anche per le mensilità residue, e di condannare l' al pagamento delle somme riconosciute dallo stato passivo. CP_1
8. Si costituiva in giudizio l' , eccependo in via preliminare la nullità del ricorso CP_1
per carenza di allegazioni idonee a individuare compiutamente il rapporto lavorativo, nonché l'inammissibilità dell'azione per decadenza e improcedibilità. Nel merito, ribadiva che le mensilità richieste non ricadevano nel periodo coperto dal Fondo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. La domanda è infondata e non merita accoglimento.
2. L'art. 2 del D.lgs. n. 80/1992 prevede che il Fondo di Garanzia intervenga, oltre che per il TFR (ai sensi della legge n. 297/1982), anche per il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione maturate nei dodici mesi antecedenti:
a. la data della cessazione del rapporto di lavoro, oppure b. la data di apertura della procedura concorsuale,
purché sussista uno stato di insolvenza accertato con sentenza o decreto del tribunale competente.
3. Nel caso di specie, è pacifico che la mensilità per cui si richiede l'intervento del
Fondo (luglio 2014) si collochi ben al di fuori del termine annuale previsto dalla legge, rispetto alla cessazione del rapporto (31 maggio 2015) e all'apertura della procedura concorsuale (3 ottobre 2014). Non essendovi ulteriori crediti retributivi riconosciuti dallo stato passivo che rientrino nel termine legale, il rigetto dell'istanza da parte dell' deve ritenersi conforme alla normativa vigente. CP_1
4. Inoltre, deve ribadirsi che l'intervento del Fondo di Garanzia costituisce un'obbligazione autonoma dell' , distinta da quella del datore di lavoro, come da CP_1 costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. Pertanto, l' è tenuto a CP_1 verificare in via autonoma la sussistenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione, e non è vincolato alle determinazioni assunte dal giudice delegato in sede fallimentare.
5. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che: “Il diritto del lavoratore all'intervento del Fondo di Garanzia ex art. 2 L. n. 297/1982 e art. 2 D.lgs. n.
80/1992 non consegue automaticamente all'ammissione del credito nello stato passivo della procedura concorsuale, ma richiede la verifica, anche d'ufficio da parte dell' dei presupposti temporali e oggettivi richiesti dalla legge” (Cass. CP_1
civ., sez. lav., n. 9493/2020; conformi: Cass. n. 12962/2016, Cass. n. 21153/2011).
6. Alla luce di quanto esposto, la domanda deve essere rigettata.
3 7. Sussistono giusti motivi, in considerazione della parziale accoglienza in via amministrativa e della non manifesta infondatezza delle ragioni azionate, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_2
l' , così provvede: CP_1
– rigetta il ricorso;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 28/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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