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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/08/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n° 3768/2023 R. G. vertente tra
(avv. Marco Messori) Parte_1 Parte_2
-RICORRENTI-
e
(avv. Antonio Piantedosi) Controparte_1
-CONVENUTA- e hanno agito in rito semplificato, ex art. 281 undecies cpc, per Parte_1 Parte_2 ottenere l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto stipulato in data
23 maggio 2022 per colpa della appaltatrice nonchè l'altrui condanna al Controparte_1 pagamento dell'importo complessivo di € 44.066,32 a titolo di restituzioni e danni.
All'esito della prima udienza, svolta in assenza di parte convenuta, è stata ammessa in parte l'istruttoria orale richiesta dai ricorrenti.
si è successivamente costituita, negando di dovere alcunché e chiedendo la Controparte_1 conversione del rito per svolgere varie attività istruttorie.
Rilevata la tardiva costituzione di parte convenuta e per questo non valutate le sue richieste, a seguito della rinuncia dei ricorrenti all'istruttoria orale già ammessa la causa veniva rimessa all'udienza del 3 ottobre 2024 per essere decisa ex art.281 sexies cpc.
La convenuta nel frattempo chiedeva l'autorizzazione a presentare querela di falso contro il documento denominato “integrazione contrattuale” del 30 settembre 2022 (a doc.8 ricorrenti).
Negata tale autorizzazione per difetto di rilevanza, risultando il documento già inutilizzabile quale scrittura formalmente proveniente dalla convenuta;
assegnato alle parti termine fino al 7 novembre 2024 per interloquire sulla diversa questione della sua utilizzabilità “quale scritto proveniente da , geometra incaricato di seguire Parte_3 il cantiere privo di quasi voglia potere decisionale sulle scelte aziendali”; alla scadenza di tale termine la causa è stata riservata in decisione monocratica, ex artt. 281 terdecies e 281 sexies cpc, sulle seguenti conclusioni delle parti e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
Nel merito: accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto stipulato tra i ricorrenti e
e, per l'effetto, condannare la medesima società al pagamento della Controparte_1 somma di €44.066,32 (o della diversa somma ritenuta di giustizia) a favore dei ricorrenti Parte_2
e .
[...] Parte_1 Con vittoria di spese, anche generali, e di compensi, oltre agli accessori di legge.”
Controparte_1
“nel merito:
Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2
l'inesistenza dei danni lamentati, la quantità dei materiali forniti dalla convenuta utilizzati sul cantiere e neanche menzionati, i lavori eseguiti dalla convenuta. o conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
OSSERVA
1) Per le ragioni compiutamente esposte nell'ordinanza istruttoria in data 16 dicembre 2023, la causa va decisa in esito a rito semplificato, sulla base delle allegazioni e delle produzioni documentali delle parti.
2) Fra le parti oggi in causa è intercorso contratto di appalto in data 23 maggio 2022 (doc.1 allegato al ricorso), relativo a lavori ammessi a beneficio pubblico, mediante recupero fiscale.
L'accordo, per il prezzo corrispondente alla parte ammessa a beneficio, prevedeva la modalità del c.detto “sconto in fattura”, ovvero l'adempimento mediante contestuale cessione all'appaltante del futuro credito fiscale del committente, con facoltà per l'appaltante di “optare per la successiva cessione di tale credito d'imposta agli intermediari finanziari..”.
I committenti hanno anticipatamente corrisposto la quota extracontributo prevista a loro carico, saldando in data 7 giugno 2022 la fattura SGM Tecnology srl n° 28/22 dell'importo di €.16.988,98 oltre IVA, per un totale di € 18.687,88.
3) A parte il documento del 30 settembre 2022, i successivi sviluppi del rapporto risultano per la prima volta documentati da scambio di mail intercorso nel marzo 2023 fra l'Associazione
Federconsumatori, incaricata dai committenti, e l'appaltatrice.
La replica di quest'ultima, alla denuncia per conto della committenza che “nonostante le vostre promesse, i lavori non siano ancora stati eseguiti se non in minima parte, ovvero installando un lucernario (non eseguito a regola d'arte) e ripristinando la guaina”, è riferita in via esclusiva a vicende legislative sopravvenute, determinanti il “blocco totale delle cessioni e successioni di credito e dello sconto in fattura”, per le quali “non può essere imputato a codesta impresa nessun ritardo alle lavorazioni o differimenti contrattuali”.
Il suddetto “blocco” (determinato da dinamiche di mercato impreviste in fase normativa) riguarda però la concreta possibilità dell'impresa cessionaria di cedere il credito ad altri (banche) per autofinanziarsi, che è fatto estraneo al perimetro contrattuale, in esso non assunto a condizione
(essendo prevista quale mera facoltà dell'appaltatore) e, quindi, non opponibile quale forza maggiore ai committenti cedenti.
4) Tale replica, infondata nell'assunto, tuttavia, nella parte in cui si aggiunge che “l'appaltatore ha sostenuto spese per il rifacimento copertura...”, dà certezza del fatto che l'appaltatrice ha preso possesso del cantiere, iniziando i lavori.
5) Quanto alle ulteriori condotte d'inadempimento addebitate ai committenti nel presente giudizio, ovvero che a) “gli accessi all'area lavorativa erano condizionati alla loro presenza in casa in relazione ai turni di lavoro della committenza”;
b) “all'interno del cantiere era presente un cane che ha reso inizialmente difficile e poi possibile
l'ingresso alle maestranze della convenuta presso lo stesso per operare anche in presenza dei proprietari. Molte volte gli operai erano costretti a tornare indietro”; il silenzio mantenuto in proposito dall'appaltatrice nel corso del rapporto e, in particolare, nella replica di cui si è detto, rende del tutto improbabile che tali difficoltà, pur se in tesi reali, abbiano causalmente inciso su un ritardo nella prosecuzione dei lavori già protratto per 9 mesi al momento dello scambio di mail di cui si è detto.
6) L'appaltatrice, inoltre, afferma che “l'impossibilità di utilizzare il 110%, è stata determinata, non dal ritardo nell'esecuzione dei lavori ma da diversi errori compiuti, dal tecnico incaricato dalla committenza, nella compilazione dei quadri economici e nell'istruzione delle pratiche per il 110, che non rispettavano i requisiti previsti dalla normativa”.
Trattasi di circostanza che non riguarda l'adempimento dovuto dall'appaltatrice ai committenti, costituito dalla “esecuzione dei lavori come meglio descritti nella documentazione tecnico- amministrativa allegata al presente contratto...” secondo modi e tempi pattuiti.
In contratto, era prevista l'ultimazione dei lavori entro “17/10/22 salvo causa di forza maggiore”, con la specifica garanzia, prestata dall'appaltatore, della realizzazione del “30% dei lavori totali risultanti dai computi metrici”. Risulta evidente che tali obbiettivi, al marzo 2023, non erano stati ancora raggiunti.
Ed è chiaro che la ragione del grave ritardo non è imputabile né ai committenti, né a cause esterne a costoro opponibili.
7) All'interlocuzione di marzo 2023 è seguito, in data 26 aprile 2023, l'invio della “diffida ad adempiere ex art.1454 cc” , con cui l'appaltatrice è stata invitata a “riprendere i lavori entro e non oltre quindici giorni dalla presente” e comunque a portarli “a termine entro il 30 settembre 2023”, nonché a prendere atto che, in difetto, il contratto si sarebbe automaticamente risolto.
Trattasi di diffida, per quanto detto, rivolta alla parte contrattuale inadempiente, cui è stato assegnato un congruo termine per la ripresa dei lavori, nonché un ulteriore termine di cinque mesi dalla ripresa per la loro ultimazione;
a sua volta da ritenersi congruo, visto che in contratto era previsto di iniziare e terminare i lavori in meno di quattro mesi.
Tale comunicazione non è stata riscontrata dalla convenuta, che è rimasta totalmente inerte fino alla tardiva costituzione nel presente giudizio.
8) Per quanto esposto, deve ritenersi che tale diffida abbia avuto efficacia solutoria contrattuale.
Di ciò si dà atto in sentenza.
9) L'avvenuta risoluzione contrattuale determina l'insorgenza, in capo alle parti, dei contrapposti obblighi restitutori;
su cui è possibile e doveroso pronunciare soltanto a seguito di specifica domanda giudiziale dell'avente diritto (giurisprudenza pacifica. V. ex multis, Cass. n°28722 del
2022).
Va pertanto accolta la domanda dei committenti di condanna dell'appaltatrice alla restituzione della parte di prezzo ricevuta (al lordo dell'IVA), pari € 18.687,88.
Su detto importo sono poi dovuti gli interessi legali, fino al saldo, dal 27 giugno 2023, epoca di notifica della domanda, stante la buona fede dell'accipiens al momento della ricezione del pagamento (v., amplius, Cass n°12362 del 2024).
La convenuta non ha invece svolto siffatte domande. Ne avrebbe potuto legittimamente svolgerle in questa sede, a causa della sua tardiva costituzione in causa.
10) I ricorrenti hanno rinunciato alla penale inizialmente richiesta -certamente non dovuta, perché prevista nella “integrazione documentale” che non può considerarsi parte degli accordi. Per il resto, tale documento ha contenuto potenzialmente peggiorativo della posizione dell'appaltatrice, e quindi risulta irrilevante ai fini della decisione, già resa in senso sfavorevole all'appaltatrice sulla base al residuo coacervo istruttorio.
11) L'avvenuta risoluzione per colpa dell'appaltatrice legittima la domanda di risarcimento danni proposta dai ricorrenti, che a tal fine chiedono il rimborso di:
€ 4.457,64 versati al geom. per le sue prestazioni professionali, CP_2
€ 1.024,80 versati al tecnico , Persona_1
€ 4.270,00 corrisposti a favore della per l'intervento di “montaggio Parte_4 guaina sul tetto di mq 150 e sistemazione lucernario” fattura 15 maggio 2023 nonchè l'ulteriore importo di € 7.076,00, reputato necessario per ultimare il ripristino dello stato dei luoghi prima dell'intervento di SGM Tecnology srl.
Considerando a tal fine che:
-i costi sostenuti per i professionisti riguardano attività preliminari, in parte utili anche al di fuori della pratica non portata a termine;
-l'intervento di è causalmente riconducibile a SGM Tecnology srl nella Parte_4 parte relativa alla “sistemazione lucernario”. Non anche per il resto, poiché la committenza si è lamentata che l'appaltatrice avesse fatto poco altro rispetto al ripristino della guaina, ma non risulta averle mai contestato una cattiva esecuzione;
-i costi di ripristino, sicuramente esistenti, non sono esattamente determinabili;
si liquida il danno in via equitativa, determinandolo unitariamente in complessivi attuali €.8.000; somma già comprensiva del danno da ritardo maturato.
Su tale importo, saranno dovuti gli interessi dalla pronuncia al saldo.
12) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria (escluso il compenso per la fase istruttoria, non svolta), previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione al valore della causa, corrispondente al valore del contratto risolto, sommato al valore della condanna, e quindi ricompreso nella fascia da €.52.000,01 ad €.260.000 (ex multis Cass. n°30219 del 2023: “in tema di valore della controversia, l'art.12 co.1° cpc -secondo il quale il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione- subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa. Con la conseguenza che allorquando il giudice è chiamato ad accertare la risoluzione del contratto, non in via incidentale e strumentale rispetto all'invocato risarcimento del danno, ma perché gli è richiesta sul punto un'autonoma pronuncia con efficacia di giudicato, la risoluzione integra l'oggetto di una domanda distinta da quella restitutoria e risarcitoria e le pretese debbono essere cumulate, a norma dell'art.10 cpc, ai fini della determinazione della competenza per valore”).
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento introdotto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di così provvede: Controparte_1
1) DA' ATTO che il contratto di appalto stipulato fra le parti in causa in data 23 maggio 2022 si è risolto di diritto in conseguenza dell'inutile spirare dei termini assegnati dai committenti Parte_1
e all'appaltatrice con la diffida ad adempiere comunicata
[...] Parte_2 Controparte_1 in data 26 aprile 2023.
2) CONDANNA al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 dell'importo di €.18.687,88, oltre interessi legali dal 27 giugno 2023 al saldo, a titolo di restituzione della parte di prezzo ricevuta in relazione al contratto risolto.
3) CONDANNA al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 dell'ulteriore importo di €.8.000, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, a titolo di risarcimento dei danni derivati ai committenti dalla risoluzione del contratto, imputabile a colpa dell'appaltatrice.
4) CONDANNA la medesima al rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti per il presente procedimento, che liquida in complessivi €.545 per esborsi ed €.
8.500 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Così deciso in Modena il 20 agosto 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-