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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/12/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 843/2024
Il Giudice del Lavoro, AL AR, a seguito dell'udienza svolta in data
12.11.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI EL EL SO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: Controparte_1
, contumace;
P.IVA_1
resistente
E
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
NC RO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Accertamento del rapporto di lavoro subordinato e condanna al pagamento della retribuzione non corrisposta
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “affinché voglia dichiarare la sussistenza di Parte_1 rapporto di lavoro subordinato con qualifica di escavatorista – III livello CCNL
Industria Edile tra e a far data dal 1° ottobre Parte_1 Controparte_2
2021 attesa l'accertata nullità del licenziamento intimato al medesimo da
[...] in data 30/6/2021, cedente l'azienda a in data CP_1 Controparte_2
28/9/2021 e conseguentemente condannare a corrispondere al Controparte_2 ricorrente la retribuzione diretta, indiretta e differita dall'1/7/2021 fino alla reintegra nel posto di lavoro richiesta con pec del 6/12/2023, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di compenso e spese da distrarsi a favore dell'avvocata antistataria.”.
Per la parte resistente contumace Controparte_1
Per la parte resistente La “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 contrariis reiectis e previe tutte le provvidenze e declaratorie del caso, rigettare le domande avanzate da parte ricorrente, a qualunque titolo avanzate, poiché infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.05.2024, il ricorrente chiedeva di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società Controparte_2
a partire dal 01.10.2021, considerata l'accertata nullità del licenziamento
[...] precedentemente intimato da in data 30.06.2021, con CP_2 CP_2 conseguente condanna al pagamento della retribuzione dalla data del
Pag. 2 di 7 licenziamento alla data della effettiva reintegra nel posto di lavoro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
2. In particolare, lo riferiva che in data 19.10.2023 il Tribunale di Firenze Pt_1
(con sentenza n. 898) aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimatogli dalla società in data 30.06.2021, disponendo la reintegra nel Controparte_1 posto di lavoro e la corresponsione dello stipendio dalla data del licenziamento a quella della reintegra. Il giudice di appallo confermava la sentenza di primo grado, che, pertanto, diventava definitiva. In data 28.09.2021 la Controparte_1 veniva ceduta alla omettendo di comunicarlo al ricorrente. Controparte_2
Lo venuto successivamente a conoscenza della cessione, intimava alla Pt_1 [...] il pagamento della retribuzione omessa dalla società dante Controparte_2 causa, ritenendo ancora sussistente il rapporto di lavoro, ricevendo dalla società risposta negativa.
3. In data 22.11.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_2
che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto
[...] della domanda proposta.
4. La resistente, in particolare, evidenziava che il ricorrente in data 07.11.2023 aveva inoltrato alla la comunicazione della volontà Controparte_1 di avvalersi dell'opzione dell'indennità sostitutiva alla reintegra nel posto di lavoro, domandano la corresponsione di n. 15 mensilità in sostituzione della reintegra, successivamente quantificate in oltre 96 mila euro. Successivamente lo promuoveva istanza di insinuazione al passivo nei confronti della società Pt_1 in liquidazione, domanda che veniva ammessa dal Tribunale di Firenze. La resistente aggiungeva che il lavoratore era perfettamente a conoscenza della cessione d'azienda, avendo chiesto al Tribunale di Firenze l'estensione del contraddittorio nel procedimento n. 74/2022 R.G.
5. La società convenuta, poi, contestava l'affermazione del ricorrente, sostenendo che la cessione non riguardava l'intera azienda, ma solo un ramo della stessa.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 12.11.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 3 di 7 7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
8. Preliminarmente, va osservato che in questo giudizio non può riguardare la legittimità del licenziamento intimato dalla società al Controparte_1 ricorrente, considerato che in merito si è già svolto un processo presso il Tribunale di Firenze con sentenza passata in giudicato, accogliendo la domanda del lavoratore, ovvero riconoscendo l'illegittimità del licenziamento.
9. Pertanto, tutte le argomentazioni difensive della parte resistente in merito alla legittimità del licenziamento e sull'assenza di qualsiasi elemento ritorsivo o discriminatorio sono del tutto inconferenti in questo giudizio.
10. Nel merito del contenzioso le argomentazioni di parte ricorrente risultano prive di pregio alla luce della documentazione prodotta nel giudizio.
11. Infatti, dal doc. 3 di parte resistente risulta che lo IN in data 13.04.2022, nel corso del giudizio promosso davanti al Tribunale di Firenze per accertare l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società era Controparte_1 pienamente a conoscenza della cessione del ramo d'azienda fra la suddetta società
e la in quanto domandava all'A.G. procedente di Controparte_2 estendere il contraddittorio alla società avente causa: “L'avv. EL SO chiede
l'estensione del contraddittorio nei confronti di Controparte_2 cessionaria dalla data del 28/09/2021, stante l'obbligazione solidale con riferimento alla domanda di reintegra e di risarcimento del danno. C”. Il
Tribunale di Firenze rigettava detta domanda (ordinanza del 24.07.2022 – doc. 4 di parte resistente), in quanto la cessione del ramo di azienda era circostanza nota al ricorrente nel momento della presentazione della domanda: “Non autorizza
l'estensione del contraddittorio nei confronti di cessionaria Controparte_2 della convenuta, trattandosi di circostanza conosciuta e documentata dalla parte ricorrente al momento del deposito del ricorso”.
12. A seguito della pronuncia della sentenza di primo grado (sentenza del Tribunale di
Firenze – Sezione Lavoro n. 898 del 19.10.2023 nel proc. n. 74/2022 R.G), lo in data 07.11.2023 inoltrava alla la Pt_1 Controparte_1
Pag. 4 di 7 comunicazione della volontà di avvalersi dell'opzione dell'indennità sostitutiva alla reintegrazione, chiedendo l'immediata corresponsione delle 15 mensilità sostitutive della reintegra (doc. 1 di parte resistente): “La presente per conto del
Sig. che ad ogni effetto sottoscrive, per manifestare la volontà di Parte_1 avvalersi dell'opzione per le 15 mensilità in alternativa alla reintegra nel posto di lavoro, come previsto dal III art. 2 D.lgs. 23/2015”. Il credito veniva calcolato dal ricorrente in 96.679,47 euro, per il quale presentava istanza di ammissione allo stato passivo nella procedura fallimentare n. 154/23 R.F. presso il Tribunale di
Firenze, venendo ammesso con il verbale del 14.03.2024 con privilegio (doc. 2 di parte resistente).
13. Dai suddetti documenti risulta in modo inequivoco che il ricorrente, quando ha esercitato l'opzione per l'indennità alternativa alla reintegra nel posto di lavoro, era perfettamente a conoscenza della cessione del ramo d'azienda fra le due società, in quanto aveva formalizzato l'istanza di integrazione del contradditorio al Tribunale di Firenze.
14. Considerato che lo ha inequivocabilmente esercitato il diritto potestativo Pt_1 previsto dall'art. 2, comma 3, D.L.vo 23/2015, chiedendo il pagamento di n. 15 mensilità in luogo della reintegra nel posto di lavoro, il rapporto di lavoro subordinato, a seguito di tale scelta, risulta inevitabilmente sciolto, come indica espressamente la norma in esame: “Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale”.
15. Sulla irreversibilità della scelta operata dal dipendente ai sensi della norma suddetta è da menzionare la Suprema Corte (Cass. Sez. L., ord. 1599/2023): “In tema di licenziamento illegittimo, l'opzione per il conseguimento dell'indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro, una volta esercitata, anche in via stragiudiziale, diviene irreversibile, consumando in via definitiva il diritto alla ricostituzione del rapporto. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha
Pag. 5 di 7 cassato la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto l'opzione effettuata in via stragiudiziale - all'esito della fase sommaria, dinanzi al tribunale, conclusasi con ordinanza di reintegra - non più attuale a seguito della totale riforma della predetta ordinanza in sede di giudizio di opposizione)”.
16. Si deve ritenere, pertanto, che il rapporto di lavoro di lavoro in essere fra il ricorrente e la società sia stato definitivamente risolto (in Controparte_1 modo irreversibile) in quanto il dipendente ha esercitato il diritto a vedersi corrispondere la n. 15 mensilità in sostituzione dell'effettiva reintegra nel posto di lavoro. Pertanto, la domanda dello di vedere riconosciuto un rapporto di Pt_1 lavoro alle dipendenze della società convenuta è priva di fondamento e non può essere accolta.
17. Va infine precisato che la richiesta di condanna avanzata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è stata avanzata tardivamente ovvero solamente con la nota conclusiva del 05.11.2025 (e non, come dovuto, con la comparsa di costituzione).
Pertanto, la domanda in questione deve essere rigettata.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia dal valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte resistente;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi 3.689,00 euro per compensi, oltre al CP_2 rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 27.12.2025
Pag. 6 di 7 Il Giudice del Lavoro
AL AR
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 843/2024
Il Giudice del Lavoro, AL AR, a seguito dell'udienza svolta in data
12.11.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI EL EL SO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: Controparte_1
, contumace;
P.IVA_1
resistente
E
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
NC RO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Accertamento del rapporto di lavoro subordinato e condanna al pagamento della retribuzione non corrisposta
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “affinché voglia dichiarare la sussistenza di Parte_1 rapporto di lavoro subordinato con qualifica di escavatorista – III livello CCNL
Industria Edile tra e a far data dal 1° ottobre Parte_1 Controparte_2
2021 attesa l'accertata nullità del licenziamento intimato al medesimo da
[...] in data 30/6/2021, cedente l'azienda a in data CP_1 Controparte_2
28/9/2021 e conseguentemente condannare a corrispondere al Controparte_2 ricorrente la retribuzione diretta, indiretta e differita dall'1/7/2021 fino alla reintegra nel posto di lavoro richiesta con pec del 6/12/2023, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di compenso e spese da distrarsi a favore dell'avvocata antistataria.”.
Per la parte resistente contumace Controparte_1
Per la parte resistente La “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 contrariis reiectis e previe tutte le provvidenze e declaratorie del caso, rigettare le domande avanzate da parte ricorrente, a qualunque titolo avanzate, poiché infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.05.2024, il ricorrente chiedeva di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società Controparte_2
a partire dal 01.10.2021, considerata l'accertata nullità del licenziamento
[...] precedentemente intimato da in data 30.06.2021, con CP_2 CP_2 conseguente condanna al pagamento della retribuzione dalla data del
Pag. 2 di 7 licenziamento alla data della effettiva reintegra nel posto di lavoro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
2. In particolare, lo riferiva che in data 19.10.2023 il Tribunale di Firenze Pt_1
(con sentenza n. 898) aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimatogli dalla società in data 30.06.2021, disponendo la reintegra nel Controparte_1 posto di lavoro e la corresponsione dello stipendio dalla data del licenziamento a quella della reintegra. Il giudice di appallo confermava la sentenza di primo grado, che, pertanto, diventava definitiva. In data 28.09.2021 la Controparte_1 veniva ceduta alla omettendo di comunicarlo al ricorrente. Controparte_2
Lo venuto successivamente a conoscenza della cessione, intimava alla Pt_1 [...] il pagamento della retribuzione omessa dalla società dante Controparte_2 causa, ritenendo ancora sussistente il rapporto di lavoro, ricevendo dalla società risposta negativa.
3. In data 22.11.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_2
che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto
[...] della domanda proposta.
4. La resistente, in particolare, evidenziava che il ricorrente in data 07.11.2023 aveva inoltrato alla la comunicazione della volontà Controparte_1 di avvalersi dell'opzione dell'indennità sostitutiva alla reintegra nel posto di lavoro, domandano la corresponsione di n. 15 mensilità in sostituzione della reintegra, successivamente quantificate in oltre 96 mila euro. Successivamente lo promuoveva istanza di insinuazione al passivo nei confronti della società Pt_1 in liquidazione, domanda che veniva ammessa dal Tribunale di Firenze. La resistente aggiungeva che il lavoratore era perfettamente a conoscenza della cessione d'azienda, avendo chiesto al Tribunale di Firenze l'estensione del contraddittorio nel procedimento n. 74/2022 R.G.
5. La società convenuta, poi, contestava l'affermazione del ricorrente, sostenendo che la cessione non riguardava l'intera azienda, ma solo un ramo della stessa.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 12.11.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 3 di 7 7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
8. Preliminarmente, va osservato che in questo giudizio non può riguardare la legittimità del licenziamento intimato dalla società al Controparte_1 ricorrente, considerato che in merito si è già svolto un processo presso il Tribunale di Firenze con sentenza passata in giudicato, accogliendo la domanda del lavoratore, ovvero riconoscendo l'illegittimità del licenziamento.
9. Pertanto, tutte le argomentazioni difensive della parte resistente in merito alla legittimità del licenziamento e sull'assenza di qualsiasi elemento ritorsivo o discriminatorio sono del tutto inconferenti in questo giudizio.
10. Nel merito del contenzioso le argomentazioni di parte ricorrente risultano prive di pregio alla luce della documentazione prodotta nel giudizio.
11. Infatti, dal doc. 3 di parte resistente risulta che lo IN in data 13.04.2022, nel corso del giudizio promosso davanti al Tribunale di Firenze per accertare l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società era Controparte_1 pienamente a conoscenza della cessione del ramo d'azienda fra la suddetta società
e la in quanto domandava all'A.G. procedente di Controparte_2 estendere il contraddittorio alla società avente causa: “L'avv. EL SO chiede
l'estensione del contraddittorio nei confronti di Controparte_2 cessionaria dalla data del 28/09/2021, stante l'obbligazione solidale con riferimento alla domanda di reintegra e di risarcimento del danno. C”. Il
Tribunale di Firenze rigettava detta domanda (ordinanza del 24.07.2022 – doc. 4 di parte resistente), in quanto la cessione del ramo di azienda era circostanza nota al ricorrente nel momento della presentazione della domanda: “Non autorizza
l'estensione del contraddittorio nei confronti di cessionaria Controparte_2 della convenuta, trattandosi di circostanza conosciuta e documentata dalla parte ricorrente al momento del deposito del ricorso”.
12. A seguito della pronuncia della sentenza di primo grado (sentenza del Tribunale di
Firenze – Sezione Lavoro n. 898 del 19.10.2023 nel proc. n. 74/2022 R.G), lo in data 07.11.2023 inoltrava alla la Pt_1 Controparte_1
Pag. 4 di 7 comunicazione della volontà di avvalersi dell'opzione dell'indennità sostitutiva alla reintegrazione, chiedendo l'immediata corresponsione delle 15 mensilità sostitutive della reintegra (doc. 1 di parte resistente): “La presente per conto del
Sig. che ad ogni effetto sottoscrive, per manifestare la volontà di Parte_1 avvalersi dell'opzione per le 15 mensilità in alternativa alla reintegra nel posto di lavoro, come previsto dal III art. 2 D.lgs. 23/2015”. Il credito veniva calcolato dal ricorrente in 96.679,47 euro, per il quale presentava istanza di ammissione allo stato passivo nella procedura fallimentare n. 154/23 R.F. presso il Tribunale di
Firenze, venendo ammesso con il verbale del 14.03.2024 con privilegio (doc. 2 di parte resistente).
13. Dai suddetti documenti risulta in modo inequivoco che il ricorrente, quando ha esercitato l'opzione per l'indennità alternativa alla reintegra nel posto di lavoro, era perfettamente a conoscenza della cessione del ramo d'azienda fra le due società, in quanto aveva formalizzato l'istanza di integrazione del contradditorio al Tribunale di Firenze.
14. Considerato che lo ha inequivocabilmente esercitato il diritto potestativo Pt_1 previsto dall'art. 2, comma 3, D.L.vo 23/2015, chiedendo il pagamento di n. 15 mensilità in luogo della reintegra nel posto di lavoro, il rapporto di lavoro subordinato, a seguito di tale scelta, risulta inevitabilmente sciolto, come indica espressamente la norma in esame: “Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale”.
15. Sulla irreversibilità della scelta operata dal dipendente ai sensi della norma suddetta è da menzionare la Suprema Corte (Cass. Sez. L., ord. 1599/2023): “In tema di licenziamento illegittimo, l'opzione per il conseguimento dell'indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro, una volta esercitata, anche in via stragiudiziale, diviene irreversibile, consumando in via definitiva il diritto alla ricostituzione del rapporto. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha
Pag. 5 di 7 cassato la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto l'opzione effettuata in via stragiudiziale - all'esito della fase sommaria, dinanzi al tribunale, conclusasi con ordinanza di reintegra - non più attuale a seguito della totale riforma della predetta ordinanza in sede di giudizio di opposizione)”.
16. Si deve ritenere, pertanto, che il rapporto di lavoro di lavoro in essere fra il ricorrente e la società sia stato definitivamente risolto (in Controparte_1 modo irreversibile) in quanto il dipendente ha esercitato il diritto a vedersi corrispondere la n. 15 mensilità in sostituzione dell'effettiva reintegra nel posto di lavoro. Pertanto, la domanda dello di vedere riconosciuto un rapporto di Pt_1 lavoro alle dipendenze della società convenuta è priva di fondamento e non può essere accolta.
17. Va infine precisato che la richiesta di condanna avanzata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è stata avanzata tardivamente ovvero solamente con la nota conclusiva del 05.11.2025 (e non, come dovuto, con la comparsa di costituzione).
Pertanto, la domanda in questione deve essere rigettata.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia dal valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte resistente;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi 3.689,00 euro per compensi, oltre al CP_2 rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 27.12.2025
Pag. 6 di 7 Il Giudice del Lavoro
AL AR
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