Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1623 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Calabresi e disgiuntamente all'avv. Elisa
Gaboardi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
- Opponente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. , P.IVA_2 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Via Libertà n. 114, presso lo studio dell' Avv.
Alfredo Pistone che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Opposta
E
Corso Vittorio Emanuele, 117, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Augello dal quale è
rappresentata e difesa, giusta procura in atti
- Convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la quale sostituta della società Parte_1
cessionaria a sua volta cessionaria del credito vantato dalla BCC di Nisseno, CP_4
conveniva in giudizio la e , introducendo giudizio di merito su CP_1 Controparte_3
opposizione ex art. 617 c.p.c., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:“ Voglio
l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e
dichiarare la piena validità ed efficacia dell'ipoteca di primo grado (Reg. 20297 – Rep. 5841)
iscritta in data 17.11.2006 dalla Controparte_5
(cessionaria del credito oggi vantato da sugli immobili di
[...] Parte_1
proprietà della garante e datrice di ipoteca sig.ra sopraindicati al p.to 1) del Controparte_3
presente atto;
- revocare e/o riformare le ordinanze emesse dal GE nelle date 24.11.2020 e 1-
3 settembre 2021; e per l'effetto - dichiarare esecutivo il p.d.r. con riferimento alla prima
ipotesi ivi indicata ed assegnare, in ogni caso, l'importo di Euro 21.362,75 in favore della
società creditrice e - condannare la società al pagamento della Parte_1 CP_1
suddetta somma di Euro 21.362,75, di cui al sopracitato p.d.r., in favore della società creditrice
Con vittoria di spese e competenze, oltre a IVA e CPA come per legge”. Parte_1
A mezzo di comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.12.21, si Controparte_3
costituiva in giudizio per rilevare di essere estranea alla controversia tra i due creditori e chiedere:
“PIACCIA AL TRIBUNALE ECC.MO NULLA E' DOVUTO A CARICO DELLA COMPARENTE PER
SPESE PROCESSUALI.”
Con comparsa deposita il 14.12.21, si costituiva la , che nel contestare CP_1
integralmente il contenuto dell'atto di citazione chiedeva: “Piaccia all'Onorevole Tribunale contrariis reiectis;
-IN VIA PRELIMINARE: autorizzare la convenuta ai sensi CP_1
e per gli effetti di cui all'art. 269 CPC, a chiamare in causa il Notaio Persona_1
( ) con studio a Campobello di Licata (AG), in Via Regina Margherita n.18 C.F._2
ed, in conseguenza, differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione
del Terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.163-bis CPC e la relativa costituzione in giudizio;
-
NEL MERITO: a) in via principale: rigettare integralmente le domande attoree, ritenendone e
dichiarandone la totale infondatezza in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi di causa;
b)
in via subordinata: per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ritenere e dichiarare la
responsabilità del Notaio e per l'effetto condannarlo al pagamento-rimborso di tutte Persona_1
le somme che dovessero essere riconosciute all'attrice, manlevando e tenendo indenne da ogni
addebito sotto ogni profilo la convenuta con vittoria di spese e compensi di causa in ogni CP_1
caso. Con riserva di ogni diritto, azione e ragione e di aggiungere, modificare, meglio specificare
e produrre motivi aggiunti”.
Istruita documentalmente, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c. redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Sempre preliminarmente, deve ritenersi rigettata l'istanza di chiamata del terzo, sulla quale la convenuta ha insistito anche in sede di comparsa conclusionale. CP_1
Nel merito, la società introduceva il presente giudizio di merito affinchè venisse Parte_1
accertata e dichiarata la validità ed efficacia della propria ipoteca di primo grado sugli immobili oggetto di procedura esecutiva, e, conseguentemente venissero revocate le ordinanze emesse dal
Giudice dell'esecuzione all'esito della fase cautelare nella procedura esecutiva immobiliare portante il n. 41/2014 R.G.E.
Orbene, alla luce della evidenze documentali in atti non può che ritenersi la cartolarità della iscrizione ipotecaria in favore dell'istituto di credito BCC del Nisseno, dante causa della Parte_1 e, conseguentemente, conformarsi alla decisione assunta del G.E. nel provvedimento datato 01.09.21,
RES n. 41-1/14
Risulta, infatti, documentalmente, provato che:
- con la Lettera liberatoria datata 15.12.2008, prot. 1878/08, avente ad oggetto la cancellazione dell'ipoteca de quo, la comunicava alla ditta Controparte_5
debitrice la propria disponibilità al consenso alla cancellazione, subordinandola alla sola ed esclusiva condizione che la deliberasse favorevolmente il finanziamento per la CP_1
realizzazione del laboratorio artigianale (doc 6 fasc. ; CP_1
- il Contratto di Finanziamento del 22.09.2009, alla pag. 3 (doc.7 fasc. richiama la CP_1
delibera n. 82 del 6.08.2009 della con la quale quest''ultima ha concesso all'impresa CP_1
un questione il finanziamento di € 292.529,00, proprio per la realizzazione del laboratorio artigianale di cui alla liberatoria sopra citata;
- il Contratto di Finanziamento, all'art. 3, pag.6, stabilisce che l' ipoteca della dovesse CP_1
ritenersi di I° grado sostanziale e, alla pag. 7, prevede che l' ipoteca della
[...]
del 17.11.2006, nell'ambito di un richiamato accordo, avesse natura Controparte_5
meramente cartolare.
Ciò posto, deve ritenersi che la con la lettera liberatoria Controparte_5
del 15.12.06, sopra richiamata, abbia dato atto della mera cartolarità ed inconsistenza causale residua della sua iscrizione ipotecaria.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la lettera liberatoria ha un contenuto pacifico,
esprime una attuale volontà di acconsentire alla cancellazione di ipoteca subordinandola alla condizione della stipula del contratto di finanziamento, condizione che è stata successivamente soddisfatta.
Non può revocarsi in dubbio, quindi, che tale liberatoria costituisca scrittura privata e come, nel caso che ci occupa, costituisca atto scritto di rinuncia all'ipoteca da parte del creditore rilevante ai sensi dell'art. 2078 n.5 c.c.
Tale ipoteca, dunque, deve intendersi rinunziata per iscritto da parte della BCC del Nisseno, con effetto dal verificarsi della condizione sospensiva della concessione del finanziamento. Ininfluente, la circostanza per la quale al momento della cessione del credito dalla BCC del CP_6
alla, ancora l'ipoteca non fosse stata cancellata, posto che, come osservato dal G.E., ciò che rileva è la cartolarità dell'iscrizione conseguente alla rinuncia ad avvalersene ed all'impegno di consentirne la cancellazione al verificarsi della condizione prevista e poi, effettivamente avverata.
In considerazione di quanto osservato, la domanda della società non può essere Parte_1
accolta.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite in ossequio al criterio della ragione più liquida, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una unica ragione,
a carattere assorbente, che da solo è idonea a regolare la lite (Cass. n.11663013; Cass. 11356/06),
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ed in ragione alla attività effettivamente prestata, in € 2.504,00 in favore della ed in € 850,00, in favore di CP_1 CP_3
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
-condanna la alla rifusione delle spese del giudizio in favore della Parte_1 CP_1
liquidate in € 2.540,00, per onorari, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta;
- condanna la alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1 Controparte_3
liquidate in € 850,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Caltanissetta l' 11 Aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì