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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3834 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO composta dai Consiglieri:
Dott. TE CASABLANCA Presidente rel.
Dott. Eliana ROMEO Consigliere
Dott. Maria Vittoria VALENTE Consigliere
riunita in camera di consiglio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 307/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 18/11/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv.ti GIOACCHINO DE LUCA de ELISABETTA M. MONTAGNA appellante
E
1 Controparte_1
appellato non costituito
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n.
8075/2021 pubblicata in data 7/10/2021.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/02/2022, ha Parte_1 interposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il
Tribunale di Roma ha respinto la domanda dell'originaria parte ricorrente volta a sentir accertare di non essere tenuta al pagamento in favore della del contributo pari allo 0,5% del Controparte_1 fatturato annuo alla gestione «Quota B» di cui all'art. 1 comma 442, l.
205/2017.
Non si è costituita parte appellata.
All'udienza di prima udienza di comparizione del 18.11.2025
(proveniente da rinvio d'ufficio), nessuno è comparso, la Corte, verificata la comunicazione del decreto presidenziale di fissazione di udienza ex art. 435 c.p.c. e dei provvedimenti di rinvio d'ufficio in via telematica da parte della cancelleria, ha trattenuto la causa in decisione, provvedendo come da dispositivo in calce.
Parte appellante non ha presenziato a tale udienza di comparizione, né vi è prova agli atti dell'avvenuta notifica del ricorso in appello.
L'omessa notifica, nel rito speciale del lavoro, determina una situazione definitiva di carenza del contraddittorio, tale da imporre la definizione del giudizio di gravame con pronunzia dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello.
2 Stabilisce la Suprema Corte che “nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) - al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc.civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. Civ. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass.
n. 8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013)” (v. Cass. 17368/2018).
Atteso l'esito del presente grado, stante la mancata costituzione dell'appellato, non v'è luogo a provvedere sulle relative spese.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità dell'appello;
-nulla in punto spese;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Il Presidente Estensore
TE AB
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO composta dai Consiglieri:
Dott. TE CASABLANCA Presidente rel.
Dott. Eliana ROMEO Consigliere
Dott. Maria Vittoria VALENTE Consigliere
riunita in camera di consiglio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 307/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 18/11/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv.ti GIOACCHINO DE LUCA de ELISABETTA M. MONTAGNA appellante
E
1 Controparte_1
appellato non costituito
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n.
8075/2021 pubblicata in data 7/10/2021.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/02/2022, ha Parte_1 interposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il
Tribunale di Roma ha respinto la domanda dell'originaria parte ricorrente volta a sentir accertare di non essere tenuta al pagamento in favore della del contributo pari allo 0,5% del Controparte_1 fatturato annuo alla gestione «Quota B» di cui all'art. 1 comma 442, l.
205/2017.
Non si è costituita parte appellata.
All'udienza di prima udienza di comparizione del 18.11.2025
(proveniente da rinvio d'ufficio), nessuno è comparso, la Corte, verificata la comunicazione del decreto presidenziale di fissazione di udienza ex art. 435 c.p.c. e dei provvedimenti di rinvio d'ufficio in via telematica da parte della cancelleria, ha trattenuto la causa in decisione, provvedendo come da dispositivo in calce.
Parte appellante non ha presenziato a tale udienza di comparizione, né vi è prova agli atti dell'avvenuta notifica del ricorso in appello.
L'omessa notifica, nel rito speciale del lavoro, determina una situazione definitiva di carenza del contraddittorio, tale da imporre la definizione del giudizio di gravame con pronunzia dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello.
2 Stabilisce la Suprema Corte che “nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) - al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc.civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. Civ. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass.
n. 8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013)” (v. Cass. 17368/2018).
Atteso l'esito del presente grado, stante la mancata costituzione dell'appellato, non v'è luogo a provvedere sulle relative spese.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità dell'appello;
-nulla in punto spese;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Il Presidente Estensore
TE AB
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