Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/04/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5087 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(cf ) con il proc. dom. avv. to Giuseppe Parte_1 C.F._1
Marotta, delega in atti
-attore- contro
(cf ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore dott. con il proc. dom. avv.to Giuseppe Stanzione, Controparte_2
delega in atti
-convenuta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 1.6.2017, deduceva Parte_1
di essere cliente della Banca resistente (Agenzia n. 7 di Salerno) da oltre quarant'anni e di aver, a partire dall'anno 2013, intrapreso quattro azioni giudiziarie contro la pagina 1 di 6
Riferiva di aver constatato nel 2016, a seguito della verifica della propria posizione debitoria presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, che MPS aveva segnalato nella categoria dei rischi a revoca tutti i finanziamenti concessigli indicando, a fronte di un accordato operativo complessivo di € 431.845,00, un utilizzato pari ad € 770.459,00 con un presunto mancato sconfinamento per € 338.614,00.
Aggiungeva che tale segnalazione, risalente all'anno 2014, era stata ripetuta per 40 volte sino al 2016 senza essere preceduta da alcun preavviso. Solo nel gennaio 2017, infatti, la aveva gli comunicato la revoca degli affidamenti classificando poi la CP_1
sua posizione a sofferenza.
Lamentava la violazione dell'art. 125, comma 3, TUB che imponeva, in tema di segnalazione alla CR, la preventiva informazione del cliente, oltre che della circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 per non aver l'Istituto provveduto a rettificare l'errata segnalazione dopo le contestazioni scritte inoltrategli.
Sosteneva pertanto la illegittimità e pregiudizialità della segnalazione “a rischio revoca” e di quella successiva di passaggio a sofferenza ed instava per la condanna di controparte al risarcimento in suo favore dei danni, patrimoniali e non, derivatigli
(allegando un automatismo del danno) da liquidarsi in via equitativa, con contestuale ordine di cancellazione della segnalazione in oggetto a partire dal gennaio 2014.
Costituitasi, la contestava la rappresentazione dei fatti fornita dalla controparte CP_1
rilevando in primo luogo che la segnalazione effettuata nel marzo 2014 non era “a rischio revoca”, bensì di “rischio a scadenza” e che a seguito della notifica da parte del cliente del primo atto di citazione, risalente all'aprile 2014, era stato anche inserito il codice 901 relativo alla contestazione del credito medesimo.
Evidenziava poi che dalla stessa documentazione prodotta dal risultava che nel Pt_1
2014 già un altro Istituto, il Banco Di Napoli, aveva effettuato a suo carico una segnalazione “a rischio revoca” e che quella del “rischio a scadenza” era obbligatoria ex art. 5 della Circolare Banca di Italia n. 139/1991, in quanto le somme finanziate pagina 2 di 6 superavano € 30.000,00.
Dava quindi atto che solo nel mese di gennaio 2017, dopo aver comunicato al la Pt_1
revoca degli affidamenti, aveva provveduto a segnalare il credito “a rischio sofferenza”, facendo peraltro seguito alle medesime segnalazioni già inserite da altri
Istituti bancari a partire dal mese di ottobre 2016.
Negava quindi che le segnalazioni effettuate avessero potuto arrecare qualsivoglia danno al ricorrente in quanto legittime e comunque successive a quelle inserite da altre Banche a suo carico.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda.
Disposto il mutamento del rito con provvedimento del 19.11.2021 ed omessa ogni istruttoria per non essere stata formulata alcuna istanza in tal senso, la causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 21.2.2025 alla quale il
Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
La domanda non può essere accolta.
Giova premettere che, come chiarito dalla circolare n. 139/1991 della Banca di Italia, la
Centrale dei rischi raccoglie informazioni nominative concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela (cc.dd. “posizioni di rischio”)… L'obbligo di segnalazione sussiste indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto affidato
Si legge poi al punto 4 della stessa che gli intermediari partecipanti segnalano alla Centrale dei rischi i rapporti (di credito/di garanzia) relativi a ciascun cliente aggregandoli secondo il previsto modello di rilevazione dei dati.
Il modello è articolato in quattro sezioni completate da una quinta sezione informativa contenente alcuni dettagli aggiuntivi.
Nell'ambito delle sezioni, le posizioni di rischio sono ulteriormente classificate in “categorie di censimento”.
pagina 3 di 6 In particolare: - la sezione “crediti per cassa” è suddivisa in cinque categorie di censimento
(rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale
e altri finanziamenti particolari, sofferenze).
Il punto 5 prevede inoltre che le segnalazioni sono dovute se, alla data di riferimento, ricorre almeno una delle seguenti condizioni relative all'intestatario della posizione di rischio (persona fisica, persona giuridica, organismi, cointestazioni, fondi comuni d'investimento): il totale dei crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato) è pari o superiore a 30.000 €.
Ciò posto, emerge chiaramente dalla documentazione prodotta dal che nel Pt_1
marzo 2014 la convenuta aveva segnalato i “crediti per cassa” come “rischi a CP_1
scadenza” e non “rischi a revoca”, come allegato nel ricorso introduttivo, con il codice
832 alla voce “stato del rapporto”, cioè “rapporto non contestato”.
Ebbene, la circolare sopra citata, al punto 1.2. dà atto che la categoria di censimento rischi
a scadenza include le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata. Nell'ambito della categoria, devono essere segnalate, fra l'altro, le seguenti operazioni: ….mutui.
Alla predetta data, peraltro, il Banco di Napoli aveva già segnalato i crediti per cassa del ricorrente come “rischi a revoca” ove confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza prefissata - per le quali
l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa ed i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento rischi autoliquidanti (c.d. insoluti).
A seguito della comunicazione di revoca di tutti gli affidamenti e di recesso dai rapporti in essere tra le parti, risalente al gennaio 2017, MPS segnalava il rapporto a
“sofferenza” con codice 901 cioè “rapporti contestati” alla voce “stato del rapporto”.
Sempre dalla documentazione attorea (cfr. prospetto segnalazioni allegato alla memoria del 27.3.2023) si evince che sino al dicembre 2016, i crediti per cassa continuavano ad essere segnalati come “rischio a scadenza” con codice 827 cioè
“rapporti contestati - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni” (cfr. circolare cit.).
pagina 4 di 6 Dalla documentazione prodotta dall' emerge infine che già nell'aprile 2014 i CP_3
rapporti de quibus erano indicati come contestati.
In definitiva, quindi, le produzioni di entrambe le parti, sostanzialmente concordanti, attestano la correttezza delle segnalazioni effettuate da MPS alla luce delle prescrizioni della Banca di Italia.
Invero:
i crediti per cassa erano superiori ad € 30.000,00 e dunque soggetti a segnalazione obbligatoria;
i mutui andavano segnalati tra i rischi a scadenza in quanto operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata;
dal 2014 al 2016 la segnalazione “rischi a scadenza” è rimasta immutata;
il passaggio a “sofferenza” nel gennaio 2017 era stato preceduto dalla comunicazione di revoca degli affidamenti e di recesso da tutti i rapporti;
il contenzioso in essere tra le parti, introdotto dal nell'aprile 2014, era stato Pt_1
debitamente segnalato con l'inserimento dei codici previsti per i rapporti contestati.
Tanto basta, dunque, per il rigetto della domanda.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con applicazione dello scaglione “valore indeterminato complessità bassa” ed applicazione dei valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria per non essere stato svolto alcun incombente istruttorio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
condanna alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_4
delle spese di lite che si liquidano in € 6.713,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
pagina 5 di 6 Così deciso in Salerno, lì 5.4.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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