CASS
Ordinanza 6 marzo 2023
Ordinanza 6 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/03/2023, n. 9311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9311 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: US IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9311 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR/TTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Mantova aveva condannato GU FI per il reato di furto;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore;
- che, con un unico motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9311 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR/TTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Mantova aveva condannato GU FI per il reato di furto;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore;
- che, con un unico motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore