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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/06/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 440/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Prima Civile, nella Camera di Consiglio del giorno 18/06/2025 nelle persone dei magistrati: dott.ssa Rosella Silvestri Presidente dott. Riccardo Baudinelli Consigliere dott. RC Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Contratti bancari(deposito bancario, etc)
nel procedimento iscritto al n. 440 /2024 promosso da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avvocato Ruocco Andrea (C.F. - PEC: C.F._2
, domiciliatario con Studio in Foggia alla Email_1
Via Lustro n. 29, per mandato in calce al presente atto e del Foro di Genova, con domicilio eletto in Via Lustro 29 Foggia, giusta procura in calce all'atto di appello
appellante contro
(C.F. ), con sede sociale e Direzione Generale in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del - Albo dei Gruppi Controparte_2
Bancari, Cod. ABI 02008.1, in persona dell'Avvocato Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Persona_1
Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 - Racc. 8822), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4 il 20 novembre 2018 al n. 51579 ed iscritta nel
Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi in data 26 novembre 2018, prot. n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli
Avvocati Toffoletto Alberto (C.F. ), SE RC (C.F. C.F._3
), OM IS (C.F. – PEC: C.F._4 C.F._5
, PO LU (C.F. ), Email_2 C.F._6
ET RA (C.F. - flora. CodiceFiscale_7 Email_3
pecavvocati.it) e AM MO (C.F. – PEC: CodiceFiscale_8
del Foro di Milano, giusta procura generale Email_4
alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Persona_2
Racc. 14918) (doc. 1), i quali eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'Avvocato Brichetto Giovanni, in Genova (GE), Piazza Corvetto 2/9A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellato
* * *
IN FATTO e IN DIRITTO
La Corte,
-udito il relatore ed esaminati gli atti;
-rilevato che nella presente causa era stata formulata una proposta conciliativa accolta dalle parti;
-considerato che la causa è stata trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza odierna;
-rilevato che quanto all'udienza del 22/05/2025, svoltasi in presenza, né l'appellante né
l'appellato, entrambi costituiti, depositavano note o comparivano;
-rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva odierna udienza, ritualmente comunicata alle parti, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.;
-ritenuto che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-considerato che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo
50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che, qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione pag. 2/3 delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio;
-rilevato che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
-considerato che l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310
u.c. c.p.c., motivo per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., definitivamente pronunciando,
1. DICHIARA
l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo,
3. NULLA in punto spese;
4. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 18/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
RC Rossi Rosella Silvestri
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 440/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Prima Civile, nella Camera di Consiglio del giorno 18/06/2025 nelle persone dei magistrati: dott.ssa Rosella Silvestri Presidente dott. Riccardo Baudinelli Consigliere dott. RC Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Contratti bancari(deposito bancario, etc)
nel procedimento iscritto al n. 440 /2024 promosso da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avvocato Ruocco Andrea (C.F. - PEC: C.F._2
, domiciliatario con Studio in Foggia alla Email_1
Via Lustro n. 29, per mandato in calce al presente atto e del Foro di Genova, con domicilio eletto in Via Lustro 29 Foggia, giusta procura in calce all'atto di appello
appellante contro
(C.F. ), con sede sociale e Direzione Generale in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del - Albo dei Gruppi Controparte_2
Bancari, Cod. ABI 02008.1, in persona dell'Avvocato Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Persona_1
Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 - Racc. 8822), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4 il 20 novembre 2018 al n. 51579 ed iscritta nel
Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi in data 26 novembre 2018, prot. n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli
Avvocati Toffoletto Alberto (C.F. ), SE RC (C.F. C.F._3
), OM IS (C.F. – PEC: C.F._4 C.F._5
, PO LU (C.F. ), Email_2 C.F._6
ET RA (C.F. - flora. CodiceFiscale_7 Email_3
pecavvocati.it) e AM MO (C.F. – PEC: CodiceFiscale_8
del Foro di Milano, giusta procura generale Email_4
alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Persona_2
Racc. 14918) (doc. 1), i quali eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'Avvocato Brichetto Giovanni, in Genova (GE), Piazza Corvetto 2/9A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellato
* * *
IN FATTO e IN DIRITTO
La Corte,
-udito il relatore ed esaminati gli atti;
-rilevato che nella presente causa era stata formulata una proposta conciliativa accolta dalle parti;
-considerato che la causa è stata trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza odierna;
-rilevato che quanto all'udienza del 22/05/2025, svoltasi in presenza, né l'appellante né
l'appellato, entrambi costituiti, depositavano note o comparivano;
-rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva odierna udienza, ritualmente comunicata alle parti, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.;
-ritenuto che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-considerato che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo
50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che, qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione pag. 2/3 delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio;
-rilevato che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
-considerato che l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310
u.c. c.p.c., motivo per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., definitivamente pronunciando,
1. DICHIARA
l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo,
3. NULLA in punto spese;
4. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 18/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
RC Rossi Rosella Silvestri
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