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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9149 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39204 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Pontremoli del Foro di CP_1 Parte_1 P.IVA_1
Milano, presso lo studio del quale a Milano, via dei Bossi n. 4, ha eletto domicilio;
-attore-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Davide Gianni Dordoni Controparte_2 P.IVA_2 del Foro di Milano, presso lo studio del quale a Milano, via Besana n. 1, ha eletto domicilio;
-convenuto-
Conclusioni: parte attorea: come da fogli di precisazione delle conclusioni: “I. IN VIA PRELIMINARE: disporre il differimento della prima udienza di comparizione onde consentire all'esponente di chiamare in causa, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., le società 1.
, Codice Fiscale/Partita Iva , in persona del Presidente del CDA e l.r.p.t. Ing. con sede CP_3 P.IVA_3 Controparte_4 legale in Milano, via E. Caviglia nr. 3/A, 2. , con sede in Via Tranquillo Controparte_5 P.IVA_ Cremona, 27 - 20145 - Milano – Italy (CF/Piva : - Rea ), 3. (PIVA /c.f ) con P.IVA_4 Parte_2 P.IVA_6 sede legale in Via Tertulliano 30 – 20137 Milano, (REA MI-2534629), 4. (Partita IVA: Controparte_6
- Codice Fiscale: ) con sede in Via San Marco 29 - 20121 - Milano (Mi), ciascuna in persona del rispettivo P.IVA_7 P.IVA_7 legale rappresentante pro tempore, affinché l'Ill.mo Giudice adito, accertata la responsabilità di ognuna per i fatti e le circostanze esposte in atto di citazione, condanni ciascuna a risarcire ad pro quota il danno subito pari ad Euro 1.415.500 o nella diversa CP_1 somma ritenuta di giustizia (anche con valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.), oltre interessi legali dalla data della domanda e interessi moratori ex art. 1284, IV co., c.c. dalla data della domanda fino al soddisfo e oltre rivalutazione monetaria dalla data della domanda, anche ex art. 1224. Co.
2. cod. civ.; II. NEL MERITO (i) accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta CP_7 alle obbligazioni assunte nei confronti di e quindi la sua responsabilità contrattuale per le condotte tutte
[...] Parte_3 sopra esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare (in persona del legale rappresentante pro tempore) a Parte_4 risarcire ad il danno subito pari ad Euro 1.414.500,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia (anche con Parte_3 valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.), oltre interessi legali dalla data della domanda e interessi moratori ex art. 1284, IV co., c.c. dalla data della domanda fino al soddisfo e oltre rivalutazione monetaria dalla data della domanda, anche ex art. 1224. Co.
2. cod. civ.; (ii) in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale di ai sensi degli artt. 2043 e 2049 cod. CP_7 Parte_4 civ. per le condotte tutte sopra esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare (in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore) a risarcire ad il danno subito, nella medesima misura di cui supra;
(iii) ove, accertare la Parte_3 responsabilità anche parziale di una o più terza chiamata in causa per i fatti le circostanze esposte da ed i danni conseguenti CP_1 sofferti da quest'ultima e, nell'eventualità in cui all'esito dell'istruttoria e del presente giudizio, dovesse emergere e fosse accertata la responsabilità in tutto o in parte per i danni sofferti da di una o più società terze chiamate in causa, dichiararla e Parte_3 condannarla a tenere l'esponente indenne e manlevata da ogni pregiudizio economico sofferto e conseguente agli inadempimenti accertati, anche solo parzialmente, oltre le spese di difesa;
III. IN OGNI CASO: condannare al pagamento in Parte_4 favore di delle spese di causa e del compenso di difesa del presente giudizio di merito, oltre rimborso forfettario spese Parte_3 generali ex D.M. 55/2014 nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A.”. parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta: “Respingere le domande tutte di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto per i fatti dedotti in giudizio e per le causali di cui in narrativa. In via meramente subordinata, e nella sola e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una responsabilità risarcitoria in capo alla ridurre il richiesto risarcimento ai Controparte_2 sensi dell'art. 1227 c.c.. In ogni caso, spese e competenze di causa rifuse. In via istruttoria: ammettersi prova per interpello sulle seguenti circostanze: 1) Vero che a settembre 2023 la ha confermato alla la necessità di provvedere alla sola CP_8 Controparte_2 rappezzatura delle guaine di copertura dell'autorimessa presente nel cantiere di ove si trova Villa Pestalozza;
2) Vero che, dopo Pt_3 questa iniziale conferma, è stato chiesto alla di provvedere all'integrale impermeabilizzazione di tutta la copertura Controparte_2 dell'autorimessa il cui lavoro è stato preventivato per un ammontare di spesa di quasi 72 mila Euro così come risulta dal documento n. 13 che mi si rammostra;
3) Vero che a causa di tale aggiuntiva lavorazione la tempistica di cantiere si è allungata di alcune settimane;
4) Vero che prima dell'inizio dei lavori ha assicurato che la piscina presente nel centro sportivo di era funzionante e aveva CP_1 Pt_3 bisogno solo di una nuova impermeabilizzazione;
5) Vero che, in seguito, ha deciso di modificarne le altezze della vasca;
6) CP_1 Vero che il lavoro di assistenza muraria alla modifica della piscina è stato eseguito dalla così come risulta dai Controparte_2 documenti nn. 18 e 20 che vengono mostrati”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, dinanzi al Parte_3
Tribunale di Milano, esponendo, in sintesi, che: a) Controparte_2 Parte_3 conduce in locazione il circolo sportivo privato sito in viale Marco Polo n. 127, via di Porta Pt_3
Ardeatina n. 53; b) mediante due contratti di appalto, stipulati rispettivamente in data 23.05.2023 e
03.07.2023, la società attrice affidò a la realizzazione, presso il circolo, di Controparte_2 opere edili, strutturali ed impiantistiche relative a due ambiti di lavorazione, rispettivamente denominati fase 1A e fase 1B; c) fin dall'origine del rapporto contrattuale (e specificatamente già dalla prima riunione di coordinamento in cantiere del 16.05.2023), la committente manifestò all'appaltatrice l'esigenza di poter disporre, quanto prima e almeno parzialmente, dell'impianto; d) il sottodimensionamento numerico del personale destinato al cantiere da parte della Controparte_2
a dispetto delle richieste del project manager , determinò una serie di criticità nel corso
[...] CP_8 dell'esecuzione dell'opera, le quali, a loro volta, comportarono un ritardo nella conclusione dei lavori di entrambe le fasi;
e) il ritardo accumulato, rispetto ai termini essenziali previsti dal contratto -
14.07.2023 per la fase 1A e 10.11.2023 per la fase 1B - fu di 119 giorni per la fase 1A e di 210 giorni per la fase 1B; f) a causa di tale ritardo, la committente fu costretta a prorogare più volte la data di apertura dell'impianto, decidendo, al fine di mitigare i danni, di avviare progressivamente le attività offerte al pubblico a partire dal gennaio 2024; g) nel dicembre 2023, l'ente competente cambiò strategia procedurale e chiese verifiche aggiuntive in relazione alla pratica del Genio Civile presentata, le quali di fatto impedirono la presentazione al Municipio di della comunicazione di fine lavori Pt_3 complessiva;
h) nonostante l'ultimazione dei lavori, l'appaltatrice non consegnò alla committente tutte le certificazioni relative alle opere eseguite, necessarie per ottenere le autorizzazioni amministrative richieste dalla natura delle attività svolte nel circolo sportivo;
i) gli inadempimenti dell'appaltatrice cagionarono ad diverse conseguenze dannose – segnatamente (1) l'aumento dei Parte_3 costi e delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori, (2) la perdita dei clienti già contrattualizzati,
2 (3) la perdita di nuovi potenziali clienti e (4) una serie di costi e spese di apertura (ad es. i costi di assunzione anticipata del personale rispetto all'apertura effettiva) sostenuti in mancanza di attività, oltre
(5) a un danno alla reputazione commerciale – per un danno complessivo, compreso l'importo delle penali previste dal contratto per il ritardo, di euro 1.414.500,00.
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171- bis c.p.c., è stata dichiarata la contumacia di ed è fissata la prima udienza ex Controparte_2 art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Si è, difatti, tardivamente costituita in giudizio deducendo, in sintesi, che: a) Controparte_2 nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti dai contratti, la committente ordinò all'appaltatrice 18 varianti in aggiunta rispetto al progetto esecutivo originario, per un controvalore di euro 1.445.306,08
e, quindi, un aumento del 69,17% rispetto alla cifra inizialmente preventivata;
b) l'entità della “forza lavoro” impiegata dall'appaltatrice era nota fin dall'inizio alla committente, che, peraltro, la ritenne adeguata sulla base del progetto originario e non emise alcun ordine di servizio volto a verificare il personale presente in cantiere;
c) i termini previsti dal contratto non erano essenziali, essendo convenzionalmente prevista la possibilità di una proroga degli stessi e, comunque, non ci fu mai alcuna contestazione da parte della committente, né in corso d'opera né successivamente, circa l'esecuzione dei lavori secondo la regola dell'arte ovvero circa il rispetto dell'appaltatrice Controparte_2 delle tempistiche pattuite;
d) ad ogni modo, il ritardo nella conclusione dell'opera dipese esclusivamente da cause non imputabili alla società appaltatrice e, specificatamente, da carenze organizzative ascrivibili alla committente (nonché alla project manager Bear Management S.r.l.) e da un'errata o incompleta valutazione da parte della (e degli altri soggetti coinvolti, Parte_3 quali lo studio la la e la Controparte_5 CP_3 Parte_2 Controparte_6 delle condizioni dei luoghi, delle strutture e degli impianti esistenti, determinanti, a sua volta, una sottovalutazione degli interventi necessari e della relativa programmazione temporale;
e) a titolo esemplificativo, si verificarono continui avvicendamenti e sovrapposizioni tra i consulenti diretti della committente e i fornitori specialistici, gestiti direttamente dalla project manager;
ancora, la committente non fece eseguire le necessarie verifiche tecniche preliminari e si affidò, invece, alla documentazione fornita da NL (locatore del circolo), rivelatasi poi carente se non errata;
talvolta, in corso d'opera,
l' chiese l'esecuzione di lavori senza prima avere ottenuto i necessari Parte_3 provvedimenti amministrativi da parte degli enti competenti;
f) posto che la mancata consegna delle certificazioni alla committente è dipesa dall'inadempimento della stessa nel pagamento del corrispettivo, la ha ora soddisfatto la richiesta di Controparte_2 Parte_5
[...
[...] [ le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e
[...] trattazione - nel corso della quale è stata revocata la dichiarazione di contumacia, ma non è stato possibile disporre il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 c.p.c. - è stata rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzi formulata da parte attorea e, altresì, sono state rigettate le richieste di prove costituende avanzate da entrambe le parti.
Conseguentemente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata udienza di rimessione in decisione, con assegnazione dei termini perentori massimi ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
1. La società attorea ha agito in giudizio chiedendo, in via principale, la corresponsione di euro
1.414.500,00, oltre interessi legali, interessi moratori e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno da ritardo.
La responsabilità fatta valere dall'attrice è di natura contrattuale, trovando la propria fonte nelle obbligazioni assunte in virtù di due contratti di appalto stipulati tra le parti.
La conclusione di tali contratti, in data 25.05.2023 e 03.07.2023, rappresenta un fatto pacifico e documentalmente provato (vd. docc. 2 e 3 parte attrice e docc. 4 e 5 parte convenuta).
I contratti ebbero ad oggetto, in sintesi, l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia presso il circolo sportivo privato, condotto in locazione dalla committente sito a viale Marco Polo n. 127, via di Porta Ardeatina n. 53. Parte_3 Pt_3
Più nello specifico, il primo contratto riguardò l'effettuazione di “lavorazioni di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia […] nelle aree ricomprese tra l'ingresso su viale di Porta
Ardeatina 51 e accesso piscina, ivi inclusi la su viale di Porta Ardeatina, la villa Pestalozza, CP_9 la realizzazione dei basamenti per 6 nuovi campi Padel parzialmente coperti da strutture pressostatiche temporanee, previa rimozione degli attuali campi da tennis e calcetto, oltre ad opere di riqualificazione impiantistica” (c.d. fase 1A).
Il secondo riguardò “lavorazioni di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia […] nelle aree ricomprese tra i futuri campi Padel 7-8-9, l'autorimessa, la piscina, gli spogliatoi e i locali tecnici, la Portineria su Via Marco Polo e le aree esterne, oltre ad opere di riqualificazione impiantistica relative” (c.d. fase 1B).
Il termine di ultimazione dei lavori venne fissato, per la fase 1A, al 27.07.2023 e, per la fase 1B, al
10.11.2023 (clausole 5.2 dei contratti).
Inoltre, la possibilità di prorogare detti termini venne prevista nelle clausole 5.3 di entrambi i contratti, ai sensi delle quali “eventuali proroghe del Termine di Ultimazione dei Lavori potranno essere accordate per iscritto dalla Committente per il tramite del DL, sentito il P.M., rimanendo escluso che
l'Appaltatore possa chiedere il pagamento di indennità o il riconoscimento di oneri o rimborsi per
4 qualsivoglia ragione o titolo derivante dalla protrazione”.
1.1. Orbene, la quantificazione della pretesa risarcitoria si fonda, innanzitutto, sulle clausole penali previste nei contratti (cfr. p. 14 atto di citazione).
In particolare, la società attrice ha chiesto il riconoscimento della somma di euro 59.500,00 per la fase
1A (119 giorni di ritardo) e di euro 105.000,00 per la fase 1B (210 giorni di ritardo).
Infatti, è pacifico e provato in atti che le parti inserirono in ciascuno dei contratti di appalto un'identica clausola penale per il solo ritardo, in base alla quale alla committente venne riconosciuto un importo pari ad euro 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori, fatto salvo l'eventuale maggior danno (clausole 5.5 dei contratti).
Il superamento dei termini previsti nei contratti originari emerge con tutta evidenza dalla documentazione in atti, oltre ad essere oggetto di allegazione concorde delle parti.
Divergenti sono, invece, le deduzioni delle parti in ordine alle ragioni di tale ritardo: da un lato, la lo addebita alle carenze dell'organizzazione di impresa dell'appaltatrice, la quale Parte_3 avrebbe destinato al cantiere un numero di operai insufficiente;
dall'altro, la Controparte_2 lo imputa a deficienze organizzative/progettuali, nonché esecutive, ascrivibili alla committente, alla project manager e alle altre società coinvolte nella realizzazione dell'opera.
Va preliminarmente rammentato che, nel contratto di appalto, l'appaltatore assume l'obbligo di eseguire un'opera ovvero di realizzare un servizio “con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio” (art. 1655 c.c., peraltro richiamato nella clausola 2.3 del contratto).
Per tale ragione, non hanno pregio le ampie argomentazioni svolte dalla società convenuta in merito agli asseriti errori progettuali e organizzativi commessi dalla committente o, comunque, ascrivibili alla stessa.
Ciò detto, di primaria e assorbente rilevanza, ai fini della valutazione circa l'operatività delle penali, risulta la tematica delle variazioni ordinate dalla committente.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di chiarire che “la richiesta di notevoli
e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti” (Cass. ord. 07/05/2024, n.
12396; Cass. 02/04/2019, n. 9152).
Secondo tale orientamento, l'efficacia della penale è conservata unicamente nel caso in cui le parti stabiliscano, di comune accordo, un nuovo termine di durata del contratto;
in mancanza, graverà sul committente, che voglia conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di provare la colpa dell'appaltatore.
5 Ebbene, ha prodotto 18 ordini di variante sottoscritti dalla project manager Controparte_2
(BEAR Project Management s.r.l.) e dal direttore dei lavori (doc. 6 convenuta).
Nei contratti fu, appunto, previsto che “la Committente, tramite il P.M. e la DL, potrà disporre, esclusivamente mediante ordine scritto, tutte le varianti ritenute opportune in tutte le loro caratteristiche. Dette varianti potranno comportare demolizioni o rifacimenti dei lavori eseguiti e le
Parti concordano espressamente di non applicare al presente Contratto le limitazioni di cui all'art.
1661 cod. civ. inteso come sesto del prezzo complessivo convenuto” (clausole 7.2).
Tali varianti hanno determinato un notevole aumento del prezzo dell'appalto.
In particolare, all'esito delle variazioni, il valore complessivo dei lavori (fase 1A + fase 1B) è passato dai 2.089.636,12 euro originariamente pattuiti (euro 588.505,29 per la fase 1A + euro 1.501.130,83 per la fase 1B) all'importo totale di euro 3.563.785,52, risultante dall'ultimo ordine del 04.04.2024.
Si tratta, all'evidenza dei numeri, di un incremento pari al 70% circa del prezzo complessivo convenuto al momento della stipula dei contratti. A nulla rileva, pertanto, che il primo degli ordini, datato
31.05.2023, costituisca una variante in riduzione di euro 14.805,75.
Dal punto di vista cronologico, sei degli ordini risalgono a date successive al termine di ultimazione dei lavori della fase 1A, mentre sette intervennero in momenti posteriori anche alla scadenza del termine per la fase 1B. L'ultima direttiva, come anticipato, è del 04.04.2024, ovverosia a circa cinque mesi di distanza dallo spirare dell'originario termine di ultimazione dei lavori.
Parte attorea non ha contestato le variazioni e, anzi, ha riconosciuto che la maggior parte di queste fosse intervenuta in date successive alla scadenza dei termini originariamente pattuiti, in assenza di proroghe espresse o tacite degli stessi (vd. pp. 14-15 comparsa conclusionale).
Sennonché, non risulta agli atti la prova che le parti - a fronte delle notevoli varianti commissionate e intervenute - avessero concordato un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.
I due termini contrattuali, del 27.07.2023 per la fase 1A e del 10.11.2023 per la fase 1B, non furono prorogati in maniera specifica o comunque espressa, né vennero altrimenti confermati.
In mancanza della prova della volontà contrattuale di fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori e di ancorare allo stesso una rinnovata clausola penale, si deve negare la perdurante efficacia delle clausole originarie.
In altri termini, per effetto degli ordini di variante ex art. 1661 c.c. impartiti dalla committente e accettati dall'appaltatrice, il regolamento contrattuale è stato consensualmente modificato e adattato all'evoluzione dell'opera.
La stessa ossia il soggetto depositario dell'interesse a ricevere la consegna Parte_3 dell'opera appaltata, decise e dispose delle notevoli modifiche al progetto, così accettando il
6 superamento dei termini e privando di efficacia le clausole penali originarie.
La copiosa documentazione prodotta dalla società attrice, attraverso la quale è possibile ripercorrere la
“storia” del cantiere, non fa altro che provare una condivisione tra le parti della necessità di allungare le tempistiche dei lavori, alla luce delle esigenze e delle problematiche gradualmente emerse.
La perdita di efficacia dei termini originariamente convenuti, nonché, correlativamente, delle clausole penali, è evidente ed è dimostrata, fra le altre cose, dall'aggiornamento del cronoprogramma in corso d'opera e dall'accettazione dei preventivi predisposti dalla (redatti – lo si Controparte_2 ribadisce – in considerazione delle variazioni ordinate dalla stessa committente).
Per questi motivi
, deve essere rigettata la domanda risarcitoria dei danni coperti dalle clausole penali.
1.2. Parte attorea ha articolato ulteriori voci di danno, così riassumibili: euro 250.000, a causa dell'aumento dei costi e delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori;
euro 400.000, a titolo di perdita dei clienti già contrattualizzati;
euro 250.000, a titolo di perdita di potenziali clienti;
euro
150.000, quali costi e spese di apertura (ad es. costi di assunzione anticipata del personale rispetto all'apertura effettiva) sostenuti in mancanza di attività; euro 200.000 a titolo di danno alla reputazione commerciale.
Come già accennato, la risarcibilità del maggior danno fu testualmente pattuita dal contratto, con esclusione, dunque, dell'effetto limitativo del risarcimento ai sensi dell'art. 1382 c.c.
Pur tralasciando l'estrema genericità delle allegazioni e la scarsità degli elementi di prova offerti, va rilevato che i suddetti danni conseguenza sono tutti concepiti e calcolati in rapporto ai termini di ultimazione delle opere originariamente previsti dai contratti.
Le argomentazioni finora svolte hanno già dimostrato come detti termini debbano essere considerati inefficaci e superati dal nuovo regolamento contrattuale confezionato dalle parti nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Ciò solo è sufficiente ad escludere il diritto al risarcimento del danno per mancanza di qualsivoglia danno evento e indipendentemente da ogni discussione in ordine alla colpa dell'odierna convenuta nella causazione del ritardo.
Pertanto, la domanda attorea di risarcimento del danno contrattuale va integralmente rigettata.
2. La domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, formulata in subordine dall'attrice, è parimenti infondata.
Essa si fonda sulle stesse circostanze allegate in relazione alla domanda contrattuale articolata in via principale.
Come visto, la richiesta risarcitoria è fondata sul ritardo nella consegna dell'opera e, dunque, su un inadempimento contrattuale.
7 Parte attorea non ha allegato in modo specifico alcuna voce di danno autenticamente extracontrattuale, né ha fornito la prova, sulla stessa gravante, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie invocata, ossia danno ingiusto, fatto illecito, nesso di causalità materiale, elemento soggettivo e nesso di causalità giuridica.
Per queste ragioni, anche la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale va integralmente rigettata.
3. In conclusione, le domande di risarcimento del danno articolate da parte attorea devono essere integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (1.414.500,00), con applicazione dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento (cfr. art. 6), attesa la natura documentale della causa e il tenore degli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta le domande di risarcimento del danno formulate da Parte_3
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_3 Controparte_2
che si liquidano in euro 19.000,00 oltre iva e c.p.a. come per legge e 15% per rimborso
[...] forfetario.
Così deciso in Milano il 28 novembre 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Ludovico Raffa.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Pontremoli del Foro di CP_1 Parte_1 P.IVA_1
Milano, presso lo studio del quale a Milano, via dei Bossi n. 4, ha eletto domicilio;
-attore-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Davide Gianni Dordoni Controparte_2 P.IVA_2 del Foro di Milano, presso lo studio del quale a Milano, via Besana n. 1, ha eletto domicilio;
-convenuto-
Conclusioni: parte attorea: come da fogli di precisazione delle conclusioni: “I. IN VIA PRELIMINARE: disporre il differimento della prima udienza di comparizione onde consentire all'esponente di chiamare in causa, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., le società 1.
, Codice Fiscale/Partita Iva , in persona del Presidente del CDA e l.r.p.t. Ing. con sede CP_3 P.IVA_3 Controparte_4 legale in Milano, via E. Caviglia nr. 3/A, 2. , con sede in Via Tranquillo Controparte_5 P.IVA_ Cremona, 27 - 20145 - Milano – Italy (CF/Piva : - Rea ), 3. (PIVA /c.f ) con P.IVA_4 Parte_2 P.IVA_6 sede legale in Via Tertulliano 30 – 20137 Milano, (REA MI-2534629), 4. (Partita IVA: Controparte_6
- Codice Fiscale: ) con sede in Via San Marco 29 - 20121 - Milano (Mi), ciascuna in persona del rispettivo P.IVA_7 P.IVA_7 legale rappresentante pro tempore, affinché l'Ill.mo Giudice adito, accertata la responsabilità di ognuna per i fatti e le circostanze esposte in atto di citazione, condanni ciascuna a risarcire ad pro quota il danno subito pari ad Euro 1.415.500 o nella diversa CP_1 somma ritenuta di giustizia (anche con valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.), oltre interessi legali dalla data della domanda e interessi moratori ex art. 1284, IV co., c.c. dalla data della domanda fino al soddisfo e oltre rivalutazione monetaria dalla data della domanda, anche ex art. 1224. Co.
2. cod. civ.; II. NEL MERITO (i) accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta CP_7 alle obbligazioni assunte nei confronti di e quindi la sua responsabilità contrattuale per le condotte tutte
[...] Parte_3 sopra esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare (in persona del legale rappresentante pro tempore) a Parte_4 risarcire ad il danno subito pari ad Euro 1.414.500,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia (anche con Parte_3 valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.), oltre interessi legali dalla data della domanda e interessi moratori ex art. 1284, IV co., c.c. dalla data della domanda fino al soddisfo e oltre rivalutazione monetaria dalla data della domanda, anche ex art. 1224. Co.
2. cod. civ.; (ii) in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale di ai sensi degli artt. 2043 e 2049 cod. CP_7 Parte_4 civ. per le condotte tutte sopra esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare (in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore) a risarcire ad il danno subito, nella medesima misura di cui supra;
(iii) ove, accertare la Parte_3 responsabilità anche parziale di una o più terza chiamata in causa per i fatti le circostanze esposte da ed i danni conseguenti CP_1 sofferti da quest'ultima e, nell'eventualità in cui all'esito dell'istruttoria e del presente giudizio, dovesse emergere e fosse accertata la responsabilità in tutto o in parte per i danni sofferti da di una o più società terze chiamate in causa, dichiararla e Parte_3 condannarla a tenere l'esponente indenne e manlevata da ogni pregiudizio economico sofferto e conseguente agli inadempimenti accertati, anche solo parzialmente, oltre le spese di difesa;
III. IN OGNI CASO: condannare al pagamento in Parte_4 favore di delle spese di causa e del compenso di difesa del presente giudizio di merito, oltre rimborso forfettario spese Parte_3 generali ex D.M. 55/2014 nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A.”. parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta: “Respingere le domande tutte di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto per i fatti dedotti in giudizio e per le causali di cui in narrativa. In via meramente subordinata, e nella sola e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una responsabilità risarcitoria in capo alla ridurre il richiesto risarcimento ai Controparte_2 sensi dell'art. 1227 c.c.. In ogni caso, spese e competenze di causa rifuse. In via istruttoria: ammettersi prova per interpello sulle seguenti circostanze: 1) Vero che a settembre 2023 la ha confermato alla la necessità di provvedere alla sola CP_8 Controparte_2 rappezzatura delle guaine di copertura dell'autorimessa presente nel cantiere di ove si trova Villa Pestalozza;
2) Vero che, dopo Pt_3 questa iniziale conferma, è stato chiesto alla di provvedere all'integrale impermeabilizzazione di tutta la copertura Controparte_2 dell'autorimessa il cui lavoro è stato preventivato per un ammontare di spesa di quasi 72 mila Euro così come risulta dal documento n. 13 che mi si rammostra;
3) Vero che a causa di tale aggiuntiva lavorazione la tempistica di cantiere si è allungata di alcune settimane;
4) Vero che prima dell'inizio dei lavori ha assicurato che la piscina presente nel centro sportivo di era funzionante e aveva CP_1 Pt_3 bisogno solo di una nuova impermeabilizzazione;
5) Vero che, in seguito, ha deciso di modificarne le altezze della vasca;
6) CP_1 Vero che il lavoro di assistenza muraria alla modifica della piscina è stato eseguito dalla così come risulta dai Controparte_2 documenti nn. 18 e 20 che vengono mostrati”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, dinanzi al Parte_3
Tribunale di Milano, esponendo, in sintesi, che: a) Controparte_2 Parte_3 conduce in locazione il circolo sportivo privato sito in viale Marco Polo n. 127, via di Porta Pt_3
Ardeatina n. 53; b) mediante due contratti di appalto, stipulati rispettivamente in data 23.05.2023 e
03.07.2023, la società attrice affidò a la realizzazione, presso il circolo, di Controparte_2 opere edili, strutturali ed impiantistiche relative a due ambiti di lavorazione, rispettivamente denominati fase 1A e fase 1B; c) fin dall'origine del rapporto contrattuale (e specificatamente già dalla prima riunione di coordinamento in cantiere del 16.05.2023), la committente manifestò all'appaltatrice l'esigenza di poter disporre, quanto prima e almeno parzialmente, dell'impianto; d) il sottodimensionamento numerico del personale destinato al cantiere da parte della Controparte_2
a dispetto delle richieste del project manager , determinò una serie di criticità nel corso
[...] CP_8 dell'esecuzione dell'opera, le quali, a loro volta, comportarono un ritardo nella conclusione dei lavori di entrambe le fasi;
e) il ritardo accumulato, rispetto ai termini essenziali previsti dal contratto -
14.07.2023 per la fase 1A e 10.11.2023 per la fase 1B - fu di 119 giorni per la fase 1A e di 210 giorni per la fase 1B; f) a causa di tale ritardo, la committente fu costretta a prorogare più volte la data di apertura dell'impianto, decidendo, al fine di mitigare i danni, di avviare progressivamente le attività offerte al pubblico a partire dal gennaio 2024; g) nel dicembre 2023, l'ente competente cambiò strategia procedurale e chiese verifiche aggiuntive in relazione alla pratica del Genio Civile presentata, le quali di fatto impedirono la presentazione al Municipio di della comunicazione di fine lavori Pt_3 complessiva;
h) nonostante l'ultimazione dei lavori, l'appaltatrice non consegnò alla committente tutte le certificazioni relative alle opere eseguite, necessarie per ottenere le autorizzazioni amministrative richieste dalla natura delle attività svolte nel circolo sportivo;
i) gli inadempimenti dell'appaltatrice cagionarono ad diverse conseguenze dannose – segnatamente (1) l'aumento dei Parte_3 costi e delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori, (2) la perdita dei clienti già contrattualizzati,
2 (3) la perdita di nuovi potenziali clienti e (4) una serie di costi e spese di apertura (ad es. i costi di assunzione anticipata del personale rispetto all'apertura effettiva) sostenuti in mancanza di attività, oltre
(5) a un danno alla reputazione commerciale – per un danno complessivo, compreso l'importo delle penali previste dal contratto per il ritardo, di euro 1.414.500,00.
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171- bis c.p.c., è stata dichiarata la contumacia di ed è fissata la prima udienza ex Controparte_2 art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Si è, difatti, tardivamente costituita in giudizio deducendo, in sintesi, che: a) Controparte_2 nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti dai contratti, la committente ordinò all'appaltatrice 18 varianti in aggiunta rispetto al progetto esecutivo originario, per un controvalore di euro 1.445.306,08
e, quindi, un aumento del 69,17% rispetto alla cifra inizialmente preventivata;
b) l'entità della “forza lavoro” impiegata dall'appaltatrice era nota fin dall'inizio alla committente, che, peraltro, la ritenne adeguata sulla base del progetto originario e non emise alcun ordine di servizio volto a verificare il personale presente in cantiere;
c) i termini previsti dal contratto non erano essenziali, essendo convenzionalmente prevista la possibilità di una proroga degli stessi e, comunque, non ci fu mai alcuna contestazione da parte della committente, né in corso d'opera né successivamente, circa l'esecuzione dei lavori secondo la regola dell'arte ovvero circa il rispetto dell'appaltatrice Controparte_2 delle tempistiche pattuite;
d) ad ogni modo, il ritardo nella conclusione dell'opera dipese esclusivamente da cause non imputabili alla società appaltatrice e, specificatamente, da carenze organizzative ascrivibili alla committente (nonché alla project manager Bear Management S.r.l.) e da un'errata o incompleta valutazione da parte della (e degli altri soggetti coinvolti, Parte_3 quali lo studio la la e la Controparte_5 CP_3 Parte_2 Controparte_6 delle condizioni dei luoghi, delle strutture e degli impianti esistenti, determinanti, a sua volta, una sottovalutazione degli interventi necessari e della relativa programmazione temporale;
e) a titolo esemplificativo, si verificarono continui avvicendamenti e sovrapposizioni tra i consulenti diretti della committente e i fornitori specialistici, gestiti direttamente dalla project manager;
ancora, la committente non fece eseguire le necessarie verifiche tecniche preliminari e si affidò, invece, alla documentazione fornita da NL (locatore del circolo), rivelatasi poi carente se non errata;
talvolta, in corso d'opera,
l' chiese l'esecuzione di lavori senza prima avere ottenuto i necessari Parte_3 provvedimenti amministrativi da parte degli enti competenti;
f) posto che la mancata consegna delle certificazioni alla committente è dipesa dall'inadempimento della stessa nel pagamento del corrispettivo, la ha ora soddisfatto la richiesta di Controparte_2 Parte_5
[...
[...] [ le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e
[...] trattazione - nel corso della quale è stata revocata la dichiarazione di contumacia, ma non è stato possibile disporre il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 c.p.c. - è stata rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzi formulata da parte attorea e, altresì, sono state rigettate le richieste di prove costituende avanzate da entrambe le parti.
Conseguentemente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata udienza di rimessione in decisione, con assegnazione dei termini perentori massimi ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
1. La società attorea ha agito in giudizio chiedendo, in via principale, la corresponsione di euro
1.414.500,00, oltre interessi legali, interessi moratori e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno da ritardo.
La responsabilità fatta valere dall'attrice è di natura contrattuale, trovando la propria fonte nelle obbligazioni assunte in virtù di due contratti di appalto stipulati tra le parti.
La conclusione di tali contratti, in data 25.05.2023 e 03.07.2023, rappresenta un fatto pacifico e documentalmente provato (vd. docc. 2 e 3 parte attrice e docc. 4 e 5 parte convenuta).
I contratti ebbero ad oggetto, in sintesi, l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia presso il circolo sportivo privato, condotto in locazione dalla committente sito a viale Marco Polo n. 127, via di Porta Ardeatina n. 53. Parte_3 Pt_3
Più nello specifico, il primo contratto riguardò l'effettuazione di “lavorazioni di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia […] nelle aree ricomprese tra l'ingresso su viale di Porta
Ardeatina 51 e accesso piscina, ivi inclusi la su viale di Porta Ardeatina, la villa Pestalozza, CP_9 la realizzazione dei basamenti per 6 nuovi campi Padel parzialmente coperti da strutture pressostatiche temporanee, previa rimozione degli attuali campi da tennis e calcetto, oltre ad opere di riqualificazione impiantistica” (c.d. fase 1A).
Il secondo riguardò “lavorazioni di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia […] nelle aree ricomprese tra i futuri campi Padel 7-8-9, l'autorimessa, la piscina, gli spogliatoi e i locali tecnici, la Portineria su Via Marco Polo e le aree esterne, oltre ad opere di riqualificazione impiantistica relative” (c.d. fase 1B).
Il termine di ultimazione dei lavori venne fissato, per la fase 1A, al 27.07.2023 e, per la fase 1B, al
10.11.2023 (clausole 5.2 dei contratti).
Inoltre, la possibilità di prorogare detti termini venne prevista nelle clausole 5.3 di entrambi i contratti, ai sensi delle quali “eventuali proroghe del Termine di Ultimazione dei Lavori potranno essere accordate per iscritto dalla Committente per il tramite del DL, sentito il P.M., rimanendo escluso che
l'Appaltatore possa chiedere il pagamento di indennità o il riconoscimento di oneri o rimborsi per
4 qualsivoglia ragione o titolo derivante dalla protrazione”.
1.1. Orbene, la quantificazione della pretesa risarcitoria si fonda, innanzitutto, sulle clausole penali previste nei contratti (cfr. p. 14 atto di citazione).
In particolare, la società attrice ha chiesto il riconoscimento della somma di euro 59.500,00 per la fase
1A (119 giorni di ritardo) e di euro 105.000,00 per la fase 1B (210 giorni di ritardo).
Infatti, è pacifico e provato in atti che le parti inserirono in ciascuno dei contratti di appalto un'identica clausola penale per il solo ritardo, in base alla quale alla committente venne riconosciuto un importo pari ad euro 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori, fatto salvo l'eventuale maggior danno (clausole 5.5 dei contratti).
Il superamento dei termini previsti nei contratti originari emerge con tutta evidenza dalla documentazione in atti, oltre ad essere oggetto di allegazione concorde delle parti.
Divergenti sono, invece, le deduzioni delle parti in ordine alle ragioni di tale ritardo: da un lato, la lo addebita alle carenze dell'organizzazione di impresa dell'appaltatrice, la quale Parte_3 avrebbe destinato al cantiere un numero di operai insufficiente;
dall'altro, la Controparte_2 lo imputa a deficienze organizzative/progettuali, nonché esecutive, ascrivibili alla committente, alla project manager e alle altre società coinvolte nella realizzazione dell'opera.
Va preliminarmente rammentato che, nel contratto di appalto, l'appaltatore assume l'obbligo di eseguire un'opera ovvero di realizzare un servizio “con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio” (art. 1655 c.c., peraltro richiamato nella clausola 2.3 del contratto).
Per tale ragione, non hanno pregio le ampie argomentazioni svolte dalla società convenuta in merito agli asseriti errori progettuali e organizzativi commessi dalla committente o, comunque, ascrivibili alla stessa.
Ciò detto, di primaria e assorbente rilevanza, ai fini della valutazione circa l'operatività delle penali, risulta la tematica delle variazioni ordinate dalla committente.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di chiarire che “la richiesta di notevoli
e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti” (Cass. ord. 07/05/2024, n.
12396; Cass. 02/04/2019, n. 9152).
Secondo tale orientamento, l'efficacia della penale è conservata unicamente nel caso in cui le parti stabiliscano, di comune accordo, un nuovo termine di durata del contratto;
in mancanza, graverà sul committente, che voglia conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di provare la colpa dell'appaltatore.
5 Ebbene, ha prodotto 18 ordini di variante sottoscritti dalla project manager Controparte_2
(BEAR Project Management s.r.l.) e dal direttore dei lavori (doc. 6 convenuta).
Nei contratti fu, appunto, previsto che “la Committente, tramite il P.M. e la DL, potrà disporre, esclusivamente mediante ordine scritto, tutte le varianti ritenute opportune in tutte le loro caratteristiche. Dette varianti potranno comportare demolizioni o rifacimenti dei lavori eseguiti e le
Parti concordano espressamente di non applicare al presente Contratto le limitazioni di cui all'art.
1661 cod. civ. inteso come sesto del prezzo complessivo convenuto” (clausole 7.2).
Tali varianti hanno determinato un notevole aumento del prezzo dell'appalto.
In particolare, all'esito delle variazioni, il valore complessivo dei lavori (fase 1A + fase 1B) è passato dai 2.089.636,12 euro originariamente pattuiti (euro 588.505,29 per la fase 1A + euro 1.501.130,83 per la fase 1B) all'importo totale di euro 3.563.785,52, risultante dall'ultimo ordine del 04.04.2024.
Si tratta, all'evidenza dei numeri, di un incremento pari al 70% circa del prezzo complessivo convenuto al momento della stipula dei contratti. A nulla rileva, pertanto, che il primo degli ordini, datato
31.05.2023, costituisca una variante in riduzione di euro 14.805,75.
Dal punto di vista cronologico, sei degli ordini risalgono a date successive al termine di ultimazione dei lavori della fase 1A, mentre sette intervennero in momenti posteriori anche alla scadenza del termine per la fase 1B. L'ultima direttiva, come anticipato, è del 04.04.2024, ovverosia a circa cinque mesi di distanza dallo spirare dell'originario termine di ultimazione dei lavori.
Parte attorea non ha contestato le variazioni e, anzi, ha riconosciuto che la maggior parte di queste fosse intervenuta in date successive alla scadenza dei termini originariamente pattuiti, in assenza di proroghe espresse o tacite degli stessi (vd. pp. 14-15 comparsa conclusionale).
Sennonché, non risulta agli atti la prova che le parti - a fronte delle notevoli varianti commissionate e intervenute - avessero concordato un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.
I due termini contrattuali, del 27.07.2023 per la fase 1A e del 10.11.2023 per la fase 1B, non furono prorogati in maniera specifica o comunque espressa, né vennero altrimenti confermati.
In mancanza della prova della volontà contrattuale di fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori e di ancorare allo stesso una rinnovata clausola penale, si deve negare la perdurante efficacia delle clausole originarie.
In altri termini, per effetto degli ordini di variante ex art. 1661 c.c. impartiti dalla committente e accettati dall'appaltatrice, il regolamento contrattuale è stato consensualmente modificato e adattato all'evoluzione dell'opera.
La stessa ossia il soggetto depositario dell'interesse a ricevere la consegna Parte_3 dell'opera appaltata, decise e dispose delle notevoli modifiche al progetto, così accettando il
6 superamento dei termini e privando di efficacia le clausole penali originarie.
La copiosa documentazione prodotta dalla società attrice, attraverso la quale è possibile ripercorrere la
“storia” del cantiere, non fa altro che provare una condivisione tra le parti della necessità di allungare le tempistiche dei lavori, alla luce delle esigenze e delle problematiche gradualmente emerse.
La perdita di efficacia dei termini originariamente convenuti, nonché, correlativamente, delle clausole penali, è evidente ed è dimostrata, fra le altre cose, dall'aggiornamento del cronoprogramma in corso d'opera e dall'accettazione dei preventivi predisposti dalla (redatti – lo si Controparte_2 ribadisce – in considerazione delle variazioni ordinate dalla stessa committente).
Per questi motivi
, deve essere rigettata la domanda risarcitoria dei danni coperti dalle clausole penali.
1.2. Parte attorea ha articolato ulteriori voci di danno, così riassumibili: euro 250.000, a causa dell'aumento dei costi e delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori;
euro 400.000, a titolo di perdita dei clienti già contrattualizzati;
euro 250.000, a titolo di perdita di potenziali clienti;
euro
150.000, quali costi e spese di apertura (ad es. costi di assunzione anticipata del personale rispetto all'apertura effettiva) sostenuti in mancanza di attività; euro 200.000 a titolo di danno alla reputazione commerciale.
Come già accennato, la risarcibilità del maggior danno fu testualmente pattuita dal contratto, con esclusione, dunque, dell'effetto limitativo del risarcimento ai sensi dell'art. 1382 c.c.
Pur tralasciando l'estrema genericità delle allegazioni e la scarsità degli elementi di prova offerti, va rilevato che i suddetti danni conseguenza sono tutti concepiti e calcolati in rapporto ai termini di ultimazione delle opere originariamente previsti dai contratti.
Le argomentazioni finora svolte hanno già dimostrato come detti termini debbano essere considerati inefficaci e superati dal nuovo regolamento contrattuale confezionato dalle parti nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Ciò solo è sufficiente ad escludere il diritto al risarcimento del danno per mancanza di qualsivoglia danno evento e indipendentemente da ogni discussione in ordine alla colpa dell'odierna convenuta nella causazione del ritardo.
Pertanto, la domanda attorea di risarcimento del danno contrattuale va integralmente rigettata.
2. La domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, formulata in subordine dall'attrice, è parimenti infondata.
Essa si fonda sulle stesse circostanze allegate in relazione alla domanda contrattuale articolata in via principale.
Come visto, la richiesta risarcitoria è fondata sul ritardo nella consegna dell'opera e, dunque, su un inadempimento contrattuale.
7 Parte attorea non ha allegato in modo specifico alcuna voce di danno autenticamente extracontrattuale, né ha fornito la prova, sulla stessa gravante, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie invocata, ossia danno ingiusto, fatto illecito, nesso di causalità materiale, elemento soggettivo e nesso di causalità giuridica.
Per queste ragioni, anche la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale va integralmente rigettata.
3. In conclusione, le domande di risarcimento del danno articolate da parte attorea devono essere integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (1.414.500,00), con applicazione dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento (cfr. art. 6), attesa la natura documentale della causa e il tenore degli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta le domande di risarcimento del danno formulate da Parte_3
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_3 Controparte_2
che si liquidano in euro 19.000,00 oltre iva e c.p.a. come per legge e 15% per rimborso
[...] forfetario.
Così deciso in Milano il 28 novembre 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Ludovico Raffa.
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