Art. 6.
Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa, di bollo e di concessione governativa e dei diritti catastali.
Detti atti ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori, dei registri immobiliari, nonche' i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari.
Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa, di bollo e di concessione governativa e dei diritti catastali.
Detti atti ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori, dei registri immobiliari, nonche' i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari.