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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 38276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38276 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da CI LE - Presidente - Sent. n. sez. 1060/2025 DA RE CC - 20/11/2025 IA BR - Relatore - R.G.N. 26431/2025 AT RI Motivazione Semplificata LE D'DR ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'LO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. D’AN AN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, con cui è stato dichiarato estinto il reato a suo carico per esito positivo della messa alla prova e, contestualmente, disposta la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla disposta sospensione della patente di guida, da reputarsi illegittima;
la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto, non avrebbe potuto essere irrogata dal Giudice, in ragione dell’effetto estintivo del reato. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione della patente di guida per anni uno, con trasmissione degli atti al Prefetto competente. 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38276 Anno 2025 Presidente: LE CI Relatore: BR IA Data Udienza: 20/11/2025 ter cod. pen., l'estinzione dei reati di guida sotto l'effetto dell'alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsti dagli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285 del 1992, non può applicare alcuna sanzione amministrativa accessoria, di competenza esclusiva del Prefetto (Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348: ”In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria” Sez. 4, n. 3717 del 24/01/2023, EN Rv. 284091:”In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, cod. strada, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo- bis, cod. strada, la cui disciplina lascia invece al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria”). Si è osservato, in proposito, che sussiste una sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova - che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, che legittimano l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga all’art. 224 cod. strada, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (cfr. Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Conti, Rv. 267880; Sez. 4, n. 39107 dell'08/07/2016, Rossini, Rv. 267608; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819). zione, in virtù del potere conferitole dall’art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen., può provvedere direttamente ad eliminare la disposizione riguardante la sospensione della patente di guida, la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla parte concernente l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, statuizione che va eliminata con trasmissione degli atti al Prefetto di Roma per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Roma per quanto di competenza Così deciso in data 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA BR CI LE
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. D’AN AN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, con cui è stato dichiarato estinto il reato a suo carico per esito positivo della messa alla prova e, contestualmente, disposta la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla disposta sospensione della patente di guida, da reputarsi illegittima;
la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto, non avrebbe potuto essere irrogata dal Giudice, in ragione dell’effetto estintivo del reato. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione della patente di guida per anni uno, con trasmissione degli atti al Prefetto competente. 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38276 Anno 2025 Presidente: LE CI Relatore: BR IA Data Udienza: 20/11/2025 ter cod. pen., l'estinzione dei reati di guida sotto l'effetto dell'alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsti dagli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285 del 1992, non può applicare alcuna sanzione amministrativa accessoria, di competenza esclusiva del Prefetto (Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348: ”In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria” Sez. 4, n. 3717 del 24/01/2023, EN Rv. 284091:”In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, cod. strada, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo- bis, cod. strada, la cui disciplina lascia invece al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria”). Si è osservato, in proposito, che sussiste una sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova - che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, che legittimano l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga all’art. 224 cod. strada, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (cfr. Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Conti, Rv. 267880; Sez. 4, n. 39107 dell'08/07/2016, Rossini, Rv. 267608; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819). zione, in virtù del potere conferitole dall’art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen., può provvedere direttamente ad eliminare la disposizione riguardante la sospensione della patente di guida, la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla parte concernente l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, statuizione che va eliminata con trasmissione degli atti al Prefetto di Roma per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Roma per quanto di competenza Così deciso in data 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA BR CI LE