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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 9210/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. RA Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. GAIA SILVESTRI;
Parte_1 C.F._1 contro
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. SCARCIA ANNAMARIA;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Casola di Napoli in data 30/10/2010 (atto n.1, P. I, ufficio 1, anno 2010), nel corso del quale sono nati i figli (nt. a Castellammare di Persona_1
Stabia il 25/03/2010), (nt. a Castellammare di Stabia il 25/09/2012) e RA (nt. a Pt_2
Brooklyn – New York – Stati Uniti d'America il 14/01/2015) e hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
il sig. provvederà a Parte_1 trasferire la propria residenza dandone tempestiva comunicazione alla sig.ra
[...]
; Controparte_1 la casa coniugale sita in Brooklyn - New York, bay 49th Street #1F n. 42, viene assegnata alla sig.ra , con tutti gli arredi, che continuerà a risiedervi Controparte_1 insieme ai figli;
I figli e RA vengono affidati in maniera condivisa ad Persona_2 Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, attribuendo a quest'ultima l'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
Il padre si intratterrà con i figli un week-end ogni 14 giorni, continuativamente dal venerdì sera alle ore 20:00 alla domenica sera alle ore 20:00, nonché due giorni alla settimana preferibilmente il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00.
Qualora i figli fossero ammalati nei giorni in cui dovrebbero essere con il padre oppure con la madre, quest'ultimo/a potrà farle visita presso la casa materna oppure paterna, previo accordo telefonico nel rispetto dei diritti di riservatezza di quest'ultima/o.
I figli trascorreranno con il padre 2 settimane nel periodo estivo, e precisamente 1 settimana nel mese di luglio e 1 settimana nel mese di agosto. Detti periodi saranno comunicati dal padre entro il 30 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive.
Durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
mantenendo fermo siffatti periodi, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, i figli potranno trascorrere la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro; nelle vacanze pasquali ad anni alterni i figli trascorreranno con il padre/la madre il giorno di
Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
Per le altre festività
e per il giorno del compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Eventuali variazioni a siffatte modalità di esercizio del diritto di visita, in ragione degli impegni lavorativi del sig. e/o di impegni extrascolastici dei figli, saranno Parte_1 concordate tra i coniugi.
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli minori.
I ricorrenti si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra i figli ed i nonni paterni e materni ed i rispettivi zii materni e paterni.
Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardante l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli,
Pag. 2 di 4 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi
Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
, entro il giorno 1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la
[...] somma complessiva di euro 1.000,00 (mille/00), mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: account number 3028480279 – routing number 031176110 – Capital One, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli.
I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e di non aver quindi nulla a pretendere l'uno dall'altro né per contributo al mantenimento né per altro motivo.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
In tal modo, i sigg.ri e dichiarano di Parte_1 Controparte_1 aver così regolamentato con reciproca soddisfazione ogni loro rapporto di natura personale e patrimoniale e si danno reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
Riconosciuta la giurisdizione italiana sulla separazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, co. 1, Regolamento UE n. 2019/1111 e dell'art. 32 L. n. 218/1995, avendo uno dei coniugi nazionalità italiana e trattandosi di matrimonio celebrato in Italia, e riconosciuta altresì la giurisdizione italiana sulla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett.
a), iii) e lett. b) del medesimo Regolamento UE, nonché sulle obbligazioni alimentari (nel senso proprio del diritto dell'Unione Europea) derivanti dai rapporti di famiglia, ai sensi degli artt. 3, c) e d) e 4, co. 1, b) e c) Regolamento CE n. 4/2009.
Tanto premesso, tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
Non si procede all'ascolto dei figli minori poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e
Pag. 3 di 4 all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a AG (NA) il Parte_1
07/06/1986) e (nt. a San Miguel - Cile il Controparte_1
13/06/1990), omologando gli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. RA Sdino
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 9210/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. RA Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. GAIA SILVESTRI;
Parte_1 C.F._1 contro
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. SCARCIA ANNAMARIA;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Casola di Napoli in data 30/10/2010 (atto n.1, P. I, ufficio 1, anno 2010), nel corso del quale sono nati i figli (nt. a Castellammare di Persona_1
Stabia il 25/03/2010), (nt. a Castellammare di Stabia il 25/09/2012) e RA (nt. a Pt_2
Brooklyn – New York – Stati Uniti d'America il 14/01/2015) e hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
il sig. provvederà a Parte_1 trasferire la propria residenza dandone tempestiva comunicazione alla sig.ra
[...]
; Controparte_1 la casa coniugale sita in Brooklyn - New York, bay 49th Street #1F n. 42, viene assegnata alla sig.ra , con tutti gli arredi, che continuerà a risiedervi Controparte_1 insieme ai figli;
I figli e RA vengono affidati in maniera condivisa ad Persona_2 Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, attribuendo a quest'ultima l'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
Il padre si intratterrà con i figli un week-end ogni 14 giorni, continuativamente dal venerdì sera alle ore 20:00 alla domenica sera alle ore 20:00, nonché due giorni alla settimana preferibilmente il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00.
Qualora i figli fossero ammalati nei giorni in cui dovrebbero essere con il padre oppure con la madre, quest'ultimo/a potrà farle visita presso la casa materna oppure paterna, previo accordo telefonico nel rispetto dei diritti di riservatezza di quest'ultima/o.
I figli trascorreranno con il padre 2 settimane nel periodo estivo, e precisamente 1 settimana nel mese di luglio e 1 settimana nel mese di agosto. Detti periodi saranno comunicati dal padre entro il 30 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive.
Durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
mantenendo fermo siffatti periodi, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, i figli potranno trascorrere la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro; nelle vacanze pasquali ad anni alterni i figli trascorreranno con il padre/la madre il giorno di
Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
Per le altre festività
e per il giorno del compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Eventuali variazioni a siffatte modalità di esercizio del diritto di visita, in ragione degli impegni lavorativi del sig. e/o di impegni extrascolastici dei figli, saranno Parte_1 concordate tra i coniugi.
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli minori.
I ricorrenti si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra i figli ed i nonni paterni e materni ed i rispettivi zii materni e paterni.
Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardante l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli,
Pag. 2 di 4 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi
Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
, entro il giorno 1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la
[...] somma complessiva di euro 1.000,00 (mille/00), mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: account number 3028480279 – routing number 031176110 – Capital One, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli.
I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e di non aver quindi nulla a pretendere l'uno dall'altro né per contributo al mantenimento né per altro motivo.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
In tal modo, i sigg.ri e dichiarano di Parte_1 Controparte_1 aver così regolamentato con reciproca soddisfazione ogni loro rapporto di natura personale e patrimoniale e si danno reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
Riconosciuta la giurisdizione italiana sulla separazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, co. 1, Regolamento UE n. 2019/1111 e dell'art. 32 L. n. 218/1995, avendo uno dei coniugi nazionalità italiana e trattandosi di matrimonio celebrato in Italia, e riconosciuta altresì la giurisdizione italiana sulla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett.
a), iii) e lett. b) del medesimo Regolamento UE, nonché sulle obbligazioni alimentari (nel senso proprio del diritto dell'Unione Europea) derivanti dai rapporti di famiglia, ai sensi degli artt. 3, c) e d) e 4, co. 1, b) e c) Regolamento CE n. 4/2009.
Tanto premesso, tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
Non si procede all'ascolto dei figli minori poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e
Pag. 3 di 4 all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a AG (NA) il Parte_1
07/06/1986) e (nt. a San Miguel - Cile il Controparte_1
13/06/1990), omologando gli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. RA Sdino
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