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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SENSI BALDOVINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 474/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Olbia - Via Dante N. 1 07026 Olbia SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12107 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di OLBIA, GG HN MI ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento n.12107 del 11/08/2025, notificatole in data 12/09/2025, di Euro
620,00, in relazione all'abitazione di Olbia, Indirizzo_1. La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso in quanto emesso nonostante l'integrale e tempestivo pagamento dell'imposta.
La ricorrente ha dedotto che l'avviso illegittimo sarebbe stato emesso in quanto il comune avrebbe errato nell'identificazione della ricorrente perché non avrebbe tenuto conto del cambio di nome della stessa disposto con sentenza del Tribunale di Bolzano 3/2021, emessa a seguito di adozione della stessa ricorrente: per questa ragione il comune non avrebbe registrato il pagamento dell'imposta regolatmente effettuato dalla contribuente con il nuovo nome.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Il COMUNE di OLBIA si è costituito in giudizio e dopo aver dato atto di aver annullato in autotutela l'atto impugnato, ha chiesto alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 30/01/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, non può che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
In relazione alle spese, la Corte ritiene se ne possa disporre la compensazione in quanto non risulta che la contribuente, prima della notifica dell'avviso, avesse comunicato il cambio di nome all'ente impositore.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SENSI BALDOVINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 474/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Olbia - Via Dante N. 1 07026 Olbia SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12107 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di OLBIA, GG HN MI ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento n.12107 del 11/08/2025, notificatole in data 12/09/2025, di Euro
620,00, in relazione all'abitazione di Olbia, Indirizzo_1. La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso in quanto emesso nonostante l'integrale e tempestivo pagamento dell'imposta.
La ricorrente ha dedotto che l'avviso illegittimo sarebbe stato emesso in quanto il comune avrebbe errato nell'identificazione della ricorrente perché non avrebbe tenuto conto del cambio di nome della stessa disposto con sentenza del Tribunale di Bolzano 3/2021, emessa a seguito di adozione della stessa ricorrente: per questa ragione il comune non avrebbe registrato il pagamento dell'imposta regolatmente effettuato dalla contribuente con il nuovo nome.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Il COMUNE di OLBIA si è costituito in giudizio e dopo aver dato atto di aver annullato in autotutela l'atto impugnato, ha chiesto alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 30/01/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, non può che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
In relazione alle spese, la Corte ritiene se ne possa disporre la compensazione in quanto non risulta che la contribuente, prima della notifica dell'avviso, avesse comunicato il cambio di nome all'ente impositore.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite