Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/06/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3960/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito del- la comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione con modalità cartolare dell'udienza del 23.6.25;
considerato che
l'udienza del 23.06.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo ap- plicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di no- tifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo com- ma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione
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SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3960\2024 R.G., avente ad oggetto:appello sen- tenza giudice di pace – risarcimento del danno a cose e da lesione personale, vertente tra
(C.F. con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Roma, Via Cesare Pavese 185, rapp.ta e difesa dall'avv. Sveva Bernardini
(C.F. ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Ro- C.F._1 ma, alla Via Cicerone n. 49,in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(CF: , elett.te domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Maddaloni (CE) alla Via Raffaele Viviani, III Traversa, 59 presso l' Avv. Mari- na Ursini (CF: ), che lo rappresenta e difende, in virtù di C.F._3 procura in atti;
-Appellata – nonché
, (C.F. ), rapp.to e difeso, dall'avv. Controparte_2 CodiceFiscale_4
Pasquale Carrillo, (C.F. ), presso lo studio del quale elet- C.F._5 tivamente domicilia in San CO (CE) alla via Verdi n. 5, in virtù di procura in atti;
-Appellato, appellante incidentale -
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo del presente giudizio.
Per gli appellati: come da rispettive comparse di costituzione e risposta e rispettive note di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. ha proposto appello avverso la sentenza n.1379\2024 resa dal Parte_2 giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere.
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Secondo quanto esposto nella citazione relativa al giudizio di primo grado, il minore avrebbe riportato lesioni in data 5.03.2019, alle Persona_1
19:50, a seguito di una caduta avvenuta mentre fruiva della giostra denominata
“Camel show”, di proprietà del signor In citazione si legge quanto se- CP_2 gue : “in data 5 Marzo 2019 il minore , sotto la sorve- Persona_1 glianza dei familiari ha acquistato regolarmente un biglietto di ingresso per ac- cedere alle 19:50 circa alla giostra denominata “Camel Show” sita in piazza mercato di Capua, di proprietà del signor La giostra, deli- Controparte_2 mitata da una recensione con inferriate di colore rosso, ha presentato fin da subito movimenti intense oscillazioni particolarmente violente. A causa di tali sollecitazioni il minore è stato sbalzato fuori dalla giostra impattando contro la recinzione stessa risultata posta a distanza non conforme agli standard di sicu- rezza. A seguito dell'urto il minore ha riportato la frattura dell'omero sinistro come attestato dalla documentazione medica allegata tra cui il referto di pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria presso il quale è stato trasportato ini- zialmente e del successivo trasferimento all'ospedale pediatrico Santobono di
Napoli per ulteriori accertamenti e cure.”
Dunque, l'incidente sarebbe stato causato dalle eccessive oscillazioni dell'attra- zione, che avrebbero provocato la proiezione del minore contro una cancellata di recinzione con conseguente frattura dell'omero sinistro. Il signor si è CP_2 costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda e chiedendo ter- mine per chiamare in causa il proprio assicuratore, deducendo la sussistenza di idonea copertura per il rischio in questione.
Si è costituita la e ha eccepito in via preliminare la prescrizione Parte_2 del diritto all'indennizzo, l'inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'assicurazione per tardiva denuncia del sinistro ex art.1915 Codice civile, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negozia- zione assistita obbligatoria.
Nel merito, la compagnia ha contestato integralmente la domanda, nell'an e nel quantum, nonché in relazione alla dinamica del sinistro, escludendo in ogni caso la propria responsabilità.
All'esito dell'istruttoria, svolta mediante prova testimoniale e medico legale, il giudice ha ritenuto il signor esclusivamente responsabile dell'evento e CP_2 lo ha condannato, in solido con al risarcimento del Parte_1 danno in favore del minore liquidato in euro 5000,00.
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Detta sentenza è stata impugnata dalla perché ritenuta Parte_1 ingiusta, erronea in fatto e in diritto.
L'assicurazione ha ritenuto la sentenza impugnata errata e ingiusta, censurando in primo luogo la decisione del giudice di pace laddove ha rigettato l'istanza di remissione in termini, ritenendola tardiva. Ha eccepito l'improponibilità e l'im- procedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, nonché la prescrizione del diritto all'indennizzo, rilevando che il sinistro risale al 5 marzo 2019 e che la denuncia è avvenuta solo con la notifica dell'atto di chiamata Garanzia. Ha sostenuto che l'assicurato è decaduto dal di- ritto dall'indennizzo per violazione dell'art.1915 Codice civile, non avendo de- nunciato tempestivamente l'evento nei termini contrattuali. Ha inoltre dedotto l'inoperatività della polizza osservando che il rischio assicurato riguardava strutture espositive per fiere e mostre, mentre i danni lamentati non rientrano nella copertura pattuita. Ha contestato che il signor non abbia assolto CP_2
l'onere di provare che il sinistro rientrasse tra quelli assicurati, trattandosi anzi del rischio espressamente escluso. Infine, ha criticato la sentenza per non aver tenuto conto il giudicante del concorso di colpa del minore, allora quattordicen- ne, nonché per assenza di prova in merito al mal funzionamento della giostra o di elementi oggettivi di pericolosità.
si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare Persona_1
l'inammissibilità, l'improcedibilità, improponibilità e nullità dell'atto di appello per violazione degli art. 342 e 348-bis c.c..
Ha affermato che l'appello non ha rispettato i requisiti imposti dalla normativa vigente, mancando l'indicazione del capo della sentenza impugnata,
l'esposizione delle censure specifiche alla ricostruzione dei fatti e le individua- zioni delle violazioni di legge rilevanti ai fini decisori. L'impugnazione è parsa comunque generica precludendo alla parte appellante una difesa compiuta. Nel merito, ha ribadito che la sentenza impugnata si fondi su valutazioni puntuali e coerenti, rese sulla base di un quadro probatorio solido comprensivo della te- stimonianza diretta di chi ha assistito al fatto. Ha infine contestato puntualmente tutte le censure sollevate da parte appellante, evidenziandone l'inconsistenza e il carattere temerario.
Il sig. si è costituito in giudizio contestando l'esistenza del sinistro oc- CP_2 corso il 05 marzo 2019 alle ore 19.50 all'interno del parco giochi di Capua, so- stenendo che in tale giorno e data non si è verificato alcun incidente presso
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l'attrazione Camel show e che non è pervenuta alcuna lamentela da parte degli avventori.
Ha rilevato che l'onere della prova testimoniale incombe integralmente sulla parte attrice, che non può soddisfarlo solo mediante prova testimoniale, bensì attraverso una CTU comparativa idonea a verificare la compatibilità tra le lesio- ni riportate e la dinamica del sinistro. Pur disconoscendo il sinistro, il sig.
[...] ha dimostrato che l'attrazione era regolarmente collaudata e coperta da po- CP_2 lizza assicurativa A seguito dell'autorizzazione del giudice di pace Pt_2 ha chiamato in causa la compagnia assicurativa, per essere manlevato da ogni responsabilità.
Il sig. ha chiesto il rigetto dell'appello e ha concluso chiedendo: “ri- CP_2 gettare la domanda risarcitoria proposta da e Parte_3 CP_3
nell'interesse di e, per l'effetto, condannare
[...] Controparte_1 tutti o ciascuno, al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudi- zio da attribuire al costituito procuratore antistatario avv. Pasquale Carrillo.
Riformare quindi la sentenza sul punto;
b) rigettare la domanda di restituzione somme così come proposta da nei confronti del sig. Parte_1
. Confermare quindi la sentenza sul punto. c) rigettare Controparte_2
l'eccezione di prescrizione e di inoperatività della polizza assicurativa così co- me proposta da Confermare quindi la sentenza sul Parte_1 punto. d) nel malaugurato caso di conferma della condanna risarcitoria a favo- re del , così come disposta dal Giudice di Pace nella sentenza im- CP_1 pugnata, in via incidentale, voglia l'On.le Tribunale condannare
[...] al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio Parte_1
a favore del distrattario avv. Pasquale Carrillo, ex art. 1917 comma 3 cod. civ., riformando quindi la sentenza sul punto”
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nel- la valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da
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porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434
c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda ri- volta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla rico- struzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suf- ficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite ha precisato che gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contene- re, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua di- versità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U -, Sentenza n.
27199 del 16/11/2017).
I motivi di appello
In via preliminare, con riferimento all'istanza di remissione in termini proposta dalla terza chiamata in causa questo giudice ritiene la Parte_1 stessa inammissibile poiché tardiva e irregolare.
Ciò si dice in quanto la motivazione adottata dalla compagnia assicurativa se- condo cui la procuratrice deducente sarebbe stata colta da un malore iniziato la notte precedente tale da impedire il trasferimento da Roma e determinare l'asse- rita impossibilità di presenziare all' udienza non risulta provata.
Inoltre, la circostanza che la medesima si sarebbe rivolta al legale del luogo, il quale avrebbe raggiunto ufficio solo a verbale già chiuso e a parti allontanatesi restava priva di riscontri documentali tali da giustificare l'assenza, giustificando una rimessione in termini.
Passando al merito, la domanda risulta infondata e, pertanto, va rigettata.
In primo luogo, la compagnia assicurativa ha eccepito che il rischio dedotto in
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giudizio non rientra nell'ambito della copertura assicurativa prestata con polizza n.104990536 asserendo che, il rischio assicurato è specificamente identificato nella voce: “strutture espositive per fiere e mostre- allestimenti” formulazione che non può in alcun modo ricomprendere attrazioni meccaniche o giostre ri- conducibili ad un . Parte_4
Tale affermazione, pure in apparenza fondata, non può ritenersi corretta né giu- ridicamente sostenibile se adeguatamente contestualizzata alla luce del materia- le istruttorio versato in atti. Invero non risulta alcuna specifica limitazione nella formulazione della polizza assicurativa tale da escludere in via tassativa ed uni- voca le attività ludico- ricreative relative a giostre o attrazione mobili.
Al contrario il richiamo generico ad allestimenti per fiere e mostre e parchi ri- creativi non può essere interpretato restrittivamente in assenza di clausole di esclusione espressa secondo i criteri ermeneutici in maniera contrattuale.
In tal senso, risulta di particolare rilievo quanto emerso dal certificato di collau- do annuale depositato in atti, il quale fa esplicito riferimento alla giostra su cui si è verificato il sinistro attestando la sua regolarità tecnica e l'inclusione nell'ambito dell'attività oggetto della copertura assicurativa.
Tale documento integra un chiaro elemento confermativo dell'estensione della polizza anche a quell'attrazione specifica, e conferisce concreta attuazione alla finalità di tutela voluta dal contratto.
In assenza di limiti espressi o clausole di esclusione, l'assicurazione deve rite- nersi operativa in relazione al rischio che sia effettivamente verificato in con- formità dell'articolo 1362 c.c. e ss.
Tanto premesso, si rileva che, come correttamente osservato la signor CP_2
l'eccezione sollevata dalla circa l'operatività della polizza risulta Parte_2 infondata.
Infatti, unitamente alla relazione tecnica di collaudo di attrazione alla polizza assicurativa, è stata depositata un'attestazione rilasciata sempre il 04.11.2015, nella quale si specifica che oggetto del rischio è rappresentato da un'attività di allestimento delle strutture espositive, ricreative e culturali in cui sono ricom- presi i seguenti beni:
Giostra ruota panoramica,
Giostra cavalli galoppanti “Camel Show” (attrazioni sui cui si sarebbe verificato il sinistro),
Giostra a seggiolini,
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Trenino a percorso libero,
Calciometro.
Pertanto, del tutto correttamente ha operato il signor il quale con ar- CP_2 gomentazioni puntuali e coerenti con il tenore letterale della polizza ha sostenu- to che il rischio cui afferisce l'attrazione interessata dal sinistro rientrava pacifi- camente tra quelli assicurati.
In tale prospettiva, deve ritenersi che l'evento denunciato risulti pienamente compreso nella copertura assicurativa prestata, non essendo stata dedotta né tan- tomeno dimostrata dall'impresa assicuratrice l'esistenza di alcuna clausola di esclusione riferita alla specificità oggetto del rischio.
A sostegno di tale interpretazione si richiama il consolidato orientamento della
Suprema Corte, secondo cui: “in tema di contratto di assicurazione, grava sulle assicuratore l'onere di provare che il sinistro rientra tra i rischi esclusi dalla copertura laddove l'assicurato ha assolto al proprio onere e dimostrando la ri- correnza dell'evento nell'ambito del rischio assicurato” (Cass. Civ.Sez.III ord.14.3.2024 n.24273).
Ne consegue che, in assenza di una specifica e inequivoca clausola limitativa o escludente considerato che nella documentazione contrattuale è espressamente contemplata l'attività di allestimento di strutture espositive, ricreative e culturali per fiere, parchi e mostre, deve ritenersi che la polizza fosse pienamente opera- tiva anche con riferimento all'attrazione su cui si sarebbe verificato il sinistro.
Con riguardo alla dinamica fattuale del sinistro, emerge in modo pregnante quanto riferito dalla teste di parte, signora : “nelle circo- Testimone_1 stanze di tempo e di luogo indicate ho visionato una sollecitazione e scuotimen- to della giostra durante la quale il signor è stato sbattuto Persona_1 con violenza contro la recinzione priva di adeguata protezione subendo lesioni personali”
In ordine all'attendibilità della teste, non sussiste alcuna ragione per dubitarne, atteso il carattere intrinsecamente coerente, lineare e non contraddittorio delle dichiarazioni rese oltre alla piena aderenza delle stesse ai criteri di verosomi- glianza e logicità così come richiesti dalla consolidata giurisprudenza di legitti- mità. Sul punto, la Suprema Corte più volte ha affermato che : “La credibilità del testimone va desunta da un apprezzamento complessivo della deposizione, in relazione alla sua coerenza logica, alla precisione espositiva e alla sua com- patibilità con gli ulteriori elementi acquisiti nel processo” (Cass.Civ.
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Sez.IV.,8.6.2010 n.21640).
Nel caso di specie, la testimonianza della signora risulta Testimone_1 puntuale nella descrizione degli eventi, priva di incongruenze e logicamente ar- ticolata, ed è quindi perfettamente idonea a fondare il convincimento del giudi- ce in ordine alla dinamica del sinistro e alla sussistenza del nesso eziologico tra il funzionamento della giostra e le lesioni subite da . Persona_1
Orbene, presupposto della responsabilità ex art. 2051 è che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, determinandosi in tal caso una presunzione iu- ris tantum di colpa a carico del custode che può liberarsi solo dimostrando che il danno è stato causato dal caso fortuito (inteso in senso lato, comprensivo anche dell'imprevedibile fatto del terzo e della colpa del danneggiato).
Dunque, nella valutazione della predetta responsabilità è necessario accertare la presenza o meno nella cosa in custodia del carattere insidioso.
Il presupposto dell'insidia, e cioè della non prevedibilità e non visibilità dell'e- lemento dannoso, è proprio della responsabilità generale da fatto illecito ex art. 2043 c.c. in relazione alla violazione del principio del neminem laedere e non di quella speciale fondata sul rapporto oggettivo tra custode e la cosa custodita, ove il primo si accolla ex art. 2051 c.c. tutti i rischi derivanti dalla detenzione della cosa anche se di per se stessa non pericolosa (non riferendosi la norma unicamente ai danni che la cosa è suscettibile per sua natura di produrre, ma an- che a quelli che dipendono dall'insorgere nella cosa stessa di un processo dan- noso, ancorché provocato da elementi esterni: Cass. n. 3971-83) e quindi senza che occorra la dimostrazione da parte del danneggiato dell'insidiosità della cosa stessa.
La Suprema Corte è ferma nel ritenere che: “La responsabilità di cui all'art.
2051 c.c., poiché si fonda sul rapporto oggettivo del custode con la cosa custo- dita, prescinde dal carattere insidioso di questa - ossia la imprevedibilità e in- visibilità della cosa dannosa - e perciò il danneggiato non deve dimostrare tale carattere, come invece è necessario se agisce, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per la generale responsabilità da fatto illecito.(Cassazione civile, sez. III, 8 aprile
1997, n. 3041.)
Deve pertanto affermarsi la piena e totale responsabilità del signor
[...]
, quale gestore della giostra e custode dei luoghi in ragione della pre- CP_2 sunta insidiosità della situazione, la cui sicurezza egli era obbligato a garantire e mantenere in costante regime conforme.
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In virtù della responsabilità ex art. 2051 Codice civile ex art. 2043 Codice civi- le, il gestore convenuto è tenuto in solido con la compagnia assicurativa a risar- cire interamente i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti signor
[...]
. Parte_5
Il custode è presunto responsabile dei danni provocati dalla cosa custodita - da intendersi nella sua unitarietà, se costituita da una pluralità di beni, sì che l'ob- bligo di vigilanza e controllo riguarda l'universitas rerum, composta da ciascun bene che vi appartiene - pur se essa non è intrinsecamente pericolosa, ma di- viene nociva in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni, a meno che il custode dimostri che il danno è derivato da caso fortuito, ivi compresi il fatto del terzo e la colpa del danneggiato (Cassazione civile, sez.
III, 8 aprile 1997, n. 3041).
A ulteriore conferma della veridicità delle dichiarazioni rese dalla testimone oculare, già di per sé connotate da coerenza, linearità e precisioni tali da rendere attendibile e idonea a fondare una ricostruzione della dinamica del sinistro, deve evidenziarsi la piena coerenza di tali dichiarazioni con quanto esposto negli atti introduttivi del giudizio nonché nei documenti allegati in atti.
In particolare, tra la documentazione versata in giudizio risulta acquisito il certi- ficato di pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Capua Vetere, nel quale nella sezione dedicata ai dati clinico-anamnestici è riportato il signor
[...]
ha dichiarato di essersi infortunato su una giostra il Parte_5 CP_4
[...]
Tale elemento, documentale e proveniente da forte terza e qualificata assume particolare rilievo sul piano probatorio poiché: conferma la veridicità delle di- chiarazioni testimoniali, inoltre si pone in continuità logica- fattuale con la rico- struzione dei fatti offerti dalla parte attrice sin dall'atto di citazione e si inserisce coerentemente nel quadro probatorio complessivo, rafforzandone la coerenza si- stematica.
Alla luce delle argomentazioni illustrate, appare pienamente condivisibile la sta- tuizione resa dal giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, che merita con- ferma sia in punto di diritto che in punto di fatto.
Da un lato, è stata correttamente riconosciuta all'operatività della polizza assicu- rativa in quanto il rischio concretizzatosi ovvero l'infortunio occorso al signor in occasione dell'utilizzo della giostra rientra pacifica- Persona_1 mente nel novero di quelli coperti dalla garanzia assicurativa come attestato dal-
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la documentazione contrattuale e dalla certificazione prodotta in atti.
Dall'altro lato la responsabilità del signor risulta pienamente Controparte_2 provata sulla base di un compiuto accertamento della dinamica del sinistro, suf- fragata da testimonianza attendibile e coerente e da riscontri documentali con- vergenti, tra cui il certificato di pronto soccorso e le allegazioni processuali. Il convenuto, in qualità di gestore dell'attrazione era titolare di una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza dei luoghi e al corretto funzionamento dell'im- pianto.
In conclusione, la domanda proposta dalla compagnia assicurativa non merita accoglimento e deve essere integralmente rigettata, risultando infondata alla lu- ce dell'ampiezza della copertura assicurativa accertata in giudizio e della ricon- ducibilità del sinistro al rischio garantito dalla polizza.
Va infine accolto l'appello incidentale proposto dalla parte non aven- CP_2 do il giudice di primo grado ordinato alla compagnia di assicurazione di tenere indenne l'assicurato anche delle spese legali che è tenuto a pagare in ragione delle disposizioni contenute nella sentenza stessa.
Per la restante parte deve essere confermata la sentenza impugnata, anche in ra- gione dei motivi di appello.
Sulle spese
Nei rapporti tra appellante e , le spese di lite del seguente grado di CP_1 giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto poste pertanto a carico della compagnia assicurativa. Con Nei rapporti tra compagnia di assicurazione e uca, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, anche in ragione dell'accoglimento dell'appello incidentale.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002,
n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 -
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al
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momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
• rigetta l'appello principale;
• accoglie l'appello incidentale proposto dalla parte e, per CP_2
l'effetto, condanna la compagnia di assicurazione appellante a tenere in- denne l'assicurato delle spese legali che è tenuto a sopportare in ragione delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata;
• conferma per la restante parte la sentenza impugnata;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della parte , che liquida in eu- Persona_1 ro 1.278,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore;
• condanna parte appellante al pagamento di dette spese, in favore della parte che liquida in euro 1.278,00 oltre IVA, CPA e spese ge- CP_2 nerali nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 29.06.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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