Art. 4.
L'ammontare delle operazioni di prestito di cui all' articolo 76 della legge 28 febbraio 1969, n. 21 , che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad effettuare per la copertura del disavanzo della gestione 1969, e' aumentato da lire 32.072.147.240 a lire 47.934.871.240.
L'ammontare delle operazioni di prestito di cui all' articolo 76 della legge 28 febbraio 1969, n. 21 , che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad effettuare per la copertura del disavanzo della gestione 1969, e' aumentato da lire 32.072.147.240 a lire 47.934.871.240.