TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2048/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luca La Cava ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Borrometi resistente e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 20/09/2024 e il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/6/2023 e successivamente notificato, Parte_1
, premettendo di avere contratto matrimonio con il 29/11/2022 a
[...] Controparte_1
EN FA (Tunisia) e che dalla loro unione non erano nati figli, chiedeva la pronuncia della separazione tra i coniugi, disponendo, altresì, l'obbligo a carico del coniuge di corrisponderle, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma, da rivalutarsi annualmente, di €
900,00, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, nonché il divieto di avvicinamento del resistente al suo luogo di residenza, di lavoro e di frequentazione, oltre che dei suoi ascendenti, fratelli e sorelle.
In particolare, la ricorrente esponeva che la crisi coniugale era stata causata dalla condotta violenta di , che, dopo il matrimonio aveva preso a maltrattarla, Controparte_1 pagina 1 di 5 “vessandola e apostrofandola con parolacce”, fino a tentare di usarle violenza, versando lui in stato di ubriachezza e dopo aver assunto specifici farmaci, sia da solo che, in un'altra occasione, insieme ad alcuni amici;
la ricorrente, tuttavia, era riuscita a fuggire ed a sporgere denuncia presso la Tenenza di Pozzallo della Guardia di Finanza e, nelle settimane successive, il resistente aveva tentato di rintracciarla, minacciando di morte “anche con l'uso di armi, il marito della sorella … (che vive in Francia) con ripetuti messaggi vocali”.
Con decreto del 4/7/2023, il Giudice delegato, adottando provvedimento indifferibile, ordinava al resistente “di non avvicinarsi a ed ai luoghi da questa Parte_1 abitualmente frequentati, in particolare al luogo di lavoro, nonché al domicilio della famiglia d'origine e degli altri prossimi congiunti” e poneva a carico dello stesso Controparte_1
l'obbligo di versare alla ricorrente la somma rivalutabile di € 300,00 al mese, a titolo di assegno di mantenimento.
Con memoria difensiva depositata il 7/9/2023, si costituiva in giudizio , Controparte_1 il quale, pur aderendo alla domanda di separazione promossa dalla ricorrente, chiedeva la revoca dei provvedimenti indifferibili, emessi inaudita altera parte, deducendo di essere stato circuito dalla giovane ed avvenente moglie che, nonostante la notevole differenza d'età, lo aveva indotto a sposarla, per poi cambiare atteggiamento nei suoi confronti, appena lasciata la
Tunisia, mostrandosi dispotica ed indisponibile ad intrattenere rapporti sessuali con lui, nonché prosciugando tutti i suoi risparmi e le risorse economiche a sua disposizione, per avergli sottratto denaro da inviare in Tunisia ad un terzo, con il quale presumibilmente ella intratteneva una relazione sentimentale.
Il resistente negava, inoltre, di avere usato violenza contro la moglie e precisava, piuttosto, di essere stato vittima delle angherie e delle violenze di quest'ultima e dei suoi familiari e di avere subito un tracollo economico a causa della stessa, per cui non era in grado di versarle alcun assegno di mantenimento, avendo perso il proprio lavoro di sarto in Germania ed essendo stato sfrattato dall'abitazione estera, riuscendo a rientrare in Italia solo grazie all'aiuto dei Servizi Sociali, che gli avevano acquistato il biglietto aereo.
All'udienza di comparizione delle parti del giorno 8/9/2023, erano presenti entrambi i coniugi e, mentre l'ascolto della ricorrente veniva rinviato per l'assenza di un interprete di lingua araba, veniva sentito il resistente, che in tale sede confermava l'impossibilità della riconciliazione e dichiarava:
- di percepire la pensione sociale per € 900,00 al mese in Germania, mentre in Italia non gli era ancora stata riconosciuta tale pensione, pur avendo a tal fine presentato domanda;
- di risiedere a Scicli, ma di vivere di fatto in Germania, ove pagava un canone di locazione di € 1.000,00 al mese;
- di avere convissuto con la moglie sia a Scicli che in Germania, dove, tuttavia, versava in stato di “insolvenza privata” a causa dei debiti contratti per la moglie (“oltre 100 mila euro in 4 anni”; “mia moglie già in concomitanza di matrimonio aveva un altro uomo e posso dire per certo che lei spediva a lui i miei soldi”);
pagina 2 di 5 - che non corrispondevano al vero le altre circostanze dedotte dalla moglie in ordine ad episodi di violenza erano totalmente.
All'udienza del 23/10/2023 veniva sentita, con l'ausilio di un interprete di lingua araba,
, la quale confermava l'impossibilità della riconciliazione tra i coniugi e Parte_1 dichiarava:
- di abitare presso un'amica a Scicli, in via A. Mario n. 11, di avere vissuto durante il matrimonio con sia in Germania che a Scicli e di non aver mai Controparte_1 lavorato;
- di aver subito, durante l'episodio narrato in ricorso, la violenza del marito e di essere stata presa per i capelli dal marito mentre era seduta con lui sul sedile posteriore di un'auto, condotta da un suo amico, di avergli dato un morso quando lo stesso aveva tentato di strangolarla, di essere riuscita a fuggire, grazie al fatto che il conducente aveva fermato l'autovettura e fatto scendere , rendendosi conto dello Controparte_1 stato d'ira incontrollabile dello stesso;
- di non avere più rivisto il marito da quell'episodio, nonostante egli avesse tentato di rintracciarla, inviando messaggi vocali ingiuriosi e minacciosi alla stessa ed ai di lei parenti, anche con foto di armi e pubblicando su Facebook fotografie ritraenti la moglie con una croce sopra.
Alla medesima udienza, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati;
inoltre, venivano escussi alcuni dei testi indicati dalle parti, e gli altri venivano sentiti all'udienza del 9 febbraio 2024; con ordinanza del 5.5.2024, il giudice delegato, a conferma del decreto reso in via indifferibile ed urgente in data 4.7.2023, ordinava a “di cessare la condotta Controparte_1 pregiudizievole nei confronti di , vietando altresì allo stesso di avvicinarsi Parte_1 alla ricorrente ed ai luoghi da questa abitualmente frequentati, in particolare al luogo di lavoro, nonché al domicilio della famiglia d'origine e degli altri prossimi congiunti, e ciò con efficacia sino al 4.7.2024”; con la stessa ordinanza del 5.5.2024, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., fissandosi per la rimessione in decisione l'udienza del
20/9/2024, alla quale il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previo parere del P.M.-sede.
-><< La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono elementi che rendono evidente l'intollerabilità della convivenza, sicchè ricorrono le condizioni di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della chiesta separazione personale.
Devono dirsi cessati in data 4.7.2024 gli effetti della misura di protezione adottata, un anno prima, a tutela della ricorrente e confermata in data 5.5.2024; è pur vero che parte ricorrente ha, in sede di precisazione delle conclusioni, chiesto la proroga di detto ordine di protezione oltre la data del 4.7.2024 e, tuttavia, non ha motivato la richiesta con l'allegazione di pagina 3 di 5 fatti ulteriori o comunque specificato le ragioni di una perdurante pericolosità del soggetto, limitandosi a dedurre che lo stesso è sottoposto ad indagini preliminari.
Si ricorda che l'art. 473-bis.70, co. 3, c.p.c. stabilisce che la durata dell'ordine di protezione può essere “prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario”: nella specie, non emergono dagli atti, né sono stati dedotti fatti tali da integrare i “gravi motivi” richiesti dalla norma e da giustificare quindi una proroga della misura di protezione de qua.
Quanto, poi, alla residua questione controversa, inerente all'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente a carico di , esso era stato inizialmente disposto in € Controparte_1
300,00 al mese e poi ridotto ad € 150,00 con l'ordinanza del 5/5/2024, costituente provvedimento temporaneo ed urgente.
La ricorrente ha insistito nella conferma dell'assegno di € 300,00 al mese, deducendo di non lavorare e di non percepire redditi (ha prodotto modello ISEE attestante l'inesistenza di redditi in suo favore), di non avere un'abitazione propria e di vivere presso connazionali.
ha chiesto la revoca di ogni assegno di mantenimento in favore della Controparte_1 moglie, deducendo le proprie precarie condizioni economiche e di vita: egli ha dichiarato, all'udienza di comparizione, di percepire una pensione sociale in Germania di circa 900 euro al mese, a fronte di un canone di locazione di € 1.000,00 al mese (non sostenuto più, avendo subito lo sfratto); successivamente, ha documentato di percepire in Italia dal 1° ottobre 2023 un assegno sociale di € 516,19; ne deriva che il suo reddito mensile è oggi pari a circa € 1.400,00. Sul punto, occorre precisare che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass.
12196/2017). Inoltre, “in tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio
(come nella specie) non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento” (Cass.
162/2017).
pagina 4 di 5 Nel caso in scrutinio, i coniugi, durante la convivenza matrimoniale, godevano di un discreto tenore di vita, in ragione dell'avviata attività di sarto svolta dallo e, allo stato, la CP_1 ricorrente, disoccupata e ospite presso propri connazionali, non dispone di adeguati redditi per mantenere lo stesso tenore di vita, attesa anche la disparità economica tra le parti;
per altro verso, non possono sfuggire la brevità della convivenza coniugale (meno di un anno) e la giovane età della ricorrente (31 anni), come tale dotata di capacità lavorativa;
valutando complessivamente i superiori elementi, appare congruo confermare, a carico dello , il CP_1 contributo al mantenimento della da corrispondersi, a far data dal 5.5.2024, nella Parte_1 misura di € 150,00 al mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
prima della predetta data resta ferma la misura, già stabilita, di € 300,00 mensili. In conclusione, stante l'accordo delle parti sulla domanda di separazione e atteso, d'altro canto, l'accoglimento della domanda attorea di attribuzione di un assegno di mantenimento, nonché di adozione di misura di protezione, le spese processuali vanno compensate tra le parti nella misura di 1/3, mentre seguono la soccombenza per i restanti 2/3, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
in particolare, essendo la ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, va disposto che il pagamento di dette spese sia eseguito direttamente in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2048/2023 R.G.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio il 29/11/2022 a EN Bouzelfa – Tunisia, CP_1 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Modica (RG) al n. 2, parte 2^, serie C dell'anno 2023, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune. PONE a carico di l'obbligo di versare a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di €
150,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
RIGETTA la domanda di proroga della misura di protezione adottata in data 4.7.2023 e confermata in data 5.5.2024, i cui effetti sono cessati in data 4.7.2024.
CONDANNA alla rifusione di 2/3 delle spese processuali che, già Controparte_1 ridotte, liquida in € 3.067,00 per compensi, oltre a 2/3 delle spese prenotate a debito, a rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento di tutte dette spese sia eseguito direttamente in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR
115/2002.
COMPENSA tra le parti le spese processuali per il restante 1/3.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 20.2.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5