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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/11/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 21.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1173/2024 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: riconoscimento malattia professionale
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Crispo, Parte_1
in virtù di procura in atti;
ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona del
[...]
suo Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.2.2024, il lavoratore in epigrafe, premesso di aver lavorato dal
15/05/2014 al 27/02/2022, alle dipendenze della CP_2
con mansione di “manutentore” ed inquadrato al livello 5 del
CCNL di categoria, esponeva di avere contratto le patologie ortopediche indicate in ricorso, che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
1 Pertanto, conveniva in giudizio l' per sentirsi riconoscere CP_1
il diritto alla rendita per inabilità permanente nel caso di postumi superiori al 15% o all'indennizzo per postumi superiori al 6%.
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso in quanto l'atto introduttivo contiene gli elementi necessari per comprenderne il petitum e la causa petendi.
Sempre in via preliminare è infondata l'eccezione di prescrizione triennale in quanto la prima data utile indicata dal CTU ai fini della la presa di coscienza da parte della ricorrente della malattia professionale è il 14/11/22, aata in cui il ricorrente eseguiva una
TAC HI LE e RO presso l'Ospedale di
Vallo della Lucania che evidenziava fatti artrosici e protrusioni/ernie discali multiple al tratto lombare.
E' evidente che, in mancanza peraltro di una diversa data quale dies a quo della prescrizione indicata dall alla data del CP_1
deposito del ricorso il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Nel merito il ricorso deve essere accolto nei limiti della motivazione che segue .
Dalla consulenza tecnica di ufficio è risultato che l'istante è affetto da discopatie multiple lombari.
Il C.T.U., inoltre, sulla base degli accertamenti espletati, ha fissato nella misura dell'8% la riduzione della capacità lavorativa dell'istante .
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono
2 senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Pertanto, in conformità a tali conclusioni, va riconosciuto il diritto dell'assicurato all'indennizzo in conto capitale per inabilità permanente parziale nella misura come innanzi accertata, con la condanna dell' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo CP_1
previsto dall'art 13 dlgs 38/2000 oltre interessi legali .
Le spese, oltre quelle di CTU, seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
1) in parziale accoglimento della domanda dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura dell'8% e per l'effetto, condanna l a corrispondere al ricorrente l'indennizzo CP_1
previsto dall'art. 13 dlgs 38/2000 oltre interessi legali;
2) condanna inoltre l convenuto alla rifusione delle spese CP_1
del giudizio che liquida per l'intero in € 2700,00, oltre CPA ed
IVA secondo legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3) liquida le spese di ctu con separato decreto .
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Paparo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 21.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1173/2024 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: riconoscimento malattia professionale
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Crispo, Parte_1
in virtù di procura in atti;
ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona del
[...]
suo Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.2.2024, il lavoratore in epigrafe, premesso di aver lavorato dal
15/05/2014 al 27/02/2022, alle dipendenze della CP_2
con mansione di “manutentore” ed inquadrato al livello 5 del
CCNL di categoria, esponeva di avere contratto le patologie ortopediche indicate in ricorso, che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
1 Pertanto, conveniva in giudizio l' per sentirsi riconoscere CP_1
il diritto alla rendita per inabilità permanente nel caso di postumi superiori al 15% o all'indennizzo per postumi superiori al 6%.
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso in quanto l'atto introduttivo contiene gli elementi necessari per comprenderne il petitum e la causa petendi.
Sempre in via preliminare è infondata l'eccezione di prescrizione triennale in quanto la prima data utile indicata dal CTU ai fini della la presa di coscienza da parte della ricorrente della malattia professionale è il 14/11/22, aata in cui il ricorrente eseguiva una
TAC HI LE e RO presso l'Ospedale di
Vallo della Lucania che evidenziava fatti artrosici e protrusioni/ernie discali multiple al tratto lombare.
E' evidente che, in mancanza peraltro di una diversa data quale dies a quo della prescrizione indicata dall alla data del CP_1
deposito del ricorso il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Nel merito il ricorso deve essere accolto nei limiti della motivazione che segue .
Dalla consulenza tecnica di ufficio è risultato che l'istante è affetto da discopatie multiple lombari.
Il C.T.U., inoltre, sulla base degli accertamenti espletati, ha fissato nella misura dell'8% la riduzione della capacità lavorativa dell'istante .
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono
2 senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Pertanto, in conformità a tali conclusioni, va riconosciuto il diritto dell'assicurato all'indennizzo in conto capitale per inabilità permanente parziale nella misura come innanzi accertata, con la condanna dell' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo CP_1
previsto dall'art 13 dlgs 38/2000 oltre interessi legali .
Le spese, oltre quelle di CTU, seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
1) in parziale accoglimento della domanda dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura dell'8% e per l'effetto, condanna l a corrispondere al ricorrente l'indennizzo CP_1
previsto dall'art. 13 dlgs 38/2000 oltre interessi legali;
2) condanna inoltre l convenuto alla rifusione delle spese CP_1
del giudizio che liquida per l'intero in € 2700,00, oltre CPA ed
IVA secondo legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3) liquida le spese di ctu con separato decreto .
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Paparo
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