Art. 2.
A favore dello stesso personale ai soli fini della liquidazione della pensione si applicano le norme contenute nella legge 15 maggio 1954, n. 266 , riguardanti i militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di finanza richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore al 16 settembre 1945.
A favore dello stesso personale ai soli fini della liquidazione della pensione si applicano le norme contenute nella legge 15 maggio 1954, n. 266 , riguardanti i militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di finanza richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore al 16 settembre 1945.