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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. EP PO Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1858 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
(C.F.: ), in persona dell'Assessore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nata a Castelvetrano (TP), in [...] 27 agosto Controparte_1 CodiceFiscale_1
1983, rappresentata e difesa dall'avvocato Ermanno Zancla;
APPELLATA
Oggetto: risarcimento del danno da inadempimento di obbligazioni sanitarie.
Conclusioni:
Per l'appellante: cfr. atto di citazione in appello notificato in data 31 ottobre 2023, pagine 9-10.
Per l'appellato: cfr. nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 15 luglio 2025, pagina 1.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ordinanza 9 ottobre 2023, n. 9325, il Tribunale di Palermo accolse il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. con cui aveva domandato il risarcimento del danno alla salute Controparte_1 patito in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni di controllo e tracciamento del sangue destinato alla trasfusione, gravanti sull'amministrazione sanitaria regionale.
Il primo giudice, respinta la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dall' Parte_1 resistente, ritenne che, alla luce del complessivo apparato probatorio utilizzabile ai fini della decisione, fossero integrati gli elementi della fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno fatto valere in giudizio.
In specie, la consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento di accertamento preventivo con funzione conciliativa (art. 696-bis c.p.c.) avrebbe dimostrato che l'epatite cronica correlata all'infezione da HCV fosse eziologicamente riconducibile, con preponderante evidenza, alla violazione delle norme sanitarie di perfusione del sangue, vigenti al tempo della non contestata stipulazione del contratto di spedalità.
In adesione alla valutazione del danno biologico permanente operata dal consulente tecnico, il Tribunale liquidò il pregiudizio cagionato dall'inadempimento imputabile alla struttura ospedaliera secondo i criteri desumibili dalle tabelle milanesi relative alla quantificazione del danno non patrimoniale, respingendo, invece, le pretese avanzate dalla parte attrice in relazione all'omessa acquisizione del consenso informato per mancanza di prova delle conseguenze non patrimoniali subite.
Condannò, quindi, il convenuto al pagamento di € 29.459,21, oltre agli interessi in misura legale, nonché alla refusione delle spese di lite.
2. Con atto di citazione, notificato in data 31 ottobre 2023, l' Parte_1 ha interposto appello, chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata sulla scorta di un motivo di gravame così sintetizzabile: “erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione delle avverse pretese;
inesistenza del soggetto Regione Siciliana”.
Sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno,
l'appellante ha altresì dedotto l'erroneità della statuizione con cui il primo giudice aveva posto a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza espletata nel corso Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative (art. 696-bis c.p.c.).
3. Ristabilito il contraddittorio in questo grado, si è ritualmente costituita , Controparte_1 che ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto e sollecitando l'integrale conferma dell'ordinanza impugnata.
4. Senza incombenti istruttori, all'udienza del 7 novembre 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi all'art. 127-ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, al fine di una più agevole comprensione dell'impugnazione, è opportuno premettere che, a seguito della diagnosi di positività al virus HCV (18 marzo 2008), l' appellata, con lettera raccomandata trasmessa in data 13 luglio
2017, rivolse una richiesta risarcitoria – tra l'altro - alla , in qualità Controparte_2 di organo rappresentativo dell'amministrazione regionale succeduta ex lege all'unità sanitaria locale
(Azienda Sant'Antonio Abate di Trapani) cui imputò l'inadempimento delle obbligazioni di assistenza nascenti dal rapporto di spedalità.
Proprio sull'efficacia interruttiva della prescrizione riconosciuta dal giudice di primo grado alla suddetta lettera stragiudiziale d'intimazione s'incentrano le ragioni di critica avanzate con l'atto d'impugnazione. Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, l'autonomia organica e funzionale che rispettivamente connota la Presidenza della Regione e i singoli Assessorati della giunta esecutiva consentirebbe di riconoscere efficacia interruttiva ai soli atti destinati al ramo dell'amministrazione regionale cui sia riferibile la titolarità passiva del rapporto obbligatorio controverso.
La lettera d'intimazione trasmessa in data 13 luglio 2017 non varrebbe, dunque, ad interrompere la prescrizione del diritto in confronto dell' , unico Parte_1 effettivo titolare passivo dell'obbligazione risarcitoria, sicché l'inerzia della parte attrice nell'intervallo decennale decorrente dalla prima diagnosi di infezione da HCV (18 marzo 2008) avrebbe imposto il rigetto della domanda per la sopravvenuta preclusione all'accertamento del credito in sede processuale.
Dall'infondatezza della pretesa risarcitoria discenderebbe, altresì, l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui pone a carico dell'Assessorato il pagamento delle spese per la consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento preventivo di cui all'art. 696-bis c.p.c.
6. La doglianza è infondata.
6.1 L'istituto della prescrizione si fonda sull'attitudine estintiva della situazione di apparenza generata dalla colpevole inerzia nell'esercizio dei diritti. L'interruzione di tale comportamento omissivo, vanificando le ragioni di tutela dell'affidamento riposto dai terzi nell'apparente inesistenza della posizione giuridica sostanziale, determina il decorso di un nuovo periodo prescrizionale per il tempo previsto dalla legge.
Con riguardo alla prescrizione dei crediti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'effetto legale interruttivo può discendere da qualsiasi atto stragiudiziale in forma scritta che, oltre a manifestare in modo non equivoco la volontà di attuazione della pretesa, consenta la puntuale individuazione del titolare passivo del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 31 maggio
2021, n. 15140; Cass. civ., Sez. VI, ord. 14 giugno 2018, n. 15714; Cass. civ., Sez. lav., sent. 25 agosto 2015, n. 17123).
Nel caso di specie, deve ritenersi che la missiva trasmessa in data 13 luglio 2017 valga ad interrompere la prescrizione del diritto di cui l'appellata invoca la soddisfazione, in quanto l'univocità dell'intimazione di pagamento si accompagna, sul piano soggettivo, alla puntuale indicazione del soggetto obbligato.
Peraltro, la riconducibilità dell'interesse fatto valere con la richiesta stragiudiziale di risarcimento alla sfera legale di attribuzioni dell'Assessorato della salute non confligge con l'idoneità della lettera destinata alla Presidenza dell'esecutivo regionale ad esplicare una piena efficacia interruttiva. Gli Assessorati della Regione siciliana costituiscono, infatti, ramificazioni organiche di una struttura amministrativa unitaria, che rinviene il suo apice rappresentativo e organizzativo nella
Presidenza della giunta. Lungi dal configurare articolazioni operative autonome e reciprocamente isolate, la Presidenza e i singoli Assessorati cooperano al perseguimento degli scopi pubblici di rilevanza regionale secondo principi di buon andamento e tutela dell'affidamento dei terzi.
Proprio in virtù di tali canoni generali dell'organizzazione amministrativa, deve ritenersi che l'atto interruttivo della prescrizione, allorché sia destinato, non ad un qualsiasi ente estraneo al rapporto obbligatorio, bensì al vertice dell'apparato governativo regionale, sia egualmente opponibile all'Assessorato competente in relazione al contenuto della pretesa sostanziale controversa, conservando la funzione di messa in mora ed induzione del debitore all'adempimento (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, ord. 25 luglio 2019, n. 20100; Cass. civ., Sez. III, sent. 11 ottobre 2016, n. 20414).
Tali criteri interpretativi parimenti ispirano l'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dall'ordinanza impugnata, che con riferimento agli “enti a struttura articolata”, precisa che “gli atti interruttivi della prescrizione (…) hanno efficacia anche se diretti ad un organo che, investito della cura degli interessi cui l'atto stesso si riconnette, sia privo della rappresentanza esterna dell'ente medesimo, ovvero ad un organo incompetente, dovendo presumersi che quest'ultimo provveda ad inoltrare l'atto all'organo competente” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27 luglio 2016, n. 15631, la quale, a sua volta, rinvia all'esegesi originariamente accolta da Cass. civ.,
Sezioni unite, sent. 19 gennaio 1970, n. 100).
Né l'applicabilità del principio affermato dalla citata pronuncia alla fattispecie dedotta in giudizio può essere negata in ragione dello speciale regime statutario della Regione siciliana, stante, per un verso, la riferibilità delle ragioni di decisione alla generalità degli enti a struttura complessa, nonché, per altro verso, la declinazione normativa delle forme di autonomia regionale in termini che non incidono sui rapporti tra la Presidenza e i singoli Assessorati.
Il riconoscimento dell'efficacia interruttiva dell'intimazione trasmessa in data 13 luglio 2017 implica, dunque, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Assessorato e la conferma della condanna al risarcimento del danno disposta dal giudice di primo grado.
6.3 Devono altresì essere respinte le censure formulate dall'appellante avverso la statuizione della pronuncia gravata che pone a carico dell'amministrazione regionale i costi della consulenza espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative.
Sul fondamento dell'intervenuta interruzione del termine decennale di prescrizione della pretesa risarcitoria, il primo giudice ha correttamente posto a carico dell'Assessorato soccombente le spese necessarie alla valutazione del danno biologico patito dalla parte danneggiata, nonché alla dimostrazione del nesso di derivazione causale tra la trasfusione di sangue e l'epatite cronica correlata all'infezione da HCV.
7. Per le considerazioni svolte, l'appello proposto dall' deve Parte_1 essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il principio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di ma non anche al pagamento del Controparte_1 doppio del contributo unificato sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto
“tale norma non si applica nel caso di P.A. soccombente, difesa dall'avvocatura dello stato ed ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato” (Cassazione civile sez. trib., 19/12/2024,
n.33319)
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:
conferma l'ordinanza resa dal Tribunale di Palermo il 9 ottobre 2023, n. 9325, appellata dall' con atto di citazione notificato in data 31 ottobre 2023; Parte_1 condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 CP_1 le spese di lite del grado liquidate in complessivi € 1984,00 oltre al rimborso delle spese
[...] forfettarie e agli oneri accessori di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 11 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Alfonso Pinto Il Presidente
EP PO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. EP PO Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1858 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
(C.F.: ), in persona dell'Assessore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nata a Castelvetrano (TP), in [...] 27 agosto Controparte_1 CodiceFiscale_1
1983, rappresentata e difesa dall'avvocato Ermanno Zancla;
APPELLATA
Oggetto: risarcimento del danno da inadempimento di obbligazioni sanitarie.
Conclusioni:
Per l'appellante: cfr. atto di citazione in appello notificato in data 31 ottobre 2023, pagine 9-10.
Per l'appellato: cfr. nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 15 luglio 2025, pagina 1.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ordinanza 9 ottobre 2023, n. 9325, il Tribunale di Palermo accolse il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. con cui aveva domandato il risarcimento del danno alla salute Controparte_1 patito in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni di controllo e tracciamento del sangue destinato alla trasfusione, gravanti sull'amministrazione sanitaria regionale.
Il primo giudice, respinta la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dall' Parte_1 resistente, ritenne che, alla luce del complessivo apparato probatorio utilizzabile ai fini della decisione, fossero integrati gli elementi della fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno fatto valere in giudizio.
In specie, la consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento di accertamento preventivo con funzione conciliativa (art. 696-bis c.p.c.) avrebbe dimostrato che l'epatite cronica correlata all'infezione da HCV fosse eziologicamente riconducibile, con preponderante evidenza, alla violazione delle norme sanitarie di perfusione del sangue, vigenti al tempo della non contestata stipulazione del contratto di spedalità.
In adesione alla valutazione del danno biologico permanente operata dal consulente tecnico, il Tribunale liquidò il pregiudizio cagionato dall'inadempimento imputabile alla struttura ospedaliera secondo i criteri desumibili dalle tabelle milanesi relative alla quantificazione del danno non patrimoniale, respingendo, invece, le pretese avanzate dalla parte attrice in relazione all'omessa acquisizione del consenso informato per mancanza di prova delle conseguenze non patrimoniali subite.
Condannò, quindi, il convenuto al pagamento di € 29.459,21, oltre agli interessi in misura legale, nonché alla refusione delle spese di lite.
2. Con atto di citazione, notificato in data 31 ottobre 2023, l' Parte_1 ha interposto appello, chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata sulla scorta di un motivo di gravame così sintetizzabile: “erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione delle avverse pretese;
inesistenza del soggetto Regione Siciliana”.
Sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno,
l'appellante ha altresì dedotto l'erroneità della statuizione con cui il primo giudice aveva posto a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza espletata nel corso Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative (art. 696-bis c.p.c.).
3. Ristabilito il contraddittorio in questo grado, si è ritualmente costituita , Controparte_1 che ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto e sollecitando l'integrale conferma dell'ordinanza impugnata.
4. Senza incombenti istruttori, all'udienza del 7 novembre 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi all'art. 127-ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, al fine di una più agevole comprensione dell'impugnazione, è opportuno premettere che, a seguito della diagnosi di positività al virus HCV (18 marzo 2008), l' appellata, con lettera raccomandata trasmessa in data 13 luglio
2017, rivolse una richiesta risarcitoria – tra l'altro - alla , in qualità Controparte_2 di organo rappresentativo dell'amministrazione regionale succeduta ex lege all'unità sanitaria locale
(Azienda Sant'Antonio Abate di Trapani) cui imputò l'inadempimento delle obbligazioni di assistenza nascenti dal rapporto di spedalità.
Proprio sull'efficacia interruttiva della prescrizione riconosciuta dal giudice di primo grado alla suddetta lettera stragiudiziale d'intimazione s'incentrano le ragioni di critica avanzate con l'atto d'impugnazione. Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, l'autonomia organica e funzionale che rispettivamente connota la Presidenza della Regione e i singoli Assessorati della giunta esecutiva consentirebbe di riconoscere efficacia interruttiva ai soli atti destinati al ramo dell'amministrazione regionale cui sia riferibile la titolarità passiva del rapporto obbligatorio controverso.
La lettera d'intimazione trasmessa in data 13 luglio 2017 non varrebbe, dunque, ad interrompere la prescrizione del diritto in confronto dell' , unico Parte_1 effettivo titolare passivo dell'obbligazione risarcitoria, sicché l'inerzia della parte attrice nell'intervallo decennale decorrente dalla prima diagnosi di infezione da HCV (18 marzo 2008) avrebbe imposto il rigetto della domanda per la sopravvenuta preclusione all'accertamento del credito in sede processuale.
Dall'infondatezza della pretesa risarcitoria discenderebbe, altresì, l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui pone a carico dell'Assessorato il pagamento delle spese per la consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento preventivo di cui all'art. 696-bis c.p.c.
6. La doglianza è infondata.
6.1 L'istituto della prescrizione si fonda sull'attitudine estintiva della situazione di apparenza generata dalla colpevole inerzia nell'esercizio dei diritti. L'interruzione di tale comportamento omissivo, vanificando le ragioni di tutela dell'affidamento riposto dai terzi nell'apparente inesistenza della posizione giuridica sostanziale, determina il decorso di un nuovo periodo prescrizionale per il tempo previsto dalla legge.
Con riguardo alla prescrizione dei crediti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'effetto legale interruttivo può discendere da qualsiasi atto stragiudiziale in forma scritta che, oltre a manifestare in modo non equivoco la volontà di attuazione della pretesa, consenta la puntuale individuazione del titolare passivo del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 31 maggio
2021, n. 15140; Cass. civ., Sez. VI, ord. 14 giugno 2018, n. 15714; Cass. civ., Sez. lav., sent. 25 agosto 2015, n. 17123).
Nel caso di specie, deve ritenersi che la missiva trasmessa in data 13 luglio 2017 valga ad interrompere la prescrizione del diritto di cui l'appellata invoca la soddisfazione, in quanto l'univocità dell'intimazione di pagamento si accompagna, sul piano soggettivo, alla puntuale indicazione del soggetto obbligato.
Peraltro, la riconducibilità dell'interesse fatto valere con la richiesta stragiudiziale di risarcimento alla sfera legale di attribuzioni dell'Assessorato della salute non confligge con l'idoneità della lettera destinata alla Presidenza dell'esecutivo regionale ad esplicare una piena efficacia interruttiva. Gli Assessorati della Regione siciliana costituiscono, infatti, ramificazioni organiche di una struttura amministrativa unitaria, che rinviene il suo apice rappresentativo e organizzativo nella
Presidenza della giunta. Lungi dal configurare articolazioni operative autonome e reciprocamente isolate, la Presidenza e i singoli Assessorati cooperano al perseguimento degli scopi pubblici di rilevanza regionale secondo principi di buon andamento e tutela dell'affidamento dei terzi.
Proprio in virtù di tali canoni generali dell'organizzazione amministrativa, deve ritenersi che l'atto interruttivo della prescrizione, allorché sia destinato, non ad un qualsiasi ente estraneo al rapporto obbligatorio, bensì al vertice dell'apparato governativo regionale, sia egualmente opponibile all'Assessorato competente in relazione al contenuto della pretesa sostanziale controversa, conservando la funzione di messa in mora ed induzione del debitore all'adempimento (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, ord. 25 luglio 2019, n. 20100; Cass. civ., Sez. III, sent. 11 ottobre 2016, n. 20414).
Tali criteri interpretativi parimenti ispirano l'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dall'ordinanza impugnata, che con riferimento agli “enti a struttura articolata”, precisa che “gli atti interruttivi della prescrizione (…) hanno efficacia anche se diretti ad un organo che, investito della cura degli interessi cui l'atto stesso si riconnette, sia privo della rappresentanza esterna dell'ente medesimo, ovvero ad un organo incompetente, dovendo presumersi che quest'ultimo provveda ad inoltrare l'atto all'organo competente” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27 luglio 2016, n. 15631, la quale, a sua volta, rinvia all'esegesi originariamente accolta da Cass. civ.,
Sezioni unite, sent. 19 gennaio 1970, n. 100).
Né l'applicabilità del principio affermato dalla citata pronuncia alla fattispecie dedotta in giudizio può essere negata in ragione dello speciale regime statutario della Regione siciliana, stante, per un verso, la riferibilità delle ragioni di decisione alla generalità degli enti a struttura complessa, nonché, per altro verso, la declinazione normativa delle forme di autonomia regionale in termini che non incidono sui rapporti tra la Presidenza e i singoli Assessorati.
Il riconoscimento dell'efficacia interruttiva dell'intimazione trasmessa in data 13 luglio 2017 implica, dunque, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Assessorato e la conferma della condanna al risarcimento del danno disposta dal giudice di primo grado.
6.3 Devono altresì essere respinte le censure formulate dall'appellante avverso la statuizione della pronuncia gravata che pone a carico dell'amministrazione regionale i costi della consulenza espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative.
Sul fondamento dell'intervenuta interruzione del termine decennale di prescrizione della pretesa risarcitoria, il primo giudice ha correttamente posto a carico dell'Assessorato soccombente le spese necessarie alla valutazione del danno biologico patito dalla parte danneggiata, nonché alla dimostrazione del nesso di derivazione causale tra la trasfusione di sangue e l'epatite cronica correlata all'infezione da HCV.
7. Per le considerazioni svolte, l'appello proposto dall' deve Parte_1 essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il principio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di ma non anche al pagamento del Controparte_1 doppio del contributo unificato sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto
“tale norma non si applica nel caso di P.A. soccombente, difesa dall'avvocatura dello stato ed ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato” (Cassazione civile sez. trib., 19/12/2024,
n.33319)
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:
conferma l'ordinanza resa dal Tribunale di Palermo il 9 ottobre 2023, n. 9325, appellata dall' con atto di citazione notificato in data 31 ottobre 2023; Parte_1 condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 CP_1 le spese di lite del grado liquidate in complessivi € 1984,00 oltre al rimborso delle spese
[...] forfettarie e agli oneri accessori di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 11 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Alfonso Pinto Il Presidente
EP PO