TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/09/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2465/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/10/1975, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea PANCHERI
e
, C.F. , nato ad [...]_1 C.F._2
l'11/11/1981, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Giuseppe LEONE
In punto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni comuni delle parti:
“A. L'abitazione coniugale di via Lucca 2/C resterà assegnata alla Sig.ra
1 on gli arredi in essa contenuti. Parte_1
B. Il figlio minore sarà affidato a entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la residenza della madre.
C. Il padre potrà tenere i figli con sé:
il martedì e giovedì di ogni settimana;
il sabato o la domenica, a settimane alterne.
Durante l'estate, i figli passeranno 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre (possibilmente ad agosto, da concordarsi entro il 30 giugno).
Durante le vacanze natalizie e pasquali, i figli trascorreranno 4 giorni a Natale
e 3 giorni a Pasqua con il padre, a rotazione annuale.
In caso di impegni lavorativi, le visite potranno essere modificate con almeno
5 giorni di preavviso e accordo tra i genitori.
D. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a somma di € 150,00 CP_1 Parte_1
mensili per il mantenimento di ciascun figlio (€ 300,00 complessivi), entro il giorno 15 di ogni mese. Detto assegno verrà adeguato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati relativi all'anno precedente.
Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive o di altra natura) per le figlie minori saranno suddivise tra i genitori in ragione della metà secondo i criteri di individuazione e le modalità indicate nel “Protocollo spese ordinarie e straordinarie” predisposto dal Tribunale adito, cui si fa espresso ed integrale rinvio. La rendicontazione delle spese sostenute, in relazione al mese antecedente, avverrà entro il giorno 10 di ciascun mese e gli eventuali
2 conguagli avverranno entro il giorno 15 di ciascun mese.
E. Le parti convengono che l'assegno unico e universale sia richiesto e comunque vada a vantaggio della sig.ra ella misura del 100%. Parte_1
Analogamente, i ricorrenti convengono che qualsiasi prestazione economica di natura pubblica, comunque denominata, o comunque qualsiasi erogazione a titolo di sostegno alle esigenze del nucleo familiare e/o del minore (c.d.
“bonus”) siano erogati debbano andare a vantaggio della sig.ra Parte_1
nella misura del 100%.
F. Le parti convengono che qualsiasi variazione dell'importo dell'AUU
attualmente erogato in diminuzione (per qualsiasi ragione, incluso il compimento del 18emo o del 21esimo anno di ciascun figlio), comporterà la necessità di rivedere le condizioni economiche relative ai figli, mentre qualsiasi variazione in aumento andrà a favore dei medesimi.
G. Le parti convengono che le previsioni di cui ai punti D. ed E. avranno efficacia a partire dal deposito del ricorso.
H. I ricorrenti rinunciano reciprocamente a pretendere alcunché a titolo di assegno divorzile.
I. I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei passaporti per sé e per i figli.
J. I coniugi dichiarano di aver tra di loro totalmente definito, ogni rapporto di dare/avere in relazione ai loro precedenti rapporti patrimoniali insorti sino alla data della sottoscrizione del presente ricorso;
le parti quindi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione a tutti i loro rapporti
3 economici precedenti.
K. Spese e competenze del presente procedimento integralmente compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 1/07/2025
e hanno chiesto la modifica delle Parte_1 Controparte_1
condizioni del loro divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio, sottoscritto il 30/01/2017 e munito del nulla osta del P.M. in data 10/02/2027 (n. di prot. 15/2017 Reg. Negoziazioni Assistite
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza).
In particolare, le parti chiedono la conferma dell'assegnazione della casa coniugale in favore di , l'affidamento del figlio minore Parte_1
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e Per_1
con disciplina del diritto di visita a favore del padre;
la rideterminazione del contributo al mantenimento dei figli , maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente, e , minorenne, posto a carico del Per_1
padre, nella minor somma di euro 150,00 mensili cadauno (euro 300,00
complessivi).
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse
4 del figlio minore.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui di cui all'accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio sottoscritto il
30/01/2017 e munito del nulla osta del P.M. in data 10/02/2017 (n. di prot.
15/2017 Reg. Negoziazioni Assistite Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza), vengano modificate nei termini seguenti:
A. L'abitazione coniugale di via Lucca 2/C resterà assegnata alla Sig.ra on gli arredi in essa contenuti. Parte_1
B. Il figlio minore sarà affidato a entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la residenza della madre.
C. Il padre potrà tenere i figli con sé:
il martedì e giovedì di ogni settimana;
il sabato o la domenica, a settimane alterne.
Durante l'estate, i figli passeranno 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre (possibilmente ad agosto, da concordarsi entro il 30 giugno).
Durante le vacanze natalizie e pasquali, i figli trascorreranno 4 giorni a Natale
e 3 giorni a Pasqua con il padre, a rotazione annuale.
In caso di impegni lavorativi, le visite potranno essere modificate con almeno
5 D. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a somma di € 150,00 CP_1 Parte_1
mensili per il mantenimento di ciascun figlio (€ 300,00 complessivi), entro il giorno 15 di ogni mese. Detto assegno verrà adeguato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati relativi all'anno precedente.
Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive o di altra natura) per le figlie minori saranno suddivise tra i genitori in ragione della metà secondo i criteri di individuazione e le modalità indicate nel “Protocollo spese ordinarie e straordinarie” predisposto dal Tribunale adito, cui si fa espresso ed integrale rinvio. La rendicontazione delle spese sostenute, in relazione al mese antecedente, avverrà entro il giorno 10 di ciascun mese e gli eventuali conguagli avverranno entro il giorno 15 di ciascun mese.
E. Le parti convengono che l'assegno unico e universale sia richiesto e comunque vada a vantaggio della sig.ra ella misura del 100%. Parte_1
Analogamente, i ricorrenti convengono che qualsiasi prestazione economica di natura pubblica, comunque denominata, o comunque qualsiasi erogazione a titolo di sostegno alle esigenze del nucleo familiare e/o del minore (c.d.
“bonus”) siano erogati debbano andare a vantaggio della sig.ra Parte_1
nella misura del 100%.
F. Le parti convengono che qualsiasi variazione dell'importo dell'AUU
attualmente erogato in diminuzione (per qualsiasi ragione, incluso il compimento del 18emo o del 21esimo anno di ciascun figlio), comporterà la necessità di rivedere le condizioni economiche relative ai figli, mentre qualsiasi
6 variazione in aumento andrà a favore dei medesimi.
G. Le parti convengono che le previsioni di cui ai punti D. ed E. avranno efficacia a partire dal deposito del ricorso.
H. I ricorrenti rinunciano reciprocamente a pretendere alcunché a titolo di assegno divorzile.
I. I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei passaporti per sé e per i figli.
J. I coniugi dichiarano di aver tra di loro totalmente definito, ogni rapporto di dare/avere in relazione ai loro precedenti rapporti patrimoniali insorti sino alla data della sottoscrizione del presente ricorso;
le parti quindi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione a tutti i loro rapporti economici precedenti.
K. Spese e competenze del presente procedimento integralmente compensate”.
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 2 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 giorni di preavviso e accordo tra i genitori.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2465/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/10/1975, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea PANCHERI
e
, C.F. , nato ad [...]_1 C.F._2
l'11/11/1981, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Giuseppe LEONE
In punto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni comuni delle parti:
“A. L'abitazione coniugale di via Lucca 2/C resterà assegnata alla Sig.ra
1 on gli arredi in essa contenuti. Parte_1
B. Il figlio minore sarà affidato a entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la residenza della madre.
C. Il padre potrà tenere i figli con sé:
il martedì e giovedì di ogni settimana;
il sabato o la domenica, a settimane alterne.
Durante l'estate, i figli passeranno 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre (possibilmente ad agosto, da concordarsi entro il 30 giugno).
Durante le vacanze natalizie e pasquali, i figli trascorreranno 4 giorni a Natale
e 3 giorni a Pasqua con il padre, a rotazione annuale.
In caso di impegni lavorativi, le visite potranno essere modificate con almeno
5 giorni di preavviso e accordo tra i genitori.
D. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a somma di € 150,00 CP_1 Parte_1
mensili per il mantenimento di ciascun figlio (€ 300,00 complessivi), entro il giorno 15 di ogni mese. Detto assegno verrà adeguato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati relativi all'anno precedente.
Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive o di altra natura) per le figlie minori saranno suddivise tra i genitori in ragione della metà secondo i criteri di individuazione e le modalità indicate nel “Protocollo spese ordinarie e straordinarie” predisposto dal Tribunale adito, cui si fa espresso ed integrale rinvio. La rendicontazione delle spese sostenute, in relazione al mese antecedente, avverrà entro il giorno 10 di ciascun mese e gli eventuali
2 conguagli avverranno entro il giorno 15 di ciascun mese.
E. Le parti convengono che l'assegno unico e universale sia richiesto e comunque vada a vantaggio della sig.ra ella misura del 100%. Parte_1
Analogamente, i ricorrenti convengono che qualsiasi prestazione economica di natura pubblica, comunque denominata, o comunque qualsiasi erogazione a titolo di sostegno alle esigenze del nucleo familiare e/o del minore (c.d.
“bonus”) siano erogati debbano andare a vantaggio della sig.ra Parte_1
nella misura del 100%.
F. Le parti convengono che qualsiasi variazione dell'importo dell'AUU
attualmente erogato in diminuzione (per qualsiasi ragione, incluso il compimento del 18emo o del 21esimo anno di ciascun figlio), comporterà la necessità di rivedere le condizioni economiche relative ai figli, mentre qualsiasi variazione in aumento andrà a favore dei medesimi.
G. Le parti convengono che le previsioni di cui ai punti D. ed E. avranno efficacia a partire dal deposito del ricorso.
H. I ricorrenti rinunciano reciprocamente a pretendere alcunché a titolo di assegno divorzile.
I. I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei passaporti per sé e per i figli.
J. I coniugi dichiarano di aver tra di loro totalmente definito, ogni rapporto di dare/avere in relazione ai loro precedenti rapporti patrimoniali insorti sino alla data della sottoscrizione del presente ricorso;
le parti quindi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione a tutti i loro rapporti
3 economici precedenti.
K. Spese e competenze del presente procedimento integralmente compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 1/07/2025
e hanno chiesto la modifica delle Parte_1 Controparte_1
condizioni del loro divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio, sottoscritto il 30/01/2017 e munito del nulla osta del P.M. in data 10/02/2027 (n. di prot. 15/2017 Reg. Negoziazioni Assistite
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza).
In particolare, le parti chiedono la conferma dell'assegnazione della casa coniugale in favore di , l'affidamento del figlio minore Parte_1
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e Per_1
con disciplina del diritto di visita a favore del padre;
la rideterminazione del contributo al mantenimento dei figli , maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente, e , minorenne, posto a carico del Per_1
padre, nella minor somma di euro 150,00 mensili cadauno (euro 300,00
complessivi).
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse
4 del figlio minore.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui di cui all'accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio sottoscritto il
30/01/2017 e munito del nulla osta del P.M. in data 10/02/2017 (n. di prot.
15/2017 Reg. Negoziazioni Assistite Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza), vengano modificate nei termini seguenti:
A. L'abitazione coniugale di via Lucca 2/C resterà assegnata alla Sig.ra on gli arredi in essa contenuti. Parte_1
B. Il figlio minore sarà affidato a entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la residenza della madre.
C. Il padre potrà tenere i figli con sé:
il martedì e giovedì di ogni settimana;
il sabato o la domenica, a settimane alterne.
Durante l'estate, i figli passeranno 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre (possibilmente ad agosto, da concordarsi entro il 30 giugno).
Durante le vacanze natalizie e pasquali, i figli trascorreranno 4 giorni a Natale
e 3 giorni a Pasqua con il padre, a rotazione annuale.
In caso di impegni lavorativi, le visite potranno essere modificate con almeno
5 D. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a somma di € 150,00 CP_1 Parte_1
mensili per il mantenimento di ciascun figlio (€ 300,00 complessivi), entro il giorno 15 di ogni mese. Detto assegno verrà adeguato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati relativi all'anno precedente.
Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive o di altra natura) per le figlie minori saranno suddivise tra i genitori in ragione della metà secondo i criteri di individuazione e le modalità indicate nel “Protocollo spese ordinarie e straordinarie” predisposto dal Tribunale adito, cui si fa espresso ed integrale rinvio. La rendicontazione delle spese sostenute, in relazione al mese antecedente, avverrà entro il giorno 10 di ciascun mese e gli eventuali conguagli avverranno entro il giorno 15 di ciascun mese.
E. Le parti convengono che l'assegno unico e universale sia richiesto e comunque vada a vantaggio della sig.ra ella misura del 100%. Parte_1
Analogamente, i ricorrenti convengono che qualsiasi prestazione economica di natura pubblica, comunque denominata, o comunque qualsiasi erogazione a titolo di sostegno alle esigenze del nucleo familiare e/o del minore (c.d.
“bonus”) siano erogati debbano andare a vantaggio della sig.ra Parte_1
nella misura del 100%.
F. Le parti convengono che qualsiasi variazione dell'importo dell'AUU
attualmente erogato in diminuzione (per qualsiasi ragione, incluso il compimento del 18emo o del 21esimo anno di ciascun figlio), comporterà la necessità di rivedere le condizioni economiche relative ai figli, mentre qualsiasi
6 variazione in aumento andrà a favore dei medesimi.
G. Le parti convengono che le previsioni di cui ai punti D. ed E. avranno efficacia a partire dal deposito del ricorso.
H. I ricorrenti rinunciano reciprocamente a pretendere alcunché a titolo di assegno divorzile.
I. I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei passaporti per sé e per i figli.
J. I coniugi dichiarano di aver tra di loro totalmente definito, ogni rapporto di dare/avere in relazione ai loro precedenti rapporti patrimoniali insorti sino alla data della sottoscrizione del presente ricorso;
le parti quindi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione a tutti i loro rapporti economici precedenti.
K. Spese e competenze del presente procedimento integralmente compensate”.
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 2 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 giorni di preavviso e accordo tra i genitori.