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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/11/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9035/2014
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 05/11/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data odierna è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 9035/2014
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9035 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2014,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
BB (C.F. ) e dell'avv. Davide PIASOTTI (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato a Cagliari, via Farina n. 44, presso lo C.F._3
studio dei difensori;
ricorrente-opponente
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 (C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, via Riva CP_2 C.F._4
Villasanta n. 233, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nella comparsa conclusionale depositata il 22.2.2021 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.11.2025):
“in via preliminare sospeso il giudizio sul merito e sulle spese, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordinare ad
[...]
o alla Regione Sardegna, di esibire in giudizio la copia del Protocollo d'Intesa tra CP_3
e Regione del 23 maggio 2013 nonché l'elenco di cui all'art. 39 DPR Controparte_4
19/05/1949 n. 250; in via principale A -revocare il decreto opposto e dichiarare non dovute le somme ingiunte;
B -accertare e dichiarare che il contratto di locazione de quo è regolato dalla legge statale n.52/76 e ss.mod. e, per l'effetto, che il canone di locazione dovuto dal ricorrente è quello indicato nel contratto stipulato inter partes;
C-riconoscere non dovuta alcuna maggiorazione del canone fino alla pubblicazione del decreto interministeriale previsto dall'art.1 comma 3° della L.52/76; in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare che i canoni debbano esser calcolati in base alla L.R. 7/2003, si insiste nella proposta eccezione di incostituzionalità sollevata e, per mero scrupolo difensivo, si formulano le seguenti conclusioni: D accertare la nullità dell'aumento del canone per difetto di causa;
E accertare, in relazione alle differenze sui canoni maturati nel periodo agosto 2003 ottobre 2011, l'estinzione del relativo diritto di credito per intervenuta prescrizione quinquennale. F accertare l'applicabilità di tali differenze solo a partire dalla lettera di diffida del 18.10.2011; in via ulteriormente subordinata sospeso il giudizio sul merito e sulle spese, In via istruttoria e in via subordinata al mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e delle conclusioni principali: si deduce CTU volta a determinare l'importo dei canoni di locazione dell'alloggio di servizio di cui si tratta, tenendo conto dell'esatta categoria catastale, la vetustà dell'immobile e quant'altro utile al fine dell'accertamento. Si chiede che il Giudice voglia, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordinare ad o alla CP_3
Regione Sardegna, di esibire in giudizio la copia del Protocollo d'Intesa tra del CP_4
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 e Regione del 23 maggio 2013 nonché l'elenco di cui all'art. 39 DPR 19/05/1949 n. CP_4
250. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio. Nell'interesse dell'opposta (precisate nelle note conclusive depositate il 4.9.2023 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 30.10.2025):
“Nel merito: Rigettare l'opposizione e confermare il D.I. 2408/2014 impugnato dall'opponente, e condannare il signor al pagamento in favore di della Parte_1 CP_3 somma di euro 28.264,25, a titolo di differenze maturate sul canone di locazione per il periodo dal 1 agosto2003/1 giugno 2014, oltre interessi maggiorati e rivalutazione;
condannare in ogni caso il al pagamento anche delle differenze maturate Parte_1 successivamente al mese di giugno 2014 per le causali di cui in premessa e nell'ingiunzione opposta;
in ulteriore subordine, in caso di revoca del D.I., condannare il signor a Parte_1 pagare ad quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di CP_3 causa, oltre interessi maggiorati e rivalutazione. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali. A tal ultimo riguardo, si chiede che anche nell'ipotesi in cui venisse accolta in parte l'eccezione di prescrizione (peraltro relativa ad un brevissimo periodo rispetto a quello dedotto in giudizio), le spese di lite siano comunque poste a carico della controparte poichè, nonostante la disponibilità mostrata da , il sig. invece ha disatteso la CP_3 Parte_1 proposta conciliativa avanzata dal giudice, facendo proseguire così il processo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato in cancelleria il 29.7.2024, la
[...]
ha chiesto che questo Tribunale Controparte_1
emettesse decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di 28.264,25 euro –
“oltre agli “interessi di mora come per contratto e sino al soddisfo, nonché spese,
competenze ed onorari del presente procedimento” – a carico di – Parte_1
esponendo quanto segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria originava dal contratto, regolarmente registrato, in virtù del quale il 10.12.1988 lo I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 Popolari, a cui essa ricorrente era succeduta ex lege – aveva concesso in locazione al
, appartenente alle Forze dell'Ordine, l'immobile sito a Cagliari, via Parte_1
Schiavazzi, piano 5, interno 9, della superficie di 70 mq. (censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 23/27, mappale 10);
b. nonostante l'aggiornamento del canone di locazione a partire dall'1.3.2003 (a sensi delle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003), il conduttore non aveva mai versato le differenze dovute, maturando al mese giugno 2014 l'esposizione debitoria oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, sebbene più volte diffidato al pagamento di detti maggiori importi.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, n. 2408/2014, emesso il 2.9.2014 nel procedimento n. R.G. 7056/2014,
dell'importo di 28.264,25 euro, gli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria, “liquidate in € 1305,00 per competenze professionali ed € 286,00 per esborsi,
oltre rimborso spese forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
3. Con ricorso, depositato in cancelleria il 24.10.2014, ha proposto Parte_1
tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede e, nel contestare la fondatezza della domanda monitoria e la debenza delle somme pretese dalla si è così difeso: CP_3
a. in via principale, ha sostenuto che:
i. nella fattispecie in esame – contratto stipulato il 10.12.1998 tra esso ricorrente (appartenente all'Arma dei Carabinieri) e lo I.A.C.P. (in seguito alla delibera di assegnazione dell'agosto 1988), al canone mensile di Lit.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 50.544, determinato ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 513/1977, il cui comma 3 a sua volta richiamava l'art. 19 del D.P.R. n. 1035/1972, nel quale erano specificate le quote che costituivano il canone di locazione degli immobili assegnati ai sensi della Legge n. 52/1976 – trovava applicazione la disciplina da ultimo citata, avente ad oggetto la locazione di alloggi di edilizia popolare al personale civile e militare in attività di servizio della
Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di
Finanza, del Corpo degli Agenti di Custodia e del Corpo Forestale,
normativa in virtù della quale il canone di locazione avrebbe dovuto essere determinato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il
Ministro del Tesoro;
ii. non operava, invece, la normativa introdotta con le L.R. n. 13/1989 e n.
7/2003 – e, conseguentemente, gli aggiornamenti dei canoni previsti da queste ultime – stante la prevalenza della suddetta legge statale, in virtù del criterio di specialità, come affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità;
b. in via subordinata, ossia nell'ipotesi in cui fosse stata ritenuta applicabile L.R. n.
7/2003 – di cui ha eccepito l'illegittimità costituzionale, sia per invasione della competenza legislativa esclusiva statale con una “norma provvedimento”, sia per violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa di esso conduttore
(impossibilità di impugnare la normativa regionale sopravvenuta) – ha sostenuto che:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 i. erano nulle le previsioni delle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003, contenenti i criteri per l'adeguamento, stante la decuplicazione del canone rispetto all'importo originariamente pattuito (Lit. 50.544, corrispondenti a 26,10 euro), tenuto peraltro conto che tali maggiorazioni erano state comunicate dalla locatrice-
concedente dopo ben otto anni dalla novella legislativa, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto;
ii. il credito eventualmente maturato dalla convenuta per il periodo compreso tra il mese di agosto 2003 e l'ottobre 2011 si era estinto per intervenuta prescrizione quinquennale;
iii. residuava eventualmente l'importo maturato nel periodo successivo alla diffida ricevuta il 18.10.2011;
iv. dalla somma chiesta con il ricorso monitorio non erano state scomputate le mensilità relative a maggio e giugno del 2014, regolarmente versate da esso opponente.
L'opponente ha quindi concluso domandando – in via principale – la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento dell'applicabilità al caso in esame della sola Legge n. 52/1976,
con conseguente insussistenza del debito relativo alle maggiorazioni pretese dalla concedente o – in via subordinata – il sollevamento della questione di legittimità
costituzionale della L.R. n. 7/2003, l'accertamento della nullità della maggiorazione per difetto di causa e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale fino al periodo fino al mese di ottobre 2011.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 5.2.2015, la ha contestato la fondatezza CP_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 dell'opposizione, sostenendo quanto segue:
a. al caso in esame trovava applicazione l'art. 4 della L.R. 7/2003, stante la mancata adozione dei decreti interministeriali attuativi menzionati dall'art. 1, comma 3, della
Legge n. 52/1976, disciplina che aveva previsto espressamente la rideterminazione del canone di locazione relativo agli alloggi di edilizia popolare in base ai criteri individuati dalla L.R. n. 13/1989;
b. l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dall'opponente era:
i. infondata riguardo alla lamentata sproporzione derivante dall'aggiornamento del canone, invero congruo e ragionevole, laddove per l'appartamento concesso al , esteso circa 70 mq., era pari a circa 269,28 euro Parte_1
mensili, rispetto all'irrisoria somma iniziale di 27,17 euro;
ii. generica in ordine alla lamentata lesione del suo diritto di contestare la legittimità dell'aggiornamento unilateralmente stabilito da essa opposta;
c. l'intervento del legislatore regionale aveva evidentemente efficacia retroattiva,
essendo volto a ripristinare il sinallagma negoziale, tenuto peraltro conto che l'art. 3
del contratto prevedeva sul punto che la misura del canone sarebbe stata determinata in base alla disciplina in materia di edilizia residenziale, variabile in qualsiasi momento “a seguito di applicazione di norme di legge”;
d. l'opponente non aveva contestato la corretta applicazione da parte di essa opposta dei criteri legali per la rideterminazione del canone;
e. l'eccezione di prescrizione formulata dal conduttore era infondata, poiché la diffida dell'ottobre 2011 aveva interrotto il suo corso per tutto il quinquennio precedente;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 f. l'eccezione di pagamento era infondata e, comunque, irrilevante, laddove i versamenti dei canoni relativi ai mesi di maggio e giugno 2014 erano compensati dagli interessi dovuti sulle restanti somme dovute, le quali erano pari a 30.248,73
euro, oltre agli ulteriori canoni maturati nelle more;
g. ricorrevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
5. La causa (nelle more della quale è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'opposta, con ordinanza pronunciata il 25.7.2016) è stata istruita con documenti.
6. Con ordinanza pronunciata il 30.7.2021 il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “pagamento in favore di CP_5
nella misura dalla stessa pretesa limitatamente ai canoni maturati dal mese di
[...]
agosto 2013 compreso, con spese del giudizio compensate”.
7. In seguito all'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice ha fissato l'udienza del 17.9.2025 per la discussione ex art. 429 c.p.c., udienza poi differita al 5.11.2025.
8. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il 18.9.2025
dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
9. Attesa la sostituzione dell'udienza odierna del 5.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
nelle rispettive note le parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
(senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
10. L'opposizione è parzialmente fondata.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 10.1 Occorre preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, alla fattispecie in esame trova applicazione la disciplina introdotta con le L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003 – in ordine alle quali è radicalmente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal medesimo opponente, questione di cui è opportuna la trattazione unitamente alla questione in esame – per le ragioni che seguono.
a. Con la Legge n. 52/1976 – avente ad oggetto interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei
Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli Agenti di
Custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio – era stata autorizzata la spesa per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di “alloggi da assegnare in locazione semplice”.
In proposito, l'art. 1, comma 1, stabilisce che “tali alloggi rimangono di
proprietà dello Stato”, dopo l'edificazione su aree acquisite dagli istituti tra quelle destinate dai Comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica (come disposto dal comma 2), mentre, ai sensi del successivo comma 3,
“i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle
case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri
interessati e il comitato per l'edilizia residenziale”.
In base al suddetto quadro normativo, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sopra menzionata destinati a dipendenti di amministrazioni statali per
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 esigenze di servizio non si applicava la disciplina prevista in generale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la revisione del relativo canone di locazione (art. 1 del D.P.R. n. 1035/1972), né tantomeno la successiva Legge n.
513/1977 (sebbene intervenuta, tra l'altro, sul canone minimo di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici) menzionava detti rapporti.
Tale situazione è parzialmente mutata con l'entrata in vigore della Legge n.
560/1993, il cui art. 1, comma 1, avente ad oggetto la futura alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiamava espressamente anche quelli disciplinati dalla Legge n. 52/1976, nulla innovando, tuttavia, in ordine all'adeguamento della misura del canone.
Nonostante la mancata adozione del Decreto Interministeriale previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, volto a fissare i canoni locativi degli alloggi
de quibus, per lungo tempo la non è intervenuta in Controparte_6
tale materia, in ragione della riserva assoluta in capo al legislatore statale, ai sensi dell'art. 88, nn. 7) e 13), e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. n. 616/1977, contesto normativo rimasto immutato fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/1998, in virtù del cui art. 60, lett. e) è stata conferita agli enti regionali la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
disposizione che tuttavia non conteneva alcun riferimento in ordine agli alloggi della categoria in questione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli alloggi di servizio, intesi in senso ampio, ossia tutti quelli destinati ad uso abitativo dei dipendenti statali, si
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 differenziavano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica,
avente essenzialmente ed esclusivamente finalità sociali, in quanto qualificabile come servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti.
Gli alloggi di servizio, invece, avevano primariamente finalità organizzative,
riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione, facilitando ai dipendenti il reperimento, nella sede del loro ufficio, di appartamenti decorosi con canone proporzionato allo stipendio, e solo indirettamente e non necessariamente contribuivano alla finalità sociale, generale, di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti.
La suddetta finalità organizzativa, quindi, esigeva che l'assegnazione degli alloggi, in affitto o in proprietà, fosse regolata da condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, in guisa di evitare disparità di trattamento, alla base della riserva di competenza statale nella materia de qua (Corte Cost. n. 417/1994).
Nella coeva giurisprudenza di merito fu accolta la tesi della specialità della disciplina applicabile agli assegnatari di alloggi per ragioni di servizio di cui alla
Legge n. 52/1976, con conseguente indifferenza della medesima allo ius
superveniens in materia di determinazione del canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in generale, al di là del vuoto normativo causato dalla mancata emanazione del decreto interministeriale (Tribunale di Cagliari n.
949 del 1997).
Era stata posta in rilievo, altresì, l'applicabilità della sola legge statale a causa
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 della sua specialità (Corte d'Appello di Cagliari n. 85/1997) ovvero, in altri termini, la peculiarità della categoria degli alloggi assegnati per esigenze di servizio e, di conseguenza, l'eccezionalità delle relative norme, rispetto a quelle dettate per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Corte d'Appello di Cagliari
n. 189/1999).
Siffatta lettura ermeneutica, fatta eccezione per un solo precedente contrario
(Cass. n. 8253/1996) aveva trovato conferma nella prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui agli alloggi costruiti dallo Stato e destinati ai propri dipendenti in forza della Legge n. 52/1976, nonostante l'inoperatività del congegno normativo per la fissazione del canone, era inapplicabile la diversa disciplina di determinazione del canone prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
perché solo con la Legge n. 560/1993, per la prima volta, erano stati considerati,
agli effetti della dismissione, anche gli alloggi in questione (Cass. n. 9521/1995) e anche questi ultimi continuavano a essere assoggettati a una disciplina speciale,
anche per la determinazione del canone, perché la L.R. n. 13 del 1989, restando nei limiti della sfera di competenza legislativa sarda, non estendeva ai medesimi il proprio ambito applicativo (Cass. n. 1731/1999); nel risolvere il pur limitato contrasto giurisprudenziale.
La giurisprudenza di legittimità aveva quindi ribadito l'eccezionalità della disciplina di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, di cui venne esclusa l'abrogazione tacita per contrarietà all'art. 24 della Legge n. 513/1977, quanto ai criteri di determinazione del canone degli alloggi di servizio, almeno sino
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 all'entrata in vigore della Legge n. 560/1993, sul rilievo che tali immobili si differenziavano per destinazione da quelli propri dell'edilizia residenziale pubblica, per le ragioni già espresse dalla giurisprudenza costituzionale (SS.UU. n.
19548/2003).
b. Con la Legge costituzionale n. 3/2001 – e la conseguente sostituzione dell'art. 117
- Cost. – è stato capovolto il criterio di attribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, alle quali è devoluta la potestà residuale in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Nel nuovo assetto non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Per quanto concerne la Regione con l'art. 4 della L.R. n. 7/2003, è CP_3
stata introdotta la disposizione secondo cui “per gli alloggi costruiti e gestiti ai
sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei
competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le
disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e successive modifiche ed
integrazioni”.
A dispetto della rubrica, riferita in maniera imprecisa alla “determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare”, la portata della norma regionale richiamante corrisponde a quella della norma statale richiamata, chiaramente applicabile anche al personale civile, e non solo a quello
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 militare, addetto a funzioni di sicurezza pubblica, in altri termini a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ove concessionari di alloggi nelle rispettive sedi di servizio.
È verosimile, peraltro, che la norma sopravvenuta non abbia abrogato nemmeno implicitamente l'art. 1, comma 4, lett. c), della L.R. n. 13/1989, in virtù
del quale sono esclusi dall'applicazione del canone di locazione previsto per la generalità dei conduttori gli “alloggi di servizio, assentiti mediante semplice
concessione amministrativa e senza contratto di locazione”, cioè gli alloggi di servizio in senso stretto, in quanto essi formano oggetto di rapporti pubblicistici di tipo concessorio, e non di rapporti contrattualizzati.
Nella più recente giurisprudenza di merito, valutando l'evoluzione legislativa determinata dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7/2003, per l'arco di tempo successivo, condivisibilmente si è riconosciuta la legittimità della quantificazione del canone di locazione operata secondo i criteri previsti dalla
Legge Regionale n. 13 del 1989 anche per gli alloggi di servizio di cui alla Legge
n. 52/1976 (Corte d'Appello di Cagliari n. 339/2009).
Con ordinanza del 2.8.2019, dubitando in analoga controversia della legittimità
costituzionale dell'art. 4 della L.R. n. 7/2003, questo Tribunale ha sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 d'Italia; con sentenza n. 228/2020 la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato, ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del protocollo di intesa tra
[...]
Regione del 23 maggio 2013, di qui l'inadeguatezza della CP_7
motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso in esame,
con riguardo a un alloggio non più di proprietà statale.
Non v'è motivo in questa sede di dubitare della costituzionalità della norma in esame.
Fermo restando il rapporto di specialità tra le norme relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative agli alloggi di servizio, la volontà
del legislatore regionale pare diretta a colmare quella che può essere avvertita come un'ingiustificata lacuna, ormai divenuta un inammissibile privilegio, giacché
la mancata attuazione della norma di legge statale, da un lato, a partire dall'epoca del finanziamento della costruzione, e la mancata devoluzione, per lungo tempo,
alla competenza legislativa regionale della disciplina dei criteri determinativi del canone di locazione, in riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a quelli ad essi equiparati, dall'altro lato, finiva per impedire, anacronisticamente ed irragionevolmente, l'adeguamento del canone imposto a una specifica categoria di conduttori, oltre ogni tollerabile limite di tempo e senza alcuna ragione giustificatrice.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 16 Nemmeno all'origine, con la legge speciale degli anni '70, si era prefigurato un trattamento talmente di favore per gli assegnatari da porsi al di sotto dei canoni già
fortemente calmierati per le persone in condizione di disagio abitativo, tant'è che non si stabiliva un simile limite al regolamento delegato che si sarebbe dovuto adottare.
Non è più possibile oggi, dunque, escludere questi particolari alloggi, tra tutti quelli concessi via via in locazione e gestititi attualmente dall'
[...]
, dal rispetto dei criteri del recupero tendenziale, almeno Controparte_8
parziale, dei costi di gestione e dell'aggiornamento annuale del canone stesso, cioè
dall'applicazione di quei criteri che sono, come è ovvio, indispensabili per il rispetto del principio di economicità della gestione pubblica, assurto a rango costituzionale (artt. 81, comma 1, e 97, comma 1, Cost.).
A riprova dell'applicabilità della norma regionale di coordinamento e della conseguente equiparazione, ai soli fini della determinazione del canone locatizio,
tra le due tipologie di alloggi, vale la disposizione di favore introdotta nelle more,
per un cospicuo abbattimento del canone altrimenti applicabile, dalla Legge
Regionale n. 18/2023 (c.d. legge di stabilità 2024), relativamente al periodo successivo alla sua entrata in vigore, nella parte in cui, all'art. 4, comma 2, ha modificato il testo dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, al centro della controversia, nel senso che “per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e
gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la
regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 17 locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento”.
10.2 Ciò chiarito, nel contratto oggetto di causa, stipulato il 10.12.1988 – con cui lo I.A.C.P.
della Provincia di Cagliari aveva concesso in locazione a (ai sensi Parte_1
della Legge n. 52 del 1976), quale appartenente all'Arma dei Carabinieri, l'immobile sito a Cagliari, via Schiavazzi, piano 5, interno 9, della superficie di 70 mq. (censito nel
N.C.E.U. di detto Comune al foglio 23/27, mappale 10) – per la determinazione del canone mensile conteneva il rinvio mobile alle “vigenti leggi in materia di E.R.P.”,
sarebbe potuto variare in qualsiasi momento per effetto di norme sopravvenute, con espresso rinvio, in quanto compatibili, alle “disposizioni legislative e regolamentari
sull'edilizia residenziale pubblica” (art. 19).
Alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. n. 7/2003, per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, non può che ritenersi legittima la pretesa della locatrice di riscuotere dal conduttore le maggiori somme maturate per ciascuna mensilità fino alla proposizione della domanda monitoria.
10.3 In relazione alle ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente, si osserva che:
a. nel ricorso in opposizione, si è limitato a lamentare Parte_1
l'illegittima applicazione della normativa regionale sopra menzionata, non sollevando tempestivamente alcuna contestazione sulla corretta applicazione da parte dell'opposta dei criteri di rideterminazione del canone in virtù della disciplina
de qua – tenuto peraltro conto che tale questione era stata espressamente allegata dall'opposta nella sua comparsa di risposta – doglianza mossa per la prima volta nelle note conclusive depositate il 22.2.2021 nel fascicolo telematico, ossia quando
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 18 il termine di maturazione delle preclusioni assertive era ampiamente spirato;
in ogni caso, i parametri di calcolo esemplificati nella scheda riepilogativa prodotta in giudizio corrispondono a quelli legali e i valori attribuiti al reddito complessivo del nucleo familiare ed ai caratteri oggettivi dell'alloggio consentono di determinare il canone mensile nella misura, aggiornata ogni anno, di poco superiore a 300,00 euro, ben più elevata di quella originaria di 26,10 euro, comunque nient'affatto eccessiva a confronto con i canoni correnti nel mercato, con la conseguenza che l'entità del debito deriva evidentemente dal cumulo dei residui di ciascuna mensilità;
b. l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'ricorrente in via subordinata, è fondata,
poiché:
i. ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c., “Si prescrivono in cinque anni: (…) le pigioni
delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”,
quinquennio per l'interruzione del cui corso, ai sensi dell'art. 2943, comma 4,
c.c., può essere interrotto con una richiesta o intimazione che giunga a conoscenza del destinatario (Cass. n. 27412/2021), nonché con “una
dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di
esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. n. 24913/2022);
ii. le somme pretese dall'opposta con la domanda monitoria, a titolo di maggiorazione del canone di locazione, sono riferite al periodo compreso tra l'1.8.2003 e il 5.6.2014;
iii. l'unico atto interruttivo della prescrizione versato in atti dalla convenuta è la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 19 diffida datata 12.10.2011, ricevuta dal conduttore il 18.10.2011 (doc. 3 ricorso monitorio) – cui ha fatto seguito la notifica del decreto ingiuntivo in data
16.9.2014 – mentre la precedente diffida del 18.11.2004 riguardava canoni di locazione, spese di gestione e serviti maturati dall'1.8.2000 al 30.9.2004, non riferiti alla maggiorazione del canone oggetto le poste oggetto di causa;
iv. poiché gravava sul conduttore l'obbligo di versare le rate mensili in via anticipata, la prescrizione è maturata riguardo al periodo precedente il mese di ottobre 2006, ossia in relazione a 6.199,43 euro;
v. debbono altresì essere scomputati i 54,34 euro, corrispondenti alle mensilità di maggio e giugno 2014, il cui pagamento non è stato specificamente contestato dall'opposta;
vi. alla luce dei criteri sopra esposti, risulta il credito residuo di (28.264,25-
6.199,43-54,34=) 22.010,48 euro;
vii. la pretesa riguardante le maggiorazioni dovute per i canoni maturati successivamente alla proposizione della domanda monitoria è inammissibile,
siccome tardivamente formulata;
viii. non rileva, peraltro, ai fini della presente decisione, la questione attinente alla procedura di alienazione dell'alloggio, mai perfezionatasi (e,
conseguentemente, l'istanza ex art. 210 c.p.c. all'uopo formulata dall'opponente).
10.4 Sull'importo di 22.010,48 euro, avente natura di debito di valuta, competono all'opposta gli interessi convenzionali di mora (pari al tasso ufficiale di sconto), con decorrenza
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 20 dalle singole scadenze (il giorno 5 di ciascun mese compreso tra ottobre 2006 e giugno
2014) e fino al saldo.
Non spettano invece la rivalutazione monetaria (non trattandosi di debito di valore), né
il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi
(Cass. n. 14158/2020), maggior pregiudizio che nel caso in esame non è stato allegato né tantomeno provato dall'opposta.
10.5 In conseguenza dell'accoglimento parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
11. In ragione dell'esito complessivo della causa – la quasi integrale sussistenza del credito azionato con la domanda monitoria e l'inammissibilità della pretesa relativa ai canoni maturati successivamente al deposito del ricorso monitorio – sia le spese della fase monitoria (richiamato l'insegnamento secondo cui “la revoca del decreto ingiuntivo in
esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili
dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito
complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con
il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”, Cass. n. 24482/2022), sia le spese di lite della fase di opposizione debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza reciproca, previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico dell'opponente per la quota di due terzi e compensarle per il terzo residuo.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 (quanto alle spese della fase monitoria, in relazione alle tabelle
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 21 ratione temporis applicabili, ossia quelle precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs.
149/2022), secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro (ossia in base all'importo di 22.010,48 euro accertato all'esito della causa, ai sensi dell'art. 5, comma 1,
del predetto D.M., senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, tenuto conto della durata ultradecennale della causa e del fatto che le parti sono state invitate a depositare note illustrative (a titolo esemplificativo,
sulla questione di legittimità costituzionale trattata nel punto 10.1 della parte motiva che precede);
c. per la fase decisionale, considerato che le parti hanno più volte depositato note conclusive entro il termine assegnato dal Tribunale.
12. Non si ritengono sussistenti, infine, i presupposti per porre interamente a carico dell'opponente le spese del giudizio relative al periodo successivo alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore nell'ordinanza pronunciata il 30.7.2021, sull'assorbente rilievo che dal tenore letterale di quest'ultima (“pagamento in favore di dei canoni CP_3
nella misura dalla stessa pretesa limitatamente ai canoni maturati dal mese di agosto 2013
compreso, con spese del giudizio compensate”) non è dato comprendere se vi fossero ricompresi anche i canoni maturati nelle more della presente fase di opposizione (pretesa,
come detto, inammissibile), con conseguente impossibilità di ritenere ingiustificato il rifiuto opposto dal conduttore.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 22
PER QUESTI MOTIVI
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto:
i. revoca il decreto ingiuntivo n. 2408/2014, emesso da questo Tribunale il
2.9.2014 nel procedimento n. R.G. 7056/2014;
ii. condanna a pagare ad 22.010,48 euro, oltre Parte_1 CP_3
agli interessi convenzionali di mora, con decorrenza dalle singole scadenze
(il giorno 5 di ciascun mese compreso tra ottobre 2006 e giugno 2014) e fino al saldo;
b. condanna a rimborsare ad i due terzi delle spese di Parte_1 CP_3
lite del procedimento monitorio n. R.G. 7056/2014, con compensazione del terzo residuo, così liquidate:
€ 540,00 per compenso di avvocato;
€ 27,00 per spese di iscrizione;
€ 118,50 per contributo unificato;
€ 685,50 totali;
€ 457,00 (con compensazione di un terzo) complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. condanna a rimborsare ad i due terzi delle spese di Parte_1 CP_3
lite della presente fase di opposizione, con compensazione del terzo residuo, così
liquidate:
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 23 € 1.701,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 5.077,00 totali;
€ 3.384,67 (con compensazione di un terzo) complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 5.11.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 24
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 05/11/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data odierna è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 9035/2014
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9035 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2014,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
BB (C.F. ) e dell'avv. Davide PIASOTTI (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato a Cagliari, via Farina n. 44, presso lo C.F._3
studio dei difensori;
ricorrente-opponente
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 (C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, via Riva CP_2 C.F._4
Villasanta n. 233, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nella comparsa conclusionale depositata il 22.2.2021 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.11.2025):
“in via preliminare sospeso il giudizio sul merito e sulle spese, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordinare ad
[...]
o alla Regione Sardegna, di esibire in giudizio la copia del Protocollo d'Intesa tra CP_3
e Regione del 23 maggio 2013 nonché l'elenco di cui all'art. 39 DPR Controparte_4
19/05/1949 n. 250; in via principale A -revocare il decreto opposto e dichiarare non dovute le somme ingiunte;
B -accertare e dichiarare che il contratto di locazione de quo è regolato dalla legge statale n.52/76 e ss.mod. e, per l'effetto, che il canone di locazione dovuto dal ricorrente è quello indicato nel contratto stipulato inter partes;
C-riconoscere non dovuta alcuna maggiorazione del canone fino alla pubblicazione del decreto interministeriale previsto dall'art.1 comma 3° della L.52/76; in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare che i canoni debbano esser calcolati in base alla L.R. 7/2003, si insiste nella proposta eccezione di incostituzionalità sollevata e, per mero scrupolo difensivo, si formulano le seguenti conclusioni: D accertare la nullità dell'aumento del canone per difetto di causa;
E accertare, in relazione alle differenze sui canoni maturati nel periodo agosto 2003 ottobre 2011, l'estinzione del relativo diritto di credito per intervenuta prescrizione quinquennale. F accertare l'applicabilità di tali differenze solo a partire dalla lettera di diffida del 18.10.2011; in via ulteriormente subordinata sospeso il giudizio sul merito e sulle spese, In via istruttoria e in via subordinata al mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e delle conclusioni principali: si deduce CTU volta a determinare l'importo dei canoni di locazione dell'alloggio di servizio di cui si tratta, tenendo conto dell'esatta categoria catastale, la vetustà dell'immobile e quant'altro utile al fine dell'accertamento. Si chiede che il Giudice voglia, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordinare ad o alla CP_3
Regione Sardegna, di esibire in giudizio la copia del Protocollo d'Intesa tra del CP_4
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 e Regione del 23 maggio 2013 nonché l'elenco di cui all'art. 39 DPR 19/05/1949 n. CP_4
250. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio. Nell'interesse dell'opposta (precisate nelle note conclusive depositate il 4.9.2023 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 30.10.2025):
“Nel merito: Rigettare l'opposizione e confermare il D.I. 2408/2014 impugnato dall'opponente, e condannare il signor al pagamento in favore di della Parte_1 CP_3 somma di euro 28.264,25, a titolo di differenze maturate sul canone di locazione per il periodo dal 1 agosto2003/1 giugno 2014, oltre interessi maggiorati e rivalutazione;
condannare in ogni caso il al pagamento anche delle differenze maturate Parte_1 successivamente al mese di giugno 2014 per le causali di cui in premessa e nell'ingiunzione opposta;
in ulteriore subordine, in caso di revoca del D.I., condannare il signor a Parte_1 pagare ad quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di CP_3 causa, oltre interessi maggiorati e rivalutazione. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali. A tal ultimo riguardo, si chiede che anche nell'ipotesi in cui venisse accolta in parte l'eccezione di prescrizione (peraltro relativa ad un brevissimo periodo rispetto a quello dedotto in giudizio), le spese di lite siano comunque poste a carico della controparte poichè, nonostante la disponibilità mostrata da , il sig. invece ha disatteso la CP_3 Parte_1 proposta conciliativa avanzata dal giudice, facendo proseguire così il processo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato in cancelleria il 29.7.2024, la
[...]
ha chiesto che questo Tribunale Controparte_1
emettesse decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di 28.264,25 euro –
“oltre agli “interessi di mora come per contratto e sino al soddisfo, nonché spese,
competenze ed onorari del presente procedimento” – a carico di – Parte_1
esponendo quanto segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria originava dal contratto, regolarmente registrato, in virtù del quale il 10.12.1988 lo I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 Popolari, a cui essa ricorrente era succeduta ex lege – aveva concesso in locazione al
, appartenente alle Forze dell'Ordine, l'immobile sito a Cagliari, via Parte_1
Schiavazzi, piano 5, interno 9, della superficie di 70 mq. (censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 23/27, mappale 10);
b. nonostante l'aggiornamento del canone di locazione a partire dall'1.3.2003 (a sensi delle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003), il conduttore non aveva mai versato le differenze dovute, maturando al mese giugno 2014 l'esposizione debitoria oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, sebbene più volte diffidato al pagamento di detti maggiori importi.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, n. 2408/2014, emesso il 2.9.2014 nel procedimento n. R.G. 7056/2014,
dell'importo di 28.264,25 euro, gli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria, “liquidate in € 1305,00 per competenze professionali ed € 286,00 per esborsi,
oltre rimborso spese forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
3. Con ricorso, depositato in cancelleria il 24.10.2014, ha proposto Parte_1
tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede e, nel contestare la fondatezza della domanda monitoria e la debenza delle somme pretese dalla si è così difeso: CP_3
a. in via principale, ha sostenuto che:
i. nella fattispecie in esame – contratto stipulato il 10.12.1998 tra esso ricorrente (appartenente all'Arma dei Carabinieri) e lo I.A.C.P. (in seguito alla delibera di assegnazione dell'agosto 1988), al canone mensile di Lit.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 50.544, determinato ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 513/1977, il cui comma 3 a sua volta richiamava l'art. 19 del D.P.R. n. 1035/1972, nel quale erano specificate le quote che costituivano il canone di locazione degli immobili assegnati ai sensi della Legge n. 52/1976 – trovava applicazione la disciplina da ultimo citata, avente ad oggetto la locazione di alloggi di edilizia popolare al personale civile e militare in attività di servizio della
Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di
Finanza, del Corpo degli Agenti di Custodia e del Corpo Forestale,
normativa in virtù della quale il canone di locazione avrebbe dovuto essere determinato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il
Ministro del Tesoro;
ii. non operava, invece, la normativa introdotta con le L.R. n. 13/1989 e n.
7/2003 – e, conseguentemente, gli aggiornamenti dei canoni previsti da queste ultime – stante la prevalenza della suddetta legge statale, in virtù del criterio di specialità, come affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità;
b. in via subordinata, ossia nell'ipotesi in cui fosse stata ritenuta applicabile L.R. n.
7/2003 – di cui ha eccepito l'illegittimità costituzionale, sia per invasione della competenza legislativa esclusiva statale con una “norma provvedimento”, sia per violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa di esso conduttore
(impossibilità di impugnare la normativa regionale sopravvenuta) – ha sostenuto che:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 i. erano nulle le previsioni delle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003, contenenti i criteri per l'adeguamento, stante la decuplicazione del canone rispetto all'importo originariamente pattuito (Lit. 50.544, corrispondenti a 26,10 euro), tenuto peraltro conto che tali maggiorazioni erano state comunicate dalla locatrice-
concedente dopo ben otto anni dalla novella legislativa, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto;
ii. il credito eventualmente maturato dalla convenuta per il periodo compreso tra il mese di agosto 2003 e l'ottobre 2011 si era estinto per intervenuta prescrizione quinquennale;
iii. residuava eventualmente l'importo maturato nel periodo successivo alla diffida ricevuta il 18.10.2011;
iv. dalla somma chiesta con il ricorso monitorio non erano state scomputate le mensilità relative a maggio e giugno del 2014, regolarmente versate da esso opponente.
L'opponente ha quindi concluso domandando – in via principale – la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento dell'applicabilità al caso in esame della sola Legge n. 52/1976,
con conseguente insussistenza del debito relativo alle maggiorazioni pretese dalla concedente o – in via subordinata – il sollevamento della questione di legittimità
costituzionale della L.R. n. 7/2003, l'accertamento della nullità della maggiorazione per difetto di causa e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale fino al periodo fino al mese di ottobre 2011.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 5.2.2015, la ha contestato la fondatezza CP_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 dell'opposizione, sostenendo quanto segue:
a. al caso in esame trovava applicazione l'art. 4 della L.R. 7/2003, stante la mancata adozione dei decreti interministeriali attuativi menzionati dall'art. 1, comma 3, della
Legge n. 52/1976, disciplina che aveva previsto espressamente la rideterminazione del canone di locazione relativo agli alloggi di edilizia popolare in base ai criteri individuati dalla L.R. n. 13/1989;
b. l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dall'opponente era:
i. infondata riguardo alla lamentata sproporzione derivante dall'aggiornamento del canone, invero congruo e ragionevole, laddove per l'appartamento concesso al , esteso circa 70 mq., era pari a circa 269,28 euro Parte_1
mensili, rispetto all'irrisoria somma iniziale di 27,17 euro;
ii. generica in ordine alla lamentata lesione del suo diritto di contestare la legittimità dell'aggiornamento unilateralmente stabilito da essa opposta;
c. l'intervento del legislatore regionale aveva evidentemente efficacia retroattiva,
essendo volto a ripristinare il sinallagma negoziale, tenuto peraltro conto che l'art. 3
del contratto prevedeva sul punto che la misura del canone sarebbe stata determinata in base alla disciplina in materia di edilizia residenziale, variabile in qualsiasi momento “a seguito di applicazione di norme di legge”;
d. l'opponente non aveva contestato la corretta applicazione da parte di essa opposta dei criteri legali per la rideterminazione del canone;
e. l'eccezione di prescrizione formulata dal conduttore era infondata, poiché la diffida dell'ottobre 2011 aveva interrotto il suo corso per tutto il quinquennio precedente;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 f. l'eccezione di pagamento era infondata e, comunque, irrilevante, laddove i versamenti dei canoni relativi ai mesi di maggio e giugno 2014 erano compensati dagli interessi dovuti sulle restanti somme dovute, le quali erano pari a 30.248,73
euro, oltre agli ulteriori canoni maturati nelle more;
g. ricorrevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
5. La causa (nelle more della quale è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'opposta, con ordinanza pronunciata il 25.7.2016) è stata istruita con documenti.
6. Con ordinanza pronunciata il 30.7.2021 il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “pagamento in favore di CP_5
nella misura dalla stessa pretesa limitatamente ai canoni maturati dal mese di
[...]
agosto 2013 compreso, con spese del giudizio compensate”.
7. In seguito all'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice ha fissato l'udienza del 17.9.2025 per la discussione ex art. 429 c.p.c., udienza poi differita al 5.11.2025.
8. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il 18.9.2025
dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
9. Attesa la sostituzione dell'udienza odierna del 5.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
nelle rispettive note le parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
(senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
10. L'opposizione è parzialmente fondata.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 10.1 Occorre preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, alla fattispecie in esame trova applicazione la disciplina introdotta con le L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003 – in ordine alle quali è radicalmente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal medesimo opponente, questione di cui è opportuna la trattazione unitamente alla questione in esame – per le ragioni che seguono.
a. Con la Legge n. 52/1976 – avente ad oggetto interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei
Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli Agenti di
Custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio – era stata autorizzata la spesa per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di “alloggi da assegnare in locazione semplice”.
In proposito, l'art. 1, comma 1, stabilisce che “tali alloggi rimangono di
proprietà dello Stato”, dopo l'edificazione su aree acquisite dagli istituti tra quelle destinate dai Comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica (come disposto dal comma 2), mentre, ai sensi del successivo comma 3,
“i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle
case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri
interessati e il comitato per l'edilizia residenziale”.
In base al suddetto quadro normativo, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sopra menzionata destinati a dipendenti di amministrazioni statali per
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 esigenze di servizio non si applicava la disciplina prevista in generale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la revisione del relativo canone di locazione (art. 1 del D.P.R. n. 1035/1972), né tantomeno la successiva Legge n.
513/1977 (sebbene intervenuta, tra l'altro, sul canone minimo di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici) menzionava detti rapporti.
Tale situazione è parzialmente mutata con l'entrata in vigore della Legge n.
560/1993, il cui art. 1, comma 1, avente ad oggetto la futura alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiamava espressamente anche quelli disciplinati dalla Legge n. 52/1976, nulla innovando, tuttavia, in ordine all'adeguamento della misura del canone.
Nonostante la mancata adozione del Decreto Interministeriale previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, volto a fissare i canoni locativi degli alloggi
de quibus, per lungo tempo la non è intervenuta in Controparte_6
tale materia, in ragione della riserva assoluta in capo al legislatore statale, ai sensi dell'art. 88, nn. 7) e 13), e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. n. 616/1977, contesto normativo rimasto immutato fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/1998, in virtù del cui art. 60, lett. e) è stata conferita agli enti regionali la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
disposizione che tuttavia non conteneva alcun riferimento in ordine agli alloggi della categoria in questione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli alloggi di servizio, intesi in senso ampio, ossia tutti quelli destinati ad uso abitativo dei dipendenti statali, si
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 differenziavano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica,
avente essenzialmente ed esclusivamente finalità sociali, in quanto qualificabile come servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti.
Gli alloggi di servizio, invece, avevano primariamente finalità organizzative,
riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione, facilitando ai dipendenti il reperimento, nella sede del loro ufficio, di appartamenti decorosi con canone proporzionato allo stipendio, e solo indirettamente e non necessariamente contribuivano alla finalità sociale, generale, di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti.
La suddetta finalità organizzativa, quindi, esigeva che l'assegnazione degli alloggi, in affitto o in proprietà, fosse regolata da condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, in guisa di evitare disparità di trattamento, alla base della riserva di competenza statale nella materia de qua (Corte Cost. n. 417/1994).
Nella coeva giurisprudenza di merito fu accolta la tesi della specialità della disciplina applicabile agli assegnatari di alloggi per ragioni di servizio di cui alla
Legge n. 52/1976, con conseguente indifferenza della medesima allo ius
superveniens in materia di determinazione del canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in generale, al di là del vuoto normativo causato dalla mancata emanazione del decreto interministeriale (Tribunale di Cagliari n.
949 del 1997).
Era stata posta in rilievo, altresì, l'applicabilità della sola legge statale a causa
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 della sua specialità (Corte d'Appello di Cagliari n. 85/1997) ovvero, in altri termini, la peculiarità della categoria degli alloggi assegnati per esigenze di servizio e, di conseguenza, l'eccezionalità delle relative norme, rispetto a quelle dettate per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Corte d'Appello di Cagliari
n. 189/1999).
Siffatta lettura ermeneutica, fatta eccezione per un solo precedente contrario
(Cass. n. 8253/1996) aveva trovato conferma nella prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui agli alloggi costruiti dallo Stato e destinati ai propri dipendenti in forza della Legge n. 52/1976, nonostante l'inoperatività del congegno normativo per la fissazione del canone, era inapplicabile la diversa disciplina di determinazione del canone prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
perché solo con la Legge n. 560/1993, per la prima volta, erano stati considerati,
agli effetti della dismissione, anche gli alloggi in questione (Cass. n. 9521/1995) e anche questi ultimi continuavano a essere assoggettati a una disciplina speciale,
anche per la determinazione del canone, perché la L.R. n. 13 del 1989, restando nei limiti della sfera di competenza legislativa sarda, non estendeva ai medesimi il proprio ambito applicativo (Cass. n. 1731/1999); nel risolvere il pur limitato contrasto giurisprudenziale.
La giurisprudenza di legittimità aveva quindi ribadito l'eccezionalità della disciplina di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, di cui venne esclusa l'abrogazione tacita per contrarietà all'art. 24 della Legge n. 513/1977, quanto ai criteri di determinazione del canone degli alloggi di servizio, almeno sino
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 all'entrata in vigore della Legge n. 560/1993, sul rilievo che tali immobili si differenziavano per destinazione da quelli propri dell'edilizia residenziale pubblica, per le ragioni già espresse dalla giurisprudenza costituzionale (SS.UU. n.
19548/2003).
b. Con la Legge costituzionale n. 3/2001 – e la conseguente sostituzione dell'art. 117
- Cost. – è stato capovolto il criterio di attribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, alle quali è devoluta la potestà residuale in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Nel nuovo assetto non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Per quanto concerne la Regione con l'art. 4 della L.R. n. 7/2003, è CP_3
stata introdotta la disposizione secondo cui “per gli alloggi costruiti e gestiti ai
sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei
competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le
disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e successive modifiche ed
integrazioni”.
A dispetto della rubrica, riferita in maniera imprecisa alla “determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare”, la portata della norma regionale richiamante corrisponde a quella della norma statale richiamata, chiaramente applicabile anche al personale civile, e non solo a quello
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 militare, addetto a funzioni di sicurezza pubblica, in altri termini a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ove concessionari di alloggi nelle rispettive sedi di servizio.
È verosimile, peraltro, che la norma sopravvenuta non abbia abrogato nemmeno implicitamente l'art. 1, comma 4, lett. c), della L.R. n. 13/1989, in virtù
del quale sono esclusi dall'applicazione del canone di locazione previsto per la generalità dei conduttori gli “alloggi di servizio, assentiti mediante semplice
concessione amministrativa e senza contratto di locazione”, cioè gli alloggi di servizio in senso stretto, in quanto essi formano oggetto di rapporti pubblicistici di tipo concessorio, e non di rapporti contrattualizzati.
Nella più recente giurisprudenza di merito, valutando l'evoluzione legislativa determinata dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7/2003, per l'arco di tempo successivo, condivisibilmente si è riconosciuta la legittimità della quantificazione del canone di locazione operata secondo i criteri previsti dalla
Legge Regionale n. 13 del 1989 anche per gli alloggi di servizio di cui alla Legge
n. 52/1976 (Corte d'Appello di Cagliari n. 339/2009).
Con ordinanza del 2.8.2019, dubitando in analoga controversia della legittimità
costituzionale dell'art. 4 della L.R. n. 7/2003, questo Tribunale ha sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 d'Italia; con sentenza n. 228/2020 la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato, ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del protocollo di intesa tra
[...]
Regione del 23 maggio 2013, di qui l'inadeguatezza della CP_7
motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso in esame,
con riguardo a un alloggio non più di proprietà statale.
Non v'è motivo in questa sede di dubitare della costituzionalità della norma in esame.
Fermo restando il rapporto di specialità tra le norme relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative agli alloggi di servizio, la volontà
del legislatore regionale pare diretta a colmare quella che può essere avvertita come un'ingiustificata lacuna, ormai divenuta un inammissibile privilegio, giacché
la mancata attuazione della norma di legge statale, da un lato, a partire dall'epoca del finanziamento della costruzione, e la mancata devoluzione, per lungo tempo,
alla competenza legislativa regionale della disciplina dei criteri determinativi del canone di locazione, in riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a quelli ad essi equiparati, dall'altro lato, finiva per impedire, anacronisticamente ed irragionevolmente, l'adeguamento del canone imposto a una specifica categoria di conduttori, oltre ogni tollerabile limite di tempo e senza alcuna ragione giustificatrice.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 16 Nemmeno all'origine, con la legge speciale degli anni '70, si era prefigurato un trattamento talmente di favore per gli assegnatari da porsi al di sotto dei canoni già
fortemente calmierati per le persone in condizione di disagio abitativo, tant'è che non si stabiliva un simile limite al regolamento delegato che si sarebbe dovuto adottare.
Non è più possibile oggi, dunque, escludere questi particolari alloggi, tra tutti quelli concessi via via in locazione e gestititi attualmente dall'
[...]
, dal rispetto dei criteri del recupero tendenziale, almeno Controparte_8
parziale, dei costi di gestione e dell'aggiornamento annuale del canone stesso, cioè
dall'applicazione di quei criteri che sono, come è ovvio, indispensabili per il rispetto del principio di economicità della gestione pubblica, assurto a rango costituzionale (artt. 81, comma 1, e 97, comma 1, Cost.).
A riprova dell'applicabilità della norma regionale di coordinamento e della conseguente equiparazione, ai soli fini della determinazione del canone locatizio,
tra le due tipologie di alloggi, vale la disposizione di favore introdotta nelle more,
per un cospicuo abbattimento del canone altrimenti applicabile, dalla Legge
Regionale n. 18/2023 (c.d. legge di stabilità 2024), relativamente al periodo successivo alla sua entrata in vigore, nella parte in cui, all'art. 4, comma 2, ha modificato il testo dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, al centro della controversia, nel senso che “per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e
gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la
regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 17 locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento”.
10.2 Ciò chiarito, nel contratto oggetto di causa, stipulato il 10.12.1988 – con cui lo I.A.C.P.
della Provincia di Cagliari aveva concesso in locazione a (ai sensi Parte_1
della Legge n. 52 del 1976), quale appartenente all'Arma dei Carabinieri, l'immobile sito a Cagliari, via Schiavazzi, piano 5, interno 9, della superficie di 70 mq. (censito nel
N.C.E.U. di detto Comune al foglio 23/27, mappale 10) – per la determinazione del canone mensile conteneva il rinvio mobile alle “vigenti leggi in materia di E.R.P.”,
sarebbe potuto variare in qualsiasi momento per effetto di norme sopravvenute, con espresso rinvio, in quanto compatibili, alle “disposizioni legislative e regolamentari
sull'edilizia residenziale pubblica” (art. 19).
Alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. n. 7/2003, per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, non può che ritenersi legittima la pretesa della locatrice di riscuotere dal conduttore le maggiori somme maturate per ciascuna mensilità fino alla proposizione della domanda monitoria.
10.3 In relazione alle ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente, si osserva che:
a. nel ricorso in opposizione, si è limitato a lamentare Parte_1
l'illegittima applicazione della normativa regionale sopra menzionata, non sollevando tempestivamente alcuna contestazione sulla corretta applicazione da parte dell'opposta dei criteri di rideterminazione del canone in virtù della disciplina
de qua – tenuto peraltro conto che tale questione era stata espressamente allegata dall'opposta nella sua comparsa di risposta – doglianza mossa per la prima volta nelle note conclusive depositate il 22.2.2021 nel fascicolo telematico, ossia quando
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 18 il termine di maturazione delle preclusioni assertive era ampiamente spirato;
in ogni caso, i parametri di calcolo esemplificati nella scheda riepilogativa prodotta in giudizio corrispondono a quelli legali e i valori attribuiti al reddito complessivo del nucleo familiare ed ai caratteri oggettivi dell'alloggio consentono di determinare il canone mensile nella misura, aggiornata ogni anno, di poco superiore a 300,00 euro, ben più elevata di quella originaria di 26,10 euro, comunque nient'affatto eccessiva a confronto con i canoni correnti nel mercato, con la conseguenza che l'entità del debito deriva evidentemente dal cumulo dei residui di ciascuna mensilità;
b. l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'ricorrente in via subordinata, è fondata,
poiché:
i. ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c., “Si prescrivono in cinque anni: (…) le pigioni
delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”,
quinquennio per l'interruzione del cui corso, ai sensi dell'art. 2943, comma 4,
c.c., può essere interrotto con una richiesta o intimazione che giunga a conoscenza del destinatario (Cass. n. 27412/2021), nonché con “una
dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di
esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. n. 24913/2022);
ii. le somme pretese dall'opposta con la domanda monitoria, a titolo di maggiorazione del canone di locazione, sono riferite al periodo compreso tra l'1.8.2003 e il 5.6.2014;
iii. l'unico atto interruttivo della prescrizione versato in atti dalla convenuta è la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 19 diffida datata 12.10.2011, ricevuta dal conduttore il 18.10.2011 (doc. 3 ricorso monitorio) – cui ha fatto seguito la notifica del decreto ingiuntivo in data
16.9.2014 – mentre la precedente diffida del 18.11.2004 riguardava canoni di locazione, spese di gestione e serviti maturati dall'1.8.2000 al 30.9.2004, non riferiti alla maggiorazione del canone oggetto le poste oggetto di causa;
iv. poiché gravava sul conduttore l'obbligo di versare le rate mensili in via anticipata, la prescrizione è maturata riguardo al periodo precedente il mese di ottobre 2006, ossia in relazione a 6.199,43 euro;
v. debbono altresì essere scomputati i 54,34 euro, corrispondenti alle mensilità di maggio e giugno 2014, il cui pagamento non è stato specificamente contestato dall'opposta;
vi. alla luce dei criteri sopra esposti, risulta il credito residuo di (28.264,25-
6.199,43-54,34=) 22.010,48 euro;
vii. la pretesa riguardante le maggiorazioni dovute per i canoni maturati successivamente alla proposizione della domanda monitoria è inammissibile,
siccome tardivamente formulata;
viii. non rileva, peraltro, ai fini della presente decisione, la questione attinente alla procedura di alienazione dell'alloggio, mai perfezionatasi (e,
conseguentemente, l'istanza ex art. 210 c.p.c. all'uopo formulata dall'opponente).
10.4 Sull'importo di 22.010,48 euro, avente natura di debito di valuta, competono all'opposta gli interessi convenzionali di mora (pari al tasso ufficiale di sconto), con decorrenza
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 20 dalle singole scadenze (il giorno 5 di ciascun mese compreso tra ottobre 2006 e giugno
2014) e fino al saldo.
Non spettano invece la rivalutazione monetaria (non trattandosi di debito di valore), né
il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi
(Cass. n. 14158/2020), maggior pregiudizio che nel caso in esame non è stato allegato né tantomeno provato dall'opposta.
10.5 In conseguenza dell'accoglimento parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
11. In ragione dell'esito complessivo della causa – la quasi integrale sussistenza del credito azionato con la domanda monitoria e l'inammissibilità della pretesa relativa ai canoni maturati successivamente al deposito del ricorso monitorio – sia le spese della fase monitoria (richiamato l'insegnamento secondo cui “la revoca del decreto ingiuntivo in
esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili
dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito
complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con
il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”, Cass. n. 24482/2022), sia le spese di lite della fase di opposizione debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza reciproca, previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico dell'opponente per la quota di due terzi e compensarle per il terzo residuo.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 (quanto alle spese della fase monitoria, in relazione alle tabelle
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 21 ratione temporis applicabili, ossia quelle precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs.
149/2022), secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro (ossia in base all'importo di 22.010,48 euro accertato all'esito della causa, ai sensi dell'art. 5, comma 1,
del predetto D.M., senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, tenuto conto della durata ultradecennale della causa e del fatto che le parti sono state invitate a depositare note illustrative (a titolo esemplificativo,
sulla questione di legittimità costituzionale trattata nel punto 10.1 della parte motiva che precede);
c. per la fase decisionale, considerato che le parti hanno più volte depositato note conclusive entro il termine assegnato dal Tribunale.
12. Non si ritengono sussistenti, infine, i presupposti per porre interamente a carico dell'opponente le spese del giudizio relative al periodo successivo alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore nell'ordinanza pronunciata il 30.7.2021, sull'assorbente rilievo che dal tenore letterale di quest'ultima (“pagamento in favore di dei canoni CP_3
nella misura dalla stessa pretesa limitatamente ai canoni maturati dal mese di agosto 2013
compreso, con spese del giudizio compensate”) non è dato comprendere se vi fossero ricompresi anche i canoni maturati nelle more della presente fase di opposizione (pretesa,
come detto, inammissibile), con conseguente impossibilità di ritenere ingiustificato il rifiuto opposto dal conduttore.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 22
PER QUESTI MOTIVI
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto:
i. revoca il decreto ingiuntivo n. 2408/2014, emesso da questo Tribunale il
2.9.2014 nel procedimento n. R.G. 7056/2014;
ii. condanna a pagare ad 22.010,48 euro, oltre Parte_1 CP_3
agli interessi convenzionali di mora, con decorrenza dalle singole scadenze
(il giorno 5 di ciascun mese compreso tra ottobre 2006 e giugno 2014) e fino al saldo;
b. condanna a rimborsare ad i due terzi delle spese di Parte_1 CP_3
lite del procedimento monitorio n. R.G. 7056/2014, con compensazione del terzo residuo, così liquidate:
€ 540,00 per compenso di avvocato;
€ 27,00 per spese di iscrizione;
€ 118,50 per contributo unificato;
€ 685,50 totali;
€ 457,00 (con compensazione di un terzo) complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. condanna a rimborsare ad i due terzi delle spese di Parte_1 CP_3
lite della presente fase di opposizione, con compensazione del terzo residuo, così
liquidate:
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 23 € 1.701,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 5.077,00 totali;
€ 3.384,67 (con compensazione di un terzo) complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 5.11.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9035/2014 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 24