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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 6635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6635 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. UC DA, ha pronunciato e pubblicato, previa trattazione scritta, mediante deposito telematico del dispositivo in data 7/06/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 25105 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. A. Grici – S. Testa in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. V. Fortunato in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara l'illegittimità della sospensione cautelare impugnata e, per l'effetto, la annulla e condanna l'ente convenuto alla corresponsione al ricorrente della retribuzione maturata nel periodo della sospensione pari ad euro 1030,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, da cui detrarre l'indennità di malattia eventualmente percepita nel periodo 18/04/24 – 21/04/24; condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 600,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 7/06/25 IL GIUDICE
UC DA
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. UC DA, ha pronunciato e pubblicato, previa trattazione scritta, mediante deposito telematico del dispositivo in data 7/06/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 25105 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. A. Grici – S. Testa in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. V. Fortunato in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara l'illegittimità della sospensione cautelare impugnata e, per l'effetto, la annulla e condanna l'ente convenuto alla corresponsione al ricorrente della retribuzione maturata nel periodo della sospensione pari ad euro 1030,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, da cui detrarre l'indennità di malattia eventualmente percepita nel periodo 18/04/24 – 21/04/24; condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 600,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 7/06/25 IL GIUDICE
UC DA
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