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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT NZ Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
NI CI IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7823/2025 , introdotta da
(ALESSANDRIA, 16/09/1975), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RI OC E (ROMA, 11/07/1975), con il CP_1 patrocinio dell'avv. CAMILLA CIARLANTINI;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 CP_1
pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 08/10/2005 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e del reciproco rispetto;
2) la dimora coniugale, sita in Roma, Via del Casaletto 201, peraltro di esclusiva 2 proprietà della sig.ra , unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene Pt_1 assegnata a quest'ultima nell'interesse dei figli minori, ivi stabilmente conviventi ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Piano genitoriale per i figli minorenni: Per_
3) I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
Per_
4)i figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
Per_2
5) il padre potrà avere e tenere con sé i figli liberamente, nel rispetto delle esigenze dei minori e comunque secondo le seguenti cadenze: 5a. a settimane alterne, dal mercoledì dalle ore 18.00 sino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola, ovvero presso il domicilio materno, nella settimana in cui non è di sua spettanza il weekend, e dal lunedì dalle ore 13.00 sino al mercoledì quando li accompagnerà a scuola, ovvero presso il domicilio materno, nella settimana in cui è di sua spettanza il weekend. I genitori concorderanno per iscritto eventuali variazioni dei giorni indicati. I figli trascorreranno altresì con il padre fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 16.00 fino al lunedì quando li accompagnerà a scuola, ovvero, presso il domicilio materno. 5b. Durante il periodo di interruzione scolastica estivo, previo accordo dei genitori da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno, i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di vacanza per non meno di 15 giorni di cui almeno 7 consecutivi. 5c. Per il periodo di interruzione scolastica delle vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del
“Lunedì” dell'Angelo con l'altro. 5d. Durante il periodo delle festività natalizie, salvo diversi accordi fra i genitori, i minori trascorreranno alternativamente tra i genitori un periodo decorrente dalla chiusura della scuola sino al 31 dicembre a pranzo con uno e dal 31 dicembre a pranzo alla riapertura della scuola con I' altro. Per le yacanze del 2025 i minori trascorreranno il primo periodo con il padre ed il secondo con la madre.
5e. Per le festività durante il calendario scolastico, i minori potranno trascorrere, salvo diverso accordo, alternativamente con i genitori le seguenti festività: 1o novembre, 8 dicembre,25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 29 giugno ed i relativi eventuali ponti.
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Pt_1 Per_ somma complessiva di € 500,00 per il mantenimento dei figli e che Per_2 sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Le parti concordano sin da ora che, al compimento della maggiore-età dei figli, l'assegno verrà versato direttamente in loro favore laddove gli stessi dovessero per motivi scolastici e/o formativi allontanarsi dall' abitazione materna.
7) Le spese straordinarie da sostenere per i minori, previo accordo, saranno suddivise al 50% tra i genitori, sul punto, le parti si atteranno a quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario di Roma ed il Foro di Roma in data I7/12/2014, da intendersi parte integrante del presente accordo.
8) L'assegno unico verrà percepito dalle parti al 50%.
9)Ciascun coniuge provvederà al proprio autonomo e personale mantenimento. 3
10) Entrambi i genitori danno il reciproco consenso al rilascio /rinnovo dei rispettivi passaporti e le carte di identità, con annotato il nome dei figli, ai fini della validità per l'espatrio.
11) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ALESSANDRIA, 16/09/1975) e (ROMA, 11/07/1975), che CP_1
hanno contratto matrimonio in Roma in data 08/10/2005, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00745, Parte 2,
Serie A05, Anno 2005, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05/12/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente RT NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT NZ Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
NI CI IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7823/2025 , introdotta da
(ALESSANDRIA, 16/09/1975), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RI OC E (ROMA, 11/07/1975), con il CP_1 patrocinio dell'avv. CAMILLA CIARLANTINI;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 CP_1
pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 08/10/2005 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e del reciproco rispetto;
2) la dimora coniugale, sita in Roma, Via del Casaletto 201, peraltro di esclusiva 2 proprietà della sig.ra , unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene Pt_1 assegnata a quest'ultima nell'interesse dei figli minori, ivi stabilmente conviventi ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Piano genitoriale per i figli minorenni: Per_
3) I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
Per_
4)i figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
Per_2
5) il padre potrà avere e tenere con sé i figli liberamente, nel rispetto delle esigenze dei minori e comunque secondo le seguenti cadenze: 5a. a settimane alterne, dal mercoledì dalle ore 18.00 sino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola, ovvero presso il domicilio materno, nella settimana in cui non è di sua spettanza il weekend, e dal lunedì dalle ore 13.00 sino al mercoledì quando li accompagnerà a scuola, ovvero presso il domicilio materno, nella settimana in cui è di sua spettanza il weekend. I genitori concorderanno per iscritto eventuali variazioni dei giorni indicati. I figli trascorreranno altresì con il padre fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 16.00 fino al lunedì quando li accompagnerà a scuola, ovvero, presso il domicilio materno. 5b. Durante il periodo di interruzione scolastica estivo, previo accordo dei genitori da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno, i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di vacanza per non meno di 15 giorni di cui almeno 7 consecutivi. 5c. Per il periodo di interruzione scolastica delle vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del
“Lunedì” dell'Angelo con l'altro. 5d. Durante il periodo delle festività natalizie, salvo diversi accordi fra i genitori, i minori trascorreranno alternativamente tra i genitori un periodo decorrente dalla chiusura della scuola sino al 31 dicembre a pranzo con uno e dal 31 dicembre a pranzo alla riapertura della scuola con I' altro. Per le yacanze del 2025 i minori trascorreranno il primo periodo con il padre ed il secondo con la madre.
5e. Per le festività durante il calendario scolastico, i minori potranno trascorrere, salvo diverso accordo, alternativamente con i genitori le seguenti festività: 1o novembre, 8 dicembre,25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 29 giugno ed i relativi eventuali ponti.
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Pt_1 Per_ somma complessiva di € 500,00 per il mantenimento dei figli e che Per_2 sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Le parti concordano sin da ora che, al compimento della maggiore-età dei figli, l'assegno verrà versato direttamente in loro favore laddove gli stessi dovessero per motivi scolastici e/o formativi allontanarsi dall' abitazione materna.
7) Le spese straordinarie da sostenere per i minori, previo accordo, saranno suddivise al 50% tra i genitori, sul punto, le parti si atteranno a quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario di Roma ed il Foro di Roma in data I7/12/2014, da intendersi parte integrante del presente accordo.
8) L'assegno unico verrà percepito dalle parti al 50%.
9)Ciascun coniuge provvederà al proprio autonomo e personale mantenimento. 3
10) Entrambi i genitori danno il reciproco consenso al rilascio /rinnovo dei rispettivi passaporti e le carte di identità, con annotato il nome dei figli, ai fini della validità per l'espatrio.
11) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ALESSANDRIA, 16/09/1975) e (ROMA, 11/07/1975), che CP_1
hanno contratto matrimonio in Roma in data 08/10/2005, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00745, Parte 2,
Serie A05, Anno 2005, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05/12/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente RT NZ