Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03761/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00922/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 922 del 2025, proposto da
LO LE UG, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cittadino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aci Castello, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Miano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aci Castello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il dott. IE RZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato: a) la determinazione del Comune di Aci Castello n. 44 in data 14 gennaio 2025, con cui è stata accertata l’inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino ed è stata comminata la relativa sanzione pecuniaria in relazione all’unità immobiliare sita in via Livorno 146-146/A; b) il verbale di inottemperanza in data 11 dicembre 2024.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) l’immobile ricade nel complesso “Residenza turistico-alberghiera Galatea”; b) il Comune, con ordinanza n. 53 del 24 febbraio 2023, ha imposto ai proprietari il ripristino catastale mediante soppressione dei subalterni e la riconduzione ad un unico subalterno per le unità e per i posti auto; c) avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso, che è stato respinto dal Tribunale con sentenza n. 2854 in data 10 agosto 2024 (avverso la quale è pendente appello, con istanza cautelare respinta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana); d) si ripropongono in questa sede i motivi già articolati nel ricorso proposto avverso l’ordine di riduzione in pristino; e) si osserva altresì che il Comune ha, di fatto, contestato una lottizzazione abusiva, applicando però il regime sanzionatorio di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 in assenza dei relativi presupposti, atteso che non è stato adottato alcun ordine di demolizione; f) anche ritenendo che possa configurarsi nella fattispecie l’ipotesi di cui all’art. 30 del citato D.P.R., l’acquisizione può essere disposta solo dopo la sospensione delle opere e il decorso del termine di cui al comma 7; g) si deduce, altresì, la violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990 in relazione all’accertamento di una lottizzazione abusiva; h) si deduce anche violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001, in quanto l’ordinanza presupposta non tiene conto che il certificato di agibilità n. 223 del 29 maggio 1993 non è mai stato revocato; i) quanto alla misura pecuniaria irrogata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001, oltre all’insussistenza del relativo presupposto (costituito, come indicato, dall’inottemperanza ad un ordine di demolizione), si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione oltre il minimo edittale.
Con memoria in data 18 settembre 2025 il Comune di Aci Castello ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) è intervenuta la deliberazione condominiale in data 10 ottobre 2024, nonché successive comunicazioni dell’amministratore e del tecnico incaricato, ma tali atti risultano inidonei ai fini dell’ottemperanza, in quanto limitati a porzioni del compendio e non conformi all’unitario ordine di ripristino; b) sono tardive le censure che ripropongono vizi propri dell’ordine di ripristino, il quale, ad ogni buon conto, è del tutto legittimo; c) si contesta il denunciato vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento, precisandosi, ad ogni buon conto, che comunque il contraddittorio non avrebbe potuto incidere sul contenuto vincolato dell'atto.
Con memoria in data 22 settembre 2025 il ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha precisato, in particolare, quanto segue: a) si sollecita la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio pendente innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana; b) il provvedimento impugnato, inoltre, richiama il verbale della Polizia Municipale n. 57304 in data 11 dicembre 2024, che non è mai stato trascritto o allegato; c) l’acquisizione gratuita, poi, non può disporsi quando difetti un illecito omissivo volontario; d) si evidenzia l’autonomia della disciplina catastale rispetto a quella urbanistico-edilizia, richiamandosi le circolari n. 27/E del 13 giugno 2016 e n. 4 in data 16 maggio 2006 dell’Agenzia del Territorio, da cui risulta l’impossibilità tecnica e giuridica della fusione catastale e dell’accorpamento generalizzato di tutte le unità autonome di un complesso in assenza di diritti reali omogenei e a fronte della loro autonomia funzionale e reddituale; e) in ogni caso l’unione ai fini fiscali non comporterebbe la cancellazione dei subalterni, ma l’apposizione di mere annotazioni.
Con memoria in data 1 ottobre 2025 il Comune, nel ribadire le proprie difese, ha precisato, in particolare, quanto segue: a) l’ordine di ripristino ha imposto specifiche attività di ripristino, tra cui la ricomposizione in un unico subalterno D/2 delle unità immobiliari e in un unico subalterno C/6 dei posti auto; b) il ricorrente si è limitato a variare la categoria catastale delle proprie unità (da A/2 a D/2), senza presentare, unitamente agli altri comproprietari, istanza all’Agenzia delle Entrate per la fusione e l’accorpamento e senza documentare un eventuale rifiuto opposto al riguardo dall’Ufficio; c) l’unicità del subalterno può essere realizzata anche mediante costituzione di una comunione fra i proprietari; d) quanto all’istanza di sospensione del giudizio, va richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 1222 del 14 aprile 2025 e le affermazioni giurisprudenza secondo cui, al di fuori delle ipotesi tipizzate, la sospensione del processo non è doverosa e può essere esclusa anche in presenza di un rapporto di pregiudizialità, potendo al più disporsi la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c..
Con memoria in data 2 ottobre 2025 il ricorrente ha succintamente ribadito le proprie difese.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene in primo luogo che il presente giudizio non debba esser sospeso, sebbene sia pendente appello avverso la sentenza del Tribunale relativa all'ordine di riduzione in pristino.
Al riguardo deve osservarsi che con sentenza n. 867 in data 11 dicembre 2023 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ritenuto che non possa decidersi una causa in pendenza di appello su una controversia connessa, affermando quanto segue: il giudice di primo grado… non è chiamato a rendere una sentenza condizionata, quanto invece in ogni caso una decisione (potenzialmente) definitiva, la formazione del giudicato sulla quale non dipenda cioè dagli ipotetici esiti di altri giudizi: come dimostra non solo la ferrea logica processuale, ma soprattutto il fatto che il cit. art. 295 c.p.c. (diversamente dal successivo art. 296) non attribuisce al giudice una facoltà, bensì un vero e proprio obbligo procedurale, allorché egli ravvisi la sussistenza del rapporto di pregiudizialità di un’altra controversia rispetto alla causa devoluta alla sua cognizione .
Come, però, già osservato dalla Sezione - ad esempio con sentenze n. 3144 in data 23 settembre 2023, n. 2070 in data 3 giugno 2024 e n. 3079 in data 29 ottobre 2025 - la giurisprudenza ha affermato che, al di fuori dei casi di cui agli artt. 8, secondo comma, e 77 c.p.a. (stato e capacità delle persone e querela di falso), il giudice amministrativo non è tenuto alla sospensione del processo, essendo la scelta rimessa, in tale evenienza, ad una valutazione di opportunità (cfr. Consiglio di Stato, IV, 12 luglio 2022, n. 5872; Consiglio di Stato, III, n. 1499/2019).
Nella prima delle decisioni indicate è stato anche osservato che la giurisprudenza civile e amministrativa è orientata nel senso che, allorquando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può semplicemente essere disposta in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337 c.p.c. (sul punto, cfr., in particolare, Consiglio di Stato, VI, 15 febbraio 2012, n. 746; Cassazione Civile, Sez. Un., 19 giugno 2012, n.10027).
La Sezione intende in questa sede ribadire la propria adesione a tale orientamento.
Si rileva, inoltre, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso il verbale di accertamento dell'inottemperanza, poiché tale atto presenta natura endoprocedimentale.
Sono anche inammissibili le censure introdotte ex novo mediante memoria non notificata in data 22 settembre 2025.
Tanto precisato, il Tribunale osserva che entro il termine di novanta giorni di cui all'art. 31, terzo comma, del D.P.R. n. 380/2001 nessun adempimento è stato posto in essere per dare esecuzione all'ordine di riduzione in pristino.
Occorre, quindi, ribadire le affermazioni già esposte dalla Sezione nelle sentenze n. 2371 in data 22 luglio 2025 e n. 1222 in data 14 aprile 2025, che, nella parte di interesse, possono sintetizzarsi come segue: a) il terzo comma del citato art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 fa anche riferimento al “ripristino dello stato dei luoghi”, inclusa, quindi, la loro eventuale conformazione giuridica, non essendo, pertanto, indispensabile che il provvedimento repressivo dell’abuso edilizio riguardi una vera e propria demolizione materiale, sicché il successivo comma 4-bis, nel contemplare l’inottemperanza e la conseguente irrogazione della sanzione, include anche la mancata esecuzione di obblighi di natura “cartolare”; b) sono inammissibili le censure con cui il ricorrente intende tornare sul merito della vicenda, contestando nella sostanza la decisione con cui l’Amministrazione ha ordinato di provvedere al ripristino catastale delle destinazioni d’uso, conformemente ai titoli abilitativi edilizi rilasciati, per tutte le unità catastali in categoria A2/A10/C1/C2/C3, in categoria D2, mediante la soppressione dei subalterni abusivamente generati, nonché di provvedere alla soppressione dei subalterni abusivamente generati, relativi ai singoli posti auto, attraverso fusione ed accorpamento di tutte le unità catastali classificate C6, precisando che il subalterno generato attraverso la fusione di quelli precedenti avrebbe dovuto mantenere la categoria catastale C6 garage.
L'ordine di riduzione in pristino, inoltre, ha fatto espressa e ampia menzione del citato art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e delle conseguenze da tale norma previste nel caso di inottemperanza, sicché il provvedimento qui impugnato risulta sotto tale profilo legittimo in quanto fondato su tale atto (allo stesso pienamente efficace).
Quanto alla denunciata violazione delle garanzie partecipative, occorre osservare che il provvedimento adottato dal Comune, a fronte della obiettiva inottemperanza entro il prescritto termine di giorni novanta, non avrebbe potuto avere diverso contenuto, con conseguente applicazione dell'art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990.
Neppure può condividersi la doglianza relativa al difetto di motivazione del provvedimento in relazione alla sanzione irrogata, avendo l'Amministrazione precisato che gli importi comminati sono stati quantificati nella considerazione del più grave abuso relativo alle singole unità abitative, consistente nella mancata fusione in un unico subalterno con destinazione alberghiera, mentre per i subalterni destinati a posti auto l'abuso era consistito soltanto nell'illegittimo frazionamento (avendo essi conservato la corretta destinazione catastale e d'uso).
Per le considerazioni che precedono il ricorso va in parte rigettato e in parte va dichiarato inammissibile, mentre, tenuto conto della particolarità della questione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) in parte lo rigetta e in parte lo dichiara inammissibile, secondo quanto indicato in motivazione; 2) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE RZ, Presidente, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE RZ |
IL SEGRETARIO