Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2025, n. 34989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34989 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34989/2025 Roma, li, 27/10/2025
- Presidente -
Sent. n. sez. 979/2025 UP - 18/09/2025 R.G.N. 19770/2025
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TT CR nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MA Francesca Loy, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 gennaio 2025 la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, in punto trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Bergamo del 29 ottobre 2024, che, riconosciuto IA ET responsabile dei delitti di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli minori e di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie FE OR, l'aveva anche condannato al risarcimento del danno nei confronti di quest'ultima, costituitasi parte civile, e al pagamento in suo favore di una provvisionale immediatamente esecutiva. In particolare, la Corte di merito ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., avendo
Firmato Da: RE GL Emesso Da: US
QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee20f0e1a13- Firmato Da: MA SI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 52034d5344780668
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
ritenuto che ne sussistessero tutti presupposti, perché le condotte denunciate da FE OR nel 2022 (segnatamente, le numerose mail e i messaggi di contenuto ingiurioso ed offensivo che l'ex marito le aveva inviato con significativa frequenza, nonché i continui pedinamenti da costui posti in essere), a maggior ragione se inserite nel contesto, più ampio e preoccupante, di comportamenti persecutori posti in danno della OR, come descritto nei provvedimenti amministrativi e giudiziari già adottati a suo carico (ammonimento del Questore di Bergamo del 31 agosto 2020; misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa adottata dal GIP di Bergamo in data 26 novembre 2020 in relazione a pregresse condotte dello stesso tipo), erano tali da ingenerare nella persona offesa un concreto stato di ansia, di paura e di insicurezza;
condotte che, consideratane anche l'intensità e la persistenza, dovevano ritenersi animate dalla coscienza e volontà di porre la vittima nello stato predetto. Quanto al beneficio della continuazione, già riconosciuto in primo grado tra il reato oggetto di accertamento e quello di atti persecutori di cui alla sentenza del Tribunale di Bergamo in data 12 maggio 2021, irrevocabile il 16 giugno 2021, la Corte ha confermato che il reato più grave era quello oggetto di decisione, in quanto commesso in epoca successiva al 2019 e, dunque, punito con sanzione più
severa.
Firmato Da: RE GL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee200e1a13- Firmato Da: MA SI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 52034d5344780668 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IA ET con tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 612-bis cod. pen. e il vizio di motivazione. Ha dedotto, a sostegno dell'eccezione di errata applicazione della legge penale, che i giudici di merito, con il valutare in maniera indistinta le condotte di minaccia e di molestia ascritte all'imputato e le conseguenze che ne sarebbero derivate (ossia, lo stato d'ansia generato nella vittima, il timore da parte di costei per la propria e per l'altrui incolumità e le modifiche delle abitudini di vita), considerandole come entità fenomeniche del tutto sovrapponibili, avrebbero omesso di accertare se, nel caso concreto, uno dei suddetti eventi si fosse effettivamente verificato, finendo, così, per trattare il reato di atti persecutori alla stregua di un reato di mera condotta. A sostegno della doglianza di illogicità e contraddittorietà della motivazione, l'impugnante ha censurato il percorso argomentativo della sentenza di appello: perché non avrebbe tenuto conto che già nel 2018, quindi prima che si verificassero le condotte di minaccia e di molestia ascritte all'imputato, la parte offesa si era sottoposta a terapia psicologica;
perché le relazioni a firma degli
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esperti nominati dal Tribunale civile nell'ambito del giudizio di divorzio avevano concluso per l'adeguatezza genitoriale di ET;
perché il fatto stesso che le minacce e le molestie denunciate dalla parte offesa si fossero verificate quanto ella si trovava da sola stava a dimostrare la mancata modifica delle sue abitudini di vita;
perché non vi era stata nessuna simulazione di incidenti stradali nel 2022 da parte dell'imputato, avendo egli dimostrato che la sua motocicletta "Honda", nelle date indicate dalla parte offesa, si trovava in riparazione e avendo allegato che l'uso di un altro scooter da parte sua costituiva una mera congettura.
-Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 81, comma 2, e 612-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, dolendosi dell'errore di fatto e dell'errore diritto nei quali sarebbe incorsa la Corte territoriale nel considerare più grave, ai fini della determinazione della pena-base per il calcolo della continuazione, il reato oggetto di accertamento. Invero, sia considerando la pena edittale comminata per i reati posti in continuazione, sia considerando il fatto concreto che li integrava, più grave era il reato giudicato con la sentenza del 12 maggio 2021, irrevocabile il 16 giugno 2021. Avuto riguardo al criterio della più grave pena edittale, anche il reato di atti persecutori già giudicato rientrava sotto la comminatoria della pena massima di sei anni e sei mesi di reclusione di cui alla legge n. 69 del 2019, essendone cessata l'abitualità nel dicembre 2020, di modo che il reato oggetto di accertamento commesso a far data dal 2021 non poteva considerarsi più grave. Ad ogni buon conto, pur tenendo conto della gravità in concreto dei reati posti in continuazione, vieppiù alla luce del principio di diritto secondo cui, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata anche in rapporto *all'eventuale giudizio di comparazione» fra circostanze aggravanti ed attenuanti (Sez. U, n. 25939/2013, Ciabotti), più grave era, comunque, il reato già giudicato, atteso che: esso aveva avuto una durata maggiore (dal febbraio 2017 al 15 dicembre 2020), rispetto a quello oggetto di accertamento (dal settembre 2021 al giugno 2023); era stato caratterizzato da una maggiore gravità delle condotte, più invasive e violente (aggressioni fisiche, pedinamenti, minacce dirette), rispetto a quelle integranti il secondo reato (messaggi, mail e contatti verbali); era pluriaggravato (in quanto commesso contro il coniuge e da soggetto già ammonito) rispetto al secondo monoaggravato. -Con il terzo motivo ha denunciato il vizio di motivazione da mancata risposta al motivo di appello sulla necessità di riduzione dell'ammontare della provvisionale.
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Firmato Da: RE GL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee200e1a13- Firmato Da: MA SI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 52034d5344780668 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
3. Con memoria depositata tramite PEC in data 10 settembre 2025 il difensore di IA ET ha replicato alle conclusioni rassegnate per iscritto dal Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha confermato la dichiarazione di responsabilità di IA ET per il delitto di atti persecutori in danno della ex moglie, FE OR, richiamando i plurimi elementi di prova di fonte testimoniale e documentale (in particolare, le dichiarazioni rese dalla OR, da IA e da Longhi;
il provvedimento di ammonimento di ET adottato dal Questore di Bergamo il 31 agosto 2020; l'ordinanza del GIP del Tribunale di Bergamo del 26 novembre 2020, che gli aveva imposto il divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa;
la trascrizione dei messaggi di contenuto ingiurioso e intimidatorio inviati dall'imputato alla parte offesa tramite 'WhatsApp' e 'e-mail' anche in orario notturno) raccolti nel giudizio di primo grado ed evidenziando come questi dessero conto di condotte del ET, moleste (costituite da pedinamenti della parte offesa nonché di imposizione a costei della sua presenza) e minacciose (tentativi di aggressione, simulazioni di incidenti, stillicidio di missive di tenore offensivo dell'onore e della libertà morale), idonee, anche avuto riguardo al pregresso contesto relazionale esistente tra gli ex coniugi pure contrassegnato dall'intervento dell'autorità amministrativa e giudiziaria a tutela della OR -, a cagionare alla vittima quantomeno uno stato di timore costante per la propria incolumità personale. Ne viene che sono generiche, interamente versate in fatto e, comunque, manifestamente infondate le censure articolate nell'interesse del ricorrente in punto di affermazione della sua responsabilità per il delitto ascrittogli. Non si registra, invero, la denunciata sovrapposizione tra le condotte moleste e intimidatorie tenute dal ET e lo stato di insicurezza e di turbamento accusato dalla OR, come se questo costituisse una conseguenza 'in re ipsa' delle prime, avendo la Corte territoriale spiegato, con motivazione completa e congrua, le ragioni per le quali l'ossessiva invasione della sfera personale di FE OR, attuata da IA ET anche con condotte minacciose, avesse concretamente determinato in lei un perdurante e grave stato d'ansia e di paura. Stato d'ansia e
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di paura riconducibile, secondo il plausibile argomentare dei giudici di merito di entrambi i gradi, alla coscienza e volontà dell'imputato di destabilizzare la vittima: disegno perseguito con pervicacia, come comprovato dall'indifferenza per i provvedimenti amministrativi e giudiziari che gli avevano intimato di astenersi da comportamenti suscettibili di porre la ex moglie in una situazione di costante e diffusa insicurezza per la propria incolumità e per quella di persone a lei vicine e, comunque, capaci di limitarne significativamente la libertà.
2. Il secondo motivo è infondato.
Secondo la prospettazione difensiva, entrambi i fatti di atti persecutori ascritti a IA ET, sia quello oggetto di accertamento, sia quello già giudicato con sentenza del Tribunale di Bergamo del 12 maggio 2021, irrevocabile il 16 giugno 2021, ricadrebbero sotto la sfera di applicazione della norma di cui all'art. 612-bis cod. pen., come modificata dalla legge n. 69 del 2019, che ha inasprito la pena edittale comminata per il delitto di atti persecutori, portandola, quanto al tetto massimo, da cinque a sei anni e sei mesi di reclusione, di modo che sarebbe errata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale il più grave tra i due delitti posti in continuazione sarebbe quello oggetto di accertamento in ragione della maggiore gravità della pena edittale comminata. Peraltro, il delitto di atti persecutori già giudicato sarebbe anche in concreto più grave rispetto a quello oggetto di accertamento, perché pluriaggravato e perché le due circostanze aggravanti contestate e ritenute (ossia, l'essere stato il fatto commesso in danno di persona già legata all'imputato da relazione affettiva e da soggetto destinatario dell'ammonimento del Questore) non erano state poste in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, non concesse;
ciò, a differenza di quanto verificatosi per il delitto di atti persecutori oggetto di accertamento, in riferimento al quale l'aumento di pena derivante dall'applicazione della sola circostanza aggravante contestata (ossia, quella dell'essere stato il fatto commesso in danno della ex coniuge) è stato neutralizzato dalla concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. in regime di equivalenza. Di tanto dato atto, rileva il Collegio che il ricorrente, onde consentire il controllo sulla corretta applicazione da parte dei giudici di merito del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Ciabotti, secondo cui <In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse» (Sentenza n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255347 01), avrebbe dovuto allegare all'atto di impugnativa la sentenza di condanna per il delitto di atti persecutori emessa dal Tribunale di Bergamo in data 12 maggio 2021 ed
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irrevocabile il 16 giugno 2021. Solo adempiendo correttamente all'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente avrebbe potuto comprovare le proprie deduzioni, che, altrimenti, rimangono affidate a mere affermazioni labiali.
3. Il terzo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte «La pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105-01; Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Aliano, Rv. 186722-01).
4. Per tutto quanto sopra argomentato s'impone il rigetto del ricorso, che comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In ragione dei rapporti tra le parti, s'impone, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
Firmato Da: RE GL
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così è deciso, 18/09/2025
Il Consigliere estensore Irene Scordamaglia
Il Presidente
MA ES
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