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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10935 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 671/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa SS CO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 671 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione giusta ordinanza pronunciata in data 16.01.2025 all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
T R A
, con sede legale in Londra (Inghilterra), 2 Finch Lane Parte_1
EC3V 3NA, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv. Renato Fiumalbi e Deborah Borghi del foro di
Milano, presso il cui studio in Milano, Via privata Maria Teresa 4 è elettivamente domiciliata, come da procura speciale per atto del notaio di Londra in data 12.7.2023, munita di Persona_1 apostille in pari data ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovi procuratori in data 14.07.2023
ATTORE
E
CP_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata ex lege in
Roma, via dei Portoghesi 12.
pagina 1 di 9 CONVENUTO
E
, in persona Controparte_2 del liquidatore p. t. Dott. Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rita Lucrezia Cino, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata in Ugento (Le) alla Via Firenze, 64.
ER AT
OGGETTO: opposizione a ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 in materia di escussione di polizza fideiussoria per il recupero di contributi comunitari.
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nel termine fissato in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 27.12.2022, la società di assicurazione Parte_1
conveniva in giudizio , dinanzi a questo
[...] Controparte_4
Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare
- Autorizzare la chiamata in causa del terzo ex art. 269 co. 3 cpc di parte contraente
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_5
- Fissare, in caso di accoglimento dell'autorizzazione alla chiamata di terzo, una nuova udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c.
- Disporre l'immediata sospensione dell'ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639/1910 e successive modifiche ed integrazioni emessa Parte_2 per le
[...] Controparte_6 ragioni di cui in parte motiva;
Nel merito
- Dire e dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione fiscale recante n. prot. 0084807 del 24.11.2022 per intervenuta scadenza della polizza;
- Dire e dichiarare l'illegittimità della ordinanza ingiunzione per le ragioni di cui in parte motiva;
- Condannare l'opposta alla refusione delle spese, competenze ed onorari di causa”.
pagina 2 di 9 A tal fine deduceva che: - la società assicuratrice attrice aveva rilasciato la polizza n CTIT1503333, in data
14.12.2015, per l'importo di euro 235.620,00 nell'interesse della e in Controparte_5 favore di , a garanzia dell'erogazione degli anticipi nell'ambito dei contributi previsti dal Piano di CP_1
Sviluppo Rurale di cui al Reg. (CE) 1698/05- Tit. IV;
- con nota Prot.n. 0077660 del 24/11/2020, CP_1 escuteva la polizza ma la società, con nota trasmessa a mezzo pec in data 19.12.2020, “rigettava il sinistro rappresentando l'intervenuta scadenza della polizza”; - nonostante ciò in data 24.11.2022, notificava CP_1 alla l'ingiunzione ai sensi del R.D. 639/1910 opposta con cui le era ingiunto il Parte_1 pagamento del complessivo importo di € 237.767,27; - la polizza posta a fondamento della ingiunzione decorreva dal 14.12.2015 sino al 09.06.2017 e, per effetto di due proroghe, aveva validità sino al
31.12.2018 (termine da intendersi quale termine di scadenza “ultimo”); - l'escussione notificata il
19.12.2020 era pertanto pervenuta oltre il termine di validità della garanzia;
- l'ingiunzione faceva riferimento ad “una richiesta escussiva” operata nel 2017, mai pervenuta alla società e comunque non costituente escussione in quanto non indirizzata alla;
- la garanzia faceva espresso richiamo Parte_1 allo schema tipo previsto dalla circolare del 14 luglio 2010 n.27, il quale all'art 3 prevedeva CP_1 espressamente la cessazione automatica della garanzia “purché all'interno di tale periodo non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente, comunicati per conoscenza anche all'Ente garante, ovvero denuncia di sinistro o di richiesta di escussione verso il Fidejussore”; - poiché
l'escussione era intervenuta dopo due anni della scadenza della polizza l'importo ingiunto non era dovuto;
- il ritardo nell'escussione della polizza, in violazione del principio di buona fede e correttezza, aveva compromesso anche la concreta possibilità della compagnia di agire in regresso per il recupero delle somme eventualmente da corrispondersi al beneficiario, in quanto la società contraente la polizza era stata posta in liquidazione coatta amministrativa. Chiedeva, in applicazione dell'art. 1953 n.4 c.c., di essere autorizzato alla chiamata in causa di TU OP (contraente in liquidazione coatta amministrativa) per essere liberato dalla garanzia ovvero “pretendere il versamento di una somma pari al massimale di garanzia”. Precisava che, con la chiamata in causa richiesta, intendeva “ottenere un titolo per assicurare il soddisfacimento del credito, dallo stesso garantito, sui beni dei quali il debitore può ancora disporre”.
pagina 3 di 9 si costituiva in data 11.07.2023 (per l'udienza di comparizione fissata per il 19.07.2023), chiedendo CP_1 il rigetto della domanda. A tal fine, deduceva che sussistevano i presupposti per attivare la procedura di escussione della fidejussione n. CTIT1503333. Esponeva che la , dopo avere ottenuto quattro CP_2 proroghe del termine essenziale originariamente fissato, faceva pervenire una ulteriore richiesta di proroga con nota del 19/12/2017, chiedendo lo spostamento del termine dei lavori dal 09.06.2017 alla nuova data del 31.12.2018. Tale richiesta veniva accolta dalla previa presentazione di una appendice CP_7 alla polizza fideiussoria che prorogava la garanzia sino al 31.12.2018 (corrispondente al termine ultimo assegnato alla per il completamento delle opere finanziate). In mancanza di prova della CP_2 realizzazione delle opere entro il 31.12.2018, con nota prot. n. .ASR.2018.2108669 del CP_1 CP_1
23.10.2018, chiedeva alla la restituzione dell'importo anticipato pari alla somma di € CP_2
235.620,00. Tale richiesta che interrompeva il “termine di prescrizione” era inviata per conoscenza anche alla . Parte_1
Parte opposta aggiungeva che, in data 16/09/2020 la (quale Autorità di gestione) CP_7 provvedeva alla revoca dell'aiuto e attivava il recupero della somma complessiva di 406.980,00 di cui
235.620,00 pari al 110% della somma di € 214.200,00 erogata a titolo di anticipazione e € 171.360,00 erogata a titolo di stato avanzamento lavori (SAL), precisando che la restituzione dell'indebito avrebbe dovuto avvenire in favore di . Il provvedimento nella stessa data del 16/09/2020 era comunicato al CP_1 beneficiario e alla . In ragione dell'inadempimento del debitore principale (TU OP), Parte_1
con nota prot. n. 0077660 del 24/11/2020, chiedeva quindi l'incameramento della garanzia CP_1 fideiussoria e la restituzione dell'importo assicurato erogato a titolo di anticipo.
Allegava che era incontestato l'inadempimento di TU OP, la quale non aveva ultimato l'opera finanziata nel termine da ultimo fissato, e che ciò giustificava l'escussione della garanzia pervenuta al garante in data 23.10.2018, prima della scadenza definitiva del contratto. Ricordava che, già nel 2017, era stato denunciato il sinistro via e-mail all'indirizzo e che la società attrice era stata Email_1 correttamente e adeguatamente informata di tutte le fasi del procedimento amministravo che avevano portato alla revoca del finanziamento da parte della e alla ripetizione dell'indebito da parte di CP_7
. CP_1
pagina 4 di 9 Con ordinanza del 24.07.2023 era respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'ingiunzione. In data 03.11.2023 si costituiva coatta amministrativa, Controparte_2 inizialmente dichiarata contumace, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare che nessuna conclusione è stata formulata dall'odierna opponente nei confronti della società né con il proprio atto Controparte_8 di opposizione, né con l'atto di chiamato di terzo in causa datato 31.01.2023 né, infine, con le proprie memorie di precisazione delle domande e conclusioni depositate ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. n. 1;
- Per l'effetto, disporre l'estromissione della parte qui rappresentata dal presente giudizio;
IN VIA SUBORDINATA Ove mai l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere di accogliere la domanda proposta in via principale,
- Accertare e dichiarare in ogni caso l'operatività della polizza fideiussoria e la tempestività della richiesta di escussione della stessa e, per l'effetto, condannare la società Parte_1
a al pagamento della somma di € 235.620,00 in favore di a titolo di escussione della polizza
[...] CP_1 fideiussoria per cui è causa. IN OGNI CASO, con condanna della parte opponente al pagamento di spese e competenze di lite in favore della parte qui rappresentata”.
Deduceva che nessuna specifica domanda era stata proposta nei propri confronti dalla società opponente.
In subordine, esponeva che la polizza era stata ritualmente escussa nei termini di validità della garanzia e che il sinistro era stato denunciato ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali di garanzia, secondo cui quest'ultima cessava automaticamente decorsi i termini massimi di validità “purché all'interno del periodo di validità non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente, comunicati per conoscenza all'Ente Garante”, circostanza verificatasi nel caso di specie.
La causa era istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Nel merito, deve premettersi che la questione dirimente ai fini della decisione è costituita dall'accertamento della tempestività della escussione della polizza nei termini di validità della garanzia.
E' pacifico l'inadempimento della beneficiaria del finanziamento la quale non ha ultimato l'opera finanziata nel termine più volte prorogato del 31.12.2018, termine coincidente con quello di validità della polizza. E' tuttavia documentato che l'escussione della polizza è avvenuta solo con nota del 24.11.2020 dopo la scadenza della polizza (all.8 del fascicolo . L'escussione risulta invero comunicata da CP_1 CP_1
pagina 5 di 9 alla società assicuratrice, tramite pec all'indirizzo in data 24.11.2020. Si tratta Email_2 dello stesso indirizzo dove è stata comunicata anche l'ingiunzione opposta (cfr. doc. 9 del fascicolo CP_1 ed è pacifico che la società abbia ricevuto entrambi i documenti.
Secondo la tesi difensiva di il credito nei confronti di sarebbe sorto nella vigenza della CP_1 CP_2 polizza, in quanto la beneficiaria della garanzia ( avrebbe fatto valere il credito nei confronti della CP_1 debitrice, con comunicazione rivolta anche alla società assicuratrice, ovvero con nota prot. n.
.ASR.2018.2108669 del 23.10.2018 (cfr. all. 5 del fascicolo . La nota risulta comunicata alla CP_1 CP_1 società assicuratrice in data 29.10.2018 tramite posta elettronica certificata al medesimo indirizzo pec
. Email_3
Ad avviso del Tribunale non vi è dubbio che l'atto sia pervenuto a conoscenza del destinatario, sia perché lo strumento utilizzato è del tutto equivalente alla raccomandata postale con ricevuta di ritorno (fornendo le medesime garanzie di ricezione, cfr. Corte d'Appello di Brescia sent. 4/2019) e sia perché gli artt. 1 e 5 delle condizioni generali di polizza non escludono altri strumenti di comunicazione equivalenti alla raccomandata postale (non indicata nelle disposizioni richiamate come modalità di comunicazione esclusiva). L'art. 48 del codice dell'amministrazione digitale prevede altresì che “
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida”. E' del resto pacifico che le altre comunicazioni di rivolte alla società assicuratrice, ed eseguite allo stesso indirizzo pec CP_1 utilizzato il 29.10.2018, siano state recepite.
Ciò detto, è tuttavia documentato che la polizza è stata escussa dopo la scadenza del termine del
31.12.2018, contrattualmente previsto. L'escussione non può ritenersi legittima e conforme alle previsioni contrattuali.
Ai sensi dell'art. 3 delle condizioni di polizza (cfr. all. 2 di , decorsi i termini di efficacia della CP_1 polizza “…la garanzia cessa automaticamente purché all'interno di tale periodo non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente, comunicati per conoscenza anche all'Ente garante, ovvero denuncia di sinistro o di richiesta di escussione verso il fideiussore”.
pagina 6 di 9 La prova che il 23.10.2028 abbia richiesto il pagamento alla debitrice e che abbia CP_1 CP_2 comunicato, per conoscenza, la circostanza alla società assicuratrice non può escludere, in virtù delle previsioni contrattuali, l'effetto preclusivo dell'escussione della polizza derivante dalla sua scadenza.
E' documentalmente provato che la revoca dell'aiuto e la contestuale richiesta al contraente di restituzione delle somme percepite in acconto è stata disposta dalla quale autorità di Gestione in data CP_7
16.09.2020 con Determinazione n. 365/2020 (cfr. doc. 7 del fascicolo di , quando tuttavia la garanzia CP_1 era già estinta (essendo cessata il 31.12.2018).
La cauzione richiesta era stata prestata “a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato”
(cfr. punto b della polizza p. 3 e p. 4 del file allegato da come doc. n. 2). Dal citato documento si CP_1 legge (p. 4 polizza- p.5 del doc. 2 cit.) che la società assicuratrice “si costituisce fideiussore a favore dell'agenzia per le , dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per Parte_3
l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate”. L'art. 5 delle condizioni generali di polizza prevede poi la possibilità di escutere la polizza qualora il contraente non abbia provveduto entro 30 giorni dalla richiesta di rimborso in favore dell' inviata dalla quale ente CP_1 CP_7 delegato.
In altri termini, secondo le previsioni contrattuali il presupposto per l'escussione della polizza è rappresentato dall'inadempimento del contraente all'obbligazione restitutoria e ciò si è verificato solo a seguito della revoca del contributo da parte della intervenuta successivamente alla scadenza del CP_7 termine di efficacia della polizza. (cfr. in una fattispecie del tutto analoga Corte d'Appello di Roma sent. n.
4276/2023, r.g.n. 6417/2017).
Quanto all'art. 3 delle condizioni generali richiamato da la clausola specifica che la garanzia cessa CP_1 automaticamente decorsi i termini massimi di validità “purché all'interno del periodo di validità non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente, comunicati per conoscenza all'Ente
Garante”. La comunicazione del 23.10.2018 (cfr. doc. 5 fascicolo rivolta al contraente, per il CP_1 recupero dell'anticipazione (prima del provvedimento di revoca del contributo e quindi prima che fosse accertato l'inadempimento del contraente all'obbligo restitutorio oggetto della garanzia) e per conoscenza al garante - con cui è stata preannunciata l'escussione della polizza, precisando che “la presente
pagina 7 di 9 comunicazione interrompe i termini di scadenza della polizza” - non rientra, ad avviso del Tribunale, nella fattispecie contemplata dalla citata clausola contrattuale che presuppone un effettivo inadempimento agli obblighi restitutori. Né la richiamata comunicazione può ritenersi idonea a produrre effetti interruttivi dei termini di scadenza della polizza contrattualmente previsti. In tal senso, il Tribunale condivide e intende dare continuità ai precedenti del Tribunale di Roma che, riguardo a fattispecie contrattuali analoghe, hanno ritenuto che non “si può ammettere che sul termine di efficacia, che è legato al rapporto di corrispettività che sussiste fra il pagamento periodico dei premi e la durata della polizza, ed al conseguente onere di immobilizzazione del capitale sostenuto dal garante, possa avere effetto una mera iniziativa unilaterale del beneficiario;
né ancora trattandosi in sostanza di un termine di durata contrattuale, si tratta di un termine suscettibile di interruzione” (cfr. Tribunale di Roma, Sez. XVII sent.
n.16484/2022, n.R.G. n.19160/2018; in questo senso anche Tribunale sez. II ordinanza del 14.07.2017
RGN 30472/2017).
Con la nota del 23.10.2018, ha solo preannunciato l'escussione (comunicando che, in mancanza di CP_1 pagamento da parte del debitore contraente, avrebbe proceduto “senza indugio” all'escussione della garanzia). Tuttavia l'Amministrazione ha atteso circa due anni per revocare l'aiuto concesso e conseguentemente escutere la polizza - attivandosi verosimilmente, come evidenziato nella determinazione di revoca (cfr. doc. 6 di , anche a fronte della circostanza che dalla visura storica della società CP_1 beneficiaria “la medesima Società risulta essere in 'Scioglimento e liquidazione' – data iscrizione
06/05/2020 – Liquidatore: ”-, con ciò compromettendo l'esito dell'azione di rivalsa Persona_2 spettante alla società di assicurazione.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione, deve essere annullata l'ingiunzione opposta e deve essere accertata l'illegittimità dell'escussione della garanzia oggetto di causa in relazione alla polizza n.
CTIT1503333, con assorbimento della domanda proposta da parte attrice nei confronti della terza chiamata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022 (scaglione di riferimento tra €
52.001,00 ed € 260.000,00) e tenuto conto dell'attività espletata.
pagina 8 di 9 Riguardo alla posizione della terza chiamata, il pacifico inadempimento agli obblighi restitutori sulla stessa gravanti giustifica la compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- annulla l'ingiunzione opposta e accerta l'illegittimità dell'escussione della garanzia oggetto di causa in relazione alla polizza n. CTIT1503333;
- dichiara assorbita ogni altra domanda;
-condanna alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese del giudizio che liquida in complessivi CP_1
€ 14.103,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
-compensa le spese del giudizio nei confronti della terza chiamata.
Roma 21.07.2025
Il Giudice
SS CO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa SS CO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 671 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione giusta ordinanza pronunciata in data 16.01.2025 all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
T R A
, con sede legale in Londra (Inghilterra), 2 Finch Lane Parte_1
EC3V 3NA, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv. Renato Fiumalbi e Deborah Borghi del foro di
Milano, presso il cui studio in Milano, Via privata Maria Teresa 4 è elettivamente domiciliata, come da procura speciale per atto del notaio di Londra in data 12.7.2023, munita di Persona_1 apostille in pari data ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovi procuratori in data 14.07.2023
ATTORE
E
CP_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata ex lege in
Roma, via dei Portoghesi 12.
pagina 1 di 9 CONVENUTO
E
, in persona Controparte_2 del liquidatore p. t. Dott. Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rita Lucrezia Cino, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata in Ugento (Le) alla Via Firenze, 64.
ER AT
OGGETTO: opposizione a ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 in materia di escussione di polizza fideiussoria per il recupero di contributi comunitari.
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nel termine fissato in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 27.12.2022, la società di assicurazione Parte_1
conveniva in giudizio , dinanzi a questo
[...] Controparte_4
Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare
- Autorizzare la chiamata in causa del terzo ex art. 269 co. 3 cpc di parte contraente
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_5
- Fissare, in caso di accoglimento dell'autorizzazione alla chiamata di terzo, una nuova udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c.
- Disporre l'immediata sospensione dell'ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639/1910 e successive modifiche ed integrazioni emessa Parte_2 per le
[...] Controparte_6 ragioni di cui in parte motiva;
Nel merito
- Dire e dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione fiscale recante n. prot. 0084807 del 24.11.2022 per intervenuta scadenza della polizza;
- Dire e dichiarare l'illegittimità della ordinanza ingiunzione per le ragioni di cui in parte motiva;
- Condannare l'opposta alla refusione delle spese, competenze ed onorari di causa”.
pagina 2 di 9 A tal fine deduceva che: - la società assicuratrice attrice aveva rilasciato la polizza n CTIT1503333, in data
14.12.2015, per l'importo di euro 235.620,00 nell'interesse della e in Controparte_5 favore di , a garanzia dell'erogazione degli anticipi nell'ambito dei contributi previsti dal Piano di CP_1
Sviluppo Rurale di cui al Reg. (CE) 1698/05- Tit. IV;
- con nota Prot.n. 0077660 del 24/11/2020, CP_1 escuteva la polizza ma la società, con nota trasmessa a mezzo pec in data 19.12.2020, “rigettava il sinistro rappresentando l'intervenuta scadenza della polizza”; - nonostante ciò in data 24.11.2022, notificava CP_1 alla l'ingiunzione ai sensi del R.D. 639/1910 opposta con cui le era ingiunto il Parte_1 pagamento del complessivo importo di € 237.767,27; - la polizza posta a fondamento della ingiunzione decorreva dal 14.12.2015 sino al 09.06.2017 e, per effetto di due proroghe, aveva validità sino al
31.12.2018 (termine da intendersi quale termine di scadenza “ultimo”); - l'escussione notificata il
19.12.2020 era pertanto pervenuta oltre il termine di validità della garanzia;
- l'ingiunzione faceva riferimento ad “una richiesta escussiva” operata nel 2017, mai pervenuta alla società e comunque non costituente escussione in quanto non indirizzata alla;
- la garanzia faceva espresso richiamo Parte_1 allo schema tipo previsto dalla circolare del 14 luglio 2010 n.27, il quale all'art 3 prevedeva CP_1 espressamente la cessazione automatica della garanzia “purché all'interno di tale periodo non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente, comunicati per conoscenza anche all'Ente garante, ovvero denuncia di sinistro o di richiesta di escussione verso il Fidejussore”; - poiché
l'escussione era intervenuta dopo due anni della scadenza della polizza l'importo ingiunto non era dovuto;
- il ritardo nell'escussione della polizza, in violazione del principio di buona fede e correttezza, aveva compromesso anche la concreta possibilità della compagnia di agire in regresso per il recupero delle somme eventualmente da corrispondersi al beneficiario, in quanto la società contraente la polizza era stata posta in liquidazione coatta amministrativa. Chiedeva, in applicazione dell'art. 1953 n.4 c.c., di essere autorizzato alla chiamata in causa di TU OP (contraente in liquidazione coatta amministrativa) per essere liberato dalla garanzia ovvero “pretendere il versamento di una somma pari al massimale di garanzia”. Precisava che, con la chiamata in causa richiesta, intendeva “ottenere un titolo per assicurare il soddisfacimento del credito, dallo stesso garantito, sui beni dei quali il debitore può ancora disporre”.
pagina 3 di 9 si costituiva in data 11.07.2023 (per l'udienza di comparizione fissata per il 19.07.2023), chiedendo CP_1 il rigetto della domanda. A tal fine, deduceva che sussistevano i presupposti per attivare la procedura di escussione della fidejussione n. CTIT1503333. Esponeva che la , dopo avere ottenuto quattro CP_2 proroghe del termine essenziale originariamente fissato, faceva pervenire una ulteriore richiesta di proroga con nota del 19/12/2017, chiedendo lo spostamento del termine dei lavori dal 09.06.2017 alla nuova data del 31.12.2018. Tale richiesta veniva accolta dalla previa presentazione di una appendice CP_7 alla polizza fideiussoria che prorogava la garanzia sino al 31.12.2018 (corrispondente al termine ultimo assegnato alla per il completamento delle opere finanziate). In mancanza di prova della CP_2 realizzazione delle opere entro il 31.12.2018, con nota prot. n. .ASR.2018.2108669 del CP_1 CP_1
23.10.2018, chiedeva alla la restituzione dell'importo anticipato pari alla somma di € CP_2
235.620,00. Tale richiesta che interrompeva il “termine di prescrizione” era inviata per conoscenza anche alla . Parte_1
Parte opposta aggiungeva che, in data 16/09/2020 la (quale Autorità di gestione) CP_7 provvedeva alla revoca dell'aiuto e attivava il recupero della somma complessiva di 406.980,00 di cui
235.620,00 pari al 110% della somma di € 214.200,00 erogata a titolo di anticipazione e € 171.360,00 erogata a titolo di stato avanzamento lavori (SAL), precisando che la restituzione dell'indebito avrebbe dovuto avvenire in favore di . Il provvedimento nella stessa data del 16/09/2020 era comunicato al CP_1 beneficiario e alla . In ragione dell'inadempimento del debitore principale (TU OP), Parte_1
con nota prot. n. 0077660 del 24/11/2020, chiedeva quindi l'incameramento della garanzia CP_1 fideiussoria e la restituzione dell'importo assicurato erogato a titolo di anticipo.
Allegava che era incontestato l'inadempimento di TU OP, la quale non aveva ultimato l'opera finanziata nel termine da ultimo fissato, e che ciò giustificava l'escussione della garanzia pervenuta al garante in data 23.10.2018, prima della scadenza definitiva del contratto. Ricordava che, già nel 2017, era stato denunciato il sinistro via e-mail all'indirizzo e che la società attrice era stata Email_1 correttamente e adeguatamente informata di tutte le fasi del procedimento amministravo che avevano portato alla revoca del finanziamento da parte della e alla ripetizione dell'indebito da parte di CP_7
. CP_1
pagina 4 di 9 Con ordinanza del 24.07.2023 era respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'ingiunzione. In data 03.11.2023 si costituiva coatta amministrativa, Controparte_2 inizialmente dichiarata contumace, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare che nessuna conclusione è stata formulata dall'odierna opponente nei confronti della società né con il proprio atto Controparte_8 di opposizione, né con l'atto di chiamato di terzo in causa datato 31.01.2023 né, infine, con le proprie memorie di precisazione delle domande e conclusioni depositate ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. n. 1;
- Per l'effetto, disporre l'estromissione della parte qui rappresentata dal presente giudizio;
IN VIA SUBORDINATA Ove mai l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere di accogliere la domanda proposta in via principale,
- Accertare e dichiarare in ogni caso l'operatività della polizza fideiussoria e la tempestività della richiesta di escussione della stessa e, per l'effetto, condannare la società Parte_1
a al pagamento della somma di € 235.620,00 in favore di a titolo di escussione della polizza
[...] CP_1 fideiussoria per cui è causa. IN OGNI CASO, con condanna della parte opponente al pagamento di spese e competenze di lite in favore della parte qui rappresentata”.
Deduceva che nessuna specifica domanda era stata proposta nei propri confronti dalla società opponente.
In subordine, esponeva che la polizza era stata ritualmente escussa nei termini di validità della garanzia e che il sinistro era stato denunciato ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali di garanzia, secondo cui quest'ultima cessava automaticamente decorsi i termini massimi di validità “purché all'interno del periodo di validità non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente, comunicati per conoscenza all'Ente Garante”, circostanza verificatasi nel caso di specie.
La causa era istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Nel merito, deve premettersi che la questione dirimente ai fini della decisione è costituita dall'accertamento della tempestività della escussione della polizza nei termini di validità della garanzia.
E' pacifico l'inadempimento della beneficiaria del finanziamento la quale non ha ultimato l'opera finanziata nel termine più volte prorogato del 31.12.2018, termine coincidente con quello di validità della polizza. E' tuttavia documentato che l'escussione della polizza è avvenuta solo con nota del 24.11.2020 dopo la scadenza della polizza (all.8 del fascicolo . L'escussione risulta invero comunicata da CP_1 CP_1
pagina 5 di 9 alla società assicuratrice, tramite pec all'indirizzo in data 24.11.2020. Si tratta Email_2 dello stesso indirizzo dove è stata comunicata anche l'ingiunzione opposta (cfr. doc. 9 del fascicolo CP_1 ed è pacifico che la società abbia ricevuto entrambi i documenti.
Secondo la tesi difensiva di il credito nei confronti di sarebbe sorto nella vigenza della CP_1 CP_2 polizza, in quanto la beneficiaria della garanzia ( avrebbe fatto valere il credito nei confronti della CP_1 debitrice, con comunicazione rivolta anche alla società assicuratrice, ovvero con nota prot. n.
.ASR.2018.2108669 del 23.10.2018 (cfr. all. 5 del fascicolo . La nota risulta comunicata alla CP_1 CP_1 società assicuratrice in data 29.10.2018 tramite posta elettronica certificata al medesimo indirizzo pec
. Email_3
Ad avviso del Tribunale non vi è dubbio che l'atto sia pervenuto a conoscenza del destinatario, sia perché lo strumento utilizzato è del tutto equivalente alla raccomandata postale con ricevuta di ritorno (fornendo le medesime garanzie di ricezione, cfr. Corte d'Appello di Brescia sent. 4/2019) e sia perché gli artt. 1 e 5 delle condizioni generali di polizza non escludono altri strumenti di comunicazione equivalenti alla raccomandata postale (non indicata nelle disposizioni richiamate come modalità di comunicazione esclusiva). L'art. 48 del codice dell'amministrazione digitale prevede altresì che “
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida”. E' del resto pacifico che le altre comunicazioni di rivolte alla società assicuratrice, ed eseguite allo stesso indirizzo pec CP_1 utilizzato il 29.10.2018, siano state recepite.
Ciò detto, è tuttavia documentato che la polizza è stata escussa dopo la scadenza del termine del
31.12.2018, contrattualmente previsto. L'escussione non può ritenersi legittima e conforme alle previsioni contrattuali.
Ai sensi dell'art. 3 delle condizioni di polizza (cfr. all. 2 di , decorsi i termini di efficacia della CP_1 polizza “…la garanzia cessa automaticamente purché all'interno di tale periodo non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente, comunicati per conoscenza anche all'Ente garante, ovvero denuncia di sinistro o di richiesta di escussione verso il fideiussore”.
pagina 6 di 9 La prova che il 23.10.2028 abbia richiesto il pagamento alla debitrice e che abbia CP_1 CP_2 comunicato, per conoscenza, la circostanza alla società assicuratrice non può escludere, in virtù delle previsioni contrattuali, l'effetto preclusivo dell'escussione della polizza derivante dalla sua scadenza.
E' documentalmente provato che la revoca dell'aiuto e la contestuale richiesta al contraente di restituzione delle somme percepite in acconto è stata disposta dalla quale autorità di Gestione in data CP_7
16.09.2020 con Determinazione n. 365/2020 (cfr. doc. 7 del fascicolo di , quando tuttavia la garanzia CP_1 era già estinta (essendo cessata il 31.12.2018).
La cauzione richiesta era stata prestata “a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato”
(cfr. punto b della polizza p. 3 e p. 4 del file allegato da come doc. n. 2). Dal citato documento si CP_1 legge (p. 4 polizza- p.5 del doc. 2 cit.) che la società assicuratrice “si costituisce fideiussore a favore dell'agenzia per le , dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per Parte_3
l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate”. L'art. 5 delle condizioni generali di polizza prevede poi la possibilità di escutere la polizza qualora il contraente non abbia provveduto entro 30 giorni dalla richiesta di rimborso in favore dell' inviata dalla quale ente CP_1 CP_7 delegato.
In altri termini, secondo le previsioni contrattuali il presupposto per l'escussione della polizza è rappresentato dall'inadempimento del contraente all'obbligazione restitutoria e ciò si è verificato solo a seguito della revoca del contributo da parte della intervenuta successivamente alla scadenza del CP_7 termine di efficacia della polizza. (cfr. in una fattispecie del tutto analoga Corte d'Appello di Roma sent. n.
4276/2023, r.g.n. 6417/2017).
Quanto all'art. 3 delle condizioni generali richiamato da la clausola specifica che la garanzia cessa CP_1 automaticamente decorsi i termini massimi di validità “purché all'interno del periodo di validità non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente, comunicati per conoscenza all'Ente
Garante”. La comunicazione del 23.10.2018 (cfr. doc. 5 fascicolo rivolta al contraente, per il CP_1 recupero dell'anticipazione (prima del provvedimento di revoca del contributo e quindi prima che fosse accertato l'inadempimento del contraente all'obbligo restitutorio oggetto della garanzia) e per conoscenza al garante - con cui è stata preannunciata l'escussione della polizza, precisando che “la presente
pagina 7 di 9 comunicazione interrompe i termini di scadenza della polizza” - non rientra, ad avviso del Tribunale, nella fattispecie contemplata dalla citata clausola contrattuale che presuppone un effettivo inadempimento agli obblighi restitutori. Né la richiamata comunicazione può ritenersi idonea a produrre effetti interruttivi dei termini di scadenza della polizza contrattualmente previsti. In tal senso, il Tribunale condivide e intende dare continuità ai precedenti del Tribunale di Roma che, riguardo a fattispecie contrattuali analoghe, hanno ritenuto che non “si può ammettere che sul termine di efficacia, che è legato al rapporto di corrispettività che sussiste fra il pagamento periodico dei premi e la durata della polizza, ed al conseguente onere di immobilizzazione del capitale sostenuto dal garante, possa avere effetto una mera iniziativa unilaterale del beneficiario;
né ancora trattandosi in sostanza di un termine di durata contrattuale, si tratta di un termine suscettibile di interruzione” (cfr. Tribunale di Roma, Sez. XVII sent.
n.16484/2022, n.R.G. n.19160/2018; in questo senso anche Tribunale sez. II ordinanza del 14.07.2017
RGN 30472/2017).
Con la nota del 23.10.2018, ha solo preannunciato l'escussione (comunicando che, in mancanza di CP_1 pagamento da parte del debitore contraente, avrebbe proceduto “senza indugio” all'escussione della garanzia). Tuttavia l'Amministrazione ha atteso circa due anni per revocare l'aiuto concesso e conseguentemente escutere la polizza - attivandosi verosimilmente, come evidenziato nella determinazione di revoca (cfr. doc. 6 di , anche a fronte della circostanza che dalla visura storica della società CP_1 beneficiaria “la medesima Società risulta essere in 'Scioglimento e liquidazione' – data iscrizione
06/05/2020 – Liquidatore: ”-, con ciò compromettendo l'esito dell'azione di rivalsa Persona_2 spettante alla società di assicurazione.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione, deve essere annullata l'ingiunzione opposta e deve essere accertata l'illegittimità dell'escussione della garanzia oggetto di causa in relazione alla polizza n.
CTIT1503333, con assorbimento della domanda proposta da parte attrice nei confronti della terza chiamata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022 (scaglione di riferimento tra €
52.001,00 ed € 260.000,00) e tenuto conto dell'attività espletata.
pagina 8 di 9 Riguardo alla posizione della terza chiamata, il pacifico inadempimento agli obblighi restitutori sulla stessa gravanti giustifica la compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- annulla l'ingiunzione opposta e accerta l'illegittimità dell'escussione della garanzia oggetto di causa in relazione alla polizza n. CTIT1503333;
- dichiara assorbita ogni altra domanda;
-condanna alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese del giudizio che liquida in complessivi CP_1
€ 14.103,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
-compensa le spese del giudizio nei confronti della terza chiamata.
Roma 21.07.2025
Il Giudice
SS CO
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