Art. 3. Definizioni 1. Agli effetti della presente legge, per:
a) materiale elettrico, si intendono tutti gli elementi che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro dispositivo che impieghi l'elettricita';
b) uso conforme alla propria destinazione, si intende l'uso del materiale elettrico in ambienti nei quali il grisu' puo' formare con l'aria miscele esplosive, come previsto nelle norme armonizzate di costruzione e menzionato nei certificati di conformita' o di controllo;
c) norme armonizzate, si intendono le norme europee (EN) riportate negli allegati A e B annessi alla presente legge.
a) materiale elettrico, si intendono tutti gli elementi che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro dispositivo che impieghi l'elettricita';
b) uso conforme alla propria destinazione, si intende l'uso del materiale elettrico in ambienti nei quali il grisu' puo' formare con l'aria miscele esplosive, come previsto nelle norme armonizzate di costruzione e menzionato nei certificati di conformita' o di controllo;
c) norme armonizzate, si intendono le norme europee (EN) riportate negli allegati A e B annessi alla presente legge.