Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
In tema di domanda giudiziale, deve ritenersi pienamente legittima la pronuncia del giudice di merito che, investito di una richiesta di accertamento negativo circa la sussistenza di un determinato obbligo, e di una contestuale domanda di condanna del convenuto alle conseguenti restituzioni, accolga la prima e rigetti la seconda, essendo la domanda di accertamento negativo volta esclusivamente alla eliminazione di uno stato di incertezza soggettivo sull'esistenza di un diritto nei limiti in cui l'incertezza su di una determinata situazione giuridica possa costituire fonte di pregiudizio personale giuridicamente apprezzabile per l'istante, mentre la successiva, conseguenziale richiesta di condanna ben può essere rigettata per mancata prova del danno in ipotesi lamentato (nella specie, alcuni conduttori di alloggi costruiti "ex lege" 52/76 ed assegnati per esigenze di servizio a personale delle forze dell'ordine convennero in giudizio l'Istituto proprietario, chiedendo che fosse accertata l'infondatezza della pretesa, avanzata da quest'ultimo ex legge 13/89 della regione Sardegna, di maggiorazione retroattiva del canone rispetto a quanto convenuto nei singoli contratti di locazione stipulati "inter partes", e chiedendo, altresì, la conseguente condanna del convenuto alla restituzione - in favore di quelli, tra loro, che avevano già versato i maggiori canoni richiesti -, della differenza tra quanto pagato e quanto invece dovuto a norma di legge e di contratto. Il giudice di appello, con pronuncia confermata dalla S. C. - che ha, così, sancito il principio di diritto di cui in massima - nell'accogliere la domanda di accertamento negativo così come proposta - per inapplicabilità della citata legge regionale posta a fondamento del preteso aumento di canone -, respinse la conseguenziale domanda di condanna dell'Istituto alle restituzioni per mancata prova del "quantum", aggiungendo che, nella specie, non poteva ritenersi nemmeno che gli attori si fossero limitati a formulare, in primo grado, una mera domanda di condanna generica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/1999, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ON SENSALE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Cons. Relatore -
Dott. ON GISOTTI - Consigliere -
Dott. SC FELICETTI - Consigliere -
Dott. GI SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.A.C.P. Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di RI, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo 163, presso l'avv.Glaviano Alviano, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Gallus del foro di RI giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DD FR, SU AO, IR ON, LI ZI, CA ON, LI IA NA IT, IA BE, LI GI, RR AO, AU FI, AL ON, CC LO, RR SA, NO GI, AR BI, OC NN, NI RI,tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Carlo Poma 4, presso l'avv. Emilio Conte, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. GI Macciotta, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
AQ NN, GI IO, RR IO, RO IM, ON EF ON, CA LE, ST NO, SA IE, LI ZI
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di RI n.85 del 10/01- 20/02/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Relatore Cons.G.Cappuccio;
Udito l'avv. Gallus per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.NN Giacalone che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato l'11 marzo 1991 DD FR ed altri 30 litisconsorti [DD FR, SU AO, GI IO, OA ON, LI ZI, CA ON, LI IA, ON EF ON, NA IT, IA BE, LI GI, RR AO, RR IO, ST NO, RE LO, CA LE, RO IM, AR SC, AQ NN, AU FI, CI NI, US UC, AL ON, NI RI, SA IE, CC LO, SU OS, RR SA, NO GI, AR BI e OC NN] tutti appartenenti al personale civile e militare dello Stato e conduttori di case di abitazione costruite, ai sensi della legge statale n. 52 del 6.3.1976, ai fini della assegnazione per esigenze di servizio al personale delle forze dell'ordine, convennero in giudizio davanti al Tribunale di RI l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di RI, chiedendo che fosse accertata la infondatezza della pretesa, avanzata dallo stesso istitituto, a far data dal giugno 1989, di maggiori canoni rispetto a quelli stabiliti nei contratti di locazione stipulati inter partes, con la condanna dello I.A.C.P a restituire agli attori, che avevano versato i maggiori canoni richiesti, la differenza fra l'ammontare di quanto pagato e quanto dovuto a norma di legge e di contratto, con la rivalutazione monetaria e comunque il maggior danno e gli interessi legali. Il tribunale, qualificata la domanda come ripetizione di indebito, ne dichiarava la nullità per assoluta incertezza dell'oggetto, non sanata dalla costituzione dell'I.A.C.P.
Contro la sentenza, pubblicata il 30.11.93 e notificata il 20.5.94, proponevano appello, con atto notificato il 20.6.94 gli stessi attori in primo grado [DD FR, SU AO, GI IO, IR ON, LI ZI, CA o AS ON, LI IA, ON EF ON, NA IT, IA BE, LI GI, RR AO, RI IO, ST NO, CA LE, RO IM, AQ NN, AU FI, AL ON, SA IE, CC LO, RR SA, NO GI, AR BI, OC NN, NI RI].meno RE LO;
AR SC;
CI NI;
US UC;
SU OS. Con sentenza 10.1/20.2.97 la Corte d'appello di RI riteneva che gli attori avessero inteso proporre una domanda di accertamento della legittimità della loro pretesa alla applicazione del canone di locazione disciplinato dalla legge statale del 1976 in luogo di quello previsto dalla legge regionale sarda del 1978 ed una consequenziale domanda di condanna dello IACP alla restituzione di quanto da taluni eventualmente pagato in eccedenza per qualche periodo. Riteneva che, ad accertare la infondatezza della pretesa avanzata dall'I.A.C.P. gli attori avessero un interesse concreto e rilevante in relazione alla esigenza di certezza della disciplina del rapporto.
Secondo la sentenza impugnata, gli alloggi in questione, costruiti con fondi statali in virtù della legge 52/1976 per essere assegnati al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza, del corpo degli agenti di custodia e del corpo forestale in attività di servizio, sono soggetti ad una disciplina particolare che investe anche il canone e che non è stata eliminata dalla legge statale 560/1993 che si è limitata a comprendere, tra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica da alienare, anche quelli costruiti ex lege 52/1976, senza equipararli ad altri effetti. In conseguenza, doveva escludersi, nella determinazione dei canoni, la applicabilità della legge regionale 16.4.89 n. 13.
Doveva invece essere rigettata la domanda di condanna, perché non era stata fornita la prova del quantum, ne' si poteva ritenere che gli attori avessero formulato, in primo grado, una domanda di condanna generica. Spese compensate sino a concorrenza della metà. Contro tale sentenza, notificata l'8.4.97, ha proposto ricorso per cassazione l'I.A.C.P. di RI che, con atto notificato il 5.6.97, ha dedotto quattro motivi di censura. Resistono DD FR, SU AO, IR ON, LI ZI, CA ON, LI IA, NA IT, IA BE, LI GI, RR AO, AU FI, AL ON, CC LO, RR SA, NO GI, AU BI, OC NN, NI RI. Non si sono costituiti gli intimati AQ NN, GI IO, RR IO, RO IM, ON EF ON, CA LE, ST NO, SA IE, LI ZI. Motivi della decisione
Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 360 n.3 cpc in relazione agli artt. 163 n, 3 e 164 cpc;
la violazione dell'art. 360 n. 3 cpc in relazione all'art. 112 cpc;
la violazione dell'art. 360 n. 3 cpc in relazione alla L.R. n. 13/1984 e della L.24.12.93 n. 560; la violazione dell'art. 360 n. 5 cpc per insufficiente e contraddittoria motivazione sulla qualificazione giuridica della domanda degli attori rilevabile dal contesto dell'impugnata sentenza.
Secondo il ricorrente, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado era nullo perché non era assolutamente determinato l'oggetto della domanda ed il petitum non era articolato in accertamento e, in via subordinata, condanna, ma si concretava nella richiesta di condanna consequenziale all'accertamento dell'infondatezza della pretesa avanzata dallo I.A.C.P. Ne derivava che la sentenza impugnata, diversamente opinando, era incorsa in violazione sia del principio di specificità della domanda che del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (artt. 163 e 112 cpc). In conseguenza la decisione della Corte d'appello, avendo riconosciuto che non era stata proposta domanda di condanna generica, era motivata in modo errato, carente e contraddittorio. Premesso che, sin dall'atto introduttivo del giudizio in primo grado, gli attori avevano chiesto: "a) Accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa avanzata dallo IACP di RI circa la richiesta dei maggiori canoni rispetto a quelli stabiliti nei contratti di locazione stipulati inter partes;
b) condannare lo stesso IACP a restituire agli attori che hanno versato i maggiori canoni richiesti, le somme corrispondenti alla differenza tra l'ammontare dei canoni pagati e quanto da loro dovuto a norma di legge e di contratto..." e che, secondo quanto accertato in fatto dalla Corte d'appello, solo alcuni degli attori avanzavano pretese restitutorie, mentre i rimanenti intendevano solo eliminare lo stato di incertezza in cui la pretesa dell'I.A.C.P., di assoggettare gli alloggi al canone comune;
li poneva, non si ravvisa alcun contrasto tra l'accoglimento della domanda di accertamento ed il rigetto della domanda di condanna. La domanda di accertamento negativo è volta ad eliminare uno stato di incertezza sull'esistenza di un diritto e, nei limiti in cui l'incertezza sulla propria situazione giuridica può essere fonte di pregiudizio personale giuridicamente apprezzabile, sussiste l'interesse ad agire di tutti i conduttori, anche se per alcuni di loro l'Istituto non aveva ancora richiesto il maggior canone, dato che il maggior canone costituiva l'inevitabile e già in parte attuata conseguenza della disciplina che l'Istituto voleva applicare. Ma anche coloro che, oltre all'incertezza, lamentano una lesione, costituita dai maggiori esborsi per canone affrontati, possono, secondo quanto discende dal disposto dell'art. 34 cpc, chiedere che venga chiarita la loro situazione giuridica con efficacia di giudicato anziché incidenter tantum proponendo la domanda di condanna come consequenziale all'accertamento. Il rigetto della domanda di condanna, per mancata prova del danno e l'accoglimento della domanda di accertamento negativo sono pienamente compatibili e non sussiste quindi il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente come conseguenza del ritenuto contrasto tra le due statuizioni. La contestazione della ricorrente, di violazione del principio di specificità della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha come presupposto che la sentenza impugnata sia incorsa in errore nell'interpretazione della domanda, ma di tale errore non fornisce alcuna prova, limitandosi a sostenere l'esattezza della interpretazione fornita dal tribunale. Il motivo è perciò infondato, perché l'interpretazione della domanda, ove non sussistano errori di diritto, rientra nell'apprezzamento incensurabile del giudice di merito, ne' può essere richiesto al giudice di legittimità un confronto delle opposte soluzioni, che si risolverebbe in un nuovo esame del merito.
Sostiene ancora l'Istituto ricorrente che la sentenza impugnata ha errato nel ricostruire la disciplina a cui sono soggetti gli alloggi costruiti con fondi statali in virtù della legge 52/1976 e non ha considerato l'intervento risolutivo della legge 560/93 "che espressamente ricomprende gli alloggi de quo tra quelli facenti parte del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica". Anche questa censura è infondata.
Ha accertato in fatto la Corte d'appello che gli alloggi in questione sono stati costruiti con fondi statali in virtù della legge 52/1976 per essere assegnati al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza, del corpo degli agenti di custodia e del corpo forestale in attività di servizio;
è sicuro -ed è stato sempre pacifico in causa- che non si tratta di alloggi di servizio inquadrabili tra gli alloggi ex Incis/militari (sui quali, S.U. 3606/91; Cass. 10477/96) sottoposti, in forza dell'art.
5.2 legge 18.8.78 n.497 alle norme del R.D. 1165/1938 e successive modifiche. D'altra parte i richiami all'art. 24 della legge 513/77 -che hanno indotto Cass. 8253/96, peraltro in una situazione contrattuale particolare, a considerare abrogata la disciplina differenziata del canone- ed all'art. 1 della legge 560/93 -la cui portata va però limitata alla previsione di dismissione, come già esattamente affermato da Cass. 9521/95- risultano ormai superati dalla disciplina legislativa statale successiva che, come per il passato (art. 33 DPR 23.5.1964 n. 655) continua ad assoggettare tali alloggi, la cui utilizzazione avviene o gratuitamente od in forza di un rapporto di concessione, ad una disciplina speciale. In particolare il canone (art. 13 L.497/78; 9 L.472/87; 13 dm 574/ 92; 9. 3 L 537/93; 43 L.724/94; e, per l'amministrazione finanziaria, art.
3.203 L.549/95 e dm 152/98) anche se progressivamente tende ad assimilarsi all'equo canone nell'ammontare, rimane però sempre oggetto di disciplina autonoma. Poiché dalle funzioni trasferite alle regioni ordinarie sono escluse (art. 93.3 dpr 616/77) quelle relative agli alloggi di servizio del personale civile e militare dello Stato non vi è ragione, dato che la Sardegna non fruisce, in materia, di maggior competenza, per ritenere che la legge regionale sarda n. 13 del 1989 abbia voluto estendere il proprio ambito applicativo anche agli alloggi in questione. Le esclusioni previste dall'art.
1.4 della l.r. richiamata devono essere interpretate con riferimento alla sfera di competenza regionale e non a quella, tendenzialmente illimitata, statale e la mancanza di una esplicita esclusione degli alloggi di servizio non può quindi intendersi come implicita estensione della disciplina anche a tali beni.
Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999