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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 15491/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15491/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 02/04/1948 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. SILVIO SASSO e D'ANGIOLILLO
FIORELLA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. PASUT FRANCO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/12/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto a novembre 2023 un sollecito di pagamento relativo alla richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola percepita dall'1.1.2009 al 31.12.2009 per l'importo complessivo di € 1.117,76; di
1 non aver percepito l'importo indicato;
la mancanza di titolo esecutivo;
la prescrizione;
la carenza di motivazione;
la mancanza di dolo.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, di accertare e dichiarare l'illegittimità degli indebiti con vittoria di spese di lite.
L'istanza di sospensione è stata rigettata in sede di emissione del decreto di fissazione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 221 co. 4 d.l. 34/2020, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre chiarire come la presente controversia ha ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il CP_1 presupposto della formulazione dell'indebito oggettivo riguardante l'indennità di disoccupazione.
In altre parole, nel caso in esame non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di CP_1 accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall'ente previdenziale.
Per tali ragioni, il giudizio di opposizione ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' ma l'accertamento del CP_1 diritto alla prestazione erogata in presenza di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge.
Non sussiste, quindi, nel caso in esame alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' D'altra parte ed in via generale, i CP_1 provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione di CP_1 una prestazione previdenziale od assistenziale non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei
2 requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di mero accertamento. CP_1
Si tratta, quindi, di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' fosse titolare di un CP_1 ampio potere discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e
24862/2006).
Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass.
3404/2006 e 3688/2015). La Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia (Cass. 31954/2019), riguardante la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che “Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in
3 difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn.
2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014). Questi principi vanno qui ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo dell'ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà,
a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacchè questa potestà, ancorchè espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talchè, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso”.
4 Per tali ragioni, sono inconferenti al presente thema decidendum tutti i motivi formulati da parte ricorrente che riguardano l'omessa notifica degli atti presupposti e la violazione dei principi e delle norme della l. 241/1990.
PRESCRIZIONE
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cassazione civile, sez. lav.,
14/05/2008, n. 12092) l'azione di ripetizione dell' è soggetta alla CP_1 prescrizione ordinaria decennale ex art. 2646 c.c. e tale termine inizia a decorre dal momento del pagamento.
Non ignora il giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito dell'accertamento ispettivo.
In tema di indebito sopravvenuto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che “l'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".
Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità granitica, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
L' ha richiesto per la prima volta la restituzione dell'importo con CP_1 nota di debito notificata a mezzo posta ordinaria l'11.11.2014.
A tal proposito, non sono condivisibili le deduzioni formulate da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta in quanto, trattandosi di notifica a mezzo posta ordinaria, non vi è l'indicazione della qualità del soggetto ricevente e, quindi, la sottoscrizione non può ritenersi riconducibile esclusivamente al ricorrente che in tale sede ne disconosce genericamente la sottoscrizione.
5 Per tali notifiche, infatti, si applica il D.M. 13700 del 9.4.2001 e non la l.
890/1982 perché l'ente impositore ha proceduto alla notifica diretta degli atti a mezzo posta e non attraverso l'ufficiale giudiziario. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. 12083, 10232,
7184 e 3254 del 2016 nonché Cass. 1304/2017) secondo cui in tutti i casi di notifica postale eseguita direttamente dall'ufficio non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982 ma occorre far riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie. Da tale impostazione, la stessa
Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario (con ragionamento estensibile anche alla notifica dell'avviso di addebito):
a) non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
b) l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
c) la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario
Per tali ragioni, non risulta decorso il decennio né tra la data di esecuzione della prestazione indebita e la notifica delle singole note di debito, da un lato, né tra tali notifiche e la ricezione dei solleciti di pagamento dall'altro lato.
D'altra parte, secondo la Suprema Corte (Cass. 6614/2014), “Poiché, in caso di raccomandata, le sole indicazioni che devono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della comunicazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l'atto sia consegnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se
6 l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare”.
MANCATA PERCEZIONE DELL'IMPORTO INDEBITO
Allo stesso modo, deve ritenersi infondato il motivo di doglianza relativo alla mancata percezione dell'importo contestato. Le argomentazioni difensive formulate da parte ricorrente sono in contraddizione tra loro, da un lato, e, dall'altro lato, entrano in contraddizione anche con le conclusioni del ricorso.
Parte ricorrente, infatti, prima allega di non aver ricevuto nulla come risulta dall'estratto contributivo (pagina 2), poi evidenzia di “non ricordare” di aver ricevuto tale importo (pagina 4-5). Si tratta, quindi, di una incertezza in ordine al ricordo della percezione di tale importo che comunque è incompatibile con la richiesta di dichiarazione di irripetibilità dell'importo
[punto d) delle conclusioni] in quanto solo una somma percepita può essere dichiarata irripetibile.
Allo stesso modo, l'estratto contributivo non è prova della mancata percezione dell'importo in quanto l' procede poi alla cancellazione CP_1 dei contributi relativi sia a rapporti di lavoro che a prestazioni disconosciute. Sul punto, è sufficiente consultare la documentazione allegata alla memoria difensiva dell'ente previdenziale ove è annotato anche la retribuzione utile ai fini contributivi relativa al rapporto di lavoro agricolo disconosciuto.
DISTRIBUZIONE DELL'ONERE PROBATORIO
Per quanto riguarda il merito, incombe sul lavoratore l'onere di fornire la piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato al fine di
7 dimostrare la sussistenza dei requisiti costitutivi delle prestazioni di cui ora si chiede la restituzione.
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (cfr. Cassazione civile sez. lav. sent. 11/02/2016 n. 2739), ha ribadito tali principi ed ha chiarito che “in tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n.
18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (in senso conforme, Cass., ord., 23.4.2015, n. 8281). Ne consegue che - contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente e conformemente alla statuizione della Corte territoriale - spettava non all' ma alla CP_1 lavoratrice agricola, originaria ricorrente, dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consentisse di qualificare come adempimento quanto corrispostogli. Va rammentato, inoltre, l'orientamento consolidato di questa Corte, cui va data continuità, secondo cui "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel
D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio"
(Cass. 19.5.2003 n. 7845; conf. Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011
n. 14296, Cass., ord., 23.4.2015, n. 8281). E' stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di
8 cancellazione nè presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n.
28716/11; Cass. 12.6.2000 n. 7995)”. Per tali ragioni, l'onere probatorio è
a carico del ricorrente/accipiens e non dell'ente previdenziale resistente/solvens.
CARENZA DI MOTIVAZIONE
Tale distribuzione dell'onere probatorio, inoltre, può trovare applicazione soltanto qualora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e
l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza”
(cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198). Nel caso in esame, l'eccezione di genericità della motivazione del provvedimento restitutorio è infondata in quanto l' ha indicato la causale con un sufficiente livello di CP_1 specificità idoneo a far comprendere perché la prestazione non sarebbero spettate al ricorrente. Nella nota di debito del 30.10.2014, infatti, l' CP_1 ha indicato come la pretesa restitutoria si fonda sulla seguente motivazione: “Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”.
RAPPORTO DI LAVORO CONNESSO ALLA PRESTAZIONE
PREVIDENZIALE INDEBITA
Nel caso in esame, occorre evidenziare le numerose carenze assertive e probatorie commesse dal ricorrente il quale, nel proprio ricorso non ha
9 indicato gli elementi di fatto che costituiscono i tipici indici rivelatori della subordinazione per gli anni indicati nella nota di debito. Non sono indicati, infatti, l'orario di lavoro, le mansioni concretamente svolte, la retribuzione ricevuta, l'utilizzazione da parte del lavoratore di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro e non è indicato il titolare del potere direttivo e disciplinare.
Tali considerazioni sono ampiamente condivise anche dalla giurisprudenza di merito (Corte App. Bari sent. 1917/2019) secondo cui “in tale contesto, deve affermarsi, al fine di corrispondere al motivo di gravame sul punto, che, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice - la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva - e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un idoneo supporto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti. In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi. Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori denunciati. Di conseguenza, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea poteva diventare la prova testimoniale, che non è stata ammessa e quindi non è stata espletata in prime cure, in quanto - ha ritenuto il Tribunale del lavoro di Foggia, si ripete, vertente "su circostanze generiche e valutative, inidonee ex se a dimostrare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato". Questa motivazione va coordinata con le carenze riscontrate dal primo giudice nel ricorso introduttivo della controversia, in particolare,
10 sotto il profilo assertivo, che non esprime allegazioni adeguate in ordine all'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, al dovere di osservare orari e turni di lavoro predeterminati, alla ricezione di una retribuzione costante, alle mansioni concretamente svolte
e al luogo di lavoro”. Per tali ragioni, non sussiste neppure la buona fede allegata da parte ricorrente.
VIOLAZIONE DELL'ART. 2126 C.C.
Allo stesso modo, è infondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 2126
c.c. in quanto nel caso in esame non sussiste un'ipotesi di esecuzione di contratto di lavoro nullo. Si tratta, inoltre, di norma eccezionale in quanto deroga al regime generale delle nullità contrattuali e per tale natura non è suscettibile di applicazione analogica. Nel caso in esame, invece, non si tratta né di rapporto di lavoro (essendo prestazione previdenziale) né di nullità del titolo negoziale (vertendosi in ipotesi di prestazione sine titulo).
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Sono, inoltre, inammissibile i motivi di doglianza formulati per la prima volta nelle note di trattazione scritta. Restano assorbite tutte le ulteriori deduzioni formulate dalle parti.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione di esonero sottoscritta dalla parte personalmente,
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 04/03/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15491/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 02/04/1948 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. SILVIO SASSO e D'ANGIOLILLO
FIORELLA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. PASUT FRANCO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/12/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto a novembre 2023 un sollecito di pagamento relativo alla richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola percepita dall'1.1.2009 al 31.12.2009 per l'importo complessivo di € 1.117,76; di
1 non aver percepito l'importo indicato;
la mancanza di titolo esecutivo;
la prescrizione;
la carenza di motivazione;
la mancanza di dolo.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, di accertare e dichiarare l'illegittimità degli indebiti con vittoria di spese di lite.
L'istanza di sospensione è stata rigettata in sede di emissione del decreto di fissazione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 221 co. 4 d.l. 34/2020, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre chiarire come la presente controversia ha ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il CP_1 presupposto della formulazione dell'indebito oggettivo riguardante l'indennità di disoccupazione.
In altre parole, nel caso in esame non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di CP_1 accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall'ente previdenziale.
Per tali ragioni, il giudizio di opposizione ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' ma l'accertamento del CP_1 diritto alla prestazione erogata in presenza di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge.
Non sussiste, quindi, nel caso in esame alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' D'altra parte ed in via generale, i CP_1 provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione di CP_1 una prestazione previdenziale od assistenziale non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei
2 requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di mero accertamento. CP_1
Si tratta, quindi, di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' fosse titolare di un CP_1 ampio potere discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e
24862/2006).
Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass.
3404/2006 e 3688/2015). La Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia (Cass. 31954/2019), riguardante la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che “Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in
3 difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn.
2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014). Questi principi vanno qui ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo dell'ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà,
a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacchè questa potestà, ancorchè espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talchè, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso”.
4 Per tali ragioni, sono inconferenti al presente thema decidendum tutti i motivi formulati da parte ricorrente che riguardano l'omessa notifica degli atti presupposti e la violazione dei principi e delle norme della l. 241/1990.
PRESCRIZIONE
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cassazione civile, sez. lav.,
14/05/2008, n. 12092) l'azione di ripetizione dell' è soggetta alla CP_1 prescrizione ordinaria decennale ex art. 2646 c.c. e tale termine inizia a decorre dal momento del pagamento.
Non ignora il giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito dell'accertamento ispettivo.
In tema di indebito sopravvenuto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che “l'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".
Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità granitica, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
L' ha richiesto per la prima volta la restituzione dell'importo con CP_1 nota di debito notificata a mezzo posta ordinaria l'11.11.2014.
A tal proposito, non sono condivisibili le deduzioni formulate da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta in quanto, trattandosi di notifica a mezzo posta ordinaria, non vi è l'indicazione della qualità del soggetto ricevente e, quindi, la sottoscrizione non può ritenersi riconducibile esclusivamente al ricorrente che in tale sede ne disconosce genericamente la sottoscrizione.
5 Per tali notifiche, infatti, si applica il D.M. 13700 del 9.4.2001 e non la l.
890/1982 perché l'ente impositore ha proceduto alla notifica diretta degli atti a mezzo posta e non attraverso l'ufficiale giudiziario. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. 12083, 10232,
7184 e 3254 del 2016 nonché Cass. 1304/2017) secondo cui in tutti i casi di notifica postale eseguita direttamente dall'ufficio non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982 ma occorre far riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie. Da tale impostazione, la stessa
Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario (con ragionamento estensibile anche alla notifica dell'avviso di addebito):
a) non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
b) l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
c) la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario
Per tali ragioni, non risulta decorso il decennio né tra la data di esecuzione della prestazione indebita e la notifica delle singole note di debito, da un lato, né tra tali notifiche e la ricezione dei solleciti di pagamento dall'altro lato.
D'altra parte, secondo la Suprema Corte (Cass. 6614/2014), “Poiché, in caso di raccomandata, le sole indicazioni che devono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della comunicazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l'atto sia consegnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se
6 l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare”.
MANCATA PERCEZIONE DELL'IMPORTO INDEBITO
Allo stesso modo, deve ritenersi infondato il motivo di doglianza relativo alla mancata percezione dell'importo contestato. Le argomentazioni difensive formulate da parte ricorrente sono in contraddizione tra loro, da un lato, e, dall'altro lato, entrano in contraddizione anche con le conclusioni del ricorso.
Parte ricorrente, infatti, prima allega di non aver ricevuto nulla come risulta dall'estratto contributivo (pagina 2), poi evidenzia di “non ricordare” di aver ricevuto tale importo (pagina 4-5). Si tratta, quindi, di una incertezza in ordine al ricordo della percezione di tale importo che comunque è incompatibile con la richiesta di dichiarazione di irripetibilità dell'importo
[punto d) delle conclusioni] in quanto solo una somma percepita può essere dichiarata irripetibile.
Allo stesso modo, l'estratto contributivo non è prova della mancata percezione dell'importo in quanto l' procede poi alla cancellazione CP_1 dei contributi relativi sia a rapporti di lavoro che a prestazioni disconosciute. Sul punto, è sufficiente consultare la documentazione allegata alla memoria difensiva dell'ente previdenziale ove è annotato anche la retribuzione utile ai fini contributivi relativa al rapporto di lavoro agricolo disconosciuto.
DISTRIBUZIONE DELL'ONERE PROBATORIO
Per quanto riguarda il merito, incombe sul lavoratore l'onere di fornire la piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato al fine di
7 dimostrare la sussistenza dei requisiti costitutivi delle prestazioni di cui ora si chiede la restituzione.
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (cfr. Cassazione civile sez. lav. sent. 11/02/2016 n. 2739), ha ribadito tali principi ed ha chiarito che “in tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n.
18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (in senso conforme, Cass., ord., 23.4.2015, n. 8281). Ne consegue che - contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente e conformemente alla statuizione della Corte territoriale - spettava non all' ma alla CP_1 lavoratrice agricola, originaria ricorrente, dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consentisse di qualificare come adempimento quanto corrispostogli. Va rammentato, inoltre, l'orientamento consolidato di questa Corte, cui va data continuità, secondo cui "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel
D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio"
(Cass. 19.5.2003 n. 7845; conf. Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011
n. 14296, Cass., ord., 23.4.2015, n. 8281). E' stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di
8 cancellazione nè presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n.
28716/11; Cass. 12.6.2000 n. 7995)”. Per tali ragioni, l'onere probatorio è
a carico del ricorrente/accipiens e non dell'ente previdenziale resistente/solvens.
CARENZA DI MOTIVAZIONE
Tale distribuzione dell'onere probatorio, inoltre, può trovare applicazione soltanto qualora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e
l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza”
(cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198). Nel caso in esame, l'eccezione di genericità della motivazione del provvedimento restitutorio è infondata in quanto l' ha indicato la causale con un sufficiente livello di CP_1 specificità idoneo a far comprendere perché la prestazione non sarebbero spettate al ricorrente. Nella nota di debito del 30.10.2014, infatti, l' CP_1 ha indicato come la pretesa restitutoria si fonda sulla seguente motivazione: “Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”.
RAPPORTO DI LAVORO CONNESSO ALLA PRESTAZIONE
PREVIDENZIALE INDEBITA
Nel caso in esame, occorre evidenziare le numerose carenze assertive e probatorie commesse dal ricorrente il quale, nel proprio ricorso non ha
9 indicato gli elementi di fatto che costituiscono i tipici indici rivelatori della subordinazione per gli anni indicati nella nota di debito. Non sono indicati, infatti, l'orario di lavoro, le mansioni concretamente svolte, la retribuzione ricevuta, l'utilizzazione da parte del lavoratore di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro e non è indicato il titolare del potere direttivo e disciplinare.
Tali considerazioni sono ampiamente condivise anche dalla giurisprudenza di merito (Corte App. Bari sent. 1917/2019) secondo cui “in tale contesto, deve affermarsi, al fine di corrispondere al motivo di gravame sul punto, che, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice - la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva - e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un idoneo supporto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti. In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi. Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori denunciati. Di conseguenza, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea poteva diventare la prova testimoniale, che non è stata ammessa e quindi non è stata espletata in prime cure, in quanto - ha ritenuto il Tribunale del lavoro di Foggia, si ripete, vertente "su circostanze generiche e valutative, inidonee ex se a dimostrare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato". Questa motivazione va coordinata con le carenze riscontrate dal primo giudice nel ricorso introduttivo della controversia, in particolare,
10 sotto il profilo assertivo, che non esprime allegazioni adeguate in ordine all'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, al dovere di osservare orari e turni di lavoro predeterminati, alla ricezione di una retribuzione costante, alle mansioni concretamente svolte
e al luogo di lavoro”. Per tali ragioni, non sussiste neppure la buona fede allegata da parte ricorrente.
VIOLAZIONE DELL'ART. 2126 C.C.
Allo stesso modo, è infondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 2126
c.c. in quanto nel caso in esame non sussiste un'ipotesi di esecuzione di contratto di lavoro nullo. Si tratta, inoltre, di norma eccezionale in quanto deroga al regime generale delle nullità contrattuali e per tale natura non è suscettibile di applicazione analogica. Nel caso in esame, invece, non si tratta né di rapporto di lavoro (essendo prestazione previdenziale) né di nullità del titolo negoziale (vertendosi in ipotesi di prestazione sine titulo).
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Sono, inoltre, inammissibile i motivi di doglianza formulati per la prima volta nelle note di trattazione scritta. Restano assorbite tutte le ulteriori deduzioni formulate dalle parti.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione di esonero sottoscritta dalla parte personalmente,
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 04/03/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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