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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/12/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1984/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1984/2025 VG, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f.: , nato a [...] il [...] residente a [...]C.F._1
Mairago, Via Vittorio Emanuele II n. 16; difeso e rappresentato dagli avv.ti Chiara Maria Invernizzi e IU Maria Invernizzi;
e da
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Mairago, Via Vittorio Emanuele II n. 16; difesa e rappresentata dall'avv. Francesca Del Monte.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 23.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre
* I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita del figlio che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di . Per_1 * Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé.
* I genitori si asterranno, in presenza dei figli, da ogni condotta negativa e denigratoria nei confronti del ruolo genitoriale e/o della persona dell'altro coniuge.
Impegno che le parti si obbligano a far rispettare anche ai nonni materni i quali inoltre non dovranno in alcun modo interferire sulle scelte e modalità educative impartite dai genitori sui propri figli.
2) Per quanto riguarda le modalità di visita tra il padre e il figlio minore , tenuto conto dell'età Per_1 di quest'ultimo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore - previo congruo avviso alla signora - accordandosi direttamente con lui circa le modalità e i tempi di frequentazione, Pt_2 secondo le esigenze e richieste del minore.
Per i periodi di vacanza estivi e invernali, oltre che per tutte le altre festività (25 Aprile, 1° maggio,
2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre) ed eventuali ponti (Carnevale), il signor è disponibile a Pt_1 tenere i ragazzi secondo le loro esigenze o richieste.
Nel caso di vacanza dei figli con i rispettivi amici, le suddette spese saranno suddivise al 50% tra i genitori, previa accettazione di preventivi documentati da parte di entrambi.
3) La casa famigliare cointestata tra i signori e sita in Mairago, Via Vittorio Emanuele Pt_1 Pt_2
II n. 16, con tutto quanto l'arreda e correda, sarà assegnata alla signora che l'abiterà con i Pt_2 figli.
Le spese di ordinaria amministrazione, relative all'immobile e le utenze, saranno a carico integralmente della signora mentre quelle straordinarie saranno divise al 50% tra i signori Pt_2
e Pt_1 Pt_2
- La signora concede al signor l'utilizzo del box, delle pertinenze e del terreno ivi Pt_2 Pt_1 adiacente la casa famigliare, compreso quanto in quest'ultimo contenuto (portico, materiali e attrezzi vari).
Inoltre per quanto riguarda le pertinenze e il terreno adiacente alla casa famigliare, la signora o chi per essa, potrà tagliare l'erba, effettuare piccoli riordini, e coltivare l'orto, mentre il Pt_2 trattorino dovrà essere utilizzato da persone munite di patente B, in quanto dotato di rimorchio, se si utilizza fuori dalla proprietà. La signora si asterrà dall'utilizzare o asportare il materiale Pt_2 in esso contenuto, salvo diverso accordo con il signor Pt_1
I costi relativi al terreno e alle pertinenze saranno integralmente a carico del signor Pt_1
4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli, , minorenne e non economicamente Per_1 autosufficiente, e IU maggiorenne e non economicamente autosufficiente, corrispondendo alla madre, a mezzo due bonifici bancari, uno entro il giorno 10 di ogni mese, l'altro entro il giorno 25, sul conto corrente che verrà indicato dalla stessa, l'assegno di mantenimento mensile di € 1.000,00=
(€ 500,00= per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
5) Le spese straordinarie a favore dei figli, saranno suddivise, così come stabilite dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017, per i primi 9 mesi, al 70% a carico del padre e 30% della madre.
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposti dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo
: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare, viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso per la quota al genitore anticipatario precisando che:
i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo raccomandata o e-mail) un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.;
(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Trascorsi i 9 mesi, i quali decorreranno dal deposito del presente ricorso, le spese straordinarie verranno suddivise al 50 % tra i genitori.
Il signor opporta, altresì, le spese relative ai cellulari di entrambi i figli per un importo mensile Pt_1 pari ad € 23,00.
6) Le detrazioni fiscali relative ai figli saranno al 50% tra i genitori.
7) Le detrazioni fiscali relative alle persiane e alla porta d'ingresso saranno percepite interamente dalla signora Pt_2
8) Il signor provvederà al pagamento dei due finanziamenti in essere intestati alla signora Pt_1
(quello relativo all'acquisto del trattorino, con rata mensile pari a € 327,18, e quello relativo Pt_2 all'acquisto dell'autovettura TR, con rata mensile pari a € 191,00), nonché contribuirà con il versamento in favore della signora della somma mensile di € 125,00 per il pagamento del Pt_2
50% della rata mensile del finanziamento intestato al signor , acceso per l'acquisto Parte_3 dell'autovettura Duster di proprietà della signora Pt_2
9) L'autovettura TR (Tg GH001KS) utilizzata dal signor ma intestata alla signora Pt_1 Pt_2 verrà attribuita in piena ed esclusiva proprietà allo stesso che ne curerà il trapasso solo a suo nome a sue spese.
10) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora Pt_2
11) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto, per l'ottenimento o il rinnovo del passaporto del minore sarà necessaria l'autorizzazione/assenso di entrambi i genitori, che verrà manifestato all'evidenziarsi della necessità stessa.
12) Spese legali compensate Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi conciliare ed hanno provveduto ad indicare le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a loro carico.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. I coniugi hanno intrapreso una convivenza more uxorio nel 2024 e dalla loro unione sono nati
IU in data 03.02.2007 e in data 15.12.2009. Per_1
3. Tutto ciò considerato, il Collegio ritiene pienamente rispondenti le condizioni delineate dai genitori.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto del minore non è necessario stante l'intervenuto accordo.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Compensa le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Omologa le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa le spese.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso in Lodi, il 25/11/2025
La Giudice rel./est. La Presidente dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1984/2025 VG, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f.: , nato a [...] il [...] residente a [...]C.F._1
Mairago, Via Vittorio Emanuele II n. 16; difeso e rappresentato dagli avv.ti Chiara Maria Invernizzi e IU Maria Invernizzi;
e da
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Mairago, Via Vittorio Emanuele II n. 16; difesa e rappresentata dall'avv. Francesca Del Monte.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 23.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre
* I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita del figlio che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di . Per_1 * Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé.
* I genitori si asterranno, in presenza dei figli, da ogni condotta negativa e denigratoria nei confronti del ruolo genitoriale e/o della persona dell'altro coniuge.
Impegno che le parti si obbligano a far rispettare anche ai nonni materni i quali inoltre non dovranno in alcun modo interferire sulle scelte e modalità educative impartite dai genitori sui propri figli.
2) Per quanto riguarda le modalità di visita tra il padre e il figlio minore , tenuto conto dell'età Per_1 di quest'ultimo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore - previo congruo avviso alla signora - accordandosi direttamente con lui circa le modalità e i tempi di frequentazione, Pt_2 secondo le esigenze e richieste del minore.
Per i periodi di vacanza estivi e invernali, oltre che per tutte le altre festività (25 Aprile, 1° maggio,
2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre) ed eventuali ponti (Carnevale), il signor è disponibile a Pt_1 tenere i ragazzi secondo le loro esigenze o richieste.
Nel caso di vacanza dei figli con i rispettivi amici, le suddette spese saranno suddivise al 50% tra i genitori, previa accettazione di preventivi documentati da parte di entrambi.
3) La casa famigliare cointestata tra i signori e sita in Mairago, Via Vittorio Emanuele Pt_1 Pt_2
II n. 16, con tutto quanto l'arreda e correda, sarà assegnata alla signora che l'abiterà con i Pt_2 figli.
Le spese di ordinaria amministrazione, relative all'immobile e le utenze, saranno a carico integralmente della signora mentre quelle straordinarie saranno divise al 50% tra i signori Pt_2
e Pt_1 Pt_2
- La signora concede al signor l'utilizzo del box, delle pertinenze e del terreno ivi Pt_2 Pt_1 adiacente la casa famigliare, compreso quanto in quest'ultimo contenuto (portico, materiali e attrezzi vari).
Inoltre per quanto riguarda le pertinenze e il terreno adiacente alla casa famigliare, la signora o chi per essa, potrà tagliare l'erba, effettuare piccoli riordini, e coltivare l'orto, mentre il Pt_2 trattorino dovrà essere utilizzato da persone munite di patente B, in quanto dotato di rimorchio, se si utilizza fuori dalla proprietà. La signora si asterrà dall'utilizzare o asportare il materiale Pt_2 in esso contenuto, salvo diverso accordo con il signor Pt_1
I costi relativi al terreno e alle pertinenze saranno integralmente a carico del signor Pt_1
4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli, , minorenne e non economicamente Per_1 autosufficiente, e IU maggiorenne e non economicamente autosufficiente, corrispondendo alla madre, a mezzo due bonifici bancari, uno entro il giorno 10 di ogni mese, l'altro entro il giorno 25, sul conto corrente che verrà indicato dalla stessa, l'assegno di mantenimento mensile di € 1.000,00=
(€ 500,00= per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
5) Le spese straordinarie a favore dei figli, saranno suddivise, così come stabilite dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017, per i primi 9 mesi, al 70% a carico del padre e 30% della madre.
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposti dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo
: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare, viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso per la quota al genitore anticipatario precisando che:
i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo raccomandata o e-mail) un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.;
(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Trascorsi i 9 mesi, i quali decorreranno dal deposito del presente ricorso, le spese straordinarie verranno suddivise al 50 % tra i genitori.
Il signor opporta, altresì, le spese relative ai cellulari di entrambi i figli per un importo mensile Pt_1 pari ad € 23,00.
6) Le detrazioni fiscali relative ai figli saranno al 50% tra i genitori.
7) Le detrazioni fiscali relative alle persiane e alla porta d'ingresso saranno percepite interamente dalla signora Pt_2
8) Il signor provvederà al pagamento dei due finanziamenti in essere intestati alla signora Pt_1
(quello relativo all'acquisto del trattorino, con rata mensile pari a € 327,18, e quello relativo Pt_2 all'acquisto dell'autovettura TR, con rata mensile pari a € 191,00), nonché contribuirà con il versamento in favore della signora della somma mensile di € 125,00 per il pagamento del Pt_2
50% della rata mensile del finanziamento intestato al signor , acceso per l'acquisto Parte_3 dell'autovettura Duster di proprietà della signora Pt_2
9) L'autovettura TR (Tg GH001KS) utilizzata dal signor ma intestata alla signora Pt_1 Pt_2 verrà attribuita in piena ed esclusiva proprietà allo stesso che ne curerà il trapasso solo a suo nome a sue spese.
10) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora Pt_2
11) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto, per l'ottenimento o il rinnovo del passaporto del minore sarà necessaria l'autorizzazione/assenso di entrambi i genitori, che verrà manifestato all'evidenziarsi della necessità stessa.
12) Spese legali compensate Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi conciliare ed hanno provveduto ad indicare le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a loro carico.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. I coniugi hanno intrapreso una convivenza more uxorio nel 2024 e dalla loro unione sono nati
IU in data 03.02.2007 e in data 15.12.2009. Per_1
3. Tutto ciò considerato, il Collegio ritiene pienamente rispondenti le condizioni delineate dai genitori.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto del minore non è necessario stante l'intervenuto accordo.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Compensa le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Omologa le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa le spese.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso in Lodi, il 25/11/2025
La Giudice rel./est. La Presidente dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Ada Cappello