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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza N. 432/2025
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1268/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati:
Giovanna Ciardi Presidente Alessandra Trementozzi Consigliera Elisabetta Palumbo Consigliera rel.
ha pronunciato, all'udienza del 31 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n.1268 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA
, quale titolare dell'impresa individuale Comintra di Di Parte_1
Francesco OR con l'Avv. Gianluca Bellardini;
APPELLANTE E
on gli avv.ti Tommaso D'Aloia e Federico Gelmini;
Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.10188/2022 pubblicata dal Tribunale di Roma, sezione
III lavoro, in data 01.12.2022.
Conclusioni: Per l'appellante: “Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un contratto di agenzia a tempo indeterminato e che lo stesso è cessato a fronte del recesso con effetto immediato della preponente e per l'effetto:a) condannare la (…) alla consegna –relativamente alla zona CP_1 ed ai clienti di cui al contratto d'agenzia -di copia autentica dei suoi libri IVA, delle fatture di vendita rilasciate alla clientela, delle bolle di consegna della merce e delle ricevute di versamento RC, per il periodo per il periodo 1gennaio 2002 –31 gennaio 2019 o per il diverso periodo ritenuto opportuno ai fini di causa;
b) condannare la al pagamento delle provvigioni CP_1 dovute e rimaste impagate ex art. 1748 commi primo, secondo e terzo c.c., risultanti dalla documentazione contabile di cui si chiede la consegna ex art. 1749 c.c. c) condannare la CP_1 conformemente agli AEC vigenti tra le parti, al pagamento dell'Indennità suppletiva di clientela pari ad € 33.640,00; Il tutto oltre accessori di legge, interessi anche ex D.Lgs 231/02 e rivalutazione dalle singole scadenze. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado
Corte di Appello di Roma
giudizio.In via subordinata, condannare la al pagamento dell'indennità ex art.1751 CP_2 c.c. pari ad € 4.006,00 o alla diversa somma che risulterà equa e/o di giustizia, anche all'esito delle risultanze istruttorie. In via istruttoria: A) Si chiede CTU contabile al fine di realizzare il diritto di verifica ex art. 1749 c.c. e al fine di confermare o esattamente determinare l'ammontare delle provvigioni e delle indennità reclamate. B) Ferma la domanda di verifica ex art. 1749 c.c., si chiede che sia ordinata a controparte, ex artt. 210 c.p.c., 1749 c.c. e dei vigenti AEC l'esibizione di copia autentica dei suoi libri iva, delle fatture di vendita rilasciate alla clientela, degli estratti conto provvigioni, delle bolle di consegna della merce e delle ricevute di versamento RC per la zona del contratto e per il periodo 1gennaio 2002 –31 gennaio 2019 oppure per diverso periodo ritenuto opportuno. C) si chiede prova per testi”. Per l'appellata: “Nel merito in via principale: respingere il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate nella presente memoria difensiva, anche in accoglimento, quanto alle provvigioni dirette ed indirette, dell'eccezione di prescrizione sollevata al sottoparagrafo sub a3). Nel merito in via subordinata: per il denegato caso di ritenuta sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità suppletiva di clientela, ridursene l'importo nella misura indicata al sottoparagrafo sub b4) per le ragioni ivi illustrate. In ogni caso: spese e competenze del giudizio interamente rifuse. In via istruttoria prova per interpello e per testi”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.05.2021, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma, chiedendo di “accertare e dichiarare che Controparte_1 tra le parti è intercorso un contratto di agenzia a tempo indeterminato e che lo stesso è cessato a fronte del recesso con effetto immediato della preponente e per l'effetto: a) condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla consegna relativamente alla zona ed ai clienti di cui al contratto d'agenzia di copia autentica dei suoi libri IVA, delle fatture di vendita rilasciate alla clientela, delle bolle di consegna della merce e delle ricevute di versamento RC , per il periodo per il periodo 1 gennaio 2002 31 gennaio 2019 o per il diverso periodo ritenuto opportuno ai fini di causa;
b) condannare la Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento delle provvigioni dovute e rimaste impagate ex art. 1748 commi primo, secondo e terzo c.c., risultanti dalla documentazione contabile di cui si chiede la consegna ex art. 1749 c.c. c) condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 conformemente agli AEC vigenti tra le parti, al pagamento dell'Indennità suppletiva di clientela pari ad € 33.640,00; Il tutto oltre accessori di legge, interessi anche ex D.Lgs 231/02 e rivalutazione dalle singole scadenze. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”. 1.1 Premetteva di aver svolto, su incarico della società attività Controparte_1 di agente di commercio con regolare contratto di agenzia a partire dal 1° luglio 2002 con la società che proseguiva a far data dal 1° luglio 2014 senza Controparte_3 soluzione di continuità ed a seguito di regolare cessione del contratto in questione con l'attuale ricorrente, avente ad oggetto la promozione della vendita di tubi e accessori per il piping, commercializzati dalla preponente nella zona Lazio e Umbria e che la
[...] decideva di interrompere il rapporto con effetto immediato e senza Controparte_1 preavviso, inviando all'agente la relativa comunicazione di recesso. ___________________________________________________________________ 2
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1.2 Deduceva di non avere mai ricevuto alcun estratto conto provvigioni, né altro documento contabile relativo sia al periodo precedente all'inizio del contratto d'agenzia, che a quello successivo alla cessazione dello stesso.
1.3 Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento delle indennità indicate nelle conclusioni del ricorso introduttivo, il tutto con vittoria di spese.
2. Si costituiva la che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Parte_2 delle istanze istruttorie;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
3. A definizione del procedimento, il Tribunale rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
- Nella parte motiva della sentenza impugnata, il Tribunale ha dato atto della inammissibilità della domanda di esibizione dei documenti contabili da parte della resistente in quanto “meramente esplorativa sulla scorta di un chiaro difetto di allegazione, da parte della ricorrente, dei fatti posti alla base della pretesa che su tali documenti dovrebbe trovare fondamento. La , infatti, svolge detta Parte_1 domanda <<nonché la relativa istanza istruttoria ex art.210 c.p.c.” espressamente “ai fini della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 1751 c.c.>> (…) L'onere della prova è, per certo, a carico dell'agente, che non può esimersi dall'allegazione di circostanze specifiche sulla scorta delle quali fondare il proprio diritto. Nella specie il ricorso è, come detto, palesemente carente di allegazioni precise, essendosi la
[...]
limitata ad affermare apoditticamente in ricorso di aver <<sensibilmente parte_1 sviluppato gli affari della mandante>> e di averle <<procurato un sensibile numero di nuovo clienti.>> (…) la ricorrente ha omesso del tutto di allegare di aver procurato nuovi clienti alla mandante - specificando eventualmente quanti e quali - e di dedurre che la preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, affidando la prova, che assume “costituenda”, esclusivamente alla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., senza la quale deduce di non avere possibilità di dimostrare le dette circostanze”.
- Il Tribunale ha evidenziato altresì che la società convenuta ha dedotto una serie di circostanze non contestate dalla ricorrente, fra cui l'esistenza di un accordo del giugno 2011 intervenuto tra la ed essa preponente secondo cui, a partire CP_3 dall'anno 2012 sarebbe stata direttamente essa a raccogliere gli Controparte_1 ordini della cliente e di aver intrattenuto con altra società, la un rapporto Parte_3 commerciale che aveva determinato di fatto che tra il 2013 ed il 2018 il contratto di agenzia con la (nel dicembre 2012 divenuta Controparte_3 Controparte_4
, non aveva più avuto esecuzione. Parte_1
Ravvisava altresì il Tribunale che la mancata contestazione dei fatti dedotti dalla trovava riscontro nel prospetto di calcolo delle retribuzioni annuali redatto dalla CP_1 stessa ricorrente ove si legge che per gli anni 2013, 2014 2015, 2017 2018 le retribuzioni erano pari a zero.
- Ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizioni delle provvigioni relativamente al quinquennio precedente la notifica del ricorso (29 giugno 2021) e fornita la prova di pagamenti effettuati, nonchè della stipula di contratti con società estere al di fuori della zona di competenza della ricorrente.
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4. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando che il Tribunale ha erroneamente I) rigettato, dichiarando inammissibile perché esplorativa e priva di allegazioni, la richiesta di condanna della società convenuta “alla consegna relativamente alla zona ed ai clienti di cui al contratto d'agenzia di copia autentica dei suoi libri IVA, delle fatture di vendita rilasciate alla clientela, delle bolle di consegna della merce e delle ricevute di versamento RC, per il periodo per il periodo 1° gennaio 2002- 31 gennaio 2019 o per il diverso periodo ritenuto opportuno ai fini di causa”;II) rigettato la domanda sulle provvigioni sulla scorta di un difetto di allegazione circa la sussistenza del diritto e negato il diritto alle provvigioni “perché relative a contratti nei quali non era alcun coinvolgimento della ricorrente ed , aventi sede all'estero e Controparte_5 Controparte_6 quindi al di fuori della zona di competenza dell'agente, limitata a Lazio e Umbria)”.
4.1 Parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
5. Ha resistito con memoria l'appellata chiedendo il rigetto del gravame.
6. Instaurato così il contraddittorio, all'udienza odierna la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
7. Il primo motivo di appello (sub I) va respinto perché infondato. 7.1 Ritiene il collegio che correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda avente ad oggetto la condanna della convenuta alla “consegna relativamente alla zona ed ai clienti di cui al contratto di agenzia di copia autentica dei suoi libri IVA, delle fatture di vendita rilasciate alla clientela, delle bolle di consegna della merce e delle ricevute di versamento RC , per il periodo 1 gennaio 2002 - 31 gennaio 2019” e dell' ordine di esibizione ex art. 210 cpc finalizzata al computo delle provvigioni e delle altre indennità, in difetto di idonea allegazione, da parte della ricorrente, dei fatti posti a base della pretesa avanzata. 7.2 Si richiama il principio giurisprudenziale secondo cui nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni sugli affari conclusi, egli ha all'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi, e non può supplire al mancato assolvimento dello stesso mediante richiesta generica di esibizione della contabilità aziendale del preponente (v. Cass, sez lav. 26 aprile 2017 n. 10325). Anche se tale onere di allegazione e prova va comunque coordinato con quanto disposto dall'articolo 1749 cc comma 3 il quale stabilisce che “l'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili”, secondo la giurisprudenza consolidata la funzione di strumento istruttorio assegnata dall'ordinamento all'ordine di esibizione, è residuale potendo essere utilizzato solo se la prova del fatto non è acquisibile “aliunde” e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorativa ( Cass 2017/10325, Cass. 14968/11 e Cass. n. 1372/02). 7.3 Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto, né allegato di avere avanzato richiesta della rendicontazione alla preponente e/o che sia stata da questa negata, essendosi limitata a dedurre di non avere mai ricevuto alcun estratto conto provvigioni o
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documento affine relativo al periodo precedente e successivo al contratto di agenzia, di fatto così ammettendo di non avere assunto alcuna iniziativa al riguardo. Né la ricorrente ha dedotto con la dovuta precisione per quali periodi o per quali clienti le provvigioni non le sarebbero state corrisposte, mancanza questa che conferma la valenza meramente esplorativa della richiesta ex articolo 210 cpc e di quella di CTU contabile, entrambe inammissibili alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale cui questa Corte ha fatto richiamo. 8. Con il secondo motivo di appello (sub II), parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudicante ha rigettato la domanda di provvigioni e dei diritti connessi al contratto di agenzia per difetto di allegazione e prova. Anche questo motivo è infondato e va respinto. Parte appellante adduce di avere concluso affari con la , cliente Controparte_7 quest'ultima prima della e poi della , senza ricevere il CP_3 Parte_1 pagamento delle relative provvigioni ex art. 1748 cc. L'assunto è infondato in quanto non dimostrato. Il riferimento, nell'atto di appello, ai documenti n. 6) e 4) allegati al ricorso introduttivo di primo grado a dimostrazione della fondatezza della pretesa, è inconferente. La documentazione allegata al n. 6) del ricorso afferisce infatti a rapporti commerciali e/o ad ordinativi di forniture con società aventi sede all'estero per le quali la ricorrente nulla ha dedotto con riguardo alla tipologia di affari conclusi, né sul fatto che le stesse rientrassero nella zona di competenza del suo rapporto di agenzia, specificazione questa necessaria a fronte dell'eccezione sul punto sollevata dalla convenuta. Dall'allegato n. 4) del ricorso introduttivo emerge invece uno scambio di corrispondenza tra le parti del 25 settembre 2018 che fa seguito al recesso del rapporto di agenzia del 18 agosto 2018, in cui è avanzata una generica richiesta di pagamento delle indennità maturate per il rapporto di agenzia. Per la parte invece in cui nella stessa email del 25 settembre 2018 (doc. 4 cit.) si fa riferimento a fatture richieste con precedente email del 30 maggio 2017 (la n. 14 e la n. 15 del 13 dicembre 2016), per queste ultime la ha fornito prova documentale CP_1 dei relativi pagamenti tramite bonifici (doc. 11 del fascicolo di primo grado della resistente) e che nulla era pertanto dovuto a titolo di provvigioni per la conclusione di detto affare. Quanto poi alla documentazione allegata ed indicizzata al n. 6) del ricorso di primo grado come “ordini impagati”, la stessa afferisce a rapporti commerciali risalenti ad un arco temporale che va da settembre 2012 a settembre-ottobre 2013 che, al di là del fatto che rientrano nell'arco temporale in cui la ha dedotto la circostanza -non CP_1 contestata- di avere intrattenuto rapporti di agenzia con altra società (la ), il Pt_3 relativo credito deve ritenersi prescritto. A fronte dell'eccezione di estinzione dei crediti alle provvigioni per intervenuta prescrizione in quanto antecedenti al quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio avvenuto il 29 giugno 2021, la ricorrente non ha fornito prova di avere interrotto il relativo termine. La missiva del 17 ottobre 2019 (doc. 4 allegato al ricorso introduttivo) in quanto generica e priva di riferimenti specifici, non può avere efficacia interruttiva della
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prescrizione come del resto già evidenziato dal Giudice di prime cure, così come generica è, per come già detto, l'e-mail del 25 settembre 2018. 8.1. Nè efficacia dimostrativa dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, può ricavarsi dall'ulteriore documentazione versata in atti, posto che anche il documento n. 5) allegato al ricorso introduttivo riguarda una ricevuta pec di accettazione e di avvenuta consegna del 17 ottobre 2019 dell'avv.to Bellardini che nulla dice in merito al contenuto epistolare. In difetto di prova dell'attività prestata dall'agente, la richiesta avente ad oggetto il pagamento delle provvigioni e dei diritti connessi al contratto, è stata correttamente respinta, considerato che la domanda di pagamento ex art. 1748 cc riguarda un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto di agenzia (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato) esigendo che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente (Cass. sez lav. 29 agosto 2024 m. 23345). 8.2 Anche l'ulteriore richiesta di condanna della convenuta “conformemente agli AEC vigenti tra le parti, al pagamento dell'indennità suppletiva di clientela pari ad euro 33.640,00” (v lett c delle conclusioni del ricorso in appello), e quella avanzata in via subordinata di pagamento dell'indennità ex articolo 1751 cc pari ad euro 4.006,00, anche queste vanno disattese. Parte appellante si duole del fatto che il diritto alle provvigioni ed alle ulteriori indennità derivanti dagli istituti correlati, deriverebbero dai versamenti fatti all'RC (FIRR); nello specifico, che l'obbligo della preponente del pagamento dell'indennità suppletiva di clientela (nella misura di euro 33.640,00) deriverebbe dalla vigenza degli Accordi economici collettivi (AEC) la cui applicazione sarebbe (indirettamente) dimostrata dai versamenti FIRR risultanti dagli atti di causa. 8.3 L'assunto è infondato. Quanto al dedotto mancato pagamento dell'indennità suppletiva di clientela, che si fonderebbe, come detto, sulla ribadita applicabilità al rapporto di agenzia dedotto in giudizio degli questa è stata esclusa dal Tribunale con statuizione che va CP_8 confermata in questo grado, limitandosi il gravame a riproporre le ragioni già disattese dal primo giudice con argomentazioni affatto inficiate dalle osservazioni critiche dell'appellante. Ha ritenuto il Tribunale, infatti, come “in tema di contratto di agenzia, l'indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva, essendo stata introdotta dalla contrattazione collettiva (AEC 18 dicembre 1974) e conservata negli accordi successivi, tutti con natura ed efficacia meramente negoziale. Essa, pertanto, è dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o “per relationem”, da detti accordi e per la sola ipotesi che il contratto si sciolga per iniziativa del mandante, oppure nell'ipotesi di dimissioni dell'agente dovute a sopravvenuta inabilità permanente o totale o successiva al conseguimento della pensione di vecchiaia;
tale indennità, quindi, non può ritenersi inclusa nella generica voce “importi di fine rapporto”. 8.4 Quanto poi alla richiesta avanzata in via subordinata di pagamento dell'indennità ex art. 1751 cc, si richiamano le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti non potendo
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il giudice del gravame sostituirsi agli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti soprattutto quando la decisione di prime cure si fondi proprio sull'omissione degli stessi ed il gravame non sia idoneo a inficiarne la statuizione. 9. L'appello va pertanto respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Infine, occorre dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art.13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione respinta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi nella misura di euro 2.906,00, oltre il 15% spese forfettarie iva e cpa. Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma il 31.01.2025
La Consigliera rel. La Presidente
Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi
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Reg. gen. Sez. Lav. N. 1268/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati:
Giovanna Ciardi Presidente Alessandra Trementozzi Consigliera Elisabetta Palumbo Consigliera rel.
ha pronunciato, all'udienza del 31 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n.1268 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA
, quale titolare dell'impresa individuale Comintra di Di Parte_1
Francesco OR con l'Avv. Gianluca Bellardini;
APPELLANTE E
on gli avv.ti Tommaso D'Aloia e Federico Gelmini;
Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.10188/2022 pubblicata dal Tribunale di Roma, sezione
III lavoro, in data 01.12.2022.
Conclusioni: Per l'appellante: “Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un contratto di agenzia a tempo indeterminato e che lo stesso è cessato a fronte del recesso con effetto immediato della preponente e per l'effetto:a) condannare la (…) alla consegna –relativamente alla zona CP_1 ed ai clienti di cui al contratto d'agenzia -di copia autentica dei suoi libri IVA, delle fatture di vendita rilasciate alla clientela, delle bolle di consegna della merce e delle ricevute di versamento RC, per il periodo per il periodo 1gennaio 2002 –31 gennaio 2019 o per il diverso periodo ritenuto opportuno ai fini di causa;
b) condannare la al pagamento delle provvigioni CP_1 dovute e rimaste impagate ex art. 1748 commi primo, secondo e terzo c.c., risultanti dalla documentazione contabile di cui si chiede la consegna ex art. 1749 c.c. c) condannare la CP_1 conformemente agli AEC vigenti tra le parti, al pagamento dell'Indennità suppletiva di clientela pari ad € 33.640,00; Il tutto oltre accessori di legge, interessi anche ex D.Lgs 231/02 e rivalutazione dalle singole scadenze. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado
Corte di Appello di Roma
giudizio.In via subordinata, condannare la al pagamento dell'indennità ex art.1751 CP_2 c.c. pari ad € 4.006,00 o alla diversa somma che risulterà equa e/o di giustizia, anche all'esito delle risultanze istruttorie. In via istruttoria: A) Si chiede CTU contabile al fine di realizzare il diritto di verifica ex art. 1749 c.c. e al fine di confermare o esattamente determinare l'ammontare delle provvigioni e delle indennità reclamate. B) Ferma la domanda di verifica ex art. 1749 c.c., si chiede che sia ordinata a controparte, ex artt. 210 c.p.c., 1749 c.c. e dei vigenti AEC l'esibizione di copia autentica dei suoi libri iva, delle fatture di vendita rilasciate alla clientela, degli estratti conto provvigioni, delle bolle di consegna della merce e delle ricevute di versamento RC per la zona del contratto e per il periodo 1gennaio 2002 –31 gennaio 2019 oppure per diverso periodo ritenuto opportuno. C) si chiede prova per testi”. Per l'appellata: “Nel merito in via principale: respingere il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate nella presente memoria difensiva, anche in accoglimento, quanto alle provvigioni dirette ed indirette, dell'eccezione di prescrizione sollevata al sottoparagrafo sub a3). Nel merito in via subordinata: per il denegato caso di ritenuta sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità suppletiva di clientela, ridursene l'importo nella misura indicata al sottoparagrafo sub b4) per le ragioni ivi illustrate. In ogni caso: spese e competenze del giudizio interamente rifuse. In via istruttoria prova per interpello e per testi”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.05.2021, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma, chiedendo di “accertare e dichiarare che Controparte_1 tra le parti è intercorso un contratto di agenzia a tempo indeterminato e che lo stesso è cessato a fronte del recesso con effetto immediato della preponente e per l'effetto: a) condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla consegna relativamente alla zona ed ai clienti di cui al contratto d'agenzia di copia autentica dei suoi libri IVA, delle fatture di vendita rilasciate alla clientela, delle bolle di consegna della merce e delle ricevute di versamento RC , per il periodo per il periodo 1 gennaio 2002 31 gennaio 2019 o per il diverso periodo ritenuto opportuno ai fini di causa;
b) condannare la Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento delle provvigioni dovute e rimaste impagate ex art. 1748 commi primo, secondo e terzo c.c., risultanti dalla documentazione contabile di cui si chiede la consegna ex art. 1749 c.c. c) condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 conformemente agli AEC vigenti tra le parti, al pagamento dell'Indennità suppletiva di clientela pari ad € 33.640,00; Il tutto oltre accessori di legge, interessi anche ex D.Lgs 231/02 e rivalutazione dalle singole scadenze. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”. 1.1 Premetteva di aver svolto, su incarico della società attività Controparte_1 di agente di commercio con regolare contratto di agenzia a partire dal 1° luglio 2002 con la società che proseguiva a far data dal 1° luglio 2014 senza Controparte_3 soluzione di continuità ed a seguito di regolare cessione del contratto in questione con l'attuale ricorrente, avente ad oggetto la promozione della vendita di tubi e accessori per il piping, commercializzati dalla preponente nella zona Lazio e Umbria e che la
[...] decideva di interrompere il rapporto con effetto immediato e senza Controparte_1 preavviso, inviando all'agente la relativa comunicazione di recesso. ___________________________________________________________________ 2
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Corte di Appello di Roma
1.2 Deduceva di non avere mai ricevuto alcun estratto conto provvigioni, né altro documento contabile relativo sia al periodo precedente all'inizio del contratto d'agenzia, che a quello successivo alla cessazione dello stesso.
1.3 Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento delle indennità indicate nelle conclusioni del ricorso introduttivo, il tutto con vittoria di spese.
2. Si costituiva la che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Parte_2 delle istanze istruttorie;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
3. A definizione del procedimento, il Tribunale rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
- Nella parte motiva della sentenza impugnata, il Tribunale ha dato atto della inammissibilità della domanda di esibizione dei documenti contabili da parte della resistente in quanto “meramente esplorativa sulla scorta di un chiaro difetto di allegazione, da parte della ricorrente, dei fatti posti alla base della pretesa che su tali documenti dovrebbe trovare fondamento. La , infatti, svolge detta Parte_1 domanda <<nonché la relativa istanza istruttoria ex art.210 c.p.c.” espressamente “ai fini della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 1751 c.c.>> (…) L'onere della prova è, per certo, a carico dell'agente, che non può esimersi dall'allegazione di circostanze specifiche sulla scorta delle quali fondare il proprio diritto. Nella specie il ricorso è, come detto, palesemente carente di allegazioni precise, essendosi la
[...]
limitata ad affermare apoditticamente in ricorso di aver <<sensibilmente parte_1 sviluppato gli affari della mandante>> e di averle <<procurato un sensibile numero di nuovo clienti.>> (…) la ricorrente ha omesso del tutto di allegare di aver procurato nuovi clienti alla mandante - specificando eventualmente quanti e quali - e di dedurre che la preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, affidando la prova, che assume “costituenda”, esclusivamente alla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., senza la quale deduce di non avere possibilità di dimostrare le dette circostanze”.
- Il Tribunale ha evidenziato altresì che la società convenuta ha dedotto una serie di circostanze non contestate dalla ricorrente, fra cui l'esistenza di un accordo del giugno 2011 intervenuto tra la ed essa preponente secondo cui, a partire CP_3 dall'anno 2012 sarebbe stata direttamente essa a raccogliere gli Controparte_1 ordini della cliente e di aver intrattenuto con altra società, la un rapporto Parte_3 commerciale che aveva determinato di fatto che tra il 2013 ed il 2018 il contratto di agenzia con la (nel dicembre 2012 divenuta Controparte_3 Controparte_4
, non aveva più avuto esecuzione. Parte_1
Ravvisava altresì il Tribunale che la mancata contestazione dei fatti dedotti dalla trovava riscontro nel prospetto di calcolo delle retribuzioni annuali redatto dalla CP_1 stessa ricorrente ove si legge che per gli anni 2013, 2014 2015, 2017 2018 le retribuzioni erano pari a zero.
- Ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizioni delle provvigioni relativamente al quinquennio precedente la notifica del ricorso (29 giugno 2021) e fornita la prova di pagamenti effettuati, nonchè della stipula di contratti con società estere al di fuori della zona di competenza della ricorrente.
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4. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando che il Tribunale ha erroneamente I) rigettato, dichiarando inammissibile perché esplorativa e priva di allegazioni, la richiesta di condanna della società convenuta “alla consegna relativamente alla zona ed ai clienti di cui al contratto d'agenzia di copia autentica dei suoi libri IVA, delle fatture di vendita rilasciate alla clientela, delle bolle di consegna della merce e delle ricevute di versamento RC, per il periodo per il periodo 1° gennaio 2002- 31 gennaio 2019 o per il diverso periodo ritenuto opportuno ai fini di causa”;II) rigettato la domanda sulle provvigioni sulla scorta di un difetto di allegazione circa la sussistenza del diritto e negato il diritto alle provvigioni “perché relative a contratti nei quali non era alcun coinvolgimento della ricorrente ed , aventi sede all'estero e Controparte_5 Controparte_6 quindi al di fuori della zona di competenza dell'agente, limitata a Lazio e Umbria)”.
4.1 Parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
5. Ha resistito con memoria l'appellata chiedendo il rigetto del gravame.
6. Instaurato così il contraddittorio, all'udienza odierna la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
7. Il primo motivo di appello (sub I) va respinto perché infondato. 7.1 Ritiene il collegio che correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda avente ad oggetto la condanna della convenuta alla “consegna relativamente alla zona ed ai clienti di cui al contratto di agenzia di copia autentica dei suoi libri IVA, delle fatture di vendita rilasciate alla clientela, delle bolle di consegna della merce e delle ricevute di versamento RC , per il periodo 1 gennaio 2002 - 31 gennaio 2019” e dell' ordine di esibizione ex art. 210 cpc finalizzata al computo delle provvigioni e delle altre indennità, in difetto di idonea allegazione, da parte della ricorrente, dei fatti posti a base della pretesa avanzata. 7.2 Si richiama il principio giurisprudenziale secondo cui nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni sugli affari conclusi, egli ha all'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi, e non può supplire al mancato assolvimento dello stesso mediante richiesta generica di esibizione della contabilità aziendale del preponente (v. Cass, sez lav. 26 aprile 2017 n. 10325). Anche se tale onere di allegazione e prova va comunque coordinato con quanto disposto dall'articolo 1749 cc comma 3 il quale stabilisce che “l'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili”, secondo la giurisprudenza consolidata la funzione di strumento istruttorio assegnata dall'ordinamento all'ordine di esibizione, è residuale potendo essere utilizzato solo se la prova del fatto non è acquisibile “aliunde” e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorativa ( Cass 2017/10325, Cass. 14968/11 e Cass. n. 1372/02). 7.3 Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto, né allegato di avere avanzato richiesta della rendicontazione alla preponente e/o che sia stata da questa negata, essendosi limitata a dedurre di non avere mai ricevuto alcun estratto conto provvigioni o
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documento affine relativo al periodo precedente e successivo al contratto di agenzia, di fatto così ammettendo di non avere assunto alcuna iniziativa al riguardo. Né la ricorrente ha dedotto con la dovuta precisione per quali periodi o per quali clienti le provvigioni non le sarebbero state corrisposte, mancanza questa che conferma la valenza meramente esplorativa della richiesta ex articolo 210 cpc e di quella di CTU contabile, entrambe inammissibili alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale cui questa Corte ha fatto richiamo. 8. Con il secondo motivo di appello (sub II), parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudicante ha rigettato la domanda di provvigioni e dei diritti connessi al contratto di agenzia per difetto di allegazione e prova. Anche questo motivo è infondato e va respinto. Parte appellante adduce di avere concluso affari con la , cliente Controparte_7 quest'ultima prima della e poi della , senza ricevere il CP_3 Parte_1 pagamento delle relative provvigioni ex art. 1748 cc. L'assunto è infondato in quanto non dimostrato. Il riferimento, nell'atto di appello, ai documenti n. 6) e 4) allegati al ricorso introduttivo di primo grado a dimostrazione della fondatezza della pretesa, è inconferente. La documentazione allegata al n. 6) del ricorso afferisce infatti a rapporti commerciali e/o ad ordinativi di forniture con società aventi sede all'estero per le quali la ricorrente nulla ha dedotto con riguardo alla tipologia di affari conclusi, né sul fatto che le stesse rientrassero nella zona di competenza del suo rapporto di agenzia, specificazione questa necessaria a fronte dell'eccezione sul punto sollevata dalla convenuta. Dall'allegato n. 4) del ricorso introduttivo emerge invece uno scambio di corrispondenza tra le parti del 25 settembre 2018 che fa seguito al recesso del rapporto di agenzia del 18 agosto 2018, in cui è avanzata una generica richiesta di pagamento delle indennità maturate per il rapporto di agenzia. Per la parte invece in cui nella stessa email del 25 settembre 2018 (doc. 4 cit.) si fa riferimento a fatture richieste con precedente email del 30 maggio 2017 (la n. 14 e la n. 15 del 13 dicembre 2016), per queste ultime la ha fornito prova documentale CP_1 dei relativi pagamenti tramite bonifici (doc. 11 del fascicolo di primo grado della resistente) e che nulla era pertanto dovuto a titolo di provvigioni per la conclusione di detto affare. Quanto poi alla documentazione allegata ed indicizzata al n. 6) del ricorso di primo grado come “ordini impagati”, la stessa afferisce a rapporti commerciali risalenti ad un arco temporale che va da settembre 2012 a settembre-ottobre 2013 che, al di là del fatto che rientrano nell'arco temporale in cui la ha dedotto la circostanza -non CP_1 contestata- di avere intrattenuto rapporti di agenzia con altra società (la ), il Pt_3 relativo credito deve ritenersi prescritto. A fronte dell'eccezione di estinzione dei crediti alle provvigioni per intervenuta prescrizione in quanto antecedenti al quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio avvenuto il 29 giugno 2021, la ricorrente non ha fornito prova di avere interrotto il relativo termine. La missiva del 17 ottobre 2019 (doc. 4 allegato al ricorso introduttivo) in quanto generica e priva di riferimenti specifici, non può avere efficacia interruttiva della
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prescrizione come del resto già evidenziato dal Giudice di prime cure, così come generica è, per come già detto, l'e-mail del 25 settembre 2018. 8.1. Nè efficacia dimostrativa dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, può ricavarsi dall'ulteriore documentazione versata in atti, posto che anche il documento n. 5) allegato al ricorso introduttivo riguarda una ricevuta pec di accettazione e di avvenuta consegna del 17 ottobre 2019 dell'avv.to Bellardini che nulla dice in merito al contenuto epistolare. In difetto di prova dell'attività prestata dall'agente, la richiesta avente ad oggetto il pagamento delle provvigioni e dei diritti connessi al contratto, è stata correttamente respinta, considerato che la domanda di pagamento ex art. 1748 cc riguarda un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto di agenzia (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato) esigendo che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente (Cass. sez lav. 29 agosto 2024 m. 23345). 8.2 Anche l'ulteriore richiesta di condanna della convenuta “conformemente agli AEC vigenti tra le parti, al pagamento dell'indennità suppletiva di clientela pari ad euro 33.640,00” (v lett c delle conclusioni del ricorso in appello), e quella avanzata in via subordinata di pagamento dell'indennità ex articolo 1751 cc pari ad euro 4.006,00, anche queste vanno disattese. Parte appellante si duole del fatto che il diritto alle provvigioni ed alle ulteriori indennità derivanti dagli istituti correlati, deriverebbero dai versamenti fatti all'RC (FIRR); nello specifico, che l'obbligo della preponente del pagamento dell'indennità suppletiva di clientela (nella misura di euro 33.640,00) deriverebbe dalla vigenza degli Accordi economici collettivi (AEC) la cui applicazione sarebbe (indirettamente) dimostrata dai versamenti FIRR risultanti dagli atti di causa. 8.3 L'assunto è infondato. Quanto al dedotto mancato pagamento dell'indennità suppletiva di clientela, che si fonderebbe, come detto, sulla ribadita applicabilità al rapporto di agenzia dedotto in giudizio degli questa è stata esclusa dal Tribunale con statuizione che va CP_8 confermata in questo grado, limitandosi il gravame a riproporre le ragioni già disattese dal primo giudice con argomentazioni affatto inficiate dalle osservazioni critiche dell'appellante. Ha ritenuto il Tribunale, infatti, come “in tema di contratto di agenzia, l'indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva, essendo stata introdotta dalla contrattazione collettiva (AEC 18 dicembre 1974) e conservata negli accordi successivi, tutti con natura ed efficacia meramente negoziale. Essa, pertanto, è dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o “per relationem”, da detti accordi e per la sola ipotesi che il contratto si sciolga per iniziativa del mandante, oppure nell'ipotesi di dimissioni dell'agente dovute a sopravvenuta inabilità permanente o totale o successiva al conseguimento della pensione di vecchiaia;
tale indennità, quindi, non può ritenersi inclusa nella generica voce “importi di fine rapporto”. 8.4 Quanto poi alla richiesta avanzata in via subordinata di pagamento dell'indennità ex art. 1751 cc, si richiamano le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti non potendo
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il giudice del gravame sostituirsi agli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti soprattutto quando la decisione di prime cure si fondi proprio sull'omissione degli stessi ed il gravame non sia idoneo a inficiarne la statuizione. 9. L'appello va pertanto respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Infine, occorre dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art.13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione respinta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi nella misura di euro 2.906,00, oltre il 15% spese forfettarie iva e cpa. Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma il 31.01.2025
La Consigliera rel. La Presidente
Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi
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