Sentenza 30 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/08/2002, n. 12710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12710 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2002 |
Testo completo
+ 27 1 0/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NAME POPO O IT A COR E SU P Oggetto ONORARI SEZIONE SECONDA CIVILE D'AVOCATO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Gott. Franco app Presidente- PONTORIERI R.G.N. 21563/99 Cron. 30320 Dott. Ugo COsigliere RIGGIO - COsigliere Dott. Olindo SCHETTINO - Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO COsigliere Ud. 07/03/02 Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. COsigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO IU, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato VITO MONTELEONE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GI RI, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO FRIGGERI 82, presso lo studio dell'avvocato MARIO FIANDESE, difeso anche dall'avvocato GAETANO DI MURO, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 nonchè contro 376 CROCCO GIOVANNI;
-1- intimato avverso la sentenza n. 1446/99 del Giudice di pace di BARI, depositata il 01/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal COsigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO atto notificato il 18/1/99 e 20/4/99 SE CO AN conveniva davanti al Giudice di pace di Bari gli avvocati Onofrio Triggiani e Giovanni Crocco per sentir dichiarare che la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 19/4/1974. con la quale i due professionisti gli avevano chiesto il pagamento del saldo delle loro competenze per prestazioni rese in alcuni procedimenti giudiziari, non aveva alcuna efficacia interruttiva del termine triennale di prescrizione stabilito dall'art.2956 n.2 C.C. per il diritto al compenso in favore dei professionisti. CO sentenza 1/7/99, pronunziata nella resistenza del solo avv.Triggiani e nella contumacia dell'avv.Crocco, il Giudice di pace rigettava la domanda del AN in base al rilievo che sulla pretesa creditoria oggetto della missiva dei due avvocati si era già formato il giudicato in senso favorevole ai predetti professionisti • Il AN ha chiesto la cassazione della sentenza ai sensi dell'art.111 Cost. per un unico motivo, depositando, inoltre, due memorie difensive. Ha resistito con controricorso il solo avv.Triggiani MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dal resistente, avv. Triggiani, secondo il quale il ricorso in esame sarebbe improcedibile essendo l'iscrizione a ruolo avvenuta in data 29/11/1999 e, quindi, oltre il termine di 20 giorni dalla notificazione dell'impugnazione, che nel caso di specie era avvenuta il 6/11/1999. L'eccezione è infondata. Al fine di stabilire la tempestività, ai sensi cod. proc. civ., del depositodell'art.369, primo comma , del ricorso per cassazione inviato a mezzo posta, deve tenersi conto, ai sensi dell'art.134 disp.att.cod.pro.civ. , come modificato dall'art.3 della legge n.59/1979, della data di spedizione del plico risultante dal timbro impresso dall'ufficio postale di partenza, e non già della data del suo arrivo in cancelleria (Cass. Sez. Un. 7013/95). Nel caso di specie, risulta dagli atti che il plico contenente il ricorso per cassazione è stato spedito dall'ufficio postale in data 15/11/1999 (v.timbro apposto sulla busta), e dunque, entro il termine di 20 giorni dal 6/11/1999, data di notificazione del ricorso, a nulla rilevando, quindi, la data del 29/11/1999 a cui ha fatto riferimento il resistente, trattandosi del giorno in cui il plico è pervenuto alla cancelleria di questa Corte. II - CO l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell' art. 3 Cost., della legge n.52/96 T art.1469 bis, dell'art.2702 C.C. per avere la sentenza dato rilevanza, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione di cui all'art.2956 n.2 c.p.c., soltanto alla lettera 19/8/1974 ' senza considerare che la missiva, essendo priva di sottoscrizione e dell'indicazione del mittente, non poteva considerarsi valido atto interruttivo, e omettendo qualsiasi esame "su tutte le richieste "interruttive di prescrizione” del ricorrente a partire dal 1976. La censura va disattesa. La sentenza impugnata è stata pronunziata secondo equità ai sensi del secondo comma dell'art.113 c.p.c. (causa di valore inferiore a due milioni). Per tali sentenze le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronunzia 9493/98, hanno fissato i limiti entro i quali esse sono impugnabili ai sensi dell'art.111 Cost. individuando detti limiti nella inosservanza delle norme costituzionali, delle norme comunitarie e delle norme processuali (ipotesi, quest'ultima, alla quale છે riconducibile anche il vizio della motivazione allorché questa manchi del tutto ovvero sia perplessa manifestamente illogica). Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, sia con riferimento alla violazione di legge, che con riferimento ai vizi della motivazione. Sotto il primo profilo, infatti, il ricorrente, contravvenendo all'obbligo di specificità dei motivi di ricorso, si è limitato a lamentare l'inosservanza dell'art.3 Cost., senza però indicare la ragione per la quale, a suo avviso, il principio di uguaglianza garantito dal precetto costituzionale sarebbe stato intaccato dalla decisione del Giudice di pace. Inoltre, ha denunciato l'inosservanza di norme di diritto sostanziale, che, in base alla surrichiamata sentenza delle Sezioni Unite, non costituiscono vizi deducibili contro una sentenza pronunciata secondo equità. Sotto il secondo profilo, non può parlarsi né di motivazione omessa, né di motivazione illogica perplessa, risultando, al contrario, la regola di equità posta a base della decisione del caso concreto chiaramente indicata e, dunque, non censurabile. Ed infatti, la domanda del ricorrente (volta a far dichiarare che non aveva efficacia interruttiva della prescrizione la lettera 19/4/74 inviatagli dai due avvocati) è stata rigettata dal Giudice di pace in base alla decisiva considerazione che sul diritto dei due professionisti al pagamento della somma oggetto della missiva, pari a lire 706.690, si era già formato il giudicato costituito dal provvedimento camerale 3/3/76, con cui il Tribunale di Bari aveva provveduto alla 7 corrispondente liquidazione. In quella sede ha osservato il Giudice di pace il Tribunale aveva - prescrizione sollevata dalrespinto l'eccezione di AN rilevando che dal 25/8/1971 (data da cui decorreva il diritto dei professionisti al compenso) al 19/8/1974 (data in cui i due professionisti avevano chiesto al AN, con una lettera, il pagamento del compenso) non erano ancora trascorsi i tre anni occorrenti per la prescrizione del diritto. Lamentando che il Giudice di pace non ha tenuto conto che la lettera 19/8/1974, presa in considerazione dal Tribunale, non era un valido atto interruttivo, e che non ha esaminato altre, non meglio precisate, sue "richieste interruttive", il ricorrente dimostra di non avere colto la ratio decidendi dell'impugnata sentenza, basata sulla preesistenza del giudicato formatosi sul suddetto provvedimento del Tribunale, in base al quale era ormai definitivamente accertato che alla data del 19/8/1984 (successiva, cioè, alla lettera invocata davanti al Giudice di pace) il diritto dei due professionisti al compenso non era prescritto. COsegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente, in solido, al pagamento delle spese, liquidate come segue.
P.Q.M.
8 La Corte rigetta il ricorso. COdanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro T 260,00 duecentocinquanta per di cui euro onorari. Roma, 7 marzo 2002 Il presidente L'estensore Bendor frovantall Janes ) E 4 7 C 3 . A O N L P L , I 1 O 9 D B 9 E 1 E - E 1 C I 1 N - IL CANCELLIERE C1 D O 1 I Z 2 U I . A Francesco Catania L G R T 9 S E 3 I N G E . DEPOSITATO IN CANCELLERIA E T 6 R S 4 I A . ( D T Roma 30 AGO 2002. T E R T IL CANCELLERE CI A N E S E IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania