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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 630/2023 V.G.
Tribunale di Torre Annunziata Prima sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 630/2023 V.G.., vertente TRA
nata a [...] il [...] ( ), e Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
LZ, elettivamente domiciliati in Boscoreale (Na), alla via Barone Massa, n. 1, presso lo studio del secondo che, quale avvocato, rappresentata e difende entrambi anche in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTI E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE Oggetto: opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 Conclusioni: Ricorrenti: accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.04.2023, ai sensi degli artt. 281 decies c.p.c., 15 d.lgs 150/2011 e 99 e 170 d.p.r. n. 155 del 30-5-2002, e l'avv. LZ Parte_1
Vincenzo in proprio, ciascuno per quanto di interesse, proponevano opposizione avverso il decreto del 22.03-2023, comunicato a mezzo p.e.c. del 30.03-2023, con il quale il Tribunale di Torre Annunziata ha disposto la revoca dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato di e rigettato l'istanza di liquidazione del difensore. Parte_1
I ricorrenti evidenziavano che la prima era stata ammessa al p.s.s. con delibera n. 1167/2018 del 10/07/2018, in riferimento al giudizio n. 5460/2018 R.G. instaurato innanzi a questo tribunale avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e che il Tribunale aveva disposto la revoca della predetta ammissione CP_2 in quanto il reddito complessivo del nucleo familiare della richiedente era superiore al limite di reddito previsto dall'art. 76 d.p.r. n. 155 del 30-5-2002 (pari ad euro 11.746,68), avendo la stessa percepito in totale 18.946,68 euro, per l'anno d'imposta 2021. Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, il Tribunale aveva considerato, oltre al reddito pari ad euro11.236,54 risultante dalla certificazione ISEE rilasciata in data 21.01.2021, anche l'assegno mensile di 600,00 euro che la Parte_1 percepiva a titolo di assegno mensile per il mantenimento dei figli minori così come disposto dalla sentenza di separazione giudiziale n. 133/2017 e confermato altresì dal provvedimento presidenziale del 10.1.2019. Nell'impugnare il predetto decreto i ricorrenti deducevano che: , a supporto Parte_1 della sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, giusta richiesta del 21/02/2023 del Collegio, dato atto del persistere per tutto il corso del giudizio delle condizioni previste dalla legge per la sua ammissione, aveva depositato: A) la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate relative al reddito imponibile ai fini Irpef, sua e dei componenti il suo nucleo familiare, per gli anni dal 2018 al 2022; B) la certificazione Isee, per tale medesimo periodo;
C) soprattutto la certificazione relativa al reddito di cittadinanza percepito dall'Inps, rilasciato dall'Ente suddetto e completo degli emolumenti mensili effettivamente riscossi dall'accoglimento della domanda, ovvero dal mese di aprile 2019 al gennaio 2023, ivi inclusi alcuni bonus previsti dalla legge per il sostegno a persone bisognose quali, ad esempio, i bonus una tantum di € 200,00 e di € 150,00 ( ex artt.31 e 32 del DL 50/2022), sussistendone il suo diritto a percepirli;
che dalla predetta documentazione risultava che aveva chiesto, ex art. 76 DPR 115/2002, l'ammissione al gratuito patrocinio dichiarando di percepire, per tutta la durata del giudizio divorzile, solo redditi di natura assistenziale e, con particolare riferimento agli ultimi 4 anni ( dal mese di aprile 2019), solo il reddito di cittadinanza oltre che alcuni bonus una tantum, pure essi di natura esclusivamente assistenziale, e null'altro; che il Collegio aveva assunto erratamente le attestazioni Isee come vere e proprie dichiarazioni di reddito ex art. 76 DPR 115/2002 laddove avrebbe invece dovuto assumere a fondamento della sua decisione, solo ed esclusivamente i redditi assistenziali espressamente dichiarati con valore di autocertificazione dalla ricorrente;
che il presupposto, ai fini dell'ISR e della determinazione complessiva dell'ISEE è che l'assegno per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. E DPCM 159/2013, sia stato realmente percepito, sicchè in mancanza non deve essere né dichiarato nella certificazione Isee e nemmeno deve essere sommato con Con le altre componenti reddituali dell' ; che la ricorrente non aveva mai Parte_1 percepito dall'ex marito tale assegno di mantenimento per i figli, come comprovato da numerose denunce sporte nei confronti dell'ex marito e dalla sentenza penale di condanna dello stesso;
che conseguentemente il Collegio non doveva in alcun modo dichiarare ai fini ISEE una somma mai percepita, né, a maggior ragione, doveva dichiararla ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio ex art. 76 DPR 115/2002. Pertanto, i ricorrenti, evidenziato che il reddito complessivo del nucleo familiare era di importo inferiore a quello massimo stabilito, chiedevano l'annullamento e la revoca del provvedimento impugnato e di accertare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità al p.s.s. e delle condizioni per provvedere alla liquidazione dei compensi al difensore, ponendo a carico dell'Erario il pagamento delle spese liquidate. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (cfr ricorso notificato Controparte_1
a mezzo pec in data 28.11.2023, depositato in pari data), non si è costituito in giudizio, restando contumace.
2. In via preliminare, va osservato che ai sensi dell'art 15 del d.lgs 150/2011, come novellato dal d.lgs 149 del 10/10/2022 come modificato dalla l. 197/2022, a decorrere dal 28 febbraio 2023, le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione. Ciò posto, come evidenziato dagli stessi ricorrenti, va affermata la legittimazione attiva dell'avvocato Vincenzo LZ, costituitasi in giudizio in proprio oltre che quale difensore di
, limitatamente all'istanza di liquidazione del compenso in suo favore previa Parte_1 accertamento della illegittimità della disposta revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di . Parte_1
Per come condivisibilmente affermato dalla S.C.: “In materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio (Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, n.21997)” – (Cassazione civile, sentenza n. 16424 del 30-7-2020). Ed ancora: “la legittimazione all'impugnazione del decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, e non al difensore, il quale è invece legittimato unicamente ad impugnare il provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale dell'istanza di liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante (ex multis, Cass. Sez. 6 - 2, n. 21997 del 2018). Nella fattispecie dunque la concorrente legittimazione attiva dell'avvocato LZ va individuata in relazione all'istanza, parimenti spiegata in ricorso, di liquidazione del compenso previa accertamento della illegittimità della disposta revoca. Va poi affermata la legittimazione passiva del resistente in quanto l'opposizione CP_1 al decreto di revoca ex art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 vede quale legittimato passivo non l'Agenzia delle entrate, ma il , soggetto passivo del CP_1 Controparte_1 rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio (Cass. Sez. 6-2, n. 15219 del 2022; Sez. 6-2, n. 5806 del 2022; Sez. 6-2, n. 2517 del 2019; Sez. 2, n. 21700 del 2015)” – (Cass. civ., 18801/2023).
3. In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 76, comma 1 del d.P.R. n. 155 del 30- 5-2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione;
conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, a fortiori, quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza (cfr. Cass. civ., sentenza n. 4429 del 21-2-2017; conf., Cass civ., ordinanza n. 15458 del 21-7-2020). Pertanto, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile. L'art. 76 comma 3 del d.P.R. n. 155 del 30-5-2002 stabilisce, infatti, che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, si deve tenere conto non soltanto dei redditi “imponibili” ai fini IRPEF risultanti dall'ultima dichiarazione, ma anche di quelli esclusi dalla base imponibile, come i redditi “esenti”, soggetti a regime sostitutivo o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e che, pertanto, devono essere computati, ai fini in esame, anche i redditi derivanti dagli assegni di mantenimento versati dal coniuge in favore dei figli conviventi con il coniuge beneficiario (cfr. in tal senso, Cass. civ., ordinanza n. 24378 del 30-9-2019) nonché, a maggior ragione, di quelli versati in favore del coniuge beneficiario. Ne consegue che i redditi derivanti dagli assegni di mantenimento, dovuti dal coniuge in favore dell'interessato o dei figli conviventi, devono essere computati ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio purché effettivamente percepiti;
nel caso in cui, invece, le somme dovute a titolo di mantenimento non siano state corrisposte, non possono essere computate in quanto reddito non effettivamente percepito.
4. Alla luce dei principi enunciati, l'opposizione deve essere accolta. Si premette che il giudizio di divorzio contenzioso in relazione al quale la è Parte_1 stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato è iniziato con ricorso depositato in data 19.09.2018 e si è concluso con sentenza depositata in data 10.02.2023. Per tabulas risulta che: a) dalle certificazioni ai fini Irpef dell'Agenzia delle Entrate, si evince che l'interessata ed i componenti del suo nucleo familiare ( composto dai figli, tutti minorenni all'inizio del giudizio e due di essi, divenuti maggiorenni nel corso dello stesso) non hanno prodotto, nel periodo compreso tra il 2018 ed il 2022, ovvero tra l'inizio e la fine del giudizio divorzile, alcun reddito imponibile (cfr allegati 11,12,12 ricorso); b) dalle certificazioni Isee, si evince che la stessa, nella qualità di capo-famiglia del suo nucleo familiare, ha dichiarato: per l'anno 2018: ISEE € 689,19; ISR € 2687,85; ISE € 2687,85; per l'anno 2019: ISEE € 933,87; ISR € 3455,30; ISE € 3455,30; per l'anno 2020: ISEE € 1131,82; ISR € 4187,73; ISE € 4187,73; per l'anno 2021: ISEE € 2881,16; ISR. 11236,54; ISE € 11236,54; per gli anni 2022 e 2023: ISEE € 3507,44; ISR 11223,80; ISE € 11223.80 (cfr allegati da 16 a 20 al ricorso); c) dalle certificazioni relative al reddito di cittadinanza percepito, ivi inclusi i bonus una tantum, si evince che la stessa ha complessivamente riscosso: nel 2019 ( dal mese di aprile al mese di dicembre),circa € 8.200,00; nel 2020, per l'intero anno, circa € 10.300,00; nel 2021, per l'intero anno, circa € 11.307,22 (non risultando percepito il rateo di giugno); nel 2022, per l'intero anno, circa € 11.456,48, (cfr allegato da 21 a 24 al ricorso). Non sommandosi a tali importi la somma di euro 600, mensili (pari a 7.200,00 annui), dovuta annualmente dal coniuge a titolo di assegno di mantenimento, è evidente che non risulta superato il limite fissato dall'art.76 d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di euro 11.493,82 (fissato con d.m. 16-1-2018 per il periodo in esame) e successivamente pari a 11.746,68 euro per l'anno 2022 (fissato con D.M. 23 luglio 2020). La predetta somma (prevista a titolo mantenimento minori) non va sommata in quanto non effettivamente percepita, come comprovato dalle denunce sporte in sede penale dalla nei confronti del coniuge per il reato di cui all'art. 570 c.p., dalle quali è anche Parte_1 scaturita una sentenza di condanna (cfr allegato 27 al ricorso denunzia in sede penale per reato di cui all'art. 570 c.p., e successivi documenti depositati in data 29.06.2023, relativi al procedimento penale n. 8656/2015 RGNR Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Torre Annunziata contro per mancato versamento assegno di mantenimento, CP_2 conclusosi con sentenza n. 1395/2020 del Tribunale di Torre Annunziata depositata il 04/12/2020, di condanna del sig. , irrevocabile dal 01/02/2021 ). CP_2
Pertanto, previo annullamento del decreto di revoca dell'ammissione dell'interessata al patrocinio a spese dello Stato, deve essere accolta la richiesta di liquidazione del compenso formulata dal difensore. Per quanto concerne il quantum debeatur, occorre tener presente che l'art. 82, co. 1, d.P.R. n. 115 del 30.5.2002 ha individuato nei valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari e diritti (tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa), da intendersi ora riferito al valore medio di liquidazione secondo i parametri di riferimento introdotti dal d.m. 20.7.2012, n. 140 (in attuazione dell'art. 9 d.l. 24.1.2012, n.1, conv. con modificaz. in l. 24.3.2012, n. 27), come modificato dal d.m. n. 55/2014 e dal d.m. 147/2022, il limite massimo entro il quale vanno liquidati dall'autorità giudiziaria il compenso e le spese spettanti al difensore e che gli artt. 130 e 141 dello stesso decreto hanno reso obbligatoria la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore (cfr. Corte costituzionale, 29 luglio 2005, n. 350, e Corte costituzionale, 18 maggio 2006, n. 201, Corte Costituzionale, ordinanza N. 270 del 28 novembre 2012 nel senso che risulta irrilevante la circostanza che il sistema di liquidazione degli onorari civili impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, giacché il sistema di liquidazione è imposto da una norma di legge, che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari); e che, per quanto concerne le controversie in materia di separazione e di divorzio, vanno applicati i valori contemplati per le cause di valore indeterminabile, non incidendo in alcun modo sulla determinazione del valore della controversia l'ammontare delle richieste economiche connesse (Cassazione civile, sez. II, n.610/1999), e che per la controversia di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa (art. 5, co. 3). Nella fattispecie, tenuto conto di quanto previsto nei parametri ministeriali di cui al d.m. 55/2014 (aggiornati al DM 147/2022), e considerato il valore indeterminabile della controversia (complessità bassa), la nota spese, il pregio dell'attività prestata, la natura e la difficoltà dell'affare, i risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché la natura contumaciale della causa, devono essere riconosciute le seguenti somme (corrispondenti all'importo minimo previsto per le attività espletate nel giudizio, considerato che in materia di patrocinio a spese dello stato i medi corrispondono ai massimi): euro 850,50 per fase studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria, euro 1.452,50 per fase decisionale per complessivi euro 3.808,00 da dimidiare ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2002, con riconoscimento di un importo complessivo pari ad euro 1.904,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute Pertanto, sulla scorta di quanto illustrato, deve essere liquidata, in favore del difensore, la complessiva somma di euro 2.189,60, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute.
3. Le spese di lite, vanno compensate nella misura del 50% tenuto conto della ragioni della decisione, (il mancato versamento dell'assegno di mantenimento incidente ai fini della determinazione dei redditi è stato accertato solo nella presente sede) nonché della contumacia del resistente , che non ha inteso contestare l'opposizione e del CP_1 parziale accoglimento in punto di quantum debeatur, e per il restante 50% seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in base ai parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m.. n. 147 del 13-8-2022, nella misura indicata in dispositivo, (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.200,00: valori minimi), tenuto conto del pregio delle difese, della semplicità delle questioni della natura della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
e LZ Vincenzo nei confronti del , in persona del Ministro
[...] Controparte_1
p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A) accoglie la domanda e per l'effetto, annulla il decreto di revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento civile avente Parte_1 ad oggetto divorzio contenzioso iscritto al n. 5460/2018 del RGACC del Tribunale di Torre Annunziata e definito con sentenza pubblicata in data 10.02.2023; B) liquida ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia all'Avv. LZ Vincenzo per l'opera prestata nel detto giudizio la somma complessiva di euro 2.189,60 oltre IVA e CPA come per legge da documentarsi con fattura e ritenuta fiscale come per legge;
C) dispone che il pagamento sia imputato al capitolo di bilancio 1360 del Controparte_1
;
[...]
D) compensa nella misura del 50% le spese di lite e condanna il , Controparte_1 in persona del p.t., al pagamento del restante 50% delle spese di lite in favore CP_4 di e LZ Vincenzo, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro Parte_1
639,00 per compenso professionale, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute. Torre Annunziata, 28.11.2025
Il giudice monocratico dott. ssa Maria Rosaria Barbaro
Tribunale di Torre Annunziata Prima sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 630/2023 V.G.., vertente TRA
nata a [...] il [...] ( ), e Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
LZ, elettivamente domiciliati in Boscoreale (Na), alla via Barone Massa, n. 1, presso lo studio del secondo che, quale avvocato, rappresentata e difende entrambi anche in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTI E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE Oggetto: opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 Conclusioni: Ricorrenti: accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.04.2023, ai sensi degli artt. 281 decies c.p.c., 15 d.lgs 150/2011 e 99 e 170 d.p.r. n. 155 del 30-5-2002, e l'avv. LZ Parte_1
Vincenzo in proprio, ciascuno per quanto di interesse, proponevano opposizione avverso il decreto del 22.03-2023, comunicato a mezzo p.e.c. del 30.03-2023, con il quale il Tribunale di Torre Annunziata ha disposto la revoca dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato di e rigettato l'istanza di liquidazione del difensore. Parte_1
I ricorrenti evidenziavano che la prima era stata ammessa al p.s.s. con delibera n. 1167/2018 del 10/07/2018, in riferimento al giudizio n. 5460/2018 R.G. instaurato innanzi a questo tribunale avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e che il Tribunale aveva disposto la revoca della predetta ammissione CP_2 in quanto il reddito complessivo del nucleo familiare della richiedente era superiore al limite di reddito previsto dall'art. 76 d.p.r. n. 155 del 30-5-2002 (pari ad euro 11.746,68), avendo la stessa percepito in totale 18.946,68 euro, per l'anno d'imposta 2021. Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, il Tribunale aveva considerato, oltre al reddito pari ad euro11.236,54 risultante dalla certificazione ISEE rilasciata in data 21.01.2021, anche l'assegno mensile di 600,00 euro che la Parte_1 percepiva a titolo di assegno mensile per il mantenimento dei figli minori così come disposto dalla sentenza di separazione giudiziale n. 133/2017 e confermato altresì dal provvedimento presidenziale del 10.1.2019. Nell'impugnare il predetto decreto i ricorrenti deducevano che: , a supporto Parte_1 della sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, giusta richiesta del 21/02/2023 del Collegio, dato atto del persistere per tutto il corso del giudizio delle condizioni previste dalla legge per la sua ammissione, aveva depositato: A) la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate relative al reddito imponibile ai fini Irpef, sua e dei componenti il suo nucleo familiare, per gli anni dal 2018 al 2022; B) la certificazione Isee, per tale medesimo periodo;
C) soprattutto la certificazione relativa al reddito di cittadinanza percepito dall'Inps, rilasciato dall'Ente suddetto e completo degli emolumenti mensili effettivamente riscossi dall'accoglimento della domanda, ovvero dal mese di aprile 2019 al gennaio 2023, ivi inclusi alcuni bonus previsti dalla legge per il sostegno a persone bisognose quali, ad esempio, i bonus una tantum di € 200,00 e di € 150,00 ( ex artt.31 e 32 del DL 50/2022), sussistendone il suo diritto a percepirli;
che dalla predetta documentazione risultava che aveva chiesto, ex art. 76 DPR 115/2002, l'ammissione al gratuito patrocinio dichiarando di percepire, per tutta la durata del giudizio divorzile, solo redditi di natura assistenziale e, con particolare riferimento agli ultimi 4 anni ( dal mese di aprile 2019), solo il reddito di cittadinanza oltre che alcuni bonus una tantum, pure essi di natura esclusivamente assistenziale, e null'altro; che il Collegio aveva assunto erratamente le attestazioni Isee come vere e proprie dichiarazioni di reddito ex art. 76 DPR 115/2002 laddove avrebbe invece dovuto assumere a fondamento della sua decisione, solo ed esclusivamente i redditi assistenziali espressamente dichiarati con valore di autocertificazione dalla ricorrente;
che il presupposto, ai fini dell'ISR e della determinazione complessiva dell'ISEE è che l'assegno per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. E DPCM 159/2013, sia stato realmente percepito, sicchè in mancanza non deve essere né dichiarato nella certificazione Isee e nemmeno deve essere sommato con Con le altre componenti reddituali dell' ; che la ricorrente non aveva mai Parte_1 percepito dall'ex marito tale assegno di mantenimento per i figli, come comprovato da numerose denunce sporte nei confronti dell'ex marito e dalla sentenza penale di condanna dello stesso;
che conseguentemente il Collegio non doveva in alcun modo dichiarare ai fini ISEE una somma mai percepita, né, a maggior ragione, doveva dichiararla ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio ex art. 76 DPR 115/2002. Pertanto, i ricorrenti, evidenziato che il reddito complessivo del nucleo familiare era di importo inferiore a quello massimo stabilito, chiedevano l'annullamento e la revoca del provvedimento impugnato e di accertare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità al p.s.s. e delle condizioni per provvedere alla liquidazione dei compensi al difensore, ponendo a carico dell'Erario il pagamento delle spese liquidate. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (cfr ricorso notificato Controparte_1
a mezzo pec in data 28.11.2023, depositato in pari data), non si è costituito in giudizio, restando contumace.
2. In via preliminare, va osservato che ai sensi dell'art 15 del d.lgs 150/2011, come novellato dal d.lgs 149 del 10/10/2022 come modificato dalla l. 197/2022, a decorrere dal 28 febbraio 2023, le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione. Ciò posto, come evidenziato dagli stessi ricorrenti, va affermata la legittimazione attiva dell'avvocato Vincenzo LZ, costituitasi in giudizio in proprio oltre che quale difensore di
, limitatamente all'istanza di liquidazione del compenso in suo favore previa Parte_1 accertamento della illegittimità della disposta revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di . Parte_1
Per come condivisibilmente affermato dalla S.C.: “In materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio (Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, n.21997)” – (Cassazione civile, sentenza n. 16424 del 30-7-2020). Ed ancora: “la legittimazione all'impugnazione del decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, e non al difensore, il quale è invece legittimato unicamente ad impugnare il provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale dell'istanza di liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante (ex multis, Cass. Sez. 6 - 2, n. 21997 del 2018). Nella fattispecie dunque la concorrente legittimazione attiva dell'avvocato LZ va individuata in relazione all'istanza, parimenti spiegata in ricorso, di liquidazione del compenso previa accertamento della illegittimità della disposta revoca. Va poi affermata la legittimazione passiva del resistente in quanto l'opposizione CP_1 al decreto di revoca ex art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 vede quale legittimato passivo non l'Agenzia delle entrate, ma il , soggetto passivo del CP_1 Controparte_1 rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio (Cass. Sez. 6-2, n. 15219 del 2022; Sez. 6-2, n. 5806 del 2022; Sez. 6-2, n. 2517 del 2019; Sez. 2, n. 21700 del 2015)” – (Cass. civ., 18801/2023).
3. In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 76, comma 1 del d.P.R. n. 155 del 30- 5-2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione;
conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, a fortiori, quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza (cfr. Cass. civ., sentenza n. 4429 del 21-2-2017; conf., Cass civ., ordinanza n. 15458 del 21-7-2020). Pertanto, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile. L'art. 76 comma 3 del d.P.R. n. 155 del 30-5-2002 stabilisce, infatti, che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, si deve tenere conto non soltanto dei redditi “imponibili” ai fini IRPEF risultanti dall'ultima dichiarazione, ma anche di quelli esclusi dalla base imponibile, come i redditi “esenti”, soggetti a regime sostitutivo o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e che, pertanto, devono essere computati, ai fini in esame, anche i redditi derivanti dagli assegni di mantenimento versati dal coniuge in favore dei figli conviventi con il coniuge beneficiario (cfr. in tal senso, Cass. civ., ordinanza n. 24378 del 30-9-2019) nonché, a maggior ragione, di quelli versati in favore del coniuge beneficiario. Ne consegue che i redditi derivanti dagli assegni di mantenimento, dovuti dal coniuge in favore dell'interessato o dei figli conviventi, devono essere computati ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio purché effettivamente percepiti;
nel caso in cui, invece, le somme dovute a titolo di mantenimento non siano state corrisposte, non possono essere computate in quanto reddito non effettivamente percepito.
4. Alla luce dei principi enunciati, l'opposizione deve essere accolta. Si premette che il giudizio di divorzio contenzioso in relazione al quale la è Parte_1 stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato è iniziato con ricorso depositato in data 19.09.2018 e si è concluso con sentenza depositata in data 10.02.2023. Per tabulas risulta che: a) dalle certificazioni ai fini Irpef dell'Agenzia delle Entrate, si evince che l'interessata ed i componenti del suo nucleo familiare ( composto dai figli, tutti minorenni all'inizio del giudizio e due di essi, divenuti maggiorenni nel corso dello stesso) non hanno prodotto, nel periodo compreso tra il 2018 ed il 2022, ovvero tra l'inizio e la fine del giudizio divorzile, alcun reddito imponibile (cfr allegati 11,12,12 ricorso); b) dalle certificazioni Isee, si evince che la stessa, nella qualità di capo-famiglia del suo nucleo familiare, ha dichiarato: per l'anno 2018: ISEE € 689,19; ISR € 2687,85; ISE € 2687,85; per l'anno 2019: ISEE € 933,87; ISR € 3455,30; ISE € 3455,30; per l'anno 2020: ISEE € 1131,82; ISR € 4187,73; ISE € 4187,73; per l'anno 2021: ISEE € 2881,16; ISR. 11236,54; ISE € 11236,54; per gli anni 2022 e 2023: ISEE € 3507,44; ISR 11223,80; ISE € 11223.80 (cfr allegati da 16 a 20 al ricorso); c) dalle certificazioni relative al reddito di cittadinanza percepito, ivi inclusi i bonus una tantum, si evince che la stessa ha complessivamente riscosso: nel 2019 ( dal mese di aprile al mese di dicembre),circa € 8.200,00; nel 2020, per l'intero anno, circa € 10.300,00; nel 2021, per l'intero anno, circa € 11.307,22 (non risultando percepito il rateo di giugno); nel 2022, per l'intero anno, circa € 11.456,48, (cfr allegato da 21 a 24 al ricorso). Non sommandosi a tali importi la somma di euro 600, mensili (pari a 7.200,00 annui), dovuta annualmente dal coniuge a titolo di assegno di mantenimento, è evidente che non risulta superato il limite fissato dall'art.76 d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di euro 11.493,82 (fissato con d.m. 16-1-2018 per il periodo in esame) e successivamente pari a 11.746,68 euro per l'anno 2022 (fissato con D.M. 23 luglio 2020). La predetta somma (prevista a titolo mantenimento minori) non va sommata in quanto non effettivamente percepita, come comprovato dalle denunce sporte in sede penale dalla nei confronti del coniuge per il reato di cui all'art. 570 c.p., dalle quali è anche Parte_1 scaturita una sentenza di condanna (cfr allegato 27 al ricorso denunzia in sede penale per reato di cui all'art. 570 c.p., e successivi documenti depositati in data 29.06.2023, relativi al procedimento penale n. 8656/2015 RGNR Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Torre Annunziata contro per mancato versamento assegno di mantenimento, CP_2 conclusosi con sentenza n. 1395/2020 del Tribunale di Torre Annunziata depositata il 04/12/2020, di condanna del sig. , irrevocabile dal 01/02/2021 ). CP_2
Pertanto, previo annullamento del decreto di revoca dell'ammissione dell'interessata al patrocinio a spese dello Stato, deve essere accolta la richiesta di liquidazione del compenso formulata dal difensore. Per quanto concerne il quantum debeatur, occorre tener presente che l'art. 82, co. 1, d.P.R. n. 115 del 30.5.2002 ha individuato nei valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari e diritti (tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa), da intendersi ora riferito al valore medio di liquidazione secondo i parametri di riferimento introdotti dal d.m. 20.7.2012, n. 140 (in attuazione dell'art. 9 d.l. 24.1.2012, n.1, conv. con modificaz. in l. 24.3.2012, n. 27), come modificato dal d.m. n. 55/2014 e dal d.m. 147/2022, il limite massimo entro il quale vanno liquidati dall'autorità giudiziaria il compenso e le spese spettanti al difensore e che gli artt. 130 e 141 dello stesso decreto hanno reso obbligatoria la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore (cfr. Corte costituzionale, 29 luglio 2005, n. 350, e Corte costituzionale, 18 maggio 2006, n. 201, Corte Costituzionale, ordinanza N. 270 del 28 novembre 2012 nel senso che risulta irrilevante la circostanza che il sistema di liquidazione degli onorari civili impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, giacché il sistema di liquidazione è imposto da una norma di legge, che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari); e che, per quanto concerne le controversie in materia di separazione e di divorzio, vanno applicati i valori contemplati per le cause di valore indeterminabile, non incidendo in alcun modo sulla determinazione del valore della controversia l'ammontare delle richieste economiche connesse (Cassazione civile, sez. II, n.610/1999), e che per la controversia di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa (art. 5, co. 3). Nella fattispecie, tenuto conto di quanto previsto nei parametri ministeriali di cui al d.m. 55/2014 (aggiornati al DM 147/2022), e considerato il valore indeterminabile della controversia (complessità bassa), la nota spese, il pregio dell'attività prestata, la natura e la difficoltà dell'affare, i risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché la natura contumaciale della causa, devono essere riconosciute le seguenti somme (corrispondenti all'importo minimo previsto per le attività espletate nel giudizio, considerato che in materia di patrocinio a spese dello stato i medi corrispondono ai massimi): euro 850,50 per fase studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria, euro 1.452,50 per fase decisionale per complessivi euro 3.808,00 da dimidiare ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2002, con riconoscimento di un importo complessivo pari ad euro 1.904,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute Pertanto, sulla scorta di quanto illustrato, deve essere liquidata, in favore del difensore, la complessiva somma di euro 2.189,60, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute.
3. Le spese di lite, vanno compensate nella misura del 50% tenuto conto della ragioni della decisione, (il mancato versamento dell'assegno di mantenimento incidente ai fini della determinazione dei redditi è stato accertato solo nella presente sede) nonché della contumacia del resistente , che non ha inteso contestare l'opposizione e del CP_1 parziale accoglimento in punto di quantum debeatur, e per il restante 50% seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in base ai parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m.. n. 147 del 13-8-2022, nella misura indicata in dispositivo, (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.200,00: valori minimi), tenuto conto del pregio delle difese, della semplicità delle questioni della natura della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
e LZ Vincenzo nei confronti del , in persona del Ministro
[...] Controparte_1
p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A) accoglie la domanda e per l'effetto, annulla il decreto di revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento civile avente Parte_1 ad oggetto divorzio contenzioso iscritto al n. 5460/2018 del RGACC del Tribunale di Torre Annunziata e definito con sentenza pubblicata in data 10.02.2023; B) liquida ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia all'Avv. LZ Vincenzo per l'opera prestata nel detto giudizio la somma complessiva di euro 2.189,60 oltre IVA e CPA come per legge da documentarsi con fattura e ritenuta fiscale come per legge;
C) dispone che il pagamento sia imputato al capitolo di bilancio 1360 del Controparte_1
;
[...]
D) compensa nella misura del 50% le spese di lite e condanna il , Controparte_1 in persona del p.t., al pagamento del restante 50% delle spese di lite in favore CP_4 di e LZ Vincenzo, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro Parte_1
639,00 per compenso professionale, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute. Torre Annunziata, 28.11.2025
Il giudice monocratico dott. ssa Maria Rosaria Barbaro