Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/05/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5382 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...] (codice fiscale: Parte_1
, ivi residente in [...], S.S. C.F._1
Annunziata, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Fiorillo (C.F.:
, giusta procura in atti e che dichiara di voler C.F._2
ricevere notifiche e comunicazioni anche tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata pec: oppure via fax al Email_1
num. 090362602; PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...]; PARTE Controparte_1
RESISTENTE
E
con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
1
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 27.12.2024, premesso che in data Parte_1
09.09.2016 aveva contratto a Messina matrimonio concordatario con
(atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di Controparte_1
detto Comune al n. 424 parte 2 serie A anno 2016); che da tale unione era nata il [...] la IG;
che la comunione di vita materiale e Per_1
spirituale tra i coniugi era venuta meno e con sentenza n. 935/2023 pubblicata il 16.05.2023 il Tribunale aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, confermando, con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della prole, quanto stabilito nella ordinanza presidenziale che aveva affidato la minore in via esclusiva alla madre ed aveva disciplinato le visite del padre, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG mediante la corresponsione della somma mensile di € 250,00 da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che l non aveva CP_1
mai provveduto a versare l'assegno di mantenimento;
e per tale fatto ella lo aveva dovuto ripetutamente denunciare;
che il Tribunale per i minorenni di
Messina con sentenza n. 567/2024 aveva dichiarato la decadenza di dalla responsabilità genitoriale;
che le parti non si Controparte_1
erano riconciliate dal giorno della separazione ed era ormai impossibile ricostituire l'unita materiale e morale dei coniugi;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio e che fosse confermato l'assegno stabilito in sede di separazione a carico dell per il mantenimento CP_1
della IG.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 29.01/03.02.2025.
2 All'udienza del 24.04.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, in quanto il resistente, benché ritualmente citato, non si era costituito e, dichiarata la contumacia di sentiva la Controparte_1
ricorrente che ribadiva le richieste formulate nell'atto introduttivo del giudizio.
Il Giudice delegato, ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrotto da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina n. 935/2023 pubblicata il 16.05.2023 e che
3 dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata con il marito dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effettui civili del matrimonio concordatario contratto in data 09.09.2016 a Messina con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n.
424 parte 2 serie A anno 2016.
Quanto al mantenimento della IG , si deve premettere Per_1
che, in base alle statuizioni vigenti, a seguito della sentenza di separazione,
è obbligato a corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della IG la somma mensile di €
250,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT (sin dal
27.05.2019) oltre al 50 % delle spese straordinarie nell'interesse della IG. Orbene, quando vi sia, come nel caso in esame, un provvedimento definitivo che disciplina l'affidamento ed il mantenimento della prole, la modifica delle statuizioni vigenti richiede non solo che la parte interessata ne faccia richiesta, ma anche che siano sopravvenuti dei fatti che giustifichino la revisione. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 337 quinquies c.c., nello stabilire la modifica delle statuizioni concernenti la prole minorenne è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione e l'esistenza di circostanze nuove costituisce,
4 per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720).
Orbene, nella fattispecie in esame la ricorrente non ha chiesto la modifica delle statuizioni vigenti concernenti il mantenimento della IG, bensì la loro conferma e dagli atti di causa non emergono circostanze che possano giustificare una loro revisione. Di conseguenza, le statuizioni vigenti nel regime della separazione vanno confermate.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti non essendo configurabile una vera e propria soccombenza. Infatti, la pronuncia di divorzio richiede necessariamente l'intervento giurisdizionale, mentre la resistente, non costituendosi, non ha neppure formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 27.12.2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 09.09.2016 a Messina con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 424 parte 2 serie A anno 2016, tra nata a Parte_1
Messina (ME) il 18/09/1990 e nato a Controparte_1
Messina (ME) il 01/07/1989;
2) conferma le statuizioni vigenti con riferimento al mantenimento della IG minore , in base alle quali Per_1 CP_1
è obbligato a corrispondere a a titolo
[...] Parte_1
di contributo al mantenimento della IG la somma mensile di €
250,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT (sin
5 dal 27.05.2019) oltre al 50 % delle spese straordinarie nell'interesse della IG;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
4) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 05.06.2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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