Articolo 21 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 20Articolo 22
Versione
27 marzo 1963
Art. 21.
Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravita' puo', con decreto del Ministro, essere sospeso precauzionalmente dall'impiego o dal servizio fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.
Tuttavia il Ministro puo', per gravi motivi, ordinare la sospensione del sottufficiale dall'impiego o dal servizio anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare.
Il provvedimento di sospensione deve essere immediatamente adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di custodia preventiva.
Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione e' ugualmente revocata a tutti gli effetti.
Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione e' ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato.
Quando sia inflitta al sottufficiale la sanzione della sospensione dall'impiego o dal servizio, la durata della sospensione precauzionale e' computata nel periodo della sospensione disciplinare inflitta, revocandosi l'eventuale eccedenza.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963