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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1653/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1653/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione con decreto emesso in data 14.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03/06/1987 e residente in [...], elettivamente domiciliata in AVOLA,
VIA MAZZINI N. 80, presso lo studio dell'avv. TROJA GIUSEPPE ALVISE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in AVOLA, VIA MAZZINI N. 80, presso lo studio dell'avv. LIBRO STEFANO, che l rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Avola, il giorno 7.9.2019 (Atto n. 39, Parte
II, Serie A, Anno 2019);
- che dalla loro unione è nata la IA il 26.9.2021. Per_1 Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 29/04/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione, nonché contestuale pronuncia di divorzio, alle condizioni di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo reciproco di non arrecarsi molestia, liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno e si prestano, fin d'ora, il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo della carta di identità anche per uso espatrio e del passaporto;
2) La IA viene affidata ai coniugi in maniera condivisa;
i predetti assumeranno di Per_1
comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la stessa (istruzione, educazione e salute), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
3) Il signor si impegna ed obbliga a versare, dalla sottoscrizione del presente Parte_2
atto, in favore della SI , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 di €. 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della IA , oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la piccola, da individuare attraverso la Linee Guida sul mantenimento dei figli in vigore presso il Tribunale di Siracusa;
4) Il signor si impegna e si obbliga a consentire che il cosiddetto “assegno Parte_2 unico” venga incassato esclusivamente e per intero dalla SI , così come la Parte_1
indennità di accompagnamento di cui la piccolina usufruisce;
5) La IA minore resterà collocata presso la madre, in Avola, via R. Chinnici n. 11, a cui resta assegnata la casa coniugale, tra l'altro di proprietà della stessa.
Il padre avrà il diritto di vederla secondo le seguenti modalità:
a) tutti i martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 19,00; il sabato e la domenica, a settimane alterne, stessi orari. Si prevede fin d'ora che, al superamento dell'età dei 4 anni, la piccolina, a settimane alterne, resterà con il padre dalle ore 14.00 del sabato e fino alle ore 19.00 della domenica. , in ogni caso, fino all'età di 4 anni pernotterà solo Per_1
ed esclusivamente con la madre;
b) in occasione delle festività natalizie il padre avrà, inoltre, diritto di vedere e tenere con sé la IA alternativamente con la madre nel seguente modo: la minore trascorrerà un anno le festività del 24 e 25 dicembre con la madre e del 31 dicembre e 1 gennaio con il padre;
l'anno successivo viceversa. La festività del 6 gennaio verrà trascorsa da
alternativamente col padre e con la madre;
Per_1
c) il padre avrà, altresì, il diritto di tenere con sé la IA minore in occasione delle festività pasquali nel seguente modo: domenica di pasqua con la madre e lunedì dell'angelo con il padre, ad anni alterni;
d) la IA trascorrerà la festa della mamma ed il compleanno di costei con la madre;
la
festa del papà ed il compleanno di costui con il padre. La IA potrà godere della presenza di ciascun genitore il giorno del suo compleanno trascorrendo il pranzo con il padre e la cena con la madre, o viceversa, e comunque potrà godere della presenza di entrambi i genitori durante la eventuale festa di compleanno;
e) la IA trascorrerà con il padre, alternativamente con la madre, tutte le festività dell'anno (25/04, 01/05, 02/06 e 1 e 2/11) dalle ore 11 alle 21;
f) durante il periodo estivo, trascorrerà complessivamente due settimane con il Per_1
padre, da suddividersi in una settimana consecutiva nel mese di luglio ed una consecutiva nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori. Sia la madre sia il padre saranno notiziati del luogo ove la minore si troverà e avranno diritto a contatti telefonici giornalieri.
La SI manifesta la propria disponibilità affinché la IA minore conservi Parte_1
rapporti affettivi con i nonni paterni, consentendo alla piccola di intrattenersi con i predetti nelle medesime giornate in cui il signor esercita il proprio diritto di visita;
Pt_2
6) i mobili e le suppellettili che arredano la casa coniugale e che sono stati acquistati interamente dalla SI resteranno collocati presso il domicilio familiare e Parte_1
rimarranno di proprietà della stessa moglie, così come la casa coniugale dalla stessa acquistata prima del matrimonio;
7) i coniugi si danno reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo il puntuale adempimento delle pattuizioni sopra riportate;
8) le spese del presente giudizio e quelle di registrazione graveranno su entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza del 13.3.2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del 18.7.2024).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla IA minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della Sezione Prima Civile pubblicata il
16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma
5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Avola, il giorno
[...]
7.9.2019 (Atto n. 39, Parte II, Serie A, Anno 2019), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Cristina Caruso,per la fissazione della dell'udienza di trattazione della domanda di divorzio, una volta decorsi i termini di legge.
3. nulla sulle spese;
4.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AVOLA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20/03/2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1653/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione con decreto emesso in data 14.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03/06/1987 e residente in [...], elettivamente domiciliata in AVOLA,
VIA MAZZINI N. 80, presso lo studio dell'avv. TROJA GIUSEPPE ALVISE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in AVOLA, VIA MAZZINI N. 80, presso lo studio dell'avv. LIBRO STEFANO, che l rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Avola, il giorno 7.9.2019 (Atto n. 39, Parte
II, Serie A, Anno 2019);
- che dalla loro unione è nata la IA il 26.9.2021. Per_1 Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 29/04/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione, nonché contestuale pronuncia di divorzio, alle condizioni di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo reciproco di non arrecarsi molestia, liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno e si prestano, fin d'ora, il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo della carta di identità anche per uso espatrio e del passaporto;
2) La IA viene affidata ai coniugi in maniera condivisa;
i predetti assumeranno di Per_1
comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la stessa (istruzione, educazione e salute), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
3) Il signor si impegna ed obbliga a versare, dalla sottoscrizione del presente Parte_2
atto, in favore della SI , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 di €. 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della IA , oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la piccola, da individuare attraverso la Linee Guida sul mantenimento dei figli in vigore presso il Tribunale di Siracusa;
4) Il signor si impegna e si obbliga a consentire che il cosiddetto “assegno Parte_2 unico” venga incassato esclusivamente e per intero dalla SI , così come la Parte_1
indennità di accompagnamento di cui la piccolina usufruisce;
5) La IA minore resterà collocata presso la madre, in Avola, via R. Chinnici n. 11, a cui resta assegnata la casa coniugale, tra l'altro di proprietà della stessa.
Il padre avrà il diritto di vederla secondo le seguenti modalità:
a) tutti i martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 19,00; il sabato e la domenica, a settimane alterne, stessi orari. Si prevede fin d'ora che, al superamento dell'età dei 4 anni, la piccolina, a settimane alterne, resterà con il padre dalle ore 14.00 del sabato e fino alle ore 19.00 della domenica. , in ogni caso, fino all'età di 4 anni pernotterà solo Per_1
ed esclusivamente con la madre;
b) in occasione delle festività natalizie il padre avrà, inoltre, diritto di vedere e tenere con sé la IA alternativamente con la madre nel seguente modo: la minore trascorrerà un anno le festività del 24 e 25 dicembre con la madre e del 31 dicembre e 1 gennaio con il padre;
l'anno successivo viceversa. La festività del 6 gennaio verrà trascorsa da
alternativamente col padre e con la madre;
Per_1
c) il padre avrà, altresì, il diritto di tenere con sé la IA minore in occasione delle festività pasquali nel seguente modo: domenica di pasqua con la madre e lunedì dell'angelo con il padre, ad anni alterni;
d) la IA trascorrerà la festa della mamma ed il compleanno di costei con la madre;
la
festa del papà ed il compleanno di costui con il padre. La IA potrà godere della presenza di ciascun genitore il giorno del suo compleanno trascorrendo il pranzo con il padre e la cena con la madre, o viceversa, e comunque potrà godere della presenza di entrambi i genitori durante la eventuale festa di compleanno;
e) la IA trascorrerà con il padre, alternativamente con la madre, tutte le festività dell'anno (25/04, 01/05, 02/06 e 1 e 2/11) dalle ore 11 alle 21;
f) durante il periodo estivo, trascorrerà complessivamente due settimane con il Per_1
padre, da suddividersi in una settimana consecutiva nel mese di luglio ed una consecutiva nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori. Sia la madre sia il padre saranno notiziati del luogo ove la minore si troverà e avranno diritto a contatti telefonici giornalieri.
La SI manifesta la propria disponibilità affinché la IA minore conservi Parte_1
rapporti affettivi con i nonni paterni, consentendo alla piccola di intrattenersi con i predetti nelle medesime giornate in cui il signor esercita il proprio diritto di visita;
Pt_2
6) i mobili e le suppellettili che arredano la casa coniugale e che sono stati acquistati interamente dalla SI resteranno collocati presso il domicilio familiare e Parte_1
rimarranno di proprietà della stessa moglie, così come la casa coniugale dalla stessa acquistata prima del matrimonio;
7) i coniugi si danno reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo il puntuale adempimento delle pattuizioni sopra riportate;
8) le spese del presente giudizio e quelle di registrazione graveranno su entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza del 13.3.2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del 18.7.2024).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla IA minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della Sezione Prima Civile pubblicata il
16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma
5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Avola, il giorno
[...]
7.9.2019 (Atto n. 39, Parte II, Serie A, Anno 2019), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Cristina Caruso,per la fissazione della dell'udienza di trattazione della domanda di divorzio, una volta decorsi i termini di legge.
3. nulla sulle spese;
4.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AVOLA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20/03/2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone