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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/10/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 27 novembre 2024, iscritta al n. 2981 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Acquapendente (VT), alla C.F._1
Via A. Gramsci n. 11, presso lo studio dell'Avv. Rita Burchielli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Gradoli (VT), alla Via Roma C.F._2
n. 11, presso lo studio degli Avv.ti Oriana Catalucci ed Alessandra Santoni che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 9 e 22 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 6 agosto 1983 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Gradoli (VT), parte II, serie A, n. 5).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
e tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_2 Persona_3
che sono separati per effetto della sentenza n. 67/2025 emessa dal Tribunale di
Viterbo e pubblicata in data 18 febbraio 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dalle parti il 06.08.1983 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gradoli Parte II,
Serie A, n. 5 Anno 1983 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
2) il sig. verserà in favore della sig.ra a titolo Parte_1 Parte_2
di assegno divorzile la somma mensile di € 200,00 (duecento) rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, importo che le sarà erogato entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso sempre mediante accredito sul conto corrente intestato alla sig.r Parte_2
3) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Gradoli
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 27 novembre 2024, iscritta al n. 2981 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Acquapendente (VT), alla C.F._1
Via A. Gramsci n. 11, presso lo studio dell'Avv. Rita Burchielli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Gradoli (VT), alla Via Roma C.F._2
n. 11, presso lo studio degli Avv.ti Oriana Catalucci ed Alessandra Santoni che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 9 e 22 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 6 agosto 1983 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Gradoli (VT), parte II, serie A, n. 5).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
e tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_2 Persona_3
che sono separati per effetto della sentenza n. 67/2025 emessa dal Tribunale di
Viterbo e pubblicata in data 18 febbraio 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dalle parti il 06.08.1983 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gradoli Parte II,
Serie A, n. 5 Anno 1983 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
2) il sig. verserà in favore della sig.ra a titolo Parte_1 Parte_2
di assegno divorzile la somma mensile di € 200,00 (duecento) rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, importo che le sarà erogato entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso sempre mediante accredito sul conto corrente intestato alla sig.r Parte_2
3) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Gradoli
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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