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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rosanna Guzzo Consigliera
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 990/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il [...], c.f.: ; , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata in [...] il [...], c.f.: ; C.F._2
rappresentate e difese dagli Avv.ti Salvatore Tirinnocchi e Daniela Annarita Lunetto;
appellanti
CONTRO
e dei soci illimitatamente Controparte_1 Parte_3
responsabili e , giusta sentenza del Tribunale di Busto Arsizio Parte_3 Controparte_2
n. 21/2017, P.I.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Fedeli;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.01.2019, il Curatore del di Controparte_1 Parte_3
e dei soci illimitatamente responsabili e conveniva
[...] Parte_3 Controparte_2
dinanzi al Tribunale di Agrigento e per sentir dichiarare, ex Parte_1 Parte_2
art. 2901 c.c., l'inefficacia dell'atto stipulato in Agrigento il 20.09.2018 dinanzi al Notaio
, con il quale aveva donato alla nipote un immobile di Persona_1 Pt_1 Pt_2 sua proprietà. I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 425/2020 del 5 giugno 2020, dichiarava l'inefficacia dell'atto nei confronti della Curatela e condannava le convenute alle spese di lite.
Avverso la decisione le soccombenti proponevano appello.
La Curatela si costituiva e deduceva l'infondatezza dell'impugnazione.
Precisate le conclusioni con note telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 29.5.2024.
MOTIVAZIONE
Le appellanti hanno preliminarmente eccepito la nullità della sentenza impugnata sul rilievo che la stessa è stata pronunciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la previa discussione orale della causa come prescritto dalla legge processuale.
Premesso che la dedotta nullità non rientra fra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice, la censura non è comunque fondata. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 37137/2022), con puntuale riferimento allo speciale regime processuale in vigore nel periodo dell'emergenza sanitaria per l'epidemia Covid 19, ha infatti chiarito che è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale in forma scritta con termine comune per il deposito di note, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett.
h), d.l. n. 18/2020 (conv. con modif. dalla l. n. 37/2020).
Nel merito, le appellanti lamentano anzitutto l'insussistenza del c.d. eventus damni, sul rilievo della sufficienza del patrimonio residuo della debitrice a soddisfare anche il credito del , in mancanza della prova contraria incombente alla parte CP_1 attrice.
La censura è infondata. Gli immobili residui della debitrice, giacché gravati da mutuo ipotecario contratto nel 2011 e già sottoposti a esecuzione immobiliare (R.G.E.
120/2017, Tribunale di Agrigento), non erano ictu oculi idonei a garantire con sufficiente sicurezza il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
In punto di sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia damni, pure contestata con specifico motivo di appello, valgono le convincenti considerazioni pag. 2/4 del Tribunale, considerato che, pochi mesi prima della donazione, il 28.05.2018, il creditore, nella persona del Curatore fallimentare, aveva inviato un'intimazione di pagamento per il recupero dei crediti accertati con la sentenza n. 1652/2017 e che, per giurisprudenza consolidata, è considerato elemento indiziario da cui desumere il consilium fraudis, tra l'altro, lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione patrimoniale del debitore.
Quanto alla domanda riconvenzionale di accertamento dell'asserito diritto della donataria al rimborso delle spese sostenute per il miglioramento dell'immobile – premesso che la posizione di , a seguito dell'accoglimento della Parte_2 domanda di revocazione della donazione, rimane bensì compressa nei rapporti con i creditori insinuati nel fallimento, ma non per questo è definitivamente pregiudicata, dal momento che, nel caso in cui non si proceda alla liquidazione del bene, lo stesso dovrà esserle restituito –, merita conferma la valutazione di carenza di prova che ha sorretto la decisione del Tribunale, non certo superabile invocando la mancata contestazione di una relazione peritale di parte, come tale priva di valore probatorio e inidonea a dar luogo a un onere di contestazione specifica ex art. 115, co. 1, c.p.c., oltretutto neppure ipotizzabile rispetto a dati fattuali che (come l'apporto e l'autore delle migliorie realizzate, in tesi, nell'immobile donato) la controparte non è tenuta a conoscere.
L'impugnazione è quindi da rigettare e gli appellanti da condannare in solido alle spese di lite in favore della Curatela, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento Parte_1 Parte_2
n. 425 del 5 giugno 2020;
condanna le appellanti in solido a rifondere alla Controparte_1 CP_1 [...]
nonché dei soci illimitatamente responsabili e Parte_3 Parte_3 [...]
le spese di appello, che liquida in complessivi € 6.500,00, oltre al rimborso CP_2
forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.;
pag. 3/4 dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, per il versamento, a carico delle appellanti in solido, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 11 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Gabriele Strano Giuseppe Lupo
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rosanna Guzzo Consigliera
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 990/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il [...], c.f.: ; , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata in [...] il [...], c.f.: ; C.F._2
rappresentate e difese dagli Avv.ti Salvatore Tirinnocchi e Daniela Annarita Lunetto;
appellanti
CONTRO
e dei soci illimitatamente Controparte_1 Parte_3
responsabili e , giusta sentenza del Tribunale di Busto Arsizio Parte_3 Controparte_2
n. 21/2017, P.I.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Fedeli;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.01.2019, il Curatore del di Controparte_1 Parte_3
e dei soci illimitatamente responsabili e conveniva
[...] Parte_3 Controparte_2
dinanzi al Tribunale di Agrigento e per sentir dichiarare, ex Parte_1 Parte_2
art. 2901 c.c., l'inefficacia dell'atto stipulato in Agrigento il 20.09.2018 dinanzi al Notaio
, con il quale aveva donato alla nipote un immobile di Persona_1 Pt_1 Pt_2 sua proprietà. I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 425/2020 del 5 giugno 2020, dichiarava l'inefficacia dell'atto nei confronti della Curatela e condannava le convenute alle spese di lite.
Avverso la decisione le soccombenti proponevano appello.
La Curatela si costituiva e deduceva l'infondatezza dell'impugnazione.
Precisate le conclusioni con note telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 29.5.2024.
MOTIVAZIONE
Le appellanti hanno preliminarmente eccepito la nullità della sentenza impugnata sul rilievo che la stessa è stata pronunciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la previa discussione orale della causa come prescritto dalla legge processuale.
Premesso che la dedotta nullità non rientra fra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice, la censura non è comunque fondata. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 37137/2022), con puntuale riferimento allo speciale regime processuale in vigore nel periodo dell'emergenza sanitaria per l'epidemia Covid 19, ha infatti chiarito che è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale in forma scritta con termine comune per il deposito di note, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett.
h), d.l. n. 18/2020 (conv. con modif. dalla l. n. 37/2020).
Nel merito, le appellanti lamentano anzitutto l'insussistenza del c.d. eventus damni, sul rilievo della sufficienza del patrimonio residuo della debitrice a soddisfare anche il credito del , in mancanza della prova contraria incombente alla parte CP_1 attrice.
La censura è infondata. Gli immobili residui della debitrice, giacché gravati da mutuo ipotecario contratto nel 2011 e già sottoposti a esecuzione immobiliare (R.G.E.
120/2017, Tribunale di Agrigento), non erano ictu oculi idonei a garantire con sufficiente sicurezza il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
In punto di sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia damni, pure contestata con specifico motivo di appello, valgono le convincenti considerazioni pag. 2/4 del Tribunale, considerato che, pochi mesi prima della donazione, il 28.05.2018, il creditore, nella persona del Curatore fallimentare, aveva inviato un'intimazione di pagamento per il recupero dei crediti accertati con la sentenza n. 1652/2017 e che, per giurisprudenza consolidata, è considerato elemento indiziario da cui desumere il consilium fraudis, tra l'altro, lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione patrimoniale del debitore.
Quanto alla domanda riconvenzionale di accertamento dell'asserito diritto della donataria al rimborso delle spese sostenute per il miglioramento dell'immobile – premesso che la posizione di , a seguito dell'accoglimento della Parte_2 domanda di revocazione della donazione, rimane bensì compressa nei rapporti con i creditori insinuati nel fallimento, ma non per questo è definitivamente pregiudicata, dal momento che, nel caso in cui non si proceda alla liquidazione del bene, lo stesso dovrà esserle restituito –, merita conferma la valutazione di carenza di prova che ha sorretto la decisione del Tribunale, non certo superabile invocando la mancata contestazione di una relazione peritale di parte, come tale priva di valore probatorio e inidonea a dar luogo a un onere di contestazione specifica ex art. 115, co. 1, c.p.c., oltretutto neppure ipotizzabile rispetto a dati fattuali che (come l'apporto e l'autore delle migliorie realizzate, in tesi, nell'immobile donato) la controparte non è tenuta a conoscere.
L'impugnazione è quindi da rigettare e gli appellanti da condannare in solido alle spese di lite in favore della Curatela, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento Parte_1 Parte_2
n. 425 del 5 giugno 2020;
condanna le appellanti in solido a rifondere alla Controparte_1 CP_1 [...]
nonché dei soci illimitatamente responsabili e Parte_3 Parte_3 [...]
le spese di appello, che liquida in complessivi € 6.500,00, oltre al rimborso CP_2
forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.;
pag. 3/4 dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, per il versamento, a carico delle appellanti in solido, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 11 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Gabriele Strano Giuseppe Lupo
pag. 4/4