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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 9628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9628 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto nella causa iscritta al n. 5141/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, all'udienza dell' 1.10.2025 emette, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1 avv.ti Luciacristina Arquilla e Dalila Torsello e convenuto contumace CP_1
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'istante chiede l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità/annullabilità/nullità dell'avviso di addebito nr 397 2023 00211397 34 000, con vittoria di spese, da distrarsi. CP_ Premette che in data 31.12.2024 l' gli ha notificato via pec l'avviso di addebito n. 397 2023 00211397 34 000, per euro 2584,84, relativo all'omesso pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2016. Come precisato all'odierna udienza, su rilievo del Giudice, Parte ricorrente precisa che la notificazione dell'avviso di addebito impugnato è del 31.12.2023 e non già del 31.12.2024, come indicato nel ricorso , anche in considerazione che la notificazione del ricorso introduttivo è del 7.2.2024. Afferma l'illegittimità o nullità o annullabilità dell'avviso di addebito impugnato per intervenuta prescrizione e decadenza in quanto costituisce il primo atto con il quale controparte avanza la pretesa creditoria in merito al pagamento dei contributi previdenziali dell'anno 2016. Cont L' è rimasto contumace. La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale. oOo Il ricorso è fondato. Va premesso che dall'avviso di addebito e dalla relativa pec di notificazione, prodotti da parte ricorrente, si evince chiaramente che l'avviso di addebito impugnato è stato notificato in data 31.12.2023 e non già in data 31.12.2024, come originariamente indicato nel ricorso. Nel merito, si ricorda che i contributi previdenziali e relative sanzioni si prescrivono nel termine di cinque anni , ex art. 3 comma 9 lett. B) della l. n. 335 del 1995. Pertanto nel caso di specie i contributi previdenziali dovuti per l'anno 2016 al 31.12.2023 erano senza dubbio già prescritti. Parte ricorrente nulla deve, pertanto in relazione all'avviso di addebito impugnato Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara che parte ricorrente nulla deve in relazione all'avviso di addebito impugnato n. 397 2023 00211397 34 000, per prescrizione di relativi crediti contributivi relativi all'anno 2016. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente che liquida in € 950 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% , da distrarsi a favore dei procuratori antistatari. Roma, 1.10.2025 il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto nella causa iscritta al n. 5141/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, all'udienza dell' 1.10.2025 emette, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1 avv.ti Luciacristina Arquilla e Dalila Torsello e convenuto contumace CP_1
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'istante chiede l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità/annullabilità/nullità dell'avviso di addebito nr 397 2023 00211397 34 000, con vittoria di spese, da distrarsi. CP_ Premette che in data 31.12.2024 l' gli ha notificato via pec l'avviso di addebito n. 397 2023 00211397 34 000, per euro 2584,84, relativo all'omesso pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2016. Come precisato all'odierna udienza, su rilievo del Giudice, Parte ricorrente precisa che la notificazione dell'avviso di addebito impugnato è del 31.12.2023 e non già del 31.12.2024, come indicato nel ricorso , anche in considerazione che la notificazione del ricorso introduttivo è del 7.2.2024. Afferma l'illegittimità o nullità o annullabilità dell'avviso di addebito impugnato per intervenuta prescrizione e decadenza in quanto costituisce il primo atto con il quale controparte avanza la pretesa creditoria in merito al pagamento dei contributi previdenziali dell'anno 2016. Cont L' è rimasto contumace. La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale. oOo Il ricorso è fondato. Va premesso che dall'avviso di addebito e dalla relativa pec di notificazione, prodotti da parte ricorrente, si evince chiaramente che l'avviso di addebito impugnato è stato notificato in data 31.12.2023 e non già in data 31.12.2024, come originariamente indicato nel ricorso. Nel merito, si ricorda che i contributi previdenziali e relative sanzioni si prescrivono nel termine di cinque anni , ex art. 3 comma 9 lett. B) della l. n. 335 del 1995. Pertanto nel caso di specie i contributi previdenziali dovuti per l'anno 2016 al 31.12.2023 erano senza dubbio già prescritti. Parte ricorrente nulla deve, pertanto in relazione all'avviso di addebito impugnato Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara che parte ricorrente nulla deve in relazione all'avviso di addebito impugnato n. 397 2023 00211397 34 000, per prescrizione di relativi crediti contributivi relativi all'anno 2016. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente che liquida in € 950 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% , da distrarsi a favore dei procuratori antistatari. Roma, 1.10.2025 il Giudice