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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1095/2021
Successivamente alle ore 15.45, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1095/2021; promossa da:
P.I. , in persona del legale rappresentante, corrente in Parte_1 P.IVA_1
Soleto (LE) alla via Bruxelles n. 30, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Guglielmo Napolitano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Galatina (LE) alla via Chiura n. 3;
PARTE ATTOREA OPPONENTE contro
P.I. in persona del legale rappresentante p.t., con sede in CP_1 P.IVA_2
Crotone alla Località Passovecchio Zona Industriale, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Greco, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Crotone alla via Torino n. 122;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 27.03.2021, la in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., esponeva che: - la ricorrente era creditrice nei confronti della
1 della somma di euro 8.660,51, oltre interessi di mora, di cui al D.lgs. Parte_1
231/2002, derivante dalla fornitura di prodotti alimentari;
- a fronte di detta fornitura la emetteva la fattura n. 261 del 22/03/2018 di euro 4.793,26, seguita da due note CP_1
di credito, ossia la n. 23 del 15/06/2018 di € 1.363,43 e la n. 56 del 04/12/2018 di € 908,52
e, infine, la fattura n. 139 del 14/02/2020 di € 6.139,20, quale addebito delle scorte di imballaggi non utilizzati;
- erano risultati vani i solleciti verbali diretti al pagamento del credito;
sulla base di tali premesse, la otteneva nei confronti di CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 277/2021, emesso dal Tribunale di Crotone in data 08.04.2021 nel procedimento monitorio n. 587/2021 R.G., per la somma di € 8.660,51, oltre interessi di mora e spese della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., spiegava opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.
A fondamento della domanda l'opponente deduceva che tra le parti era stato stipulato contratto atipico (o innominato) a contenuto misto: per un verso una vendita di cosa mobile, col quale il fornitore vendeva all'acquirente Eurofood cartoni-contenitori con marchio CP_1 di quest'ultima contenenti ciascuno 100 confezioni monodose di condimenti alimentari di cinque diversi tipi (maionese, ketchup, olio evo, aceto di vino e aceto balsamico), obbligandosi alla prestazione collaterale di realizzare, a sua cura e spese, la stampa sui cartoni-contenitori del/dei logo/loghi dell'acquirente, secondo il modello grafico fornito da quest'ultimo; per altro verso un contratto di promozione pubblicitaria, col quale l'acquirente accettava che sulle confezioni monodose venisse apposto il marchio del fornitore, Pt_1
obbligandosi a distribuirli all'intera rete dei propri clienti con quel marchio associato CP_1
al marchio;
eccepiva che i prodotti contenuti nelle confezioni monouso si Pt_1
rilevavano di pessima qualità e prima e più di tutti, la maionese si rilevava di sapore disgustoso e di consistenza liquida;
esponeva che: - la informava dei vizi Pt_1
riscontrati la attraverso uno scambio di sms via whatsapp;
- l'inidoneità dei CP_1
prodotti forniti ed il conseguente ritiro della merce dai clienti della società opponente, aveva comportato gravi conseguenze consistite nella compromissione del marchio CP_2
, dell'immagine aziendale, dei rapporti di fedeltà con i propri clienti e con il Pt_1
precedente fornitore, abbandonato per far luogo alla nuova partnership con - la CP_1
fornitura di merce non conforme all'oggetto del contratto aveva, inoltre, provocato un danno economico emergente, costituito da tutti gli esborsi effettuati per l'intera operazione commerciale, nonché un danno da lucro cessante derivante dalla perdite subite a causa della
2 pessima qualità del prodotto fornito da chiedeva accertarsi e dichiararsi la CP_1
risoluzione contrattuale per inadempimento della venditrice e disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
chiedeva, altresì, la condanna della alla restituzione CP_1
dell'importo di € 1.830,00, di cui alla fattura n. 1365/2017, relativo al pagamento del contributo spese per gli impianti stampa dei box-contenitori, nonché la condanna della società opposta al risarcimento dei danni nella misura di € 3.125,00 per rimborso delle spese di realizzazione del marchio ed € 10.000,00 per mancato guadagno;
in via subordinata, chiedeva la condanna della a fornire a i box espositori non utilizzati CP_1 Pt_1
nella quantità indicata in fattura (10.232 pezzi).
3.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 25.11.2021, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., la quale esponeva che: - nel 2017 CP_1
stipulava con la un contratto di fornitura, avente ad oggetto Parte_1 CP_1
l'acquisto di prodotti della , oltre che confezioni monodose di maionese, ketchup, CP_1
olio, aceto bianco e balsamico a marchio privato;
- a fronte di tale contratto di fornitura la in data 02/03/2018, inviava la fornitura di cui alla fattura n. 216 del 09/03/18, ossia i CP_1
primi 3 box-contenitori di maionese e 3 di ketchup, per un complessivo importo di €
2.822,69 iva compresa, regolarmente pagato;
- a seguito della summenzionata fornitura, e precisamente sul lotto di maionese 7NM9 (300 pezzi totali – 3 box da 100 pezzi), la effettuava una segnalazione sul prodotto, evidenziando semplicemente che le Parte_1 bustine ”si gonfiano” e “non è buono all'interno”; - la segnalata questione veniva prontamente risolta dalla la quale accettava a proprie cura e spese il reso della merce CP_1
difficile da vendere, emettendo al contempo nota di credito n. 23 del 15/06/2018 di importo pari ad € 1.363,43;- a seguito del sollecito di pagamento di fatture impagate, effettuata con mail del 24.08.2018, la a mezzo email del 24/08/2018, avanzava una nuova Parte_1
richiesta di reso (DDT n. 54 del 24/08/2018), affermando che la stessa era riferibile a merce recuperata da un proprio cliente;
- la per mantenere vivi e saldi i rapporti CP_1
commerciali, il 25/10/2018, con DDT n. 1482 inviava n. 93 Ct (x3 box) di ketchup monodose in omaggio e, a chiusura definitiva delle pretese, la emetteva nota di credito CP_1
n. 56 del 04/12/2018; - ciò nonostante, la non ottemperava al pagamento della Pt_1
fattura n. 261 del 22/03/2018; - da tale momento la inviava una serie di solleciti per il CP_1
pagamento di quanto dovutale, evidenziando altresì che presso i propri magazzini erano in giacenza ancora 10.232 box (€ 0,60 cad.), il cui valore ammontava complessivamente ad €
6.139.20 oltre IVA e che tale importo doveva essere corrisposto dalla , giusta Pt_1
3 clausola contrattuale intercorrente tra le parti;
deduceva che nessun vizio della merce era stato denunziato dalla società opponente e che era intervenuta sia la decadenza che la prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c.; contestava l'azione risarcitoria, formulata da parte avversa, perché infondata;
chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione.
4.
Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita solo documentalmente, all'odierna udienza è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” ( cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
6.
4 Giova premettere che l'opponente non contesta né l'avvenuta fornitura né tantomeno l'importo vantato dalla società creditrice, limitandosi ad eccepire il grave inadempimento contrattuale del fornitore, avendo quest'ultimo consegnato un intero lotto di prodotto di pessima qualità e di fatto incommerciabile.
I principi sopra richiamati, che regolano l'onere della prova, vanno pertanto integrati con la disciplina normativa nelle disposizioni dettate in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta (art. 1490 e segg. c.c.).
Alla stregua dell'art. 1490, comma 1, c.c. “ Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Il successivo articolo 1494 c.c. dispone che: “ In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di ver ignorato senza colpa i vizi della cosa”.
L'art. 1495, comma 3, c.c. stabilisce, inoltre, che l'azione di garanzia “si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purchè il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
Quanto al rapporto tra azione per danni ed azioni edilizie, è stato chiarito che il risarcimento può essere sia cumulato con le azioni di cui all'art. 1492 c.c., sia esercitato autonomamente ed alternativamente, sempre che sussistano i requisiti della garanzia per vizi e la colpa del venditore (Cass. n. 5541/1995).
La Suprema Corte ha chiarito che l'azione risarcitoria, pur se esercitabile autonomamente rispetto alle azioni edilizie, è comunque soggetta ai termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1495 c.c. dettati per tali azioni (Cass. n. 6234/2000; Cass. 3257/1993).
Con specifico riferimento all'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, come precisato da un recente arresto del Supremo Collegio, occorre rilevare che “La disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa all'immunità della cosa da vizi. Le obbligazioni del venditore si risolvono nell'obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto e, nella vendita di cose determinate solo nel genere, nella duplice obbligazione di individuare, separandole dal genere, cose di qualità non inferiore alla media e di consegnare le cose individuate. In entrambi i casi, ai fini dell'esatto adempimento dell'obbligazione di consegna, il venditore non deve fare altro che consegnare la cosa o le cose determinate in contratto o individuate successivamente, indipendentemente dalla eventuale presenza di vizi nelle stesse. Non è dunque possibile
5 concepire la garanzia per vizi come oggetto di un dovere di prestazione. La consegna della cosa viziata costituisce non inadempimento di una obbligazione (di consegna o di individuazione), ma la imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso. La garanzia per vizi non va, dunque, collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita. Dalla suddetta conclusione discende che la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e creditore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/01 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno. Sulla scorta delle considerazioni esposte, la questione del riparto dell'onere della prova nelle azioni edilizie si presenta di agevole soluzione, alla stregua del principio, fissato dall'art. 2697 c.c., che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuol far valere il compratore, che esperisca le azioni di cui all'art. 1492 c.c., per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta si fonda sul fatto della esistenza dei vizi;
la prova di tale esistenza grava, pertanto, sul compratore” ( cfr. Corte Cass. Sez. Unite n. 11748/2019).
Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul compratore l'onere della prova in ordine ai difetti lamentati, le conseguenze dannose ed il nesso causale fra gli uni e le altre;
mentre il venditore è tenuto alla prova liberatoria della mancanza di colpa solo laddove la controparte abbia dimostrato la pretesa inadempienza (cfr. ex plurimis Cass. n.
18947/2017).
Sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltreché della tempestività della denuncia anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate (Cass. n. 13695/2007).
Detta responsabilità prescinde dall'accertamento della colpevolezza del venditore e grava sul danneggiato la prova del collegamento causale tra il difetto e danno, non già tra prodotto e danno (cfr. Cass. n. 13225/15; Cass. n. 13458/13).
Solo a seguito del raggiungimento di tale prova (avente pertanto ad oggetto la relazione difetto-danno quale prerequisito normativo costituente al contempo limite e fondamento della responsabilità del venditore) viene a gravare sul venditore la dimostrazione della causa liberatoria (cfr. Cass. civ. 13225/2015).
Occorre, inoltre, osservare che l'azione risarcitoria, proposta ai sensi dell'art. 1494 c.c., postula anche l'accertamento della colpevolezza del venditore.
6 Sul punto la giurisprudenza del Supremo Collegio ha chiarito che “L'azione di risarcimento dei danni proposta, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., dall'acquirente non si identifica né con le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 cod. civ. né con l'azione di esatto adempimento.
Infatti, mentre la garanzia per evizione opera anche in mancanza della colpa del venditore, onde eliminare, nel contratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall'inadempimento del venditore, l'azione di risarcimento danni, che presuppone di per sé la colpa di quest'ultimo, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare
l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, non solo quindi a quelli relativi alla spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Da ciò consegue, fra l'altro, che tale azione si rende ammissibile, in alternativa ovvero, cumulativamente, con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo
“(cfr. Corte Cass. n. 26852/2013).
7.
L'opponente non ha in alcun modo provato, assolvendo al proprio onere probatorio, la riconducibilità dei difetti lamentati ad un difetto originario o alla mancanza di qualità della merce fornita dalla ditta opposta, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
Non risulta, pertanto, provata l'eccepita responsabilità contrattuale di parte opposta.
In assenza di positivi riscontri in ordine agli elementi costitutivi della domanda attorea di risoluzione contrattuale per inadempimento del venditore, anche la domanda risarcitoria appare priva di fondamento oltre che non provata.
Parte attorea non ha fornito riscontri probatori atti a dimostrare la sussistenza del danno patrimoniale sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante in relazione causale con la fornitura di prodotto di pessima qualità e non commerciabile.
Anche la domanda, formulata in via subordinata, con la quale parte opponente chiede la condanna della Liotti S.r.l. i box espositori non utilizzati nella quantità indicata in fattura
(10.232 pezzi), non può trovare accoglimento.
Al riguardo si osserva che l'obbligazione in parola non trova fondamento nella stipulazione contrattuale intervenuta tra le parti.
In particolare, l'art. 5 della predetta stipulazione contrattuale prevede testualmente:
”L'acquirente si obbliga, ove gli imballi non venissero utilizzati, a corrispondere al
7 fornitore l'equivalente del prezzo delle scorte di prodotto in giacenza quantificate secondo il costo unitario già indicato all'art.
5. a corrispondere l'equivalente del prezzo delle scorte di imballaggi in giacenza in caso di inutilizzo” (cfr. art. 5 contratto di fornitura del
15.12.2017, all. b) atto di citazione in opposizione).
Non risulta, inoltre, adeguatamente provato un eventuale indebito utilizzo di detti box da parte della convenuta opposta.
In ragione delle rilevate carenze probatorie, l'opposizione deve essere rigettata.
8.
Assorbita ogni altra questione.
9.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al DM
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi previsti per ciascuna fase, ridotti del 30%, in considerazione del grado di difficoltà della controversia e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta e/o assorbita, così definitamente provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 277/2021, emesso dal
Tribunale di Crotone in data 08.04.2021, di cui dichiara l'esecutività;
- condanna parte opponente alla rifusione delle competenze processuali, che liquida in favore di parte convenuta opposta, in € 2.377,90, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 17.03.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
8
Successivamente alle ore 15.45, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1095/2021; promossa da:
P.I. , in persona del legale rappresentante, corrente in Parte_1 P.IVA_1
Soleto (LE) alla via Bruxelles n. 30, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Guglielmo Napolitano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Galatina (LE) alla via Chiura n. 3;
PARTE ATTOREA OPPONENTE contro
P.I. in persona del legale rappresentante p.t., con sede in CP_1 P.IVA_2
Crotone alla Località Passovecchio Zona Industriale, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Greco, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Crotone alla via Torino n. 122;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 27.03.2021, la in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., esponeva che: - la ricorrente era creditrice nei confronti della
1 della somma di euro 8.660,51, oltre interessi di mora, di cui al D.lgs. Parte_1
231/2002, derivante dalla fornitura di prodotti alimentari;
- a fronte di detta fornitura la emetteva la fattura n. 261 del 22/03/2018 di euro 4.793,26, seguita da due note CP_1
di credito, ossia la n. 23 del 15/06/2018 di € 1.363,43 e la n. 56 del 04/12/2018 di € 908,52
e, infine, la fattura n. 139 del 14/02/2020 di € 6.139,20, quale addebito delle scorte di imballaggi non utilizzati;
- erano risultati vani i solleciti verbali diretti al pagamento del credito;
sulla base di tali premesse, la otteneva nei confronti di CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 277/2021, emesso dal Tribunale di Crotone in data 08.04.2021 nel procedimento monitorio n. 587/2021 R.G., per la somma di € 8.660,51, oltre interessi di mora e spese della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., spiegava opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.
A fondamento della domanda l'opponente deduceva che tra le parti era stato stipulato contratto atipico (o innominato) a contenuto misto: per un verso una vendita di cosa mobile, col quale il fornitore vendeva all'acquirente Eurofood cartoni-contenitori con marchio CP_1 di quest'ultima contenenti ciascuno 100 confezioni monodose di condimenti alimentari di cinque diversi tipi (maionese, ketchup, olio evo, aceto di vino e aceto balsamico), obbligandosi alla prestazione collaterale di realizzare, a sua cura e spese, la stampa sui cartoni-contenitori del/dei logo/loghi dell'acquirente, secondo il modello grafico fornito da quest'ultimo; per altro verso un contratto di promozione pubblicitaria, col quale l'acquirente accettava che sulle confezioni monodose venisse apposto il marchio del fornitore, Pt_1
obbligandosi a distribuirli all'intera rete dei propri clienti con quel marchio associato CP_1
al marchio;
eccepiva che i prodotti contenuti nelle confezioni monouso si Pt_1
rilevavano di pessima qualità e prima e più di tutti, la maionese si rilevava di sapore disgustoso e di consistenza liquida;
esponeva che: - la informava dei vizi Pt_1
riscontrati la attraverso uno scambio di sms via whatsapp;
- l'inidoneità dei CP_1
prodotti forniti ed il conseguente ritiro della merce dai clienti della società opponente, aveva comportato gravi conseguenze consistite nella compromissione del marchio CP_2
, dell'immagine aziendale, dei rapporti di fedeltà con i propri clienti e con il Pt_1
precedente fornitore, abbandonato per far luogo alla nuova partnership con - la CP_1
fornitura di merce non conforme all'oggetto del contratto aveva, inoltre, provocato un danno economico emergente, costituito da tutti gli esborsi effettuati per l'intera operazione commerciale, nonché un danno da lucro cessante derivante dalla perdite subite a causa della
2 pessima qualità del prodotto fornito da chiedeva accertarsi e dichiararsi la CP_1
risoluzione contrattuale per inadempimento della venditrice e disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
chiedeva, altresì, la condanna della alla restituzione CP_1
dell'importo di € 1.830,00, di cui alla fattura n. 1365/2017, relativo al pagamento del contributo spese per gli impianti stampa dei box-contenitori, nonché la condanna della società opposta al risarcimento dei danni nella misura di € 3.125,00 per rimborso delle spese di realizzazione del marchio ed € 10.000,00 per mancato guadagno;
in via subordinata, chiedeva la condanna della a fornire a i box espositori non utilizzati CP_1 Pt_1
nella quantità indicata in fattura (10.232 pezzi).
3.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 25.11.2021, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., la quale esponeva che: - nel 2017 CP_1
stipulava con la un contratto di fornitura, avente ad oggetto Parte_1 CP_1
l'acquisto di prodotti della , oltre che confezioni monodose di maionese, ketchup, CP_1
olio, aceto bianco e balsamico a marchio privato;
- a fronte di tale contratto di fornitura la in data 02/03/2018, inviava la fornitura di cui alla fattura n. 216 del 09/03/18, ossia i CP_1
primi 3 box-contenitori di maionese e 3 di ketchup, per un complessivo importo di €
2.822,69 iva compresa, regolarmente pagato;
- a seguito della summenzionata fornitura, e precisamente sul lotto di maionese 7NM9 (300 pezzi totali – 3 box da 100 pezzi), la effettuava una segnalazione sul prodotto, evidenziando semplicemente che le Parte_1 bustine ”si gonfiano” e “non è buono all'interno”; - la segnalata questione veniva prontamente risolta dalla la quale accettava a proprie cura e spese il reso della merce CP_1
difficile da vendere, emettendo al contempo nota di credito n. 23 del 15/06/2018 di importo pari ad € 1.363,43;- a seguito del sollecito di pagamento di fatture impagate, effettuata con mail del 24.08.2018, la a mezzo email del 24/08/2018, avanzava una nuova Parte_1
richiesta di reso (DDT n. 54 del 24/08/2018), affermando che la stessa era riferibile a merce recuperata da un proprio cliente;
- la per mantenere vivi e saldi i rapporti CP_1
commerciali, il 25/10/2018, con DDT n. 1482 inviava n. 93 Ct (x3 box) di ketchup monodose in omaggio e, a chiusura definitiva delle pretese, la emetteva nota di credito CP_1
n. 56 del 04/12/2018; - ciò nonostante, la non ottemperava al pagamento della Pt_1
fattura n. 261 del 22/03/2018; - da tale momento la inviava una serie di solleciti per il CP_1
pagamento di quanto dovutale, evidenziando altresì che presso i propri magazzini erano in giacenza ancora 10.232 box (€ 0,60 cad.), il cui valore ammontava complessivamente ad €
6.139.20 oltre IVA e che tale importo doveva essere corrisposto dalla , giusta Pt_1
3 clausola contrattuale intercorrente tra le parti;
deduceva che nessun vizio della merce era stato denunziato dalla società opponente e che era intervenuta sia la decadenza che la prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c.; contestava l'azione risarcitoria, formulata da parte avversa, perché infondata;
chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione.
4.
Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita solo documentalmente, all'odierna udienza è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” ( cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
6.
4 Giova premettere che l'opponente non contesta né l'avvenuta fornitura né tantomeno l'importo vantato dalla società creditrice, limitandosi ad eccepire il grave inadempimento contrattuale del fornitore, avendo quest'ultimo consegnato un intero lotto di prodotto di pessima qualità e di fatto incommerciabile.
I principi sopra richiamati, che regolano l'onere della prova, vanno pertanto integrati con la disciplina normativa nelle disposizioni dettate in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta (art. 1490 e segg. c.c.).
Alla stregua dell'art. 1490, comma 1, c.c. “ Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Il successivo articolo 1494 c.c. dispone che: “ In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di ver ignorato senza colpa i vizi della cosa”.
L'art. 1495, comma 3, c.c. stabilisce, inoltre, che l'azione di garanzia “si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purchè il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
Quanto al rapporto tra azione per danni ed azioni edilizie, è stato chiarito che il risarcimento può essere sia cumulato con le azioni di cui all'art. 1492 c.c., sia esercitato autonomamente ed alternativamente, sempre che sussistano i requisiti della garanzia per vizi e la colpa del venditore (Cass. n. 5541/1995).
La Suprema Corte ha chiarito che l'azione risarcitoria, pur se esercitabile autonomamente rispetto alle azioni edilizie, è comunque soggetta ai termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1495 c.c. dettati per tali azioni (Cass. n. 6234/2000; Cass. 3257/1993).
Con specifico riferimento all'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, come precisato da un recente arresto del Supremo Collegio, occorre rilevare che “La disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa all'immunità della cosa da vizi. Le obbligazioni del venditore si risolvono nell'obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto e, nella vendita di cose determinate solo nel genere, nella duplice obbligazione di individuare, separandole dal genere, cose di qualità non inferiore alla media e di consegnare le cose individuate. In entrambi i casi, ai fini dell'esatto adempimento dell'obbligazione di consegna, il venditore non deve fare altro che consegnare la cosa o le cose determinate in contratto o individuate successivamente, indipendentemente dalla eventuale presenza di vizi nelle stesse. Non è dunque possibile
5 concepire la garanzia per vizi come oggetto di un dovere di prestazione. La consegna della cosa viziata costituisce non inadempimento di una obbligazione (di consegna o di individuazione), ma la imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso. La garanzia per vizi non va, dunque, collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita. Dalla suddetta conclusione discende che la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e creditore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/01 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno. Sulla scorta delle considerazioni esposte, la questione del riparto dell'onere della prova nelle azioni edilizie si presenta di agevole soluzione, alla stregua del principio, fissato dall'art. 2697 c.c., che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuol far valere il compratore, che esperisca le azioni di cui all'art. 1492 c.c., per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta si fonda sul fatto della esistenza dei vizi;
la prova di tale esistenza grava, pertanto, sul compratore” ( cfr. Corte Cass. Sez. Unite n. 11748/2019).
Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul compratore l'onere della prova in ordine ai difetti lamentati, le conseguenze dannose ed il nesso causale fra gli uni e le altre;
mentre il venditore è tenuto alla prova liberatoria della mancanza di colpa solo laddove la controparte abbia dimostrato la pretesa inadempienza (cfr. ex plurimis Cass. n.
18947/2017).
Sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltreché della tempestività della denuncia anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate (Cass. n. 13695/2007).
Detta responsabilità prescinde dall'accertamento della colpevolezza del venditore e grava sul danneggiato la prova del collegamento causale tra il difetto e danno, non già tra prodotto e danno (cfr. Cass. n. 13225/15; Cass. n. 13458/13).
Solo a seguito del raggiungimento di tale prova (avente pertanto ad oggetto la relazione difetto-danno quale prerequisito normativo costituente al contempo limite e fondamento della responsabilità del venditore) viene a gravare sul venditore la dimostrazione della causa liberatoria (cfr. Cass. civ. 13225/2015).
Occorre, inoltre, osservare che l'azione risarcitoria, proposta ai sensi dell'art. 1494 c.c., postula anche l'accertamento della colpevolezza del venditore.
6 Sul punto la giurisprudenza del Supremo Collegio ha chiarito che “L'azione di risarcimento dei danni proposta, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., dall'acquirente non si identifica né con le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 cod. civ. né con l'azione di esatto adempimento.
Infatti, mentre la garanzia per evizione opera anche in mancanza della colpa del venditore, onde eliminare, nel contratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall'inadempimento del venditore, l'azione di risarcimento danni, che presuppone di per sé la colpa di quest'ultimo, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare
l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, non solo quindi a quelli relativi alla spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Da ciò consegue, fra l'altro, che tale azione si rende ammissibile, in alternativa ovvero, cumulativamente, con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo
“(cfr. Corte Cass. n. 26852/2013).
7.
L'opponente non ha in alcun modo provato, assolvendo al proprio onere probatorio, la riconducibilità dei difetti lamentati ad un difetto originario o alla mancanza di qualità della merce fornita dalla ditta opposta, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
Non risulta, pertanto, provata l'eccepita responsabilità contrattuale di parte opposta.
In assenza di positivi riscontri in ordine agli elementi costitutivi della domanda attorea di risoluzione contrattuale per inadempimento del venditore, anche la domanda risarcitoria appare priva di fondamento oltre che non provata.
Parte attorea non ha fornito riscontri probatori atti a dimostrare la sussistenza del danno patrimoniale sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante in relazione causale con la fornitura di prodotto di pessima qualità e non commerciabile.
Anche la domanda, formulata in via subordinata, con la quale parte opponente chiede la condanna della Liotti S.r.l. i box espositori non utilizzati nella quantità indicata in fattura
(10.232 pezzi), non può trovare accoglimento.
Al riguardo si osserva che l'obbligazione in parola non trova fondamento nella stipulazione contrattuale intervenuta tra le parti.
In particolare, l'art. 5 della predetta stipulazione contrattuale prevede testualmente:
”L'acquirente si obbliga, ove gli imballi non venissero utilizzati, a corrispondere al
7 fornitore l'equivalente del prezzo delle scorte di prodotto in giacenza quantificate secondo il costo unitario già indicato all'art.
5. a corrispondere l'equivalente del prezzo delle scorte di imballaggi in giacenza in caso di inutilizzo” (cfr. art. 5 contratto di fornitura del
15.12.2017, all. b) atto di citazione in opposizione).
Non risulta, inoltre, adeguatamente provato un eventuale indebito utilizzo di detti box da parte della convenuta opposta.
In ragione delle rilevate carenze probatorie, l'opposizione deve essere rigettata.
8.
Assorbita ogni altra questione.
9.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al DM
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi previsti per ciascuna fase, ridotti del 30%, in considerazione del grado di difficoltà della controversia e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta e/o assorbita, così definitamente provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 277/2021, emesso dal
Tribunale di Crotone in data 08.04.2021, di cui dichiara l'esecutività;
- condanna parte opponente alla rifusione delle competenze processuali, che liquida in favore di parte convenuta opposta, in € 2.377,90, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 17.03.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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