Sentenza breve 11 febbraio 2025
Decreto collegiale 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 11/02/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00463/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03267/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3267 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento, previa sospensiva
del silenzio serbato sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto;
atti impugnati con il ricorso principale, nonché
del provvedimento di rigetto dell’istanza di attivazione delle misure di accoglienza in favore del ricorrente, firmato digitalmente in data 03.01.2025, inoltrato alla scrivente via pec in pari data 03.01.2025 emesso dalla Prefettura di Milano-Ufficio Territoriale del Governo;
atto impugnato con i motivi aggiunti presentati in data 8.1.2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti, e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con il ricorso principale l’istante ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla sua richiesta di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo;
che tale ricorso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione all’emanazione di un provvedimento espresso di diniego di inserimento nel sistema di accoglienza, impugnato con i motivi aggiunti, con domanda cautelare;
che, all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
che l’atto impugnato con i motivi aggiunti si basa sulla solo circostanza per la quale la Questura competente per l’istruzione della domanda di protezione internazionale non ha ancora trasmesso alla Prefettura la richiesta di attivazione delle misure di accoglienza, sicché quest’ultima non sarebbe in possesso degli elementi utili per decidere;
che il ricorso è manifestamente fondato, nella parte in cui lamenta la violazione degli art. 1 e 14 del d.lgs. n. 142 del 2015, poiché, una volta formalizzata la domanda di protezione internazionale (come accaduto nel caso di specie) è fatto obbligo alla Prefettura di provvedere sulla richiesta della misura di accoglienza (che non necessariamente va presentata insieme con la domanda di protezione internazionale);
che, perciò, la legge non richiede, a tal fine, né una sollecitazione della Questura, né la trasmissione da parte di quest’ultima della documentazione, che sarà semmai dovere della Prefettura acquisire;
che l’atto impugnato va perciò annullato, con assorbimento delle altre censure;
che, per effetto di ciò, la Prefettura di Milano è tenuta a valutare la domanda del ricorrente immediatamente;
che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in relazione alle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.