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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/06/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 21 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 20 giugno 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 684, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
Parte_1 con l'avv. PALMA DANIELA,
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. DAMASCO PIERFRANCESCO,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.02.2023 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta Parte_1 CP_1
e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le
1 conclusioni di cui alle pagg.
5-6 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
a) accertare e dichiarare che il sig. a seguito degli eventi descritti Parte_1 in ricorso, ha diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, così come già peraltro indicato dall' medesimo, ma in misura superiore rispetto a quanto indicato CP_1 dall'ISTITUTO resistente, che riconosceva tuttavia un grado di menomazione pari soltanto all'11% con conseguente liquidazione dell'indennità come da documentazione allegata;
b) conseguentemente accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per i danni subiti dalla data della domanda CP_1 amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, sulla scorta della documentazione medico sanitaria allegata in atti ed altresì della perizia medico – legale redatta dal dott. e allegata in atti (doc.n.8), nella misura corrispondente alla Per_1 invalidità permanente del 18%, ovvero, in caso di contestazione nella misura maggiore o minore e comunque non inferiore al grado già riconosciuto, da stabilirsi anche a mezzo
C.T.U. che sin da adesso si richiede;
c) Condannare l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via IV
[...]
Novembre, 144 al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ed alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia;
d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, rimborso forfetario (15%), oltre accessori ex lege.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando – limitatamente a taluni profili – le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti ed è stata altresì disposta CTU medico legale.
2 La causa, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
In punto di diritto va ricordato che:
- l'art. 74, co. 1-2, del D.P.R. n. n. 1124/1965 stabilisce che “1. Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita,
l'attitudine al lavoro.
2. Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli artt. da 116 a 120: 1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità; 3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento”.
- l'art. 83, co. 1/3 del T.U. n. 1124/1965 dispone che “1. La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione delle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero
3 dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
2. La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
3. L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima” e l'art. 84 del D.P.R. cit. precisa che “Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione”.
- l'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 prevede che “1. […] il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di
4 retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione. […].
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita. […] 11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
In punto di fatto va invece evidenziato che, in sede amministrativa, la parte convenuta aveva già riconosciuto, in capo alla parte ricorrente, l'esistenza di un danno biologico permanente derivato dall'infortunio sul lavoro subito dalla medesima parte ricorrente in data 14.02.2020, quantificato nella misura dell'11%.
All'esito della CTU disposta nel presente giudizio, il consulente incaricato ha ritenuto che la valutazione effettuata in sede amministrativa da non CP_1 corrisponda alle effettive condizioni di salute della parte ricorrente derivate dall'infortunio sul lavoro di cui sopra e che a quest'ultima debba essere riconosciuto un danno biologico (menomazione permanente all'integrità psicofisica) pari al 14%, con decorrenza di legge rispetto alla fine del periodo di riconosciuta inabilità temporanea al lavoro (cioè del periodo dal 18.02.2020 al 20.01.2021).
Apparendo le conclusioni del consulente logiche, razionali e pienamente intellegibili e condivisibili, esse vanno fatte integralmente proprie da questo giudice.
5 Pertanto va riconosciuto alla parte ricorrente – ai fini di cui all'art. 13 del
D. Lgs. n. 38/2000 e per effetto dell'infortunio sul lavoro del 22.02.2020 – un danno biologico complessivamente pari al 14%, con la decorrenza suindicata.
* * *
Il ricorso deve essere quindi parzialmente accolto, nei termini suindicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta: tali spese sono liquidate nella misura di euro 3.400,00 oltre accessori di legge.
Tuttavia le spese di cui sopra devono essere parzialmente compensate, nella misura di 1/2, in ragione della soccombenza parziale reciproca, avendo la parte ricorrente originariamente dedotto, nell'opposizione presentata in sede amministrativa e nel ricorso giurisdizionale che ha dato luogo al presente giudizio, l'esistenza di un danno biologico pari al 18%.
Le spese di CTU seguono anch'esse la soccombenza e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
- accertata l'esistenza di maggiori postumi permanenti riportati dalla parte ricorrente per effetto dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data
14.02.2020 e accertata l'esistenza di un danno biologico stimabile nella misura complessiva del 14%, condanna la parte convenuta alla conseguente integrazione dell'indennizzo, secondo i criteri indicati in motivazione, e al pagamento dei relativi ratei e arretrati in favore della parte ricorrente, con decorrenza di legge rispetto alla cessazione del periodo di riconosciuta inabilità temporanea al lavoro, parimenti indicato in motivazione;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, previa compensazione parziale, in euro 1.700,00, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e
CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi
6 antistatari;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Velletri, 20 giugno 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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